N. 911/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1868 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1868 del 2010, proposto da:
M. L., rappresentato e difeso dall'avv.to Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via Braccio Martello, n.19;
contro
Comune di Casarano, rappresentato e difeso dall'avv.to Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95^ Rgt Fanteria, n. 9;
nei confronti di
S. L., rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele Calabretti, con domicilio eletto presso F. G. in Lecce, piazza ...omissis...;
G. S., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Calabretti, con domicilio eletto presso F. G. in Lecce, piazza ...omissis...;
per l'annullamento
della Determina 31/08/10 n.937 del Responsabile del Servizio Personale del Comune di Casarano di approvazione degli atti del concorso per titoli ed esami per 2 posti di Specialista Tecnico a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali), Categoria D, posizione economica D1, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale tra cui i verbali della Commissione d'esame e la graduatoria da questa stilata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casarano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sig. S. L.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sig.ra G. S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il referendario dott. Paolo Marotta e uditi per le parti gli avv.ti A. Tolomeo, D. Calabretti e S. De Giorgi, quest'ultimo in sostituzione dell'avv.to E. Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato ad un concorso, per titoli ed esami, indetto dal Comune di Casarano per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) di Specialista tecnico, Cat. D, posizione economica D1, collocandosi al terzo posto della graduatoria di merito con complessivi punti 55,80.
Con il proposto gravame il ricorrente ha impugnato la determinazione n. 937 del 31 agosto 2010, con la quale il Responsabile del servizio personale del Comune di Casarano ha approvato la graduatoria finale, contestandone la legittimità per i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione art. 7 del bando di concorso e art. 30 e all. 2 del Regolamento concorsi. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsità del presupposto e carenza di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Casarano, deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendone pertanto la reiezione.
Si sono altresì costituiti in giudizio i controinteressati S. L. (1^ classificato) e G. S. (2^ classificata), contestando le deduzioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda demolitoria presentata.
Nel corso del giudizio le parti costituite hanno avuto modo rappresentare con diverse memorie le rispettive tesi difensive.
Alla udienza pubblica del 2 marzo 2011, dopo ampia discussione, la causa è stata posta in decisione.
Con l'unico articolato motivo, il ricorrente, dopo aver evidenziato che il punteggio complessivo attribuitogli dalla Commissione esaminatrice (punti 55,80) è stato ottenuto dalla sommatoria della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte (21+21: 2 = 21), del voto riportato alla prova orale (26) e del punteggio attribuitogli per i titoli (8,8, di cui 1,5 per i titoli di studio, 0,3 per i titoli di servizio e 7 per il curriculum), contesta, sotto diversi profili, la legittimità della graduatoria finale in relazione al punteggio attribuitogli per la categoria "Titoli di servizio".
Il ricorrente fa rilevare di aver dichiarato e documentato il servizio prestato presso il Comune di Casarano per complessivi 11 (undici) anni quale "Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione" nonché di aver svolto incarichi di insegnamento per gli anni scolastici 1997, 1999, 2002, 2004 e 2007 e di svolgere attività libero professionale dal 1996.
Il ricorrente richiama, poi, il bando di concorso laddove veniva precisato che, ai fini della valutazione dei titoli di servizio (valutabili fino a 15 punti), dovesse farsi riferimento al servizio prestato presso le Pubbliche Amministrazioni o aziende private "con qualsiasi tipologia contrattuale".
Ciò detto, il ricorrente deduce la violazione della lex specialis del concorso e del presupposto Regolamento comunale per la omessa valutazione del servizio svolto presso il Comune di Casarano quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché per la mancata valutazione del servizio svolto in qualità di insegnante e dell'attività lavorativa svolta sotto forma di lavoro autonomo dal 1996.
Il ricorrente contesta la legittimità dell'operato della Commissione esaminatrice anche per eccesso di potere, sotto il profilo della dedotta carenza di istruttoria e di motivazione, evidenziando che la Commissione esaminatrice, pur avendo dichiarato, nel verbale redatto nella seduta del 28 luglio 2010, di procedere alla valutazione di tutti i titoli presentati o dichiarati dai candidati, con l'impegno preciso di motivarne l'eventuale irrilevanza, si sarebbe poi sottratta all'obbligo di motivazione, non esplicitando le ragioni della mancata valutazione di alcuni dei titoli di servizio dell'odierno ricorrente.
Le censure sono infondate.
Il bando di concorso, per la categoria "titoli di servizio", stabiliva che "Il servizio valutabile …. è tutto quello reso presso Pubbliche Amministrazioni con qualsiasi tipologia contrattuale", precisando che il punteggio massimo attribuibile per tale categoria di titoli era di 15 (quindici) punti e che per ogni anno di servizio potevano essere attribuiti:
- punti 1 per il servizio prestato nella stessa categoria e stessa area;
- punti 0,80 per il servizio prestato nella stessa categoria e diversa area;
- punti 0,50 per il servizio prestato in categoria inferiore e stessa area;
- punti 0,30 per il servizio prestato in categoria inferiore e diversa area.
