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Domenica 26 Febbraio 2012 20:13
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Processo Civile e Amministrativo/Processo Amministrativo
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Esami d'avvocato: la ripetizione della valutazione è irreversibile!
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sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 349 del 09/02/2012
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Sulle ragioni per cui l'articolo 4, comma 2-bis del D.L. 30.06.2005 n. 115 prevede un consolidamento "ex lege" degli effetti prodotti dai provvedimenti di ammissione con riserva all'esame di abilitazione professionale.
1. Professioni - Ordini professionali - Abilitazione - Art. 4, D.L. n. 115/2005 - Applicazione - Ordinanza cautelare riformata in appello - Irrilevanza - Ragioni
1. In applicazione dell'art. 4 co. 2 bis, D.L. 30 giugno 2005 n. 115, in forza del quale conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, è del tutto irrilevante la circostanza che l'ordinanza cautelare del T.A.R. sia stata poi riformata in appello, quando l'ordinanza cautelare di secondo grado intervenga successivamente al superamento, da parte del ricorrente, delle prove d'esame, scritte e orali. Ed invero, la disposizione citata ha lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione; per raggiungere questo scopo, la disposizione rende irreversibili - secondo la giurisprudenza amministrativa - gli effetti del superamento delle prove scritte e orali previste dal bando; essa, quindi, rende irreversibili anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (pure di natura cautelare) o di autotutela amministrativa che abbiano disposto l'ammissione alle prove stesse, precludendo l'ulteriore prosecuzione del processo eventualmente avviato (1).
(1) Tale tesi è autorevolmente supportata da Corte Costituzionale 9-4-2009 n. 108, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale disposizione, ha dichiarato infondate tutte le questioni, sollevate dal C.G.A. in un caso in cui, dopo la proposizione dell'appello, ma prima della camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, in esecuzione della sentenza stessa gli elaborati del candidato erano stati nuovamente corretti ed egli era stato ammesso alle prove orali, che aveva superato, per poi iscriversi all'Albo degli avvocati. L'istanza cautelare era stata poi accolta dal C.G.A., che aveva sospeso gli effetti della sentenza gravata sino all'esito del citato giudizio di legittimità costituzionale.
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N. 349/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 4043 Reg. Ric.
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4043 del 1998, proposto da:
F. G., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Prudente, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Commissione esami di avvocato - Corte D'Appello di Messina, Ministero di Grazia e Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale n. 14 redatto in data 27 marzo 1998 dalla Commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte d'Appello di Messina - sessione 1997, con il quale al ricorrente alle prove scritte degli esami di abilitazione professionale è stato assegnato il voto di 86, suddiviso in 30 (diritto civile), 28 (diritto penale) e 28 (atto giudiziario), per cui il medesimo è stato escluso dalla partecipazione alla prova orale dell'esame predetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Esami di Avvocato - Corte D'Appello di Messina e del Ministero di Grazia e Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
In data 10, 11 e 12 dicembre 1997 il ricorrente ha sostenuto presso la Corte d'Appello di Messina le prove scritte dell'esame per l'iscrizione all'albo di procuratore legale (sessione 1997).
A seguito della pubblicazione dell'elenco delle persone ammesse a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione, il medesimo ha appreso che i suoi elaborati erano stati valutati con il punteggio complessivo di 86, così suddiviso: 30 per la prova di diritto civile, 28 per la prova di penale, e 28 nella prova pratica.
Mediante accesso agli atti, il ricorrente apprendeva che il giudizio relativo all'elaborato di diritto civile non riportava motivazione, la prova di diritto penale era stata giudicata con "trattazione complessivamente insufficiente", mentre l'atto giudiziario era stato considerato "atto poco argomentato e insufficiente".
Con ricorso n. 4043/98, il ricorrente impugnava il citato verbale dinanzi a questo Tribunale, la III Sezione del quale, con ordinanza n. 2374 del 24.10.1998, accoglieva l'istanza cautelare, facendo "obbligo alla commissione giudicatrice di riesaminare ... gli elaborati del ricorrente con adeguata motivazione e seguendo il giusto procedimento".
In esecuzione di tale ordinanza, con verbale n. 56 del 13.01.1999 la Commissione Esaminatrice procedeva "alla rilettura e riesame degli elaborati" del ricorrente, ed all'esito di tale riesame attribuiva per ciascun elaborato nuovo giudizio e nuovo punteggio (prima prova 32/50, seconda prova 28/50 e terza prova 30/50), attribuendo la valutazione complessiva di 90/150, pari al punteggio minimo richiesto per essere ammesso alla prova orale, ed ammettendo così il ricorrente a sostenere la prova orale, sebbene "con riserva".
In data 26.01.1999 il ricorrente superava l'esame orale, con il punteggio di 190, e con deliberazione della Commissione n. 57 veniva dichiarato idoneo all'esercizio della professione di avvocato, "con riserva all'esito definitivo del giudizio del TAR di Catania".
Con provvedimento del 28.04.1999 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina deliberava l'iscrizione del ricorrente all'Albo degli Avvocati di Messina.
