Lunedì 03 Ottobre 2011 11:21
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Sanità e Servizi Sociali/Sanità

Co.co.co. nel settore della farmacovigilanza

sentenza T.A.R. Puglia - Bari n. 1309 del 13/09/2011

Requisiti necessari per l'accesso alla selezione pubblica finalizzata al conferimento di una collaborazione a progetto di "farmacovigilante" da parte della ASL.

1. Sanità - Azienda sanitaria locale - Selezione per il conferimento di incarichi a progetto per la farmacovigilanza - Specializzazione nella disciplina oggetto dell'incarico - Non è necessaria - Ragioni

1. Dal combinato disposto degli artt. 3, 51, comma 1, e 97 Cost. si desume il principio generale alla luce del quale i requisiti di ammissione alle pubbliche selezioni, risolvendosi in oggettive limitazioni all'accesso, trovano la loro legittimazione in specifiche norme di legge, cui potrebbe derogarsi solo in presenza di specifiche situazioni giustificatrici fondate sulla necessità di garantire il buon andamento della P.A.. Ne consegue che, nell'ambito della pubblica selezione indetta dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere per la stipula di contratti per l'attuazione di progetti per l'istituzione ed implementazione di una rete di "farmacovigilanza", finalizzata a realizzare attività di monitoraggio sull'appropriatezza prescrittiva e sviluppare la segnalazione delle reazioni avverse ai farmaci, è illegittimo prevedere che per accedere a detta selezione si possegga l'ulteriore requisito della "specializzazione nella disciplina oggetto di concorso", proprio perchè la selezione per cui è causa concerne il conferimento di incarichi a progetto per i quali l'art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 non richiede tale titolo a differenza dell'art. 15 dello stesso d.lgs. n. 502 del 1992 che disciplina, invece, il reclutamento del personale dirigenziale sanitario a tempo indeterminato. Una diversa conclusione sarebbe irragionevole se si considera che il d.lgs. n. 219 del 2006 che ha previsto all'art. 129 il sistema nazionale di farmacovigilanza, prevede, come prospettato dalle ricorrenti, che il responsabile di farmacovigilanza che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie, devono nominare ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del citato d.lgs. n. 219 del 2006 debba avere i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 130 e precisamente debba essere: "in possesso, fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o rispettive lauree specialistiche di cui al citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree magistrali di cui al citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Sono altresì ritenuti validi i diplomi di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, la laurea specialistica e la laurea magistrale in scienze biologiche o in chimica ad indirizzo organico-biologico purchè il piano di studi abbia compreso almeno un esame annuale di farmacologia o 12 crediti formativi nel relativo settore scientifico-disciplinare".

