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  • Giovedì 21 Aprile 2011 10:17
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    Ambiente e Territorio /Normativa

    Contributi europei per lo sviluppo rurale: quando la sospensione totale dell'erogazione è sproporzionata

    sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 667/2011 del 16/03/2011

    Sull'applicazione del principio di proporzionalità - ormai immanente nel procedimento amministrativo - al caso della indebita percezione di contributi comunitari.

    1. Agricoltura e foreste - Contributi e provvidenze - D.L. n. 228/2001 - Art. 33 - Interpretazione - Sospensione totale dell'erogazione - A tempo indefinito - E' preclusa - Ratio

    2. Procedimento amministrativo - Normativa - Principi dell'ordinamento comunitario - Applicabilità ex art. 1, L. n. 241/1990 - Principio di proporzionalità - Ratio - Conseguenze

    1. L'articolo 33 del D.Lgs. n. 228/2001 non soltanto non impone, ma neppure consente, che a fronte di una contestazione di indebita percezione di un minimo importo, l'Ente pagatore sospenda a tempo indefinito, "finché i fatti non siano definitivamente accertati", l'erogazione per il futuro di qualsiasi somma il soggetto in questione avrebbe diritto a ricevere. Ed infatti, a garantire l'Ente, e l'intera Comunità Europea, del recupero della somma indebitamente erogata, pare sufficiente sospendere il pagamento di una somma di consistenza analoga di quella contestata, magari maggiorata degli interessi, e persino con riserva, dopo un adeguato periodo di tempo, di riesaminare la congruità della somma di cui si è sospesa l'erogazione.

    2. Ai sensi dell'art. 1, L. n. 241/1990, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta, tra l'altro, "dai princìpi dell'ordinamento comunitario", tra cui rientra, in particolare, quello di proporzionalità, che impone che l'Amministrazione adotti la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti, e si risolve, in sostanza, nell'affermazione secondo cui le autorità non possono imporre, sia con atti normativi che con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura sproporzionata, e cioè superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all'obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (1).

    (1) Si veda, ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22-11-2010 n. 25589.



