Home Processo Amministrativo Processo Amministrativo Equa riparazione per irragionevole durata del processo: profili processuali
  • Domenica 07 Ottobre 2012 17:31
    E-mail Stampa PDF
    Processo Civile e Amministrativo/Processo Amministrativo

    Equa riparazione per irragionevole durata del processo: profili processuali

    sentenza T.A.R. Puglia - Lecce n. 1563 del 19/09/2012

    In caso di eccessiva durata del giudizio di esecuzione, quale è il soggetto pubblico verso il quale esperire il giudizio di ottemperanza per l'equa riparazione dovuta?

    1. Giudizio amministrativo - Ottemperanza - Legittimazione passiva - Fattispecie - Disciplina - Ratio - Ragioni - Conseguenza

    2. Giudizio amministrativo - Ottemperanza - Condizioni - Efficacia di giudicato - Sussistenza - Ipotesi - Conseguenza

    1. Nel giudizio di ottemperanza le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano in quello terminato con la pronuncia di condanna, non potendosi pervenire ad una diversa identificazione della parte passiva solo perché l'art. 1 co. 1225, secondo periodo, L. 27 dicembre 2006 n. 296, ha previsto che, al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, al pagamento degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La menzionata disposizione non muta le regole sulla legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza, nel quale la parte pubblica deve ritenersi soggettivamente intesa, secondo l'ordinaria disciplina di rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni statali, come parte necessariamente presente nel giudizio di cognizione a quo. Del resto il richiamo alla sola fase del "pagamento", contenuto nella indicata norma, non comporta effetti espansivi sulla legittimazione passiva nei relativi giudizi di ottemperanza, spettante all'Amministrazione condannata nel giudizio stesso, quanto, piuttosto, un mero riparto di competenze fra Amministrazioni statali nell'ambito del procedimento contabile di liquidazione delle somme a tal titolo dovute. Incombe sull'Amministrazione condannata l'onere di porre in essere, ai fini dell'adempimento al giudicato tutti gli atti necessari al compimento, da parte della seconda, della fase di pagamento, del cui esatto e tempestivo esito rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, il soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza passata in giudicato, al fine ultimo di far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (1). A conclusioni non diverse porta l'esame dell'art. 14 co. 1, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30. Da un lato essa ha l'obiettivo di consentire all'Amministrazione, la quale va direttamente compulsata, di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell'arco temporale di ad essa assegnato; e ciò prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare anche un ulteriore aggravio di spese processuali. La notifica del titolo esecutivo con siffatte modalità tende dunque a far sì che presso la p.A. si avvii il procedimento contabile atto a realizzare l'adempimento spontaneo (2). Sarebbe dunque paradossale farne discendere un onere di notifica del titolo, a pena di inammissibilità, non solo nei riguardi dell'Amministrazione materialmente obbligata sul piano dei rapporti intersoggettivi, ma anche e ogni caso nei confronti di quella che - secondo i riparti interni tra organi dello Stato - è competente per le procedure di spesa (3).
    (1) Cons. Stato, sez. V, 3-10-1997 n. 1108; Cons. Stato, sez. IV, 15-4-1999 n. 626; Cons. Stato, sez. IV, 17-10-2000 n. 5512; Cons. Stato, sez. IV, 14-5-2007 n. 2447; Cons. Stato, sez. IV, 23-8-2010 n. 5897.
    (2) Cons. Stato, sez. IV, 12-5-2008 n. 2158; Cons. Stato n. 1484/2012.
    (3) Cons. Stato, sez. IV, 16-3-2012 n. 1484.

    2.In materia di irragionevole durata del processo, il decreto di condanna emesso dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 3, L. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini dell'ammissibilità del ricorso per l'ottemperanza (4).
    (4) Cons. Stato 23-8-2010 n. 5887.


    - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    N. 1563/2012 Reg. Prov. Coll.