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N. 1309/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1967 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2009, proposto da:
T. G., M. P. e A. PE., rappresentate e difese dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bari, via M. Celentano, n. 27;
contro
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Digirolamo, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Bari, Lungomare Starita, n. 6;
Regione Puglia; Ministero della Salute;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia
"a. della deliberazione del Direttore Generale della ASL. Bari n. 2256 del 13 ottobre 2009 di indizione della pubblica selezione, per colloqui e titoli, per il conferimento di n. 10 incarichi di farmacista con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nella parte in cui prescrive tra i requisiti di accesso alla selezione il possesso della "specializzazione nella disciplina oggetto di concorso";
b. dell'avviso pubblico e relativo schema di domanda pubblicato sul BURP della Regione Puglia n. 175 del 15.11.2009;
c. di ogni atto e provvedimento ad essi presupposto, connesso e consequenziale ivi compresi, nelle sole parti ostative all'interesse sostanziale dedotto in giudizio:
- la delibera di Giunta Regionale n. 1223 del 13 luglio 2009, ad oggetto "Progetto di farmacovigilanza attiva «Sperimentazione di modelli di sorveglianza della prescrizione dei farmaci e di valutazione della spesa farmaceutica in Puglia»;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1657 del 15 settembre 2009, in BURP n. 150 del 24.09.2009, ad oggetto: "Schema di avviso pubblico e domanda che le Aziende Sanitarie della Regione Puglia devono adottare per il conferimento degli incarichi di cui alla D.G.R. n. 1223/2009";
- la delibera di Giunta Regionale n. 1749 del 29 settembre 2009, ad oggetto:
"Rettifica degli allegati «A» e «B» approvati con la delibera di Giunta Regionale n. 1657 del 15.09.2009";
- la delibera di Giunta Regionale n: 1952 del 20 ottobre 2009, ad oggetto: "Modifica dell'allegato <> della delibera di Giunta Regionale n. 1749 del 20.09.2009 in ordine alla selezione dei candidati";
- il progetto approvato dal Ministero della Salute in data 25.02.2009, nelle parti in cui si dovesse ritenere lesivo alla partecipazione dei ricorrenti alla selezione ed al conferimento a questi ultimi degli incarichi di collaborazione al programma di «farmacovigilanza».
- l'esclusione dei ricorrenti dalla selezione eventualmente disposta dalla ASL BA; nonché il conferimento dell'incarico ad altri concorrenti."
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza n. 778 dell'11 dicembre 2009 di accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione cautelare, ai soli fini del riesame;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 la dott. ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l'avv. Filippo Panizzolo; nessuno è comparso per la A.S.L. BA resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espongono in fatto le dott.sse T. G., M. P. e A. PE. che la Regione Puglia nell'ottobre 2004 aveva avviato un progetto per l'istituzione ed implementazione di una rete di "farmacovigilanza", finalizzata a realizzare attività di monitoraggio sull'appropriatezza prescrittiva e sviluppare la segnalazione delle reazioni avverse ai farmaci (delibera di G.R. n. 1470/2004); che per l'esecuzione di tale progetto l'ARES aveva espletato apposite procedure selettive per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con farmacisti iscritti all'albo professionale, incarico conferito ad esse ricorrenti.
Riferiscono inoltre che in data 24 febbraio 2009 il Ministero della Salute aveva approvato un nuovo progetto di «farmacovigilanza» denominato: "Sperimentazione di modelli di sorveglianza della prescrizione dei farmaci e di valutazione della spesa farmaceutica" per la cui esecuzione era stata prevista una procedura selettiva per complessivi n. 35 farmacisti da ripartire ed assegnare alle Aziende Sanitarie della Regione Puglia; che con delibera n. 1223 del 13 luglio 2009 la Giunta Regionale, preso atto della approvazione ministeriale, aveva autorizzato i Direttori Generali delle AA.SS.LL. ad avviare le procedura selettive per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di durata annuale (rinnovabile), da espletarsi entro il 30 novembre 2009 al fine di garantire la contestuale attivazione del progetto su tutto il territorio regionale entro il 30 dicembre 2009; che con delibera di G.R. n. 1657 del 15 settembre 2009 erano stati approvati lo schema di avviso pubblico e lo schema di domanda da utilizzarsi per la selezione.
Aggiungono altresì che lo schema di avviso pubblico, nel testo modificato dalle successive delibere di G.R. n. 1749 del 20 settembre 2009 e n. 1952 del 20 ottobre 2009, aveva previsto quale requisito di accesso, in aggiunta alla laurea in farmacia ed all'iscrizione all'albo professionale, anche la "..specializzazione nella disciplina oggetto di concorso", titolo che la normativa vigente prevederebbe esclusivamente per l'immissione nei ruoli della dirigenza sanitaria aziendale e non anche per il conferimento di incarichi "a progetto"; che la Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari con deliberazione direttoriale n. 2256 del 13 ottobre 2009 aveva indetto la selezione pubblica per il conferimento di n. 10 incarichi professionali di farmacista a progetto richiedendo, in conformità ai suddetti atti regionali ivi richiamati, la "..specializzazione nella disciplina oggetto di concorso" tra i requisiti di accesso ed il suo mancato possesso quale causa di non ammissibilità alla selezione stessa.