In vista della discussione del merito della causa, il ricorrente ha perciò rappresentato di non avere interesse alla decisione, invocando l'applicazione dell'art. 4, comma 2-bis, del D.L. 30.06.2005 n. 115 (aggiunto dalla legge di conversione 17.08.2005 n. 168).
Con atto depositato il 10.11.2011 il Ministero si è però opposto alla pronuncia di improcedibilità per carenza di interesse, ed ha insistito per il rigetto del ricorso nel merito, rappresentando che l'ordinanza di questo TAR era stata riformata dal CGA, con ordinanza n. 67 dell'11.02.99, e che perciò cadrebbe anche il giudizio positivo emesso sulle prove.
In realtà , il Collegio ritiene che debba trovare applicazione la norma contenuta nell'art. 4, comma 2-bis, del D.L. 30.06.2005, ai sensi del quale "conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".
E' del tutto irrilevante la circostanza che l'ordinanza cautelare di questo Tribunale sia stata poi riformata dal CGA, perché l'ordinanza del CGA è solo dell'11.02.99, e cioè successiva al superamento, da parte del ricorrente, delle prove d'esame, scritte e orali.
E tale tesi è autorevolmente supportata da Corte Cost., 09.04.2009 n. 108, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale disposizione, ha dichiarato infondate tutte le questioni, peraltro sollevate proprio dal CGA, e proprio in un caso in cui, dopo la proposizione dell'appello, ma prima della camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, in esecuzione della sentenza stessa gli elaborati del candidato erano stati nuovamente corretti ed egli era stato ammesso alle prove orali, che aveva superato, per poi iscriversi all'Albo degli avvocati. L'istanza cautelare era stata poi accolta dal CGA, che aveva sospeso gli effetti della sentenza gravata sino all'esito del citato giudizio di legittimità costituzionale.
La Corte ha inequivocabilmente precisato che "la disposizione impugnata ha lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione. Per raggiungere questo scopo, la disposizione rende irreversibili - secondo la giurisprudenza amministrativa - gli effetti del superamento delle prove scritte e orali previste dal bando. Essa, quindi, rende irreversibili anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (pure di natura cautelare) o di autotutela amministrativa che abbiano disposto l'ammissione alle prove stesse, precludendo l'ulteriore prosecuzione del processo eventualmente avviato".
La Corte ha poi aggiunto che qualora in sede cautelare sia "l'Amministrazione a soccombere, è possibile che il giudizio di secondo grado o di merito non abbia luogo, perché il superamento delle prove può determinare l'estinzione del processo. Queste conseguenze vanno valutate alla luce dei principi costituzionali, che non escludono una ragionevole limitazione del diritto di difesa dell'amministrazione". E secondo la Corte, "con specifico riferimento al processo amministrativo, una ragionevole dissimmetria può essere giustificata alla luce dell'art. 113 Cost.", che è un "parametro...in effetti rivolto - all'inverso - a garantire il cittadino contro gli atti della pubblica amministrazione"; per cui, "alla luce di questi princìpi, il bilanciamento di interessi operato dal legislatore, con la disposizione denunciata, non è irragionevole. Il diritto di difesa dell'amministrazione è sì compresso, ma non eliminato, in quanto esso può comunque esplicarsi fino all'eventuale superamento delle prove. E la sua compressione è giustificata dal fatto che dell'interesse pubblico all'accertamento dell'idoneità del candidato, di cui l'amministrazione stessa è portatrice, la disposizione si fa comunque carico, richiedendo il superamento della prova: è solo a seguito della ripetizione della stessa o della nuova valutazione, con esito positivo - e non semplicemente sulla base di un provvedimento giurisdizionale - che il candidato consegue l'abilitazione. Vi è, quindi, comunque un accertamento dell'idoneità del candidato, affidato alla stessa amministrazione o ad altra egualmente portatrice dello stesso interesse pubblico. Presupposto per l'applicazione della disposizione impugnata è che, a seguito di un provvedimento giurisdizionale o di iniziativa della stessa amministrazione, vi sia stato un nuovo accertamento dell'idoneità del candidato, con la ripetizione delle prove o con una nuova valutazione di esse. E' questo accertamento amministrativo, e non il provvedimento del giudice, a produrre l'effetto di conseguimento dell'abilitazione, che la disposizione rende irreversibile. Il legislatore ha ritenuto che, una volta operato il nuovo accertamento, la prosecuzione del processo, avviato per contestare l'esito del precedente accertamento, fosse superflua e potesse andare a detrimento dell'affidamento del privato e della certezza dei rapporti giuridici. Ciò spiega perché la disposizione possa trovare applicazione anche quando il nuovo accertamento è stato operato a seguito di un provvedimento cautelare del giudice".
In conclusione, è da ritenere che il ricorrente ha acquisito il diritto al definitivo conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di avvocato, e, quindi, debba trovare applicazione l'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 104/2010, ai sensi del quale "il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso...improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione".
In considerazione delle alterne vicende processuali della vicenda in esame, sussistono le eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania - Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, nei sensi di cui in motivazione, per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
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IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola
L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni
IL CONSIGLIERE
Francesco Brugaletta
Â
Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)