| Giovedì 03 Giugno 2004 19:03 |
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Processo Civile e Amministrativo/prova processo |
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Risarcimento danni da R.C.A. - MODULO C.A.I. E PRESUNZIONI RELATIVE - |
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| Corte di Cassazione n. 8525 del 03/06/2004 | |
1. Circolazione di veicoli - Risarcimento danni - Contestazione amichevole di incidente ex art. 5 legge n. 39/77 - Valore probatorio
Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione "juris tantum" valevole nei confronti dell'assicuratore solamente in caso di "scontro" tra veicoli a motore, ai sensi dell'art. 5, primo comma, L. n. 39 del 1977, la cui testuale previsione non si profila irrazionale nè in contrasto con l'art. 3 Cost. là dove non fa riferimento anche alla mancata collisione tra i veicoli, giacchè in relazione a quest'ultima ipotesi l'assicuratore verrebbe a trovarsi nell'assoluta impossibilità di superare la detta presunzione, e privato di qualsiasi difesa, nulla potendo opporre al fine di dimostrare il mancato verificarsi dell'incidente o il suo verificarsi secondo modalità diverse da quelle ivi descritte.
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