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Sabato 05 Novembre 2011 09:38
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Appalti e Contratti/Appalti di Lavoro
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Irregolarità contributiva dell'impresa ausiliaria
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Sentenza T.A.R. Veneto - Venezia n. 1574 del 24/10/2011
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Sull'esclusione dalla gara a seguito dell'accertamento di una situazione di irregolarità nei confronti dell'INAIL da parte dell'impresa ausiliaria.
1.- Appalto di lavori - Partecipazione e qualificazione - Requisiti generali - D.U.R.C. - Negativo - Esclusione dalla gara - LegittimitÃ
2.- Appalto di lavori - Partecipazione e qualificazione - Requisiti generali - Regolarità contributiva - Conservazione durante tutto lo svolgimento della gara - NecessitÃ
3.- Appalto di lavori - Partecipazione e qualificazione - Requisiti generali - Accertamento di una situazione di irregolarità nei confronti dell'I.N.A.I.L. da parte dell'impresa ausiliaria - Esclusione - Legittimità - Sussiste
1.- La presenza di un D.U.R.C. negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell'accertamento previdenziale (1).
(1) Cons. Stato, sez. V, 30-6-2011 n. 3912.
2.- La regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l'arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura, mentre non assume rilievo l'intervento di un adempimento tardivo da parte dell'impresa (2).
(2) Cons. Stato, sez. IV, 12-3-2009 n. 1458; Cons. Stato, sez. IV, 15-9-2010 n. 6907.
3.- E' legittima la decisione con cui la stazione appaltante ha deciso di escludere un'impresa con riguardo alla quale è stata accertata, durante la gara, una situazione di irregolarità nei confronti dell'I.N.A.I.L. da parte dell'impresa ausiliaria, attestata da un D.U.R.C. che esponeva un importo debitorio che eccede la soglia stabilita dall'art. 8, D.M. 24 ottobre 2007.
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N. 1574/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1753 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2011, proposto da:
Cooperativa A., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Volpe, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25 del DLgs n. 104/2010;
contro
Comune di Porto Viro, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Migliorini, Valerio Migliorini, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25 del DLgs n. 104/2010;
nei confronti di
P. Snc, Autorità P. Su Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, Cooperativa S. Arl Onlus;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale del IV settore n. 265 in data 13.9.2011 del Comune di Porto Viro; della nota a firma del relativo responsabile del procedimento presso il Comune di Porto Viro, n. prot. 0014134 in data 13.9.2011; della nota del Comune di Porto Viro a firma del medesimo responsabile inviata alla società Cooperativa A., datata 22.9.2011; del verbale di gara relativo alla sopra descritta gara, steso in data 14.9.2011; della nota a firma del responsabile del procedimento datata 15.9.2011 n. 14285; nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Porto Viro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che secondo un condivisibile indirizzo interpretativo - e in difformità , "re melius perpensa", da quanto affermato da questa sezione con decisione n. 1601/09 - espresso, da ultimo, da CdS, V, 12.10.2011, il proposto gravame non merita accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni:
a) alla luce della disciplina introdotta dal DM. del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 e dalla successiva circolare applicativa n. 5/2008, la presenza di un DURC negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell'accertamento previdenziale (cfr., ex plurimis, CdS, V, 30.6.2011 n. 3912);
b) merita adesione, altresì, l'indirizzo ermeneutico secondo cui la regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l'arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura, mentre non assume rilievo l'intervento di un adempimento tardivo da parte dell'impresa (cfr., ex multis, CdS, IV, 12.3.2009 n. 1458; 15.9.2010 n. . 6907);
c) alla stregua di detti principi deve ritenersi legittima la decisione con cui la stazione appaltante ha deciso di escludere C. scrl con riguardo alla quale era stata accertata, durante la gara, una situazione di irregolarità nei confronti dell'INAIL da parte dell'impresa ausiliaria, odierna ricorrente (di cui C. si era avvalsa), attestata da un DURC che esponeva un importo debitorio di euro 22.859,93 che eccede la soglia stabilita dall'art. 8 del citato d.m. 24 ottobre 2007;
d) è conseguentemente necessitata, non sussistendo alcuna discrezionalità in capo alla stazione appaltante, la determinazione di trasmettere all'Autorità di Vigilanza la segnalazione per false dichiarazioni nei riguardi dell'odierna ricorrente, impresa ausiliaria di C. scrl partecipante alla gara: con conseguente infondatezza della dedotta censura di violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90;
che, dunque, il ricorso va respinto, le spese potendo essere compensate in ragione della particolarità della controversia;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE F.F.-ESTENSORE
Claudio Rovis
IL CONSIGLIERE
Riccardo Savoia
IL CONSIGLIERE
Alessandra Farina
Â
Depositata in Segreteria il 24 ottobre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)