| Mercoledì 05 Ottobre 2011 06:47 |
N. 2297/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 2009 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2009 del 2011, proposto da R. C., rappresentata e difesa dall'avv. Sara Soligo, con domicilio eletto presso M. C. in Catania, via ...omissis...;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Questura di Catania;
nei confronti di
V. C., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Alecci, con domicilio eletto presso Giuseppe Alecci in Catania, via Piave, n. 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di ammonimento ex art. 8 D.L. 23.2.2009 n. 11 (convertito in legge dall'art. 8 L. 23.4.2009 n. 38) Prot. Q2/2/11 P.A. emesso dal Questore della Provincia di Catania il 15 marzo 2011, nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di V. C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Merita condivisione il primo motivo di censura con cui si deduce violazione dell'art. 7 L.n. 241/1990, per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l'atto di ammonimento emesso dal Questore di Catania nei confronti della ricorrente.
Si ritiene, infatti, di dover aderire, a fronte di orientamenti ancora contrastanti in giurisprudenza in ordine alla necessità dell'avviso nel caso del provvedimento in questione a quello più garantista secondo il quale nel caso venga instaurato un procedimento finalizzato all'emanazione del provvedimento di ammonimento, per quanto il procedimento 'de quo' presenti dei tratti di specialità , in assenza di espressa deroga, devono trovare applicazione le garanzie di partecipazione procedimentale e, prima fra tutte, l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente possibilità per l'interessato di palesare il proprio punto di vista nel corso del procedimento (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 17 novembre 2010, n. 25184. Afferma che il provvedimento dell'ammonimento debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento anche T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, sez. I, 17 novembre 2010, n. 68.
L'avviso può essere omesso solo allorché vi siano ragioni di qualificata urgenza delle quali il provvedimento deve dar contezza, non essendo a tal fine neppure sufficiente il mero riferimento al carattere cautelativo dell'atto (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 01 aprile 2011, n. 511).
Nella fattispecie non si ravvisano particolari ragioni di celerità , come bene si evidenzia in ricorso, se è vero che la richiesta di ammonimento avanzata da Conte Vincenzo è del 10/12/2010, il verbale di sommarie informazioni rese dal medesimo è del 26/02/2011 mentre l'ammonimento viene adottato dal Questore il 15/03/2011. C'era dunque tutto il tempo per ascoltare anche il soggetto passivo di tale atto il quale avrebbe potuto apportare elementi di chiarimento ai fatti attribuitigli, ed eventualmente far valere, interloquendo con l'amministrazione, le proprie ragioni in ordine alla vicenda complessiva, specie trattandosi, sostanzialmente, di beghe familiari.
Il ricorso è pertanto fondato e, assorbito quant'altro, va accolto, col conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Autorità amministrativa.
Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti in considerazione della particolarità della controversia e dell'accoglimento ( solo per vizio procedimentale ) del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE-ESTENSORE
Cosimo Di Paola
IL CONSIGLIERE
Francesco Brugaletta
IL CONSIGLIERE
Rosalia Messina
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Depositata in Segreteria il 22 settembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
