Lunedì 30 Gennaio 2012 18:24
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Normativa/Nazionale

Regolamento per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO n. 226 del 12/11/2011

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  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 novembre 2011, n. 226

 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  E 
 
 
              IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI 
                     E LA COESIONE TERRITORIALE 
 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante  norme
comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli
14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  la  quale  stabilisce  disposizioni   per   il   settore
energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali,
ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c)  secondo  cui  le
attivita' di distribuzione di  gas  sono  attribuite  in  concessione
secondo le disposizioni di legge; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159  convertito,  con
modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante  interventi
urgenti in  materia  economico  -  finanziaria,  per  lo  sviluppo  e
l'equita' sociale, ed in particolare l'articolo 46 -  bis,  comma  1,
che nell'ambito  delle  disposizioni  in  materia  di  concorrenza  e
qualita' dei servizi essenziali nel settore della  distribuzione  del
gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico
e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su
parere  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   sono
individuati i criteri di  gara  e  di  valutazione  dell'offerta  per
l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del   gas   previsto
dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, tenendo conto in materia adeguata, oltre  che  delle  condizioni
economiche offerte, e  in  particolare  di  quelle  a  vantaggio  dei
consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del  servizio,
dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti; 
  Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112  convertito,  con
modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133,  recante  disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96  concernente  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge  comunitaria  2009  e  in  particolare
l'articolo 17, comma 4, che prevede che,  nella  predisposizione  del
decreto legislativo di  attuazione  della  direttiva  2009/73/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme  comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, il Governo e' tenuto a  seguire  il
criterio direttivo di prevedere che, nella situazione  a  regime,  al
termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas
naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del  decreto  legislativo
23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi  di  valorizzazione  delle  reti
siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione  delle
rispettive tariffe; 
  Visto il decreto legislativo 1 giugno 2011,  n.  93,  recante,  fra
l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato
interno del gas naturale,  ed  in  particolare  l'art.  24  che,  tra
l'altro, modifica l'art. 14 del decreto legislativo 23  maggio  2000,
n. 164 per rendere la determinazione del valore di rimborso a  regime
congruente con la valorizzazione delle reti in base alla  regolazione
tariffaria, prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
riconosca in tariffa l'ammortamento della differenza fra il valore di
rimborso  nel  primo   periodo,   come   determinato   dal   presente
regolamento, e il valore delle immobilizzazioni nette, al  netto  dei
contributi, determinato dalla regolazione tariffaria; 
  Visto il decreto  19  gennaio  2011  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e
la Coesione Territoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  31
marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali  nel
settore della distribuzione del gas naturale; 
  Considerato  che,  il  presente  provvedimento,   contribuendo   ad
accelerare il processo dell'ampliamento  dell'area  di  gestione  del
servizio di distribuzione del  gas  naturale  rispetto  alle  attuali
concessioni, e' volto a  rimuovere  le  barriere  che  ostacolano  lo
sviluppo della concorrenza nel settore della vendita e a favorire  lo
sviluppo efficiente del servizio di distribuzione del  gas  naturale,
promuovendo contemporaneamente l'incremento dei livelli di  sicurezza
e degli investimenti  e  la  riduzione  dei  costi  del  servizio,  a
beneficio dei clienti finali; 
  Considerato che, ai fini di un efficace e  efficiente  processo  di
affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, si
ritiene indispensabile che gli Enti locali appartenenti ad un  ambito
individuino un'amministrazione o un'organizzazione gia' istituita cui
delegare   l'espletamento   della   procedura   di   gara    e    che
un'amministrazione,  quale  il  Comune  Capoluogo  o  la   Provincia,
favorisca il  processo  di  aggregazione  dei  numerosi  Enti  locali
appartenenti all'ambito; 
  Ritenuto che, come  richiesto  in  sede  di  Conferenza  Unificata,
l'amministrazione con funzione di stazione appaltante possa essere il
Comune capoluogo di provincia, qualora presente  nell'ambito;  mentre
negli altri casi possa essere un Comune capofila  o  la  Provincia  o
altro soggetto, come una societa' patrimoniale delle reti  costituita
ai sensi dell'articolo 113, comma  13,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, dove presente, e che la sua scelta debba  essere
effettuata dai Comuni dell'ambito; 
  Ritenuto che la funzione di indirizzo e di  programmazione  di  cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto  legislativo  23  maggio  2000,
n.164 possa essere svolta dai  singoli  Enti  locali,  fornendo  alla
stazione appaltante le informazioni sullo stato dell'impianto e sulle
