Quesiti erronei o equivoci e par condicio

Domenica 15 Aprile 2012 18:03
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N. 3181/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 1252 Reg. Ric.
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2012, proposto da:
R. A. + 31, rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Chiara Vimborsati ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via Cosseria, n. 2 presso lo studio professionale del dr. Alfredo Placidi;
contro
il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia in persona del dirigente generale legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dapprima dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bari e quindi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano ex lege;
nei confronti di
P. C., controinteressato n.c.g.;
per l'annullamento
della nota prot. A00DRPU 9241 dell'11 novembre 2011 recante elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con d.dg del 13 luglio 2011;
dell'elenco dei candidati idonei Puglia pubblicato in data 27 ottobre 2011, nella parte in cui le ricorrenti i ricorrenti ne risultano esclusi,
del bando di concorso di cui al Ddg del 13luglio 2011 per il reclutamento di n. 2386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado e per gli istituti educativi,
nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, ove occorra ogni istruzione impartita alla Commissione Esaminatrice in cui vi sia contrasto con le norme di cui al bando di concorso al d.P.R. n. 140/2008 e con i principi di cui all'art. 97 Cost.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 il dott. Pierina Biancofiore;
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata;
RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato alle amministrazioni in epigrafe e presso il TAR Puglia, Bari in data 2 dicembre 2011 e depositato il successivo 6 dicembre, i ricorrenti si sono opposti al mancato superamento delle prove preselettive tenutesi in data 12 ottobre 2011 in Puglia in relazione al bando per il reclutamento di dirigenti scolastici adottato con D.dg. del 13 luglio 2011, impugnando l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e dal quale essi risultano esclusi, il bando di concorso ed ogni altro atto in contrasto con detto bando con il Regolamento per il reclutamento dei dirigenti scolastici e la Costituzione.
Previa accurata disamina delle modalità con le quali il concorso si sarebbe dovuto svolgere, hanno opposto i seguenti motivi di gravame:
1.Violazione di legge, art. 8 del d.dg 13 luglio 2011; art. 97 Cost., eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, illogicità manifesta e contraddittorietà.
2. Violazione di legge, art. 97 Cost. eccesso di potere, irragionevolezza, carenza dei presupposti e contraddittorietà per le modalità di svolgimento della prova preselettiva.
3. Violazione di legge, art. 8 del d.dg 13 luglio 2011; eccesso di potere per disparità di trattamento, incoerenza travisamento dei fatti e carenza dei presupposti di legge per lo svolgimento della prova a favore dei candidati portatori di handicap.
4. Violazione di legge, art. 8 del d.dg 13 luglio 2011; eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà, disparità di trattamento per la correzione degli errori materiali a favore di alcuni candidati.
Concludono chiedendo l'ammissione con riserva al prosieguo delle prove anche con provvedimento presidenziale inaudita altera parte, chiedendo altresì l'accoglimento dell'istanza cautelare nell'imminenza delle prove scritte prevista per i giorni 14 e 15 dicembre 2011 e concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Con decreto del Presidente del TAR Puglia n. 987 del 12 dicembre 2011 è stata rigettata la competenza di quel Tribunale Amministrativo, avuto riguardo a quanto statuito in materia dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 19 del 14 novembre 2011.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio.
Con successiva ordinanza collegiale n. 122 del 12 gennaio 2012 la causa è stata, dunque, spostata al TAR del Lazio.
Riassunto dinanzi al TAR Lazio e scambiate ulteriori memorie tra le parti, è stato, il ricorso, infine, trattenuto per la decisione in forma semplificata alla Camera di Consiglio del 5 aprile 2012, avvertitene all'uopo le parti costituite.
DIRITTO
1. Si prescinde dalle eccezioni proposte dall'amministrazione costituita, oltre quella di incompetenza già decisa, perché il ricorso è nel merito infondato.
Con esso gli interessati impugnano l'esclusione per mancato superamento della prova preselettiva del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.dg. del 13 luglio 2011.
2. Avverso tale mancato superamento, previa una accurata disamina del bando di concorso, con la prima e seconda censura, gli interessati lamentano che tutto lo svolgimento delle prove è stato costellato da elementi di illegittimità, a partire dai test nell'ambito dei quali oltre un migliaio di domande, tra quelle pubblicate per la preparazione in INTERNET, erano errate, come lo stesso Ministero ha dovuto notare, eliminandole, sostanzialmente a ridosso dello svolgimento delle prove preselettive, con conseguente violazione di ogni principio di correttezza, trasparenza ed imparzialità come previsti dall'art. 97 Cost. e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il tempo a disposizione per la individuazione della risposta esatta ai 100 quesiti somministrati nel giorno della preselezione è risultato oggettivamente insufficiente, in quanto nell'arco dei 100 minuti posti a disposizione i candidati hanno dovuto scartare il libro dei quiz che era avvolto nel celofan, ricercare i quesiti estratti ed indicati sul foglio individuare le risposte, sicché il tempo si è notevolmente ridotto.
La lettura dei quesiti ha inoltre richiesto molta attenzione perché tra essi continuavano ad esservene alcuni errati, come altri errori vi erano tra le risposte, nonostante il Ministero avesse eliminato le domande errate prima della procedura.
Con la terza censura gli interessati lamentano che ai candidati portatori di handicap è stato attribuito un tempo superiore di 35 minuti rispetto a quello dato a tutti gli altri candidati.
