Mercoledì 14 Settembre 2011 07:58
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Lavoro Pubblico e Privato/Normativa
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Criteri di valutazione delle prove
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Sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 7090 del 01/09/2011
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Sui differenti criteri di valutazione delle prove scritte del medesimo concorso. Può la Commissione invertire l'ordine di correzione delle prove ed escludere un candidato qualora non raggiunga la sufficienza in una delle due prove scritte previste?
1.- Giudizio amministrativo - Procedura - Competenza - Cod. Proc. Amm. - Nuova disciplina - Applicazione - Processi - Instaurati dopo l'entrata in vigore
2.- Concorso pubblico - Prove - Valutazione - Criteri - Sindacato di legittimità da parte del G.A. - Limiti
3.- Concorso pubblico - Prove - Valutazione - Criteri - Mancata indicazione prevalenza - Intenzione di attribuire un eguale valore - Sussiste
4.- Concorso pubblico - Prove - Valutazione - Prova teorico-pratica - Metodo analitico - Inapplicabilità - Metodo sintetico - Applicabilità
5.- Concorso pubblico - Prove - Valutazione - Inversione rispetto ordine delle prove - E' legittima - Mancata correzione di uno degli elaborati per insufficienza dell'altro - Raggiungimento di una votazione minima in tutte le prove obbligatorie - Ragioni - Fattispecie
6.- Concorso pubblico - Prove - Mancata apposizione della firma dei Commissari sui fogli - Contestazione immediata da parte dei candidati - Necessità - Sussiste
1.- La nuova disciplina della competenza territoriale prevista dal Cod. Proc. Amm., ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15, Cod. Proc. Amm., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza del nuovo codice, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso (1).
(1) Cons. Stato, Ad. Plen., 5-5-2011 n. 5
2.- Le scelte in merito ai criteri di valutazione delle prove concorsuali, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, sfuggono al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, salva la loro palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che intende concretamente perseguire l'amministrazione.
3.- La mancata indicazione di un peso specifico o prevalente a ciascuno dei criteri di valutazione delle prove concorsuali è significativo dell'intenzione della Commissione di attribuire ad essi un pari valore.
4.- La valutazione degli elaborati relativi alla prova teorico-pratico non può essere condotta con lo stesso metodo analitico utilizzato nella correzione delle prove volte a verificare mere conoscenze contenutistiche che si prestano all'evidenziazione, mediante segni di correzione, degli errori o delle carenze di singoli elementi. Ciò in quanto, l'adeguatezza di tali elaborati è suscettibile unicamente di valutazione globale, scaturendo dall'insieme della prova (metodo sintetico), e di cui sono adeguata espressione i giudizi formulati in modo numerico.
5.- E' legittima la decisione della Commissione di correggere prima gli scritti relativi alla (seconda) prova scritta a contenuto teorico-pratico, e di non effettuare, in caso di insufficienza, la correzione degli elaborati della (prima) prova scritta a contenuto teorico. Tale decisione invero, non è inficiata da vizi in quanto risponde ad un criterio di economicità dell'azione valutativa, atteso che il mancato superamento di una delle due prove prescritte costituisce un autonomo e sufficiente motivo di esclusione dalla prova orale, che, richiede, appunto, quale condizione indefettibile il raggiungimento di una votazione minima in tutte le prove obbligatorie.
6.- La mancata apposizione della firma dei Commissari sui fogli degli elaborati prima della consegna ai candidati, deve essere immediatamente contestata da parte degli interessati con rilievi riportati a verbale, incombendo sul candidato l'onere di verificare che il foglio ricevuto sia stato timbrato e siglato dalla commissione esaminatrice, e nel caso in cui sia stato consegnato un foglio, per mera svista, non corrispondente a tali requisiti, farne rilevare immediatamente la mancanza, avuto riguardo alla estrema sanzione di nullità della prova scritta e della conseguente esclusione dal concorso (2).
(2) Cons. Stato, sez. IV, 18-3-2010 n. 1607.
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N. 7090/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 6278/2009 Reg. Ric.
