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Mercoledì 07 Marzo 2012 12:38
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Processo Civile e Amministrativo/Processo Amministrativo
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Azionabilità delle pretese risarcitorie ai sensi dell'art. 34, c.p.a.
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sentenza T.A.R. Puglia - Bari n. 369 del 21/02/2012
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Se l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile in corso di giudizio, a quali condizioni può il giudice accertarne comunque l'illegittimità ai soli fini risarcitori?
1. Giudizio amministrativo - Risarcimento danno - Art. 34, Cod. Proc. Amm. - Interpretazione restrittiva - Sussiste - Ragioni
2. Giudizio amministrativo - Risarcimento danno - Domanda specifica - Necessità - Prospettazione in memoria - Inammissibilità - Ragioni
3. Giudizio amministrativo - Procedura - Spese di giudizio - Pronuncia - In caso di soccombenza virtuale
1. L'articolo 34 co. 3 del D.Lgs. n. 104/2010 (Cod. Proc. Amm.) secondo il quale "quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori", deve applicarsi in via restrittiva e soltanto allorquando la domanda risarcitoria sia stata proposta nello stesso giudizio (e ciò pare del tutto evidente), oppure quando la parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo. La disposizione, pertanto, non può essere interpretata nel senso che, in seguito ad una semplice segnalazione della parte o, addirittura d'ufficio, lo stesso giudice debba verificare la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori (1). Laddove pertanto, il suddetto interesse non sia stato concretizzato dal ricorrente tramite la presentazione formale di una specifica domanda (la quale è proponibile entro il termine di cui all'art. 30 co. 5, Cod. Proc. Amm.) non si può più affermare che competa al giudice rilevare "ex officio" l'ipotetica presenza di un interesse la cui azionabilità è ancora nel potere della parte interessata (2).
(1) T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 5-10-2011 n. 2352.
(2) T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 3-3-2011 n. 373.
2. Premesso che nel processo amministrativo (nell'ambito non solo dell'azione di annullamento, ma anche di quella di accertamento ai sensi dell'art. 34 co. 3, Cod. Proc. Amm.), come nel giudizio civile, unicamente un interesse ad agire concreto ed attuale (vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale accoglimento del ricorso) legittima - quale condizione dell'azione ex art. 100, Cod. Proc. Civ. - la proposizione del ricorso giurisdizionale, la segnalazione di parte ricorrente, contenuta nella memoria depositata in giudizio, non è sufficiente ad evidenziare un interesse, in tal modo qualificato, all'accertamento, a fini risarcitori, dell'illegittimità dell'atto amministrativo gravato. Invero, il suddetto interesse è connotato dai caratteri dell'astrattezza e della non attualità , se nel giudizio non è mai stata presentata la domanda risarcitoria, né è stata fornita dimostrazione della proposizione della stessa in un separato processo.
3. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale).
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N. 369/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 89 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2011, proposto da C. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi D'Ambrosio e Ermelinda Pastore, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di cui alla nota prot. n. 15133 del 22.10.2010 a firma del Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche, di declaratoria di "decadenza" con conseguente "archiviazione" dell'istanza presentata dalla società ricorrente in data 27.11.2006 per il rilascio di autorizzazione unica ai fini della realizzazione di un insediamento eolico nel Comune di Candela, località ...omissis...;
nonché per l'accertamento dell'obbligo della Regine Puglia di concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica richiesta con istanza del 27.11.2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Luigi D'Ambrosio, Ermelinda Pastore e Tiziana Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con istanza del 27.11.2006 la società G. s.r.l. (successivamente C. s.r.l.) presentava ai competenti Uffici regionali domanda di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto di insediamento eolico da realizzare nel Comune di Candela, località ...omissis..., di potenza nominale pari a 10Mw.
In pari data la società depositava istanza di autorizzazione unica per la realizzazione del progetto.
