Martedì 21 Febbraio 2012 19:15
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Normativa/Nazionale

Legge di conversione relativa alle disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile

legge di conversione n. 10 del 17/02/2012

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011 , n. 212

Testo del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  212  (in  Gazzetta
Ufficiale -  serie  generale  -  n.  297  del  22  dicembre  2011),
coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012,  n.  10  (in G.U.R.I. del 20 febbraio 2012, n. 42  -  alla  pag.  1),  recante:  «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia  civile.»
(12A01919) 

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  (Soppresso). 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                    Presupposti di ammissibilita' 
 
  (Soppresso). 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Contenuto dell'accordo 
 
  (Soppresso). 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Deposito della proposta di accordo 
 
  (Soppresso). 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                            Procedimento 
 
  (Soppresso). 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                     Raggiungimento dell'accordo 
 
  (Soppresso). 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Omologazione dell'accordo 
 
  (Soppresso). 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                       Esecuzione dell'accordo 
 
  (Soppresso). 

        
      
                               Art. 9 
 
 
               Impugnazione e risoluzione dell'accordo 
 
  (Soppresso). 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                Organismi di composizione della crisi 
 
  (Soppresso). 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  (Soppresso). 

        
      
                               Art. 12 
 
 
             Modifiche alla disciplina della mediazione 
 
   (Soppresso). 

        
      
                               Art. 13 
 
 
               Modifiche al codice di procedura civile 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46»  sono
sostituite dalle seguenti: « (( euro 1.100 )) »; 
      b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  comma:
«Nelle cause  previste  dall'articolo  82,  primo  comma,  le  spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono  superare  il
valore della domanda.»; 
      (( b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e' aggiunto il
seguente: 
  «Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo'  essere
chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio
designato  dal  defunto  nel  testamento  ovvero,   in   assenza   di
designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.». )) 

        
      
                             (( Art. 14 
 
 
            Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183 
 
  1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato.
)) 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                   Proroga dei magistrati onorari 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51,  le  parole:  «non  oltre  il  31  dicembre  2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012». 
  2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari  il  cui  mandato
scade  il  31  dicembre  2011  e  per  i  quali  non  e'   consentita
un'ulteriore   conferma   secondo   quanto   previsto   dall'articolo
42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici  di  pace  il
cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e  per  i  quali  non  e'
consentita   un'ulteriore   conferma    secondo    quanto    previsto
dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre  1991,  n.  374,  e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino  alla
riforma organica della magistratura onoraria e, comunque,  non  oltre
il 31 dicembre 2012. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
        Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali 
 
  1. All'articolo 14, della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) (soppressa) 
  b) dopo il comma  13,  e'  inserito  il  seguente:  «13-bis.  Nelle
societa' a responsabilita' limitata,  i  collegi  sindacali  nominati
entro il 31 dicembre 2011 rimangono  in  carica  fino  alla  scadenza
naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.». 
  2. (soppresso). 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.