N. 9757/2009 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6278 del 2009, proposto da:
M. F., U. C., G. M., rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Contardi, con domicilio eletto presso Gennaro Contardi in Roma, via Alberto Caroncini, 6;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
A. B. + 6, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Stefania Masini, Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via della Vite, 7;
sul ricorso numero di registro generale 9757 del 2009, proposto da:
M. F., U. C., G. M., rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Contardi, con domicilio eletto presso Gennaro Contardi in Roma, via Alberto Caroncini, 6;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
A. B., non costiutito;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 6278 del 2009:
del provvedimento della Commissione esaminatrice del Consorso pubblico per titoli ed esami a 11 posti di Dirigente Architetto indetto con determinazione dirigenziale 1.3.2007 - integrato con decreto del 18.5.2007 con riapertura dei termini - di esclusione dalla prova orale del concorso, comunicato con nota del 9.1.2009 con il quale si comunica ai ricorrenti la mancata ammissione alla prova orale, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, inclusi i decreti di nomina della Commissione esaminatrice ed i verbali delle operazioni da questa effettuate;
quanto al ricorso n. 9757 del 2009:
del provvedimento della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami a 11 posti di Dirigente Architetto indetto con determinazione dirigenziale 1.3.2007 - integrato con decreto del 18.5.2007 con riapertura dei termini - di esclusione dalla prova orale del concorso, comunicato con nota del 9.1.2009 con il quale si comunica ai ricorrenti la mancata ammissione alla prova orale, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, inclusi i decreti di nomina della Commissione esaminatrice ed i verbali delle operazioni da questa effettuate;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e di A. M. + 5 e di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con i ricorsi in esame gli architetti ricorrenti, premesso di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami a 11 posti di dirigente, professionalità architetti, nel ruolo di seconda fascia bandito con decreto del 1.3.2007 - integrato con decreto del 18.5.2007 con riapertura dei termini -, impugnano gli atti valutativi della Commissione esaminatrice che ha ritenuto non sufficienti le prove scritte da questi effettuati e ne ha conseguentemente disposto l'esclusione dalla prova orale.
Gli interessati, che avevano già investito della controversia il giudice del lavoro, il quale ha declinato la propria giurisdizione con sentenza n. 14141 dell'1.9.2009, hanno riproposto l'impugnativa davanti a questo Tribunale Amministrativo deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa interpretazione del DPR 487/94. Eccesso di potere. Sviamento di potere.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del DPR 272/04. Eccesso di potere. Illegittimità derivata.
3) Violazione e falsa interpretazione dell'art. 5 del DPR 272/04. Eccesso di potere per illegittimità derivata, sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento, errore nell'iter procedimentale, carenza di motivazione.
4) Eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento.
5) Eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, producendo articolata memoria difensiva, eccependo il difetto di competenza territoriale relativamente all'Arch. C..
Con ordinanza collegiale n. 11811 del 9.12.2011 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i contro interessati - prorogando i relativi termini con ordinanza n. 3661 del 28.4.2011 - incombenti eseguiti mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, foglio inserzioni, n. 60 del 31.5.2011.
Si sono costituiti in giudizio gli Architetti M. + 5 eccependo l'irricevibilità del gravame per tardività rispetto alla conoscenza dell'esclusione dalle prove orali nonché l'improcedibilità per mancata impugnativa, nei termini, della graduatoria definitiva, e concludendo comunque per il rigetto del gravame in quanto infondato, con condanna alle spese ex art. 26 CPA.
Con memorie in vista dell'udienza i ricorrenti hanno ulteriormente, approfonditamente, esposto le proprie deduzioni.
All'udienza pubblica odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
Va in via preliminare disposta la riunione dei ricorsi, sostanzialmente identici, essendo stati proposti dai medesimi ricorrenti avverso i medesimi atti, il primo per mero tuziorismo, il secondo per riassunzione a seguito di sentenza dichiaratoria dell'inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, da parte del giudice ordinario, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del primo.
Va perciò disattesa l'eccezione di irricevibilità del gravame per tardività in quanto non è stata data dimostrazione della data in cui i ricorrenti hanno avuto effettiva conoscenza dell'esclusione dalle prove orali - comunicata dall'Amministrazione con nota del 9.1.2009 di cui non si conosce la data di ricezione, impugnata in un primo tempo (9.3.2009) davanti al giudice del lavoro, che ha declinato la propria giurisdizione con sentenza n. 14141 dell'1.9.2009; in definitiva il ricorso proposto in riassunzione davanti a questo TAR deve ritenersi ricevibile.
Va parimenti disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale relativamente all'Arch. C., in quanto, come chiarito di recente, la nuova disciplina della competenza territoriale prevista dal codice del processo amministrativo, ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza del nuovo codice, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso (Consiglio Stato a. plen. , 05 maggio 2011, n. 5).
Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancata tempestiva impugnativa della graduatoria finale del concorso in esame, il Collegio ritiene che la mera pubblicazione di tale atto sul sito internet del Ministero non sia idonea a far decorrere i termini decadenziali per la presentazione del ricorso, trattandosi di mera pubblicità notizia.
Il ricorso va peraltro respinto in quanto infondato nel merito.
Il primo mezzo di gravame, rubricato "Violazione e falsa interpretazione del DPR 487/94. Eccesso di potere. Sviamento di potere", è inammissibile per genericità, in quanto consiste in una generica denuncia dell'illegittimità della composizione della Commissione Esaminatrice e dei relativi decreti per violazione del DPR sopra indicato, senza individuare alcun concreto e specifico profilo di contrasto con il predetto regolamento; risultando l'articolazione della censura contenuta nella memoria dell'8.10.2010 inammissibile in quanto configura motivi aggiunti tardivamente proposti.
Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, ove si denuncia altrettanto genericamente l'illegittimità dei criteri di valutazione degli elaborati, nonché i requisiti di ammissione, dei criteri di valutazione dei titoli di servizio e della riserva del 30% a favore del personale in servizio, in quanto già oggetto di ricorso al Presidente della Repubblica notificato in precedenza.
Al riguardo, comunque, la Sezione s'è già espressa in precedenti analoghi, ricordando che le scelte in merito ai criteri di valutazione delle prove concorsuali, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva la loro palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che intende concretamente perseguire l'amministrazione.
In tali occasione la Sezione ha altresì affermato che i criteri indicati dalla Commissione in questione appaiono logici, congruenti e sufficientemente articolati.
In particolare, per quanto riguarda la prima prova scritta (a contenuto teorico su argomenti di storia dell'architettura), essi consistono nella conoscenza dei contenuti della disciplina, sotto il profilo della storia dell'architettura, con riferimento sia ai sistemi di costruzione sia alle tecniche storiche, valutando sia gli aspetti formali, quali la capacità di esposizione degli stessi - sotto il profilo della chiarezza, della correttezza dell'impostazione e la scorrevolezza dell'elaborato- sia gli aspetti strettamente contenutistici, quali l'ampiezza degli argomenti ed i riferimenti anche a movimenti internazionali, nonché il livello dell'impostazione, non limitata ad una trattazione meramente manualistica, ma arricchita da riflessioni critiche e personali, come si richiede ad un professionista che intenda svolgere funzioni dirigenziali; aspetti questi, della padronanza critica della disciplina e della capacità di comunicarne con efficacia i contenuti, che hanno pari importanza, sicchè la mancata indicazione di un peso specifico o prevalente a ciascuno di essi è significativo dell'intenzione della Commissione di attribuire ad essi un pari valore.
Uguali considerazioni valgono anche per i criteri valutativi della seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico), consistenti nel valutare, oltre ai profili formali sopraindicati, gli aspetti contenutisti della trattazione, quelli relativi alla funzionalità delle conoscenze acquisite, cioè dell'attitudine all'utilizzo applicativo al fine di individuare soluzioni organizzative adeguate, della professionalità istituzionale specifica, dell'originalità della soluzione.
Né tali criteri possono essere ritenuti, come lamentato da parte ricorrente, come meramente reiterativi del bando, essendosi questo limitato ad indicare solo la tipologia delle prove (una di tipo teorico e l'altra di tipo teorico-pratico), richiamando quanto già stabilito dalla normativa in materia di concorsi dirigenziali, e le materie su cui queste vertono (storia dell'architettura, con riferimenti storici ed ai sistemi di costruzione); concludendo perciò nel senso che i criteri adottati dalla Commissione esaminatrice, sopra riportati, non possono essere considerati come corrispondenti alle indicazioni del bando e coincidenti con l'oggetto delle prove.
Tali considerazioni comportano la reiezione del terzo motivo, nella parte in cui si denuncia l'illegittimità dell'operato della Commissione esaminatrice relativamente alla erroneità e la carenza di motivazione del punteggio attribuito alle prove scritte riconducendola alla mancata apposizione di segni di correzione sugli elaborati da parte della Commissione, che avrebbe penalizzato l'Arch. C. per impedirgli di risultare vincitore, esito prevedibile alla luce dell'elevato punteggio da questi riportato nella valutazione dei titoli.
Per le ragioni sopra esposte la valutazione degli elaborati in parola non può essere condotta con lo stesso metodo analitico utilizzato nella correzione delle prove volte a verificare mere conoscenze contenutistiche - che si prestano alla evidenziazione, mediante segni di correzione, degli errori o delle carenze di singoli elementi - in quanto l'adeguatezza dell'elaborato è suscettibile unicamente di valutazione globale, scaturendo dall'insieme della prova (metodo sintetico), e di cui sono adeguata espressione i giudizi formulati in modo numerico, la cui legittimità è ormai riconosciuta da prevalente orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi.
Uguale sorte merita la doglianza relativa alla decisione della Commissione di correggere prima gli scritti relativi alla (seconda) prova scritta a contenuto teorico-pratico, e di non effettuare, in caso di insufficienza, la correzione degli elaborati della (prima) prova scritta a contenuto teorico su argomenti di storia dell'architettura.
