Accesso alla professione di avvocato

Lunedì 17 Ottobre 2011 07:06
Stampa
N. 7548/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 9400 Reg. Ric.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9400 del 2007, proposto da:
C. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Saperi e Michele Venturiello, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Liegi, 16;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, Commissione di esame costituita presso la Corte d'appello di Roma per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, in persona del titolare pro-tempore, Commissione di esame costituita presso la Corte d'appello di Napoli per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, in persona del titolare pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO RECANTE L'ESCLUSIONE DEL RICORRENTE DALLE PROVE ORALI DELL'ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - SESSIONE 2006
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle autorità intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Giorgio Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe l'istante impugna, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, la valutazione negativa degli elaborati da lui redatti nell'ambito del procedimento per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2006.
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 del r.d.l. n. 1578 del 1933; artt. 10, 81 e 82 del Trattato CE; eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti.
Nella seduta nel corso della quale sono stati presi in esame gli elaborati del ricorrente, la commissione era illegittimamente formata, in quanto mancava il professore a tempo pieno, supplito da un membro appartenente ad altra categoria. Né è dato sapere se uno dei tre avvocati presenti fosse anche professore a tempo definito. Ne è risultato così violato l'art 22 del r.d.l. n. 1578 del 1933, il quale prescrive per la commissione una ben precisa composizione con esponenti di categorie professionali diverse, il cui equilibrio non può essere alterato;
2) Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a.; violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990; difetto di motivazione.
Per l'ipotesi che una dei tre avvocati membri della commissione nella seduta in questione sia anche docente a tempo definito, l'invalidità della sua nomina deriva dalla mancata esplicazione sia delle ragioni che lo hanno fatto prescegliere in luogo di un docente a tempo pieno, sia dei criteri che hanno presieduto alla scelta;
3) Violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto il profilo della ingiustizia manifesta; violazione dei criteri di valutazione predeterminati ex d.l. n. 112 del 2003, conv. in l. n. 180 del 2003. Assoluta assenza di motivazione. Illogicità.
Il mero punteggio numerico attribuito agli elaborati è forma espressiva inidonea a costituire motivazione delle determinazioni assunte, non consentendo all'interessato di conoscere le ragioni sottese ai giudizi della commissione. Comunque, in relazione ai generali principi inerenti la redazione dei pareri giuridici, gli elaborati del ricorrente appaiono correttamente e adeguatamente svolti, attraverso il puntuale inquadramento dei fatti prospettati dalle tracce, la valutazione delle risultanze documentali, la costruzione delle tesi conformi al diritto e aderenti alla giurisprudenza più recente;
4) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della ingiustizia manifesta.
La durata della seduta nel corso della quale sono stati esaminati gli elaborati del ricorrente, è stata troppo breve e, pertanto, inidonea ad assicurare la loro valutazione approfondita e ponderata.
L'istante ha quindi concluso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa, in via cautelare, la sua ammissione con riserva agli esami orali e con vittoria di spese e compensi di difesa.
Per le autorità intimate si è costituita l'Avvocatura Generale dello Stato, dichiarando di resistere al ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2007 l'istanza cautelare è stata respinta.
Alla udienza del 13 luglio 2011 la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.
Invero:
a) quanto ai primi due motivi di gravame, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, i componenti delle commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato non intervengono in qualità di rappresentanti di interessi settoriali, con la conseguenza che, in caso di assenza o di impedimento, possono essere legittimamente sostituiti dai membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta dagli uni e dagli altri. Del resto, l'art. 22, comma 5, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, nel testo sostituito dall'art. 1-bis, del d.l. 21 maggio 2003, n. 112, afferma espressamente che essi intervengono alle sedute della sottocommissione "in sostituzione di qualsiasi membro effettivo" (Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2293; sez. IV, 12 giugno 2007, n. 3114; sez. IV, 6 settembre 2006 n. 5155; T.a.r. Lazio, sez. I, 12 novembre 2008, n. 10063; sez. I, 31 dicembre 2007, n. 14238);
b) quanto al terzo motivo dedotto, va altresì ricordato che, secondo l'ormai prevalente giurisprudenza, l'onere della motivazione dei giudizi inerenti tanto le prove scritte, quanto quelle orali nelle procedure concorsuali pubbliche è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice.