    N. 528 Reg. Ric.

    ANNO 2012

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 528 del 2012, proposto da: S., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Monterisi, che agisce anche in proprio (art. 86 c.p.c.), elettivamente domiciliati presso G. B. in Lecce, piazza ...omissis...;

    contro

    Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

    per l'ottemperanza

    del decreto della Corte d'Appello di Lecce, sezione promiscua, n. 832/2010 V.G. depositato in data 16/3/2011, non impugnato e passato in giudicato.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv. Domenico Monterisi e l'avvocato dello Stato Giovanni Pedone;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

    FATTO E DIRITTO

    1. Con decreto emesso in data 16/3/2011 nel procedimento n. 832/10 V.G. (1071/11 Cron.; 394/11 Rep.), in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta dalla S. per la irragionevole durata del processo instaurato nei suoi confronti dinanzi alla Pretura Circondariale di Trani sez. di Barletta, la Corte d'Appello di Lecce ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di euro 7.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore avv. Domenico Monterisi, liquidate in complessivi euro 1.280,00, di cui euro 750,00 per onorari, euro 500,00 per diritti ed euro 30,00 per spese, oltre accessori di legge.

    1.1. Con il ricorso all'esame la ricorrente e il suo difensore hanno pertanto richiesto l'esecuzione del giudicato formatosi in relazione al decreto citato.

    2. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

    2.1. Secondo condivisibile orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sent. n. 5887 del 23 agosto 2010) in materia di irragionevole durata del processo, il decreto di condanna emesso dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 3 della L. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini dell'ammissibilità del ricorso per l'ottemperanza.

    Con riferimento al caso di specie, il Collegio rileva la regolarità in rito del proposto ricorso per l'ottemperanza, atteso che il decreto di cui in premessa ha valore di cosa giudicata, essendo stata prodotta l'attestazione, rilasciata il 19/6/2012 dalla Corte d'Appello di Lecce, dalla quale risulta che non è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.c.

    Essendo stato notificato, in formula esecutiva, il 17 giugno 2011 presso la sede del Ministero della Giustizia sussistono i presupposti di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, secondo cui l'azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni, decorrente dalla notifica all'Amministrazione del titolo esecutivo.

    2.2. Deve, altresì, essere riconosciuta la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.

    L'art. 3, terzo comma, della legge 24 marzo 2001 n. 89, così come modificato dall'art. 1, comma 1224, della legge n. 296 del 2006 prevede che il ricorso, contenente la domanda di equa riparazione, "è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze", sostituendo la formula originaria ("del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri").

    Il successivo comma 1225 stabilisce che "Le disposizioni di cui al comma 1224 si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze".

    La correlazione fra i commi 1224 e 1225, evidenziata nella prima frase del comma 1225, milita nel senso che l'individuazione dell'articolazione debitrice sia il Ministero dell'economia e delle finanze sia per i giudizi intentati in base alla formulazione originaria dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 89 del 2001, sia per i giudizi intentati in base alla modificazione introdotta con l'art. 1, comma 1224, con esclusione quindi dei giudizi intentati nei confronti del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa.

    Tanto è confermato dall'art. 55, comma 2 bis, del d.l. n. 83/2012 ("L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.").

    Comunque, la possibile responsabilità in ordine all'eccessiva durata del giudizio di esecuzione derivante dalla individuazione del soggetto passivo di questa sempre nel Ministero dell'economia e delle finanze in base all'ultima frase dell'art. 1, comma 1225 ("I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze") è scongiurata dal recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato in materia (cfr. sentenza n. 1484/2012).

