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Domenica 12 Giugno 2011 18:58
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Processo Civile e Amministrativo/Processo Amministrativo
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Ricorso in riassunzione nelle materie indicate dall'art. 119 c.p.a.: quando il deposito è tardivo...
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Sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 2736 del 29/03/1999
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Il principio del dimezzamento dei termini processuali (diversi da quelli concernenti la notificazione del ricorso, dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale) per le materie di cui all'articolo 119 c.p.a., si applica anche al ricorso in riassunzione.
1. Giudizio amministrativo - Procedura - Riassunzione - Termini - Deposito - Dimezzamento - Sussistenza - Nei casi contemplati dall'art. 119, Cod. Proc. Amm. - Conseguenza
1. Si applica anche al ricorso in riassunzione il principio di cui al co. 2 dell'art. 119, Cod. Proc. Amm. inerente il dimezzamento dei termini processuali (diversi da quelli concernenti la notificazione del ricorso, dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale) per le materie ricomprese nel novero di quelle indicate nel medesimo art.119, Cod. Proc. Amm.. Il deposito dell'atto di riassunzione, intervenuto successivamente allo spirare del dimidiato termine di giorni 15 applicabile ai fini del tempestivo espletamento dell'incombente, è dunque tardivo. A tale rilievo inevitabilmente accede la declaratoria di irricevibilità del gravame; non potendosi accedere alla richiesta di valutazione della scusabilità dell'errore, dal procuratore della parte ricorrente, attesa la notorietà del dimidiamento dei termini di deposito per le controversie della specie, che il Cod. Proc. Amm. ha confermato rispetto alla previgente disciplina ex art. 23-bis, L. n. 1034/1971.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 720 del 2011, proposto da H. N. + 3, rappresentati e difesi dall'avv. Gilberto Pagani, per il presente giudizio elettivamente domiciliati in Roma, alla via B. Tortolini n. 34, presso lo studio dell'avv. Nicolò Paoletti;
contro
il Comune di Milano, nella persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Sabrina Maria Licciardo e Raffaele Izzo, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3
per l'annullamento
dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'ammissione e permanenza nell'area abitativa di Via ...omissis... e l'assegnazione dei moduli abitativi nei confronti dei sigg.ri H. N. + 3, nonché dei rispettivi nuclei familiari, emessi in data 23 settembre 2010 e notificati il 24-27 settembre 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Deducono gli odierni ricorrenti, avverso l'impugnato provvedimento, i seguenti argomenti di censura:
1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;
2) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 per mancata comunicazione del provvedimento finale di revoca ai soggetti nei confronti dei quali lo stesso è destinato a produrre effetti diretti;
3) Eccesso di potere per assenza di istruttoria. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 del Regolamento del 3 febbraio 2009;
4) Eccesso di potere per difetto di presupposto. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 12, comma 1, lett. a), del Regolamento del 3 febbraio 2009.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame in ragione della tardiva riassunzione del giudizio dinanzi al T.A.R. del Lazio; nel merito, ha poi contestato la fondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
La rilevata sussistenza dei presupposti indicati agli artt. 60 e 74 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) consente di trattenere la presente controversia - portata all'odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell'istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta - ai fini di un'immediata definizione nel merito.
Prevede infatti l'art. 60 che, "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata".
Quanto ai presupposti per l'adottabilità della tipologia di decisione da ultimo indicata, va soggiunto come il successivo art. 74 del D.Lgs 104/2010 precisi che la sentenza in forma semplificata è suscettibile di definire il giudizio nel caso in cui l'adito organo di giustizia "ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità , inammissibilità , improcedibilità o infondatezza del ricorso"; la relativa motivazione potendo "consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme".
Nel precisare che le parti presenti all'odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite, il ricorso all'esame si rivela irricevibile.
Il giudizio è stato originariamente incardinato dinanzi alla sede di Milano del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
La Sezione I del predetto T.A.R., con ordinanza n. 45 del 12 gennaio 2011, comunicata alla parte il successivo 13 gennaio, ha dichiarato il proprio difetto di competenza ai fini della delibazione della controversia, disponendo che la riassunzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale sarebbe dovuta intervenire entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento suindicato.
Il ricorso in riassunzione veniva, invero tempestivamente, notificato alla controparte (rispetto al termine come sopra indicato nell'ordinanza del giudice lombardo) in data 11 febbraio 2011; e, tuttavia, depositato in giudizio soltanto il successivo 4 marzo 2011.
L'odierna controversia afferisce a materia ricompresa nel novero di quelle indicate all'art. 119 c.p.a., per le quali la disposizione ora richiamata prevede (comma 2) che i termini processuali (diversi da quelli concernenti la notificazione del ricorso, dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale) sono dimezzati.
Il deposito dell'atto di riassunzione, intervenuto successivamente allo spirare del dimidiato termine di giorni 15 applicabile ai fini del tempestivo espletamento dell'incombente, è dunque tardivo.
A tale rilievo inevitabilmente accede la declaratoria di irricevibilità del gravame; non potendosi accedere alla richiesta di valutazione della scusabilità dell'errore, dal procuratore della parte ricorrente formulata in sede di trattazione orale della controversia all'odierna Camera di Consiglio, attesa la notorietà del dimidiamento dei termini di deposito per le controversie della specie, che il codice del processo amministrativo ha confermato rispetto alla previgente disciplina ex art. 23-bis della legge 1034/1971.
Ribadite le esposte considerazioni, dichiara il Collegio l'irricevibilità del presente gravame, per come riassunto ad opera della parte ricorrente, giusta quanto precedentemente esposto.
Rileva, peraltro, la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) immediatamente ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi degli artt. 60 e 74 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, il ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
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IL PRESIDENTE
Giorgio Giovannini
L'ESTENSORE
Roberto Politi
IL CONSIGLIERE
Leonardo Spagnoletti
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Depositata in Segreteria il 29 marzo 2011