Tale decisione non è inficiata dai vizi denunciati in quanto risponde ad un criterio di economicità dell'azione valutativa atteso che il mancato superamento di una delle due prove prescritte - peraltro quella più significativa, rispetto alla prova tendente ad accertare conoscenze di tipo meramente teorico, in quanto volta a valutare l'attitudine a svolgere funzioni dirigenziali, che richiedono, più che la verifica di conoscenze, soprattutto la verifica di competenze, cioè della capacità del candidato di dare adeguata applicazione pratica alla propria preparazione teorica - costituisce un autonomo e sufficiente motivo di esclusione dalla prova orale, che, richiede, appunto, quale condizione indefettibile il raggiungimento di una votazione minima in tutte le prove obbligatorie.
Al riguardo, peraltro, risulta del tutto ininfluente che il bando abbia indicato con numeri diversi le due prove, non essendo possibile ricavare da tale enunciazione, meramente enumerativa - e cioè indicativa del numero delle prove scritte a cui sottoporre i candidati - alcun criterio d'ordine d'importanza delle stesse.
D'altronde non si può neppure ritenere che la contestata decisione sia in alcun modo idonea ad alterare gravemente il risultato della procedura selettiva, attribuendo ai concorrenti che per caso avessero superato la prova valutata per prima un indebito vantaggio rispetto ai ricorrenti che sarebbero stati esclusi dopo lettura anche dell'altra prova, atteso che tale ulteriore chances non cambia l'esito dell'operazione valutativa.
Il mezzo di gravame in esame va respinto anche nella parte in cui si denuncia che la votazione attribuita alla trattazione della prova scritta dell'Arch. C. (47/100), sia erronea, in quanto non riflette l'effettivo grado di competenza maturato dal predetto nella specifica materia (diritto amministrativo e gestione dei beni culturali), di cui è docente presso l'Università, e dell'esperienza maturata in trent'anni di servizio presso diverse Soprintendenza, sicchè sarebbe sintomatico dell'intento di penalizzare tale candidato che altrimenti, visto l'elevato punteggio da questi riportato nella valutazione dei titoli, sarebbe risultato vincitore.
Premesso in linea generale che le valutazioni effettuate dalla Commissione d'esame non sono infatti sindacabili in questa sede, non essendo consentito al giudice amministrativo di sostituire il proprio eventuale positivo apprezzamento a quello espresso dall'organo amministrativo a ciò competente, salvo il riscontro di profili sintomatici di eccesso di potere, inteso tanto nelle sue figure tradizionali quanto nei canoni evoluti del sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità, che nello specifico concorso in esame, non paiono ravvisabili, in quanto la valutazione degli elaborati deve essere effettuata avendo come parametro non quello della padronanza della disciplina e del possesso delle abilità quotidianamente dimostrato nello svolgimento delle mansioni direttive, bensì quello ulteriore necessario per il passaggio alle superiore funzioni dirigenziali.
Quanto al denunciato sviamento, è appena il caso di ricordare che trattasi di vizio che necessita di specifica dimostrazione, non potendo il ricorrente limitarsi, a differenza delle figure sintomatiche di eccesso di potere, a ventilare mere ipotesi al riguardo.
Per tali motivi vanno disattesi il quarto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti insinuano che la Commissione abbia prima determinato quali candidati dovessero vincere il concorso, determinando i criteri di valutazione delle prove in modo da favorirli, ed il quinto mezzo di gravame, in cui si ribadisce l'accusa di favoritismo, con riferimento ai criteri di valutazione dei titoli, affidandosi a mere deduzioni labiali.
Lo stesso vale quanto alla denunciata mancanza di apposizione della firma dei Commissari sui fogli degli elaborati prima della consegna ai candidati, trattandosi di affermazione non suffragata da alcun riscontro probatorio, atteso anche che, in tal caso, ciò avrebbe dovuto essere immediatamente contestato da parte degli interessati con rilievi riportati a verbale, incombendo sul candidato l'onere di verificare che il foglio ricevuto sia stato timbrato e siglato dalla commissione esaminatrice, e nel caso in cui sia stato consegnato un foglio, per mera svista, non corrispondente a tali requisiti, farne rilevare immediatamente la mancanza, avuto riguardo alla estrema sanzione di nullità della prova scritta e della conseguente esclusione dal concorso (Consiglio Stato, sez. IV, 18 marzo 2010, n. 1607).
Per quanto infine attiene alle doglianze relative alla valutazione dei titoli, dedotte con il terzo motivo di ricorso, devono ritenersi inammissibili, in quanto i ricorrenti, non avendo superato le prove scritte, non hanno alcun interesse a contestare la legittimità del punteggio conseguito per i titoli di cui comunque non potrebbero giovarsi in un procedimento concorsuale dal quale sono stati esclusi.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso n. 6278/2009; respinge il ricorso n. 9757/2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri
L'ESTENSORE
Floriana Rizzetto
IL CONSIGLIERE
Stefania Santoleri
Depositata in Segreteria il 1 settembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)