Mercoledì 13 Aprile 2011 21:16
Stampa
Sanità e Servizi Sociali/Sanità

Decurtazione proporzionale del budget

sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 24 del 05/01/2011

E' illegittimo, per carenza di motivazione e di istruttoria, il Decreto Presidenziale che non ha collocato nel budget dell'anno successivo i fondi accantonati nell'anno precedente, causando "a cascata" una decurtazione proporzionale dei budget alle strutture sanitarie interessate.

Sanità - Case di cura - Budget - Decurtazione - Provvedimento - Illegittimità - Fattispecie


Sanità - Case di cura - Budget - Decurtazione - Provvedimento - Illegittimità - Fattispecie

E' illegittimo, per carenza di motivazione e di istruttoria, un provvedimento con il quale i fondi accantonati durante un anno per i nuovi inserimenti di case di cura e centri diagnostici nelle prestazioni di risonanza magnetica, non trovino alcuna menzione o collocazione per il budget dell'anno successivo, causando così una decurtazione proporzionale dei budget di tutti i soggetti interessati. Ciò a maggior ragione quando nel nuovo anno risultino nuovi inserimenti per le prestazioni in questione, per cui detto fondo doveva essere utilizzato, o comunque giustificata la sua mancata utilizzazione.


Appare del tutto illogico inserire nel budget complessivo assegnato alle singole strutture spese che non gravano sull'Amministrazione regionale, quali quelle per i fuori Regione, rimborsate dalle Regioni di appartenenza, e quelle sostenute direttamente dai cittadini. Nella misura in cui dette somme siano state calcolate ai fini del budget il provvedimento è quindi illegittimo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -


 

> Sanità - Case di cura - Budget - Decurtazione - Provvedimento - Illegittimità - Fattispecie

> E' illegittimo, per carenza di motivazione e di istruttoria, un provvedimento con il quale i fondi accantonati durante un anno per i nuovi inserimenti di case di cura e centri diagnostici nelle prestazioni di risonanza magnetica, non trovino alcuna menzione o collocazione per il budget dell'anno successivo, causando così una decurtazione proporzionale dei budget di tutti i soggetti interessati. Ciò a maggior ragione quando nel nuovo anno risultino nuovi inserimenti per le prestazioni in questione, per cui detto fondo doveva essere utilizzato, o comunque giustificata la sua mancata utilizzazione.
> Sanità - Case di cura - Budget - Decurtazione - Provvedimento - Illegittimità - Fattispecie

