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Martedì 27 Dicembre 2011 15:39
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Processo Civile e Amministrativo/Giurisdizione e competenza
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Diritto di "permanenza" nelle liste dei disoccupati e profili di giurisdizione
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sentenza T.A.R. Lazio - Latina n. 1033 del 12/12/2011
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Tanto l'iscrizione nelle liste dei disoccupati, quanto la permanenza in esse, non comportano alcun apprezzamento dell'interesse pubblico; esse pertanto, costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
1. Giurisdizione amministrativa - Difetto - Iscrizione e permanenza nelle liste di collocamento - Sussiste - Ragioni
1. L'iscrizione nelle liste dei disoccupati e la permanenza in esse, non comportando alcun apprezzamento dell'interesse pubblico e, quindi, l'esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione, costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali, nelle relative controversie, spetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario (1). Con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, di cui alla L. n. 482/1968 - ma altrettanto può dirsi con riferimento alla L. n. 68/1999 - è, infatti, da escludere l'esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa, in relazione ad un'attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti (2).
(1) Cass., SS.UU., 28-5-2007 n. 12348; Cass., SS.UU., 19-8-2003 n. 12096.
(2) Cass.. SS.UU., n. 16621/2005; Cass.. SS.UU., 4-8-2010 n. 18048; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 23-3-2004 n. 1555; Cons. Stato, sez. VI, 2-2-2001 n. 428; Cons. Stato, sez. VI, 29-3-2011 n. 1889; cfr. anche Cass. Civ., SS.UU., 4-8-2010 n. 18048.
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N. 1033/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 904 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2011, proposto da S. M., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Papa, Massimo Papa e Fabio Papa, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina, ex lege in Latina, alla via A. Doria, n. 4;
contro
Provincia di Latina, n.c.;
per l'annullamento,
previa sospensione
della nota prot. n. 66135 del 29 luglio 2011 emessa dalla Provincia di Latina sulla richiesta di riesame del provvedimento di cancellazione dalle liste di cui alla legge n. 68/1999;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO E DIRITTO
Considerato che la ricorrente, inscritta nelle liste ex articolo 18 legge 68/1999 quale figlia di vittima del terrorismo è stata cancellata e che la Provincia di Latina ha respinto l'istanza di riesame confermando la cancellazione perché il padre "... è titolare di pensione privilegiata di quinta categoria", nel mentre l'iscrizione è possibile ove vi sia il riconoscimento della prima categoria delle pensioni di guerra ex articolo 1, comma 3, d.P.R. 333/2000;
Considerato che la ricorrente agisce per l'annullamento di detto provvedimento di reiezione della domanda di riesame e di conferma quindi della cancellazione;
Considerato che è stato rappresentato il possibile difetto di giurisdizione e che il patrono della ricorrente ha comunque chiesto che il ricorso fosse assunto in decisione;
Considerato che sussistono i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, definizione peraltro in tal modo preannunziata;
Considerato che <
> [in Consiglio Stato, sez. VI, 29 marzo 2011, n. 1889; cfr anche Cassazione civile, sez. un., 04 agosto 2010, n. 18048];
Considerato che pertanto il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione e che le parti vanno, quindi, rimesse innanzi al giudice ordinario;
Considerato che non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione della provincia;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Francesco Corsaro
L'ESTENSORE
Santino Scudeller
IL CONSIGLIERE
Davide Soricelli
Â
Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)