esigenze  di  sviluppo  della  distribuzione  del  gas  naturale  nel
territorio di riferimento; 
  Ritenuto che,  per  una  piu'  efficace  e  ordinata  gestione  del
servizio, e' indispensabile un unico canale di comunicazione  tra  il
gestore dell'impianto e gli Enti locali e  che  quindi,  la  stazione
appaltante, o altro  soggetto  individuato  dai  Comuni  appartenenti
all'ambito, debba gestire il rapporto con l'impresa di  distribuzione
durante  l'esercizio  dell'impianto  per  delega  degli  Enti  locali
concedenti, coadiuvata da un comitato di monitoraggio, costituito dai
rappresentanti degli altri Enti locali medesimi, coordinando cosi' la
vigilanza e il controllo dei vari  Enti  locali  sul  rispetto  degli
impegni assunti dal gestore nel contratto di  esercizio,  nonche'  le
esigenze di nuovi investimenti che possano insorgere nel tempo; 
  Ritenuto  che  sia  necessario  prevedere  una  preferenza  per  lo
scaglionamento delle gare, in considerazione della loro complessita'; 
  Ritenuto che l'ordine di priorita' per le date  di  scadenza  debba
seguire un criterio oggettivo quale la media  ponderale  di  scadenza
"ope  legis"  delle  concessioni  in  vigore  per  gli  impianti   di
distribuzione appartenenti a ciascun ambito, pesata  sul  numero  dei
clienti; insieme ad un criterio di  scaglionamento  territoriale  che
eviti che la maggior parte degli ambiti di una stessa Regione vada in
gara nello stesso anno; 
  Considerato che il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  si
applica   automaticamente   alle   concessioni   del   servizio    di
distribuzione del gas naturale solo per gli articoli 216 e 30  e  per
la parte IV sul  contenzioso,  per  cui  le  altre  disposizioni  del
medesimo   decreto   troveranno   applicazione   alla   materia   qui
disciplinata  solo  laddove  espressamente  richiamate  dal  presente
regolamento; 
  Considerato che l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo  23
maggio 2000, n. 164 prevede che per gli affidamenti e le  concessioni
in essere, per i quali non e' previsto un termine di  scadenza  o  e'
previsto  un  termine  che  supera   il   periodo   transitorio,   e'
riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore,  calcolato  nel
rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per
quanto non desumibile dalla volonta' delle parti, con  i  criteri  di
cui alle lettere a) e  b)  dell'articolo  24  del  regio  decreto  15
ottobre 1925, n. 2578, ma che, tuttavia, tale previsione necessita di
una metodologia applicativa dettagliata, nei casi in cui non sia gia'
prevista nelle convenzioni o nei contratti, per  evitare  contenziosi
sulla sua applicazione; 
  Ritenuto che sia  indispensabile  ai  fini  della  definizione  dei
criteri di gara  e  di  valutazione  dell'offerta,  l'identificazione
degli elementi necessari per la determinazione del valore di rimborso
al gestore uscente sia nel primo periodo transitorio  che  in  quelli
successivi, a regime, in conformita' rispettivamente con gli articoli
15 comma 5 e 14 comma 8 del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.
164, in quanto tali  valori  costituiscono  importanti  parametri  da
introdurre nel bando di gara sia ai fini della  concorrenza,  sia  ai
fini della tutela dei diritti del gestore uscente; 
  Considerato che l'articolo 30, comma  21,  della  legge  23  luglio
2009, n. 99 prevede una validita' dei bolli metrici sui misuratori di
gas con portata massima di 10 metri cubi/h pari a  15  anni,  che  le
tubazioni in ghisa con giunti in piombo e  canapa  sono  obsolete  in
quanto  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,   nella
regolazione  della  qualita',   prevede   l'   obbligo   della   loro
sostituzione  o  risanamento,  che  le  tubazioni  in  acciaio  senza
protezione catodica si degradano in maniera accelerata, tanto che  la
medesima regolazione ha previsto un calendario con l'obbligo di messa
in protezione catodica efficace di tali tubazioni; 
  Considerato che le tariffe determinate dall'Autorita' per l'Energia
Elettrica e il Gas a partire dal 1° ottobre 2004  hanno  riconosciuto
quote annuali di ammortamento in linea con  le  vite  utili  ai  fini
regolatori; 
  Considerato che l'articolo 30 del  decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  applicabile  alle  concessioni  nel  gas  ai   sensi
dell'articolo 216 del medesimo decreto legislativo, prevede che nella
concessione  di   servizi   la   controprestazione   a   favore   del
concessionario   consiste   unicamente   nel   diritto   di   gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio,  e  che  un
premio debba essere  corrisposto  dall'ente  concedente,  qualora  il
concessionario  debba  applicare  tariffe  piu'   basse   di   quelle
determinate per mantenere  l'equilibrio  economico-finanziario  della
gestione; 
  Ritenuto, quindi, che gli oneri dovuti dal distributore  agli  Enti
locali concedenti e ai soggetti da loro delegati  debbano  coprire  i
costi  effettivamente  sostenuti  e  la  remunerazione  del  capitale
investito, qualora la rete  sia  di  proprieta'  del  Comune  stesso,
mentre il concessionario  debba  essere  valutato  soprattutto  sulle
condizioni economiche a favore dei clienti  finali,  sui  livelli  di
sicurezza e qualita' con cui gestisce gli impianti e sulla bonta' del
piano di sviluppo degli impianti, contenente sia gli investimenti per
espansione  e  potenziamento  sia  quelli  per  il  mantenimento   in
efficienza degli impianti; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
ai sensi dell'articolo 46 - bis, comma 1,  della  legge  29  novembre
2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto  legge  1°  ottobre  2007,   n.   159,   acquisito   con
deliberazione 5 agosto 2010 - PAS 17/10; 
  Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, nella seduta del 16 dicembre 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota del 7 novembre 2011, protocollo n. 21704; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
 