Le ricorrenti, pur non in possesso del citato titolo richiesto ad escludendum, ritenendo la suddetta previsione illegittima, avevano presentato comunque domanda di partecipazione alla selezione e, con ricorso ritualmente notificato il 23 novembre 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 2 dicembre 2009, hanno chiesto l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. BA n. 2256 del 13 ottobre 2009 di indizione della pubblica selezione, per colloqui e titoli, per il conferimento di n. 10 incarichi di farmacista con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nella parte in cui prescrive tra i requisiti di accesso alla selezione il possesso della "specializzazione nella disciplina oggetto di concorso"; hanno chiesto altresì l'annullamento degli altri atti specificati in epigrafe.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51, comma 1, e 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 15 septies e 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., falsa applicazione dei requisiti di accesso previsti dal d.p.r. n. 483 del 1997, violazione e falsa applicazione degli art. 130, comma 4, e 132 del d.lgs. n. 219 del 2006, violazione dei principi di proporzionalità e favor partecipationis che presidiano le pubbliche selezioni, eccesso di potere (travisamento dei presupposti, omessa ed erronea considerazione dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento).
Si è costituita a resistere in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari chiedendo il rigetto del gravame alla luce delle motivazioni espresse dal Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane della suddetta A.S.L. con la relazione illustrativa prot. n. 214805/2 del 1^ dicembre 2009 depositata in giudizio.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2009, con ordinanza n. 778, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione cautelare, ai soli fini del riesame dell'atto impugnato alla luce dei motivi di gravame, soprattutto in ordine al requisito della specializzazione nella disciplina al concorso, ritenuto di difficile individuazione e comunque non previsto per legge.
Le dott.sse G., P. e PE. hanno depositato una memoria per l'udienza di discussione nella quale hanno rappresentato che, a seguito della suddetta ordinanza, esse ricorrenti sono state ammesse alla procedura selettiva, collocate in posizione utile ed in data 2 marzo 2010 hanno sottoscritto i rispettivi contratti di collaborazione continuativa a progetto per la farmacovigilanza, incarichi annuali rinnovati loro per un ulteriore anno; esse riferiscono di essere attualmente in servizio in forza del rinnovo del contratto già deliberato fino al 2 marzo 2012, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.
Considerato però che nella delibera di approvazione finale della graduatoria finale, dopo aver richiamato la citata ordinanza n. 778 dell'11 dicembre 2009 di questa Sezione, è fatto salvo ogni ulteriore provvedimento a seguito della sentenza di merito dell'odierno gravame, esse ricorrenti hanno altresì evidenziato la persistenza del loro interesse ad ottenere l'annullamento degli atti impugnati.
Alla udienza pubblica del 25 maggio 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Con un unico motivo di ricorso le dott.sse G., P. e PE. hanno dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51, comma 1, e 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 15 septies e 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., falsa applicazione dei requisiti di accesso previsti dal d.p.r. n. 483 del 1997, violazione e falsa applicazione degli art. 130, comma 4, e 132 del d.lgs. n. 219 del 2006, violazione dei principi di proporzionalità e favor partecipationis che presidiano le pubbliche selezioni, eccesso di potere (travisamento dei presupposti, omessa ed erronea considerazione dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento).
Parte ricorrente sostiene che dal combinato disposto degli artt. 3, 51, comma 1, e 97 Cost. si desumerebbe il principio generale alla luce del quale i requisiti di ammissione alle pubbliche selezioni, risolvendosi in oggettive limitazioni all'accesso, troverebbero la loro legittimazione in specifiche norme di legge, cui potrebbe derogarsi solo in presenza di specifiche situazioni giustificatrici fondate sulla necessità di garantire il buon andamento della P.A., mentre nella fattispecie oggetto di gravame la Regione Puglia prima e la A.S.L. BA dopo, nel prescrivere quale necessario requisito di accesso alla selezione il possesso della "specializzazione nella disciplina oggetto di concorso", avrebbero violato i suddetti principi; ciò in quanto la selezione per cui è causa concerne il conferimento di incarichi a progetto per i quali l'art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 non richiederebbe tale titolo a differenza dell'art. 15 dello stesso d.lgs. n. 502 del 1992 che disciplina, invece, il reclutamento del personale dirigenziale a tempo indeterminato; quindi il citato d.lgs. n. 502 del 1992 richiederebbe tale titolo esclusivamente per l'immissione nei ruoli della dirigenza sanitaria aziendale; la specializzazione d'altro canto non sarebbe richiesta per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato dall'art. 15 septies.
Parte ricorrente lamenta altresì che neppure le specifiche mansioni di farmacista operatore nella farmacovigilanza, oggetto dell'incarico a progetto, potrebbero in alcun modo giustificare la richiesta della specializzazione che non sarebbe richiesta neppure per il responsabile di farmacovigilanza che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie, devono nominare ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del d.lgs. n. 219 del 2006 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE); conseguentemente, ad avviso delle ricorrenti, la richiesta di specializzazione, in aggiunta alla laurea in farmacia ed all'iscrizione all'albo professionale, radicherebbe una immotivata ed irragionevole forma di restrizione dei soggetti legittimati a concorrere alla selezione per cui è causa non giustificata da alcuna esigenza pubblica, irragionevolezza che sarebbe resa più evidente per esse ricorrenti dalla circostanza di aver espletato le medesime attività di cui al progetto finanziato negli anni pregressi.
Le censure sono fondate.
Il Collegio ritiene utile, preliminarmente, inquadrare la fattispecie nell'ambito della vigente normativa disciplinante la materia.
Il d.lgs. n. 502 del 1992, al comma 7 dell'art. 15 - Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie - prevede che: "Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.....".
Il d.p.r. n. 483 del 1997 - Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, richiamato dal suddetto art. 15, all'art. 32 - Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale farmacista - Requisiti specifici di ammissione - recita: "1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche; b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; c) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando."