    Modificando un consolidato indirizzo in ordine alla legittimazione processuale delle diverse articolazioni degli enti pubblici maggiori (indirizzo che portava ad individuare come legittimato passivo il Ministero dell'economia e delle finanze quale entità designata per il pagamento dall'art. 1, comma 1225 ultima parte) si è ritenuto che "nel giudizio di ottemperanza le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano in quello terminato con la pronuncia di condanna, non potendosi pervenire ad una diversa identificazione della parte passiva solo perché l'art. 1, comma 1225, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto che, al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, al pagamento degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. La menzionata disposizione non muta le regole sulla legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza, nel quale la parte pubblica deve ritenersi soggettivamente intesa, secondo l'ordinaria disciplina di rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni statali, come parte necessariamente presente nel giudizio di cognizione a quo. Del resto il richiamo alla sola fase del "pagamento", contenuto nella indicata norma, non comporta effetti edivsivi sulla legittimazione passiva nei relativi giudizi di ottemperanza, spettante all'Amministrazione condannata nel giudizio stesso, quanto, piuttosto, un mero riparto di competenze fra Amministrazioni statali nell'ambito del procedimento contabile di liquidazione delle somme a tal titolo dovute. Incombe sull'Amministrazione condannata l'onere di porre in essere, ai fini dell'adempimento al giudicato tutti gli atti necessari al compimento, da parte della seconda, della fase di pagamento, del cui esatto e tempestivo esito rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, il soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza passata in giudicato, al fine ultimo di far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione" (Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; Sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; Sez. IV, 17 ottobre 2000, n. 5512; Sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2447; Sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5897). A conclusioni non diverse porta l'esame dell'art. 14, co. 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997 (...). Da un lato essa ha l'obiettivo di consentire all'Amministrazione, la quale va direttamente compulsata, di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell'arco temporale di ad essa assegnato; e ciò prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare anche un ulteriore aggravio di spese processuali. La notifica del titolo esecutivo con siffatte modalità tende dunque a far sì che presso la Pubblica Amministrazione si avvii il procedimento contabile atto a realizzare l'adempimento spontaneo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2158). (...) Sarebbe dunque paradossale farne discendere un onere di notifica del titolo, a pena di inammissibilità, non solo nei riguardi dell'Amministrazione materialmente obbligata sul piano dei rapporti intersoggettivi, ma anche e ogni caso nei confronti di quella che - secondo i riparti interni tra organi dello Stato - è competente per le procedure di spesa" (Cons. Stato - Sez. IV, 16 marzo 2012 n. 1484).

    3. Conclusivamente il ricorso per ottemperanza in oggetto deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere dichiarato l'obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto di cui in epigrafe e ordinato alla predetta Amministrazione di disporre il pagamento delle somme da corrispondere, rispettivamente, alla ricorrente e al suo difensore (con esclusione delle voci relative all'atto di precetto che, inerendo all'esecuzione civile, non spettano qualora l'interessato prescelga il rimedio dell'ottemperanza innanzi al G.A.), nel termine di giorni 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.

    In caso di perdurante inerzia della P.A. va, sin d'ora, nominato quale Commissario ad acta il Prefetto M. M. affinché lo stesso provveda, nel termine di sessanta giorni (successivo a quello affidato alla P.A.), a dare corretta e completa esecuzione al decreto citato.

    4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima:

    - ordina al Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante Ministro pro tempore, di dare esecuzione al decreto di cui in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme da corrispondere, rispettivamente, alla ricorrente e al suo difensore (con la precisazione di cui in motivazione), nel termine di gg. 60 decorrente dalla comunicazione e/o notificazione del presente provvedimento;

    - assegna al Commissario ad acta, come sopra nominato, l'ulteriore termine di gg. 60 per l'esecuzione del decreto citato in caso di perdurante inerzia della P.A. nei termini suindicati;

    - condanna il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante Ministro pro tempore, al pagamento delle spese della presente procedura, liquidate in euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori di legge, ponendo a suo carico il compenso eventualmente determinato in favore del Commissario ad acta.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

     

    IL PRESIDENTE

    Antonio Cavallari

    L'ESTENSORE

    Giuseppe Esposito

    IL CONSIGLIERE

    Patrizia Moro

     

    Depositata in Segreteria il 19 settembre 2012

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     
Mondolegale 2011
powered by SviluppoeConsulenza.com