> Appare del tutto illogico inserire nel budget complessivo assegnato alle singole strutture spese che non gravano sull'Amministrazione regionale, quali quelle per i fuori Regione, rimborsate dalle Regioni di appartenenza, e quelle sostenute direttamente dai cittadini. Nella misura in cui dette somme siano state calcolate ai fini del budget il provvedimento è quindi illegittimo.
N. 24/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 7036 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7036 del 2010, proposto da:
Soc. N. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Calcioli e Maria Giulietti Virgulti, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via M. Clementi, 58;
Soc. PC. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;
R. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;
Soc. G. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Calcioli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via M. Clementi, 58;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, anche quale Commissario ad acta per la Sanità; rappresentata e difesa dall'avv. Rita Santo, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
per l'annullamento
- del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 44 del 31 maggio 2010, nonchè degli allegati documenti;
- del decreto commissariale n. 49 del 31 maggio 2010 recante "Rettifiche ed integrazioni ai programmi operativi di cui al decreto n. U0037 del 24.04.2010";
- della nota della Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Regionale "Programmazione Sanitaria - Risorse Umane e Sanitarie", prot. 74081 54/04 dell'11 giugno 2010;
- di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente, dipendente o collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2010 il Consigliere Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 29.7.2010 e depositato il 30 successivo le società in epigrafe hanno impugnato gli atti sopra indicati, limitatamente alle determinazioni riguardanti la risonanza magnetica.
Deducono:
1) violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, difetto di motivazione nella determinazione del budget 2010 per la risonanza magnetica: il decreto n. 9/2009 aveva accantonato euro 2.700.000 per le strutture da inserire eventualmente a seguito di contenzioso; quindi i nuovi inserimenti adottati con il decreto n. 44/2010 avrebbero dovuto avere la copertura di detta somma accantonata; ma nel decreto n. 44/2010 non vi è traccia di quanto disposto nel decreto n. 9/2009 né dell'utilizzo dell'accantonamento. Alcune strutture erano peraltro già accreditate ma vi era stato un errore nel 2007 circa l'inserimento di fascia (con conseguente abbattimento dei costi). Non si comprendono le ragioni del riproporzionamento (con parametro 0,87497%);
2) eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia e disparità: sono state considerate nel tetto di spesa anche le prestazioni dei fuori Regione e le compartecipazioni alla spesa dei cittadini (euro.15);
3) eccesso di potere e difetto di motivazione, ingiustizia e disparità: le decurtazioni hanno effetto retroattivo;
4) violazione degli artt. 18 e 19 della legge regionale n. 4/2003; art. 8 quinquies c.2 del D lgs. n. 502/92; eccesso di potere per sviamento: non è stata emanata la previa disciplina degli accordi contrattuali d'intesa con le associazioni (non avvenuta comunque con l'ANISAP); non risulta motivata la decurtazione del 4%; il Commissario straordinario non ha potere di derogare a leggi regionali.
Costituitasi la Regione Lazio ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per mancanza della sottoscrizione della procura alle liti, nonché l'inammissibilità parziale per mancata notifica al controinteressato N.; nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso in quanto: la Regione era obbligata ad un risparmio di 10 milioni di euro nella spedalità privata; l'incremento dell'offerta per nuove strutture non può incidere sul fabbisogno complessivo (2009) con conseguente necessità di riproporzionamento: infatti l'offerta risulta di 42 ml. mentre il fabbisogno è di 36 ml., da ciò il riproporzionamento nella misura percentuale di 0.87497%; l'accantonamento di euro 2.700.000 non riguarderebbe la risonanza magnetica; per il 2010 non è stato riproposto per rilievi ministeriali; per la retrodatazione non vale il principio dell'affidamento; non era necessaria alcuna intesa con le parti sociali trattandosi di atto autoritativo.
Con memoria la ricorrente ha ribadito tesi e ragioni.
Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe quattro centri di diagnostica convenzionati hanno impugnato il decreto del Commissario regionale alla sanità relativo al budget per l'anno 2010, limitatamente alla risonanza magnetica, coinvolgendo nell'azione impugnatoria gli atti connessi.
Preliminarmente il Collegio disattende l'eccezione di nullità del ricorso per mancata sottoscrizione della procura alle liti, in quanto dagli atti depositati risulta sussistente detta sottoscrizione.
E' invece fondata l'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata N., nei confronti della quale parte ricorrente lamenta un ingiustificato aumento di budget, senza tuttavia notificare il ricorso alla clinica stessa.
Nel merito, ad avviso del Collegio il ricorso è fondato, nei termini di cui in motivazione.
La questione di fondo sollevata dalla parte ricorrente riguarda la carenza di motivazione e di istruttoria in relazione a fondi per euro 2.700.000 accantonati nel 2009 proprio per i nuovi inserimenti di case di cura e centri diagnostici nelle prestazioni di risonanza magnetica, che non hanno trovato alcuna menzione o collocazione per il budget 2010, causando così una decurtazione proporzionale dei budget di tutti i soggetti interessati.
La Regione assume che detto accantonamento non riguardava la risonanza magnetica.
Ma l'assunto regionale appare infondato nei fatti, in quanto il decreto n. 9/2009 che aveva previsto detto accantonamento, faceva esplicito riferimento alla deliberazione regionale n. 434/2007 riguardante proprio la risonanza magnetica; e poiché nell'anno 2010 sono risultati nuovi inserimenti per le prestazioni in questione, detto fondo doveva essere utilizzato, o comunque giustificata la sua mancata utilizzazione. Né risulta comprensibile, in quanto genericamente affermata, la giustificazione relativa a presunti interventi ministeriali.
Fondato appare anche il secondo profilo di gravame, sul quale peraltro non si rintracciano controdeduzioni dell'Amministrazione.
Appare infatti del tutto illogico inserire nel budget complessivo assegnato alle singole strutture spese che non gravano sull'Amministrazione regionale del Lazio, quali quelle per i fuori Regione, rimborsate dalle Regioni di appartenenza, e quelle sostenute direttamente dai cittadini.
Nella misura in cui dette somme siano state calcolate ai fini del budget il provvedimento è quindi illegittimo.
Infondata appare invece la questione posta in relazione al c.d. riproporzionamento, che parte ricorrente assume di per sè stesso irragionevole.
La Regione, al contrario, ha spiegato in maniera convincente che esso si è reso necessario in quanto la quantità dell'offerta superava il fabbisogno complessivo valutato dalla Regione stessa.
E così pure ragionevole appare la spiegazione relativa alla decurtazione del 4%, conseguenza dell'obbligo di riduzione della spesa complessiva per l'anno 2010 imposto dagli accordi governativi per il rientro della spesa sanitaria.
Conseguentemente il ricorso, con assorbimento degli ulteriori profili di gravame, deve essere accolto, nei termini di cui in motivazione, e devono essere annullati, in parte qua e nei limiti dell'interesse, i provvedimenti impugnati.
Considerata la prevalente soccombenza della Regione le spese di giudizio sono poste a suo carico nei limiti di cui in dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile nei confronti della N.;
per il resto lo accoglie in "parte qua" e nei limiti dell'interesse, secondo quanto disposto in motivazione e per l'effetto, entro i suddetti limiti, annulla gli atti impugnati;
condanna la Regione Lazio al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), proporzionalmente ripartiti;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Italo Riggio
L'ESTENSORE
Carlo Taglienti
IL CONSIGLIERE
Solveig Cogliani
 
Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)