Con determinazione n. 296 del 19.5.2008 il Dirigente del Settore Ecologia decideva di "... respingere, tra le installazioni proposte, quelle che determinano una sensibile criticità ambientale e cioè le torri contraddistinte dai nn. A1, A2, A3 e A5 (...)", esprimendo "parere favorevole alla restante parte dell'opera e quindi all'installazione dell'aerogeneratore" contraddistinto con il n. A4, e ritenendo "il progetto relativo ad un impianto eolico nel Comune di Candela (Fg) alla località ...omissis..., proposto dalla C. s.r.l., già G. s.r.l. (...), così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. (...) con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate".
In accoglimento dell'istanza di riesame del 7.7.2008 della società C. s.r.l. (motivata sulla scorta dell'erronea inclusione dell'aerogeneratore A5 nella fascia di rispetto del tratturello ...omissis...), il Dirigente del Servizio Ecologia, con nota prot. n. 15547/2008, comunicava alla società che "preso atto dell'attestazione prot. 5132/5165 del 26.5.2008 del Comune di Candela (...) relativa alla fascia di rispetto per quanto attiene il tratturello ...omissis..., si ritiene di poter assentire anche la localizzazione dell'aerogeneratore A5 escludendo anch'esso dall'applicazione delle procedure di VIA".
Con determinazione prot. n. 339 del 9.6.2009 il Dirigente del Servizio Ecologia procedeva alla correzione di un refuso della precedente nota regionale prot. n. 15547 del 5.11.2008, relativo all'omessa indicazione delle coordinate Gauss - Boaga fuso Est dell'aerogeneratore A5.
Pertanto, il progetto presentato dalla società C. s.r.l., ridimensionato secondo le prescrizioni regionali (l'impianto è stato ridotto in termini di potenza da 10 Mw a 4 Mw), veniva escluso dalla procedura di V.I.A.
Il Dirigente del Servizio Energia con nota prot. n. 5512 del 9.4.2010 (ricevuta dalla società in data 7.5.2010) "sulla base del nuovo parere VIA espresso con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche n. 339 del 9.6.2009" invitava "la società proponente a trasmettere all'Ufficio scrivente, il progetto definitivo adeguato a quanto espresso in entrambe le determinazioni, nonché la conferma della S. concordata con il gestore della rete, entro il termine perentorio di 90 gg dal ricevimento della presente comunicazione, pena la decadenza dall'istanza".
In data 4.8.2010, la società C., stante il ridimensionamento del progetto di parco eolico in termini di potenza (da 10 Mw a 4 Mw) e in considerazione della circostanza secondo cui "questa riduzione di potenza impone alla (...) società di dover richiedere la connessione in rete ad un diverso gestore, in particolare Enel, non essendo più possibile proseguire con l'originaria connessione ottenuta a suo tempo da Terna s.p.a. ed allegata all'istanza di autorizzazione unica", chiedeva una "congrua proroga dei termine (...) fissato per l'inoltro del progetto definitivo e della conferma della S. concordata".
L'Amministrazione regionale, con la gravata nota prot. n. 15133 del 22.10.2010 (ricevuta dalla C. s.r.l. in data 4.11.2010), ritenuto "ampiamente trascorso il termine assegnato, senza aver avuto alcun riscontro a riguardo", comunicava alla società "che l'istanza è decaduta ed è stata archiviata".
In data 12.11.2010 la C. presentava alla Regione Puglia motivata istanza di riesame, rimasta priva di riscontro.
La stessa società impugna in questa sede la citata nota prot. n. 15133 del 22.10.2010.
Evidenzia l'odierna deducente che il provvedimento gravato è illegittimo poiché "atipico", in quanto l'unica fattispecie di decadenza prevista dall'art. 2.3.2 dell'allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 23.1.2007 è relativa all'ipotesi di carenza originaria di documentazione allegata alla domanda di autorizzazione; che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, venendo in rilievo una differente fattispecie in cui vi è necessità di adempimenti conseguenti alle deliberazioni regionali assunte in seno al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.; che la Regione ha richiesto per tale adempimento tempi tecnici incompatibili con il termine di novanta giorni assegnato; che il contestato provvedimento di decadenza non trova fondamento in nessuna norma di settore.