                               Emanano 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si  applicano  le  definizioni  che
seguono: 
    a)  "Ambito"   e'   l'ambito   territoriale   minimo   ai   sensi
dell'articolo 46-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre  2007,  n.
159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.
222 e dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
    b) "Allegato 1"  e'  l'allegato  1  "Data  limite  entro  cui  la
Provincia, in assenza del Comune capoluogo di  provincia,  convoca  i
Comuni d'ambito per l'individuazione della stazione appaltante  e  da
cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui
all'articolo  3  del  regolamento",  facente  parte  integrante   del
presente regolamento. 
    c) "Allegato 2" e' l'allegato 2 "Bando  di  gara  tipo",  facente
parte integrante del presente regolamento. 
    d) "Allegato 3" e' l'allegato  3  "Disciplinare  di  gara  tipo",
facente parte integrante del presente regolamento. 
    e)  "Allegato  4"  e'  l'allegato  4   "Dati   significativi   di
aggiudicazione della gara  per  il  monitoraggio  degli  effetti  del
decreto", facente parte integrante del presente regolamento. 
    f) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
    g) "Impianto con scadenza ope legis della concessione  successiva
alla gara" e' un impianto di distribuzione avente  una  scadenza  ope
legis della concessione almeno un anno dopo la  data  di  affidamento
del servizio del primo impianto dell'ambito al gestore aggiudicatario
della gara d'ambito. 
    h) "Primo periodo" e' la situazione  transitoria,  caratterizzata
dalla scadenza anticipata ope  legis  della  concessione,  a  cui  si
applica l'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
fino al subentro del gestore aggiudicatario della prima gara d'ambito
effettuata  ai  sensi   dell'articolo   14   del   medesimo   decreto
legislativo. 
    i) "Regime"  e'  la  situazione,  caratterizzata  dalla  scadenza
dell'affidamento come prevista negli atti  concessori,  comunque  non
superiore a 12 anni dall'affidamento, al termine della  durata  delle
concessioni affidate per la prima volta ai sensi  dell'  articolo  14
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
    j) "Scadenza naturale" e' la scadenza  dell'affidamento  prevista
nell'atto di concessione originario o nei successivi atti aggiuntivi,
purche' stipulati antecedentemente l'entrata in  vigore  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
    k)  "Scadenza  ope  legis"  e'  la  scadenza  della  concessione,
anticipata rispetto alla scadenza naturale, prevista dall'articolo 15
del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,  come  modificato
dall'articolo 69 della legge 23 agosto 2004, n.239 e dall'articolo 23
della legge 23 febbraio 2006, n. 51,  di  conversione  in  legge  del
decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273. 
    l) "Stato di consistenza" e' l'insieme di documenti  comprendente
la  cartografia,  come  definita  nell'allegato  alla   deliberazione
ARG/gas 120/08 dell'Autorita', e la descrizione delle  reti  e  degli
impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale,  con
evidenza dell'anno di  realizzazione  e  delle  loro  caratteristiche
costruttive, funzionali  e  conservative;  in  particolare  per  ogni
tratto di rete dovra' essere registrato almeno  l'anno  di  posa,  il
materiale e il diametro. 
    m) "Stazione appaltante" e' il soggetto che, su delega degli Enti
locali concedenti appartenenti all'ambito, ha la  responsabilita'  di
bandire, gestire e aggiudicare la gara di affidamento del servizio di
distribuzione in tutti i Comuni dell'ambito. 
    n) "Valore annuo del servizio" e' la somma dei vincoli ai  ricavi
approvati  dall'Autorita'  attribuibili  a  tutti  gli  impianti   di
distribuzione dei singoli  Comuni  dell'ambito,  inclusi  quelli  con
scadenza  ope  legis  della  concessione  successiva  alla  data   di
affidamento del servizio del primo impianto. 
    o) Per quanto non diversamente disposto dal presente  regolamento
si applicano le definizioni in materia di attivita' di  distribuzione
di  cui  alle  pertinenti  delibere  dell'Autorita'   per   l'energia
elettrica e il gas. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                    Soggetto che gestisce la gara 
 