Concludono con una quarta censura con la quale osservano che a favore di alcuni candidati che avevano almeno raggiunto il punteggio di 75 e che avessero omesso di annerire la casella per la scelta della lingua o altri errori materiali, è stato consentito di correggerli, con evidente violazione del principio di par condicio.
3. Le censure non possono essere condivise.
Come posto in rilievo nel precedente specifico della sezione (TAR Lazio, sezione III bis, 15 marzo 2012, n. 2571) in casi analoghi, come è quello analizzato dalla sezione pure con il precedente costituito dalla sentenza n. 33368 del 10 novembre 2010 riguardante un maxi concorso presso l'amministrazione dei Beni Culturali "anche l'erroneità o l'equivocità di alcuni quesiti è inconferente atteso che, quand'anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, tale incertezza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti bene o male confezionati".
Sostanzialmente non appare condivisibile neppure la dedotta violazione dei principi di correttezza e trasparenza che devono presiedere alle procedure concorsuali laddove, come sarebbe avvenuto nel caso in esame secondo la ricostruzione dei ricorrenti, pur essendo stati eliminati, prima della prova preselettiva, circa un migliaio di quesiti dalla banca dati in quanto la stessa amministrazione si è resa conto della loro erroneità o della erroneità delle risposte, tuttavia sarebbero rimaste ancora domande errate nel cd. "librone" dei test somministrato il giorno dell'esame.
Al riguardo è da rilevare che l'Amministrazione ha esaurito il suo compito di assicurare un corretto andamento della prova preselettiva proprio con la rettifica dei test; nè la contestazione postuma di ulteriori asseriti errori, in assenza del superamento della prova di resistenza, da parte della maggior parte dei ricorrenti può consentire una utile ripetizione delle prove scritte da parte degli stessi, come pure insistito nella memoria per l'udienza pubblica.
Anche la circostanza che i ricorrenti hanno dovuto comunque imparare risposte poi errate distogliendo l'attenzione del loro studio da quelle corrette, che hanno formato la base per i quesiti successivamente somministrati loro può andare a detrimento del procedimento in termini di violazione del principio di imparzialità, perché come rilevato dal TAR la parità di trattamento nel giorno dell'esame, espressione del dovere di imparzialità che incombe sulle pubbliche amministrazioni nelle procedure selettive in genere, appare sussistere in quanto ai candidati presentatisi il giorno dell'esame è stata sottoposta la stessa banca dati di domande, nell'ambito della quale una procedura di sorteggio automatizzata ha individuato quelle di ciascuno; sono stati cioè posti tutti nella stessa condizione, di affrontare col loro bagaglio culturale le domande estratte.
4. Quanto al tempo, ritenuto estremamente esiguo, di 100 minuti assegnato per rispondere a 100 domande, va rilevato che, come osservato in altre analoghe circostanze dalla sezione, l'esiguità del tempo a disposizione fa sì che "il candidato, il quale disponga di un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda in via logica a rispondere prioritariamente a quiz sui quali si sente particolarmente sicuro, riservando alla parte finale della sua applicazione intellettuale la soluzione di quiz che ritiene più problematici" (TAR Lazio sezione III bis, 10 marzo 2010, n. 3652 cita TAR Campania, Napoli, sezione VIII, 14 gennaio 2010, n. 87).
5. Ma non appare condivisibile neppure la terza doglianza con la quale i ricorrenti fanno valere che un candidato portatore di handicap avrebbe usufruito di 35 minuti in più per le operazioni di risposta ai quesiti.
Al riguardo si palesa la contraddittorietà delle osservazioni degli interessati, laddove essi da un lato lamentano che il tempo di 100 minuti previsto per un candidato non portatore di handicap era poco, date le difficoltà pratiche di "scartare" il volume degli oltre quattromila quiz e per rispondere alle domande selezionate e poi pretendono che tale tempo sia invece sufficiente per un candidato portatore di handicap, nei confronti del quale neppure specificano di quale tipo di handicap egli fosse stato portatore, ben potendo nel caso in cui l'handicap di cui fosse sofferente non necessitasse dell'ausilio previsto dal bando, usufruire appunto di un incremento del tempo di lettura dei test.
In sostanza la censura rimane non provata.
6. Anche la doglianza con la quale gli interessati fanno valere che a favore di candidati che avessero superato almeno 75 quesiti è stata consentita la rettifica delle caselle del modulo che avevano omesso di annerire, come quella sulla scelta della lingua, finisce per rivestire aspetti di mera correzione di errori materiali, inadatti ad inficiare l'esito delle prove. Infatti, pur essendo annoverati tra i ricorrenti, candidati che hanno preso un punteggio superiore a 75/100, la censura non spiega in che modo la correzione degli errori materiali di coloro che hanno preso almeno 75/100 avrebbe impedito loro di superare la prova preselettiva, pur avendo conseguito alcuni di essi tra i 78/100 ed i 76/100. E la circostanza, rappresentata nella memoria per la Camera di Consiglio, con cui i ridetti ricorrenti con il punteggio più alto in assoluto tra gli altri, potrebbero essere ammessi con riserva alle prove scritte, come hanno permesso le ordinanze del Consiglio di Stato n. 64/2012 e n. 67/2012, cozza contro il principio di irripetibilità delle prove scritte, che si sono tenute in data 14 e 15 dicembre 2011.
7. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto.
8. La delicatezza delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Evasio Speranza
L'ESTENSORE
Pierina Biancofiore
IL CONSIGLIERE
Paolo Restaino
 
Depositata in Segreteria il 5 aprile 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)