Sottolinea, inoltre, che la richiesta di proroga del 4.8.2010 (di cui l'Amministrazione regionale è venuta a conoscenza, avendone dato atto nel corpo del provvedimento gravato) non ha mai ricevuto risposta alcuna; che, pertanto, l'atipico provvedimento di decadenza avrebbe dovuto essere preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento; che il provvedimento de quo non è riconducibile nell'ambito delle ipotesi di revoca ex art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies legge n. 241/1990.
Si costituiva l'Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, con nota dell'8.11.2011 la Regione ha comunicato alla società ricorrente l'avvio del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica.
Risulta, pertanto, soddisfatta la pretesa azionata con il presente giudizio, come del resto rilevato dalla società istante alle pagg. 2 e 3 della memoria depositata in data 19 novembre 2011.
La società ricorrente con la stessa memoria dichiara la persistenza, ai sensi dell'art. 34, comma 3 cod. proc. amm., del proprio interesse alla declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, a fini risarcitori.
Tuttavia, va rimarcato che «L'art. 34, comma 3 d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.) secondo il quale "quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori", deve applicarsi in via restrittiva e soltanto allorquando la domanda risarcitoria sia stata proposta nello stesso giudizio (e ciò pare del tutto evidente), oppure quando la parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo. La disposizione, pertanto, non può essere interpretata nel senso che, in seguito ad una semplice segnalazione della parte o, addirittura d'ufficio, lo stesso giudice debba verificare la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori.» (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 5 ottobre 2011, n. 2352).
Analogamente T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 373 ha sottolineato che «Se è pur vero che il comma 3 dell'art. 34 c.p.a. prevede che "quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori", va osservato che laddove tale interesse non sia stato concretizzato dalla ricorrente tramite la presentazione formale di una specifica domanda (la quale è proponibile entro il termine di cui all'art. 30, comma 5 del c.p.a.) non si può più affermare che competa al giudice rilevare "ex officio" l'ipotetica presenza di un interesse la cui azionabilità è ancora nel potere della parte interessata.».
Premesso che nel processo amministrativo (nell'ambito non solo dell'azione di annullamento, ma anche di quella di accertamento ai sensi dell'art. 34, comma 3 cod. proc. amm.), come nel giudizio civile, unicamente un interesse ad agire concreto ed attuale (vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale accoglimento del ricorso) legittima - quale condizione dell'azione ex art. 100 cod. proc. civ. - la proposizione del ricorso giurisdizionale, la segnalazione di parte ricorrente contenuta nella memoria depositata in data 19 novembre 2011 non è sufficiente ad evidenziare un interesse, in tal modo qualificato, all'accertamento, a fini risarcitori, dell'illegittimità dell'atto amministrativo gravato.
Invero, il suddetto interesse è, nel caso di specie, connotato dai caratteri dell'astrattezza e della non attualità , posto che nel presente giudizio non è mai stata presentata la domanda risarcitoria, né è stata fornita dimostrazione della proposizione della stessa in un separato processo.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude, tuttavia, una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale).
A tal fine, va rilevato che il ricorso appare fondato, dovendosi condividere le argomentazioni di parte ricorrente, supportate dal contegno assunto dall'Amministrazione regionale, che solo dopo la proposizione del ricorso ha soddisfatto la pretesa della società istante.
Ne discende che le spese di giudizio sostenute dalla C. s.r.l. devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente secondo il menzionato principio della soccombenza virtuale, spese liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente C. s.r.l., liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
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IL PRESIDENTE
Corrado Allegretta
L'ESTENSORE
Francesco Cocomile
IL REFERENDARIO
Savio Picone
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Depositata in Segreteria il 21 febbraio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)