Il medesimo d.lgs. n. 502 del 1992 all'art.15-octies disciplina i "Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati" ed al comma 1 dispone: "Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista."
Il Collegio ritiene che la suddetta normativa, e precisamente l'art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, sia chiara nel prevedere la possibilità da parte delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di stipulare contratti per l'attuazione di progetti finalizzati a tempo determinato con soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista.
Passando ad analizzare la fattispecie concreta oggetto di gravame, il Collegio ritiene che, conseguentemente, non può condividersi la prospettazione della A.S.L. BA di cui alla relazione illustrativa prot. n. 214805/2 del 1^ dicembre 2009 del Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane della A.S.L. stessa, secondo la quale non esisterebbe altra norma applicabile al di fuori dell'art. 32 del d.p.r. n. 483 del 1997; la norma da ultimo menzionata, richiamata dal d.lgs. n. 502 del 1992, è infatti espressamente prevista per i concorsi, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale farmacista e, quindi, per l'accesso alla dirigenza che per tali fattispecie richiede la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e, quindi, una specifica specializzazione a seconda del concorso bandito e che deve essere naturalmente specificata di volta in volta nei singoli bandi e non una generica specializzazione come peraltro indicato nel bando oggetto di gravame.
Il Collegio, concordando con la prospettazione di parte ricorrente, ritiene che la selezione per cui è causa, concernendo il conferimento di incarichi a progetto, non necessiti di alcuna specializzazione, non richiesta, quale titolo di accesso, dall'art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992.
A conferma di quanto sopra il Collegio deve evidenziare che una diversa conclusione sarebbe irragionevole se si considera che il d.lgs. n. 219 del 2006 che ha previsto all'art. 129 il sistema nazionale di farmacovigilanza, prevede, come prospettato dalle ricorrenti, che il responsabile di farmacovigilanza che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie, devono nominare ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del citato d.lgs. n. 219 del 2006 debba avere i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 130 e precisamente debba essere: "in possesso, fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o rispettive lauree specialistiche di cui al citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree magistrali di cui al citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Sono altresì ritenuti validi i diplomi di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, la laurea specialistica e la laurea magistrale in scienze biologiche o in chimica ad indirizzo organico-biologico purchè il piano di studi abbia compreso almeno un esame annuale di farmacologia o 12 crediti formativi nel relativo settore scientifico-disciplinare."
Il Collegio deve inoltre evidenziare che la delibera di G.R. n. 1223 del 13 luglio 2009 con la quale erano stati autorizzati i Direttori Generali delle AA.SS.LL. ad avviare le procedura selettive per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di durata annuale (rinnovabile) concerneva proprio le attività del Progetto di «farmacovigilanza» denominato: "Sperimentazione di modelli di sorveglianza della prescrizione dei farmaci e di valutazione della spesa farmaceutica in Puglia".
Inoltre, pur sussistendo l'art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 che disciplina gli incarichi a progetto, nella stessa deliberazione si rappresenta genericamente che "per il conferimento dell'incarico di farmacista nelle Aziende Sanitarie si deve fare riferimento al D.P.R. n. 483 del 10.12.1997" richiamato, come detto, però solo per la dirigenza sanitaria; successivamente con deliberazione n. 1749 del 29 settembre 2009 la Giunta Regionale ha provveduto a modificare, per quello che in questa sede interessa, lo schema di avviso pubblico approvato con deliberazione n. 1657 del 15 settembre 2009 nella parte riguardante i requisiti per l'ammissione e precisamente ha disposto: "nell'allegato "A", nella parte riguardante i requisiti richiesti per l'ammissione, la voce d) recita: "diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera o titolo equipollente di cui al D.M. 30.01.1998 tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al 2^ livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale". Tale dizione deve essere sostituita dalla seguente: "specializzazione nella disciplina oggetto del concorso".
Nè tale modifica, che ad avviso del Collegio non può ritenersi di poco conto, può ritenersi adeguatamente motivata, come censurato da parte ricorrente; la Giunta Regionale si è infatti limitata a rilevare che "da un attento esame del provvedimento in questione, sono state riscontrate alcune imperfezioni causate da mero errore che vengono di seguito riportate in dettaglio."
Ne consegue che non è dato capire l'iter logico seguito dall'amministrazione nel modificare il titolo di accesso per cui è causa.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, devono essere annullate la deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. BA n. 2256 del 13 ottobre 2009 di indizione della pubblica selezione, per colloqui e titoli, per il conferimento di n. 10 incarichi di farmacista con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e le deliberazioni di Giunta Regionale specificate in epigrafe, tutte nella parte in cui prescrivono tra i requisiti di accesso alla selezione per cui è causa il possesso della "specializzazione nella disciplina oggetto di concorso".
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell'importo liquidato nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati per quanto di ragione delle ricorrenti, nei limiti e termini precisati in motivazione.
Condanna l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), in solido, in favore delle dott.sse T. G., M. P. e A. PE..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Pietro Morea
L'ESTENSORE
Rosalba Giansante
IL REFERENDARIO
Paolo Amovilli
 
Depositata in Segreteria il 13 settembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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