Il bando precisava altresì "Il servizio prestato in categoria superiore è considerato come svolto nella stessa categoria. Sono parimenti valutati i servizi prestati presso altre amministrazioni, o aziende private o l'esercizio di lavoro autonomo".
Appare dunque evidente che il bando di concorso, che sul punto riproduce il contenuto del regolamento comunale sui concorsi, delimita il servizio valutabile, con diverse gradazioni, a quello prestato presso amministrazioni pubbliche o presso aziende private in posizioni di lavoro (categorie) superiori, equiparabili o inferiori a quella oggetto del concorso, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la valutazione operata dalla Commissione esaminatrice non sia in contrasto con le prescrizioni del bando.
Di regola, l'accezione ordinaria di "servizio" viene delimitata alla attività resa in posizione di lavoro dipendente, sicché non ha carattere di servizio ogni attività connotata da autonomia (Tar Puglia, Lecce, II^ sez. 28 settembre 2002 n. 4896).
Ma quand'anche la nozione di servizio valutabile ai fini della partecipazione ad un concorso pubblico venga allargata, come fa il bando di concorso in questione, fino a comprendere anche l'attività lavorativa resa in forma di lavoro autonomo è evidente che detta attività lavorativa, per essere valutata alla stessa stregua di quella resa in forma di lavoro dipendente, deve connotarsi per un impegno, se non giornaliero, quantomeno protratto per diverse ore alla settimana.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente si duole del fatto che non sia stato valutato quale titolo di servizio l'attività svolta per il Comune di Casarano quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione è una figura professionale affermatasi a seguito della emanazione del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 (art. 8) ed ora espressamente prevista e disciplinata dall'art.2, lett. f), e dall'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Si tratta di una persona designata dal datore di lavoro, anche al di fuori della compagine organizzativa, in possesso di determinati requisiti professionali, avente la funzione di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro (individuare e valutare i fattori di rischio; elaborare le misure preventive e protettive; proporre programmi di informazione e di formazione dei lavoratori; etc.).
La stessa natura delle funzioni attribuite al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il cui impegno è sostanzialmente quello di monitorare i fattori di rischio e verificare nel tempo, con cadenza periodica, l'adozione delle misure di protezione previste dal piano di valutazione dei rischi, rende ontologicamente non comparabili le sue prestazioni lavorative con quelle ordinariamente richieste in via continuativa ad un lavoratore dipendente o autonomo.
Del resto, costituendosi in giudizio l'amministrazione comunale ha dichiarato che le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono state valutate nell'ambito del relativo curriculum professionale (per il quale sono stati attribuiti al ricorrente ben 7 punti su 10,5).
Del pari si rivale infondata la censura relativa alla mancata valutazione dei incarichi di insegnamento svolti dal ricorrente per gli anni scolastici 1997, 1999, 2002, 2004 e 2007.
Nel curriculum professionale allegato alla domanda di concorso il ricorrente infatti non individua i periodi relativi ai servizi di insegnamento prestati, limitandosi ad indicare l'anno di svolgimento dell'incarico e la sede della attività lavorativa.
Deve quindi ritenersi verosimilmente che la genericità dei dati dichiarati dal ricorrente con riguardo agli incarichi di insegnamento svolti non abbia posto la Commissione esaminatrice in condizione di valutare detti incarichi nell'ambito della categoria dei titoli di servizio, essendo ovviamente la durata dell'incarico elemento essenziale ai fini dell'attribuzione del punteggio, secondo i criteri stabiliti dal bando.
Infondata si palesa anche la censura relativa alla dedotta mancata valutazione, nella categoria titoli di servizio, del lavoro autonomo svolto dal ricorrente quale libero professionista dal 1996, in quanto, per poter essere valutata quale titolo di servizio, sia pure nella accezione allargata di cui sopra, detta attività lavorativa, a giudizio del Collegio, doveva essere prestata con continuità e per un apprezzabile periodo di tempo.
Orbene, nel curriculum professionale il ricorrente ha dichiarato lo svolgimento di diversi incarichi di consulente, come progettista, per diversi committenti, pubblici e privati, indicando genericamente l'anno di svolgimento dell'incarico (alcuni di essi risultano essere stati svolti per committenti diversi nell'ambito dello stesso anno).
Stando così le cose, non appare illogico il comportamento della Commissione esaminatrice che, nell'impossibilità di equipararli a rapporti di servizio sia pure lato sensu intesi, ha evidentemente considerato detti incarichi in seno alla valutazione complessiva del curriculum professionale (diversamente opinando non si comprenderebbero le ragioni per le quali al ricorrente sia stato attribuito il pur significativo punteggio di punti 7 per la valutazione del relativo curriculum professionale).
Le considerazioni che precedono evidenziano la infondatezza anche della dedotta carenza motivazionale dei verbali della Commissione esaminatrice, non apparendo il relativo giudizio macroscopicamente distonico rispetto ai parametri stabiliti dalla bando di concorso.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
In considerazione della natura della controversia, il Collegio ritiene, tuttavia, che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Luigi Costantini
L'ESTENSORE
Paolo Marotta
IL CONSIGLIERE
Enrico d'Arpe
Depositata in Segreteria il 24 maggio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)