A tale conclusione si è pervenuti nel rilievo che: a) si deve tenere conto delle esigenze di speditezza dei lavori della commissione; b) per la ponderata adeguatezza delle sue valutazioni, la normativa di settore prevede che della commissione facciano parte componenti dotati di particolari professionalità, portatori di esperienze convenientemente diversificate; c) ciascun componente della commissione può sollecitare valutazioni più approfondite e chiedere che su una sua proposta si decida motivatamente a maggioranza (con il pieno sindacato giurisdizionale ove la motivazione sia affetta da eccesso di potere); d) ove nessun componente solleciti valutazioni più approfondite per l'attribuzione di un voto diverso da quello in corso di verbalizzazione, la determinazione unanime di tutti i componenti, in quanto dotati di particolare professionalità, implica l'estrinsecazione di una ponderata scelta condivisa e, quanto al merito, insindacabile in sede giurisdizionale (v., da ultimo, Cons. di Stato, sez. IV, 17 dicembre 2010, n. 5792; sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4528; sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2557; sez. IV, 25 novembre 2009, n. 5846; sez. IV, 9 settembre 2009, nn. 5406 e 5410; sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4295; sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2241; sez. IV, 27 gennaio 2009, n. 434; T.a.r. Lazio, sez. I, 14 settembre 2011, n. 7253; sez. I, 18 aprile 2011, n. 3359; sez. I, 18 ottobre 2010, n. 32840; sez. I, 10 settembre 2010, n. 32226; sez. I, 2 aprile 2010, n. 5580).
Tale orientamento, che ha ricevuto l'avallo anche della Corte costituzionale (sent. 30 gennaio 2009, n. 20, confermata dalla ordinanza 20 marzo 2009, n. 78, nonché sent. 8 giugno 2011, n. 175), trova conferma, per argomento a contrario, dalla presenza nell'ordinamento di norme che solo per specifiche ipotesi impongono la formulazione di giudizi valutativi in forma estesa (v. art. 11 del d.lgs. n. 166 del 2006, relativamente alle valutazioni di non idoneità delle prove scritte del concorso notarile), in tal modo postulando, per la generalità dei casi, l'operatività della regola opposta;
c) inammissibile è la censura formulata con il medesimo terzo motivo, con la quale l'istante sostiene la piena adeguatezza dei suoi elaborati. Trattasi invero di deduzione direttamente attinente al merito delle valutazioni compiute dalla commissione esaminatrice e dunque, come già rilevato, ad aspetto dell'attività di questa non sindacabile dal giudice amministrativo nella presente sede di mera legittimità (c.f.r., tra le tante, da ultimo Cons. di Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2557; sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5406; sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3991; sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248; sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 294; T.a.r. Lazio, sez. I, 9 ottobre 2009, n. 9854; sez. I, 14 aprile 2009, n. 3771);
d) quanto infine al quarto motivo, se ne deve ravvisare l'infondatezza alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità; né, d'altro canto, è possibile ritenere la irragionevole ristrettezza di detti tempi in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, considerata l'impossibilità, di norma, di stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o di minore considerazione (Cons. di Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5406; sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3407; sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182; sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 7284; T.a.r. Lazio, sez. I, 14 settembre 2011, n. 7253; sez. I, 4 maggio 2009; n. 4488; sez. I, 20 febbraio 2009, n. 1823).
Sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE-ESTENSORE
Giorgio Giovannini
IL CONSIGLIERE
Roberto Politi
IL CONSIGLIERE
Leonardo Spagnoletti
 
Depositata in Segreteria il 26 settembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)