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    N. 667/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1032 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2010, proposto da:
    L. F., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Giunta, con domicilio eletto presso Gaetano Giunta in Catania, viale Africa, 152;
    contro
    Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Agea - Agenzia Erogazioni per l'Agricoltura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
    per l'annullamento,
    previa sospensione dell'efficacia,
    del provvedimento, adottato dal Direttore dell'Area Amministrativa AGEA, n. UCCU.2010.265 del 25.1.2010, comunicato il 02.02.2010, con il quale è stata disposta la sospensione del procedimento per l'erogazione della contribuzione comunitaria afferente il settore sviluppo rurale per le campagne 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, pari ad euro 120.383,07, e fino alla concorrenza dell'importo di euro 135.146,14, corrispondente all'importo del contributo oltre interessi.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e di Agea - Agenzia Erogazioni per l'Agricoltura;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con atto notificato il 29.03.2010, depositato il successivo 21.04, il ricorrente impugna il provvedimento n. UCCU.2010.265 del 25.1.2010, con cui il Direttore dell'Area Amministrativa dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, ha disposto la sospensione dei procedimenti per l'erogazione di contributi comunitari in favore del ricorrente per un importo di euro 120.383,07, e fino alla concorrenza dell'importo di euro 135.146,14, corrispondente all'importo del primo contributo oltre interessi.
    Tale provvedimento è motivato con espresso riferimento al processo verbale di constatazione, per violazione alla legge n. 898/86, redatto in data 21.04.2009 dal Nucleo Polizia Tributaria di Enna a carico del ricorrente, relativo ad alcune presunte irregolarità addebitabili allo stesso ricorrente nell'ottenimento di contributi comunitari per alcune annate agricole, a loro volta legate alla falsificazione delle firme su alcuni verbali di ispezione, riconducibili ai soggetti incaricati dall'apposito organismo di controllo e certificazione.
    Con ordinanza n. 570 del 12.05.2010 questa Sezione ha rigettato l'istanza cautelare.
    Alla pubblica udienza del 10.03.2011 la causa è stata posta in decisione.
    DIRITTO
    Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
    Non può essere accolto il motivo di ricorso con cui viene fatta valere la violazione del giudicato di cui alla sentenza della II Sezione di questo Tribunale n. 283 del 19.02.2008, con cui, sul presupposto che le irregolarità di cui sopra erano ancora sub judice, è stato annullato il provvedimento dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste con cui anche l'attuale ricorrente era stato escluso dall'elenco degli operatori dell'agricoltura ritenuti idonei dagli organismi di controllo per gli anni 2002 e 2003.
    Infatti, a prescindere dal diverso petitum, appare troncante la circostanza che l'AGEA, autrice del provvedimento impugnato con il ricorso in esame, non è stata parte di quel giudizio, con la conseguenza che quel giudicato non può ora vincolarla, visto che l'art. 2909 c.c., relativo alla "cosa giudicata" dispone che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto (solo) "tra le parti, i loro eredi o aventi causa".
    Invece, il Collegio ritiene assorbente il motivo con cui il ricorrente lamenta l'assoluta sproporzione, dovuta sia ad un travisamento dei fatti che ad una malsana prassi di quell'Ente, tra la somma di cui la Guardia di Finanza - GdF contesta l'indebita percezione, peraltro limitata al 2003, e che viene indicata in euro 17.980,48, e quella per cui l'AGEA, con riferimento a qualsiasi contributo ancora da percepire, ha con il provvedimento impugnato invece disposto la sospensione, pari ad euro 120.383,07 oltre interessi, per un totale di euro 135.146,14.
    Il provvedimento impugnato risulta infatti palesemente illegittimo almeno sotto due distinti profili.
    Il primo aspetto è legato ad un ingiustificabile travisamento dei fatti, perché nel provvedimento si fa riferimento ad una indebita percezione di contributi per gli anni dal 2001 al 2006, mentre il verbale della GdF è inequivoco nel fare riferimento al solo 2003.
    Il secondo profilo, invece, riguarda la circostanza che il dirigente autore del provvedimento impugnato ha negligentemente allargato il campo di applicazione della normativa di riferimento, individuata nell'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001, che è stato violato e falsamente applicato.
    Infatti, il citato art. 33 si limita a disporre che "i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti...sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute, da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati"; ma naturalmente, detta disposizione non soltanto non impone, ma neppure consente, che a fronte di una contestazione di indebita percezione di un minimo importo, quale è quello di cui si discute in questo caso, l'Ente pagatore sospenda a tempo indefinito, "finché i fatti non siano definitivamente accertati", l'erogazione per il futuro di qualsiasi somma il soggetto in questione avrebbe diritto a ricevere, anche quando a garantire l'Ente, e l'intera Comunità Europea, del recupero della somma indebitamente erogata, sia sufficiente sospendere il pagamento di una somma di consistenza analoga di quella contestata, magari maggiorata degli interessi, e persino con riserva, dopo un adeguato periodo di tempo, di riesaminare la congruità della somma di cui si è sospesa l'erogazione, qualora i fatti contestati non siano stati ancora "definitivamente accertati".
    E questo, se non altro, in osservanza dell'art. 1 della L. 241/90, ai sensi del quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta, tra l'altro, "dai princìpi dell'ordinamento comunitario", tra cui rientra, in particolare, quello di proporzionalità, che impone che l'Amministrazione adotti la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti, e si risolve, in sostanza, nell'affermazione secondo cui le autorità non possono imporre, sia con atti normativi che con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura sproporzionata, e cioè superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all'obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 22 novembre 2010 n. 25589).
    Di conseguenza, il provvedimento impugnato va annullato, nella parte in cui eccede la somma di cui è stata effettivamente contestata al ricorrente l'indebita percezione, maggiorata degli interessi maturati alla data di adozione del provvedimento stesso.
    Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
    Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.500,00, oltre Iva e Cpa, nonché al rimborso spese generali al 12,50% e del contributo unificato.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Rosalia Messina
    L'ESTENSORE
    Dauno Trebastoni
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Giuseppa Leggio
     
    Depositata in Segreteria il 16 marzo 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
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