  1.  Gli  Enti  locali  concedenti  appartenenti  a  ciascun  ambito
demandano al Comune capoluogo  di  provincia  il  ruolo  di  stazione
appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del  servizio
di distribuzione del gas  naturale  in  forma  associata  secondo  la
normativa vigente in  materia  di  Enti  locali,  ferma  restando  la
possibilita' di demandare in alternativa tale ruolo a una societa' di
patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo  113,  comma
13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel
caso  in  cui  il  Comune  capoluogo  di  provincia  non   appartenga
all'ambito,  i  sopra  citati  Enti  locali  individuano  un   Comune
capofila, o la Provincia, o un altro soggetto gia'  istituito,  quale
una societa' di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di
stazione appaltante. 
  2.  Il  Comune  capoluogo  di   provincia,   qualora   appartenente
all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la  data
di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli  Enti
locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di  cui
al comma 1. 
  3. Nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data  di
cui all'allegato 1 senza che si sia proceduto all'individuazione  del
soggetto di cui al secondo periodo del comma  1,  il  Comune  con  il
maggior numero di abitanti o la Provincia competente  trasmette  alla
Regione una relazione sulla situazione e sulle attivita' svolte,  per
l'eventuale intervento di cui all'articolo 3. Negli  altri  casi,  il
ruolo di stazione  appaltante  e'  svolto  dal  Comune  capoluogo  di
provincia. 
  4. La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e  il
disciplinare di gara, svolge e aggiudica la  gara  per  delega  degli
Enti locali concedenti. 
  5. Salvo l'individuazione, da parte degli Enti  locali  concedenti,
di un diverso soggetto, sempre con le modalita' di cui al comma 1, la
stazione appaltante cura anche  ogni  rapporto  con  il  gestore,  in
particolare svolge  la  funzione  di  controparte  del  contratto  di
servizio, per delega espressa degli Enti  locali  concedenti,  ed  e'
coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da  un  comitato
di monitoraggio  costituito  dai  rappresentanti  degli  Enti  locali
concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri. 
  6. Entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante,  gli
Enti locali concedenti forniscono alla stazione  appaltante  medesima
la documentazione necessaria alla preparazione  del  bando  di  gara.
L'Ente locale concedente puo' delegare la stazione appaltante per  il
reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente. 
  7. In caso di  gravi  e  reiterate  inadempienze  al  contratto  di
servizio, il soggetto di cui al comma 5,  previa  determinazione  che
puo'  essere  assunta  dalla  maggioranza  dei  Comuni   appartenenti
all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite
in  ciascun  Comune,  dispone  la  risoluzione   del   contratto   di
affidamento al gestore  dell'ambito.  Inadempienze  al  contratto  di
servizio  nel  rispetto  del  piano  di  sviluppo  degli  impianti  o
inadempienze gestionali nel singolo Comune sono oggetto di penalita',
come previsto nell'articolo 15, comma 7. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Intervento della Regione 
 
  1. Nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal
termine fissato nell'allegato  1,  gli  Enti  locali  concedenti  non
abbiano identificato la stazione appaltante, di cui  all'articolo  2,
comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito
del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o,  negli  altri
casi, 18 mesi  dal  termine  fissato  nell'allegato  1,  la  stazione
appaltante non abbia pubblicato il bando  di  gara,  la  Regione  con
competenza  sull'ambito,  previa  diffida  ai  soggetti  inadempienti
contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura  di
gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164. 
  2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate nell'articolo
14 , comma 7, del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164,  per
l'intero ambito. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                  Obblighi informativi dei gestori 
 
  1. I gestori hanno l'obbligo di fornire all'Ente locale concedente: 
    a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas
naturale con indicazione  dei  tratti  di  condotte  in  acciaio  non
protetti catodicamente e della proprieta' dei singoli tratti di rete,
ivi compresi i componenti situati nel territorio  comunale  in  esame
che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi
Comuni; 
    b.  il  protocollo   di   comunicazione   delle   apparecchiature
installate per lo svolgimento dell'attivita' di misura; 
    c. le  informazioni  sulle  obbligazioni  finanziarie  in  essere
relative agli  investimenti  realizzati  nel  precedente  periodo  di
affidamento  e  sui  contratti  pubblici  e  privati  relativi   allo
svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla  proprieta'
degli impianti, quali servitu' e concessioni di attraversamento; 
    d. la relazione sullo stato dell'impianto di  distribuzione,  con
indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di
ricerca fughe degli ultimi tre anni,  evidenziati  per  tipologia  di
impianto e per modalita' di individuazione della fuga; 
    e. il numero di  punti  di  riconsegna  e  i  volumi  distribuiti
riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie
degli allacciamenti; 
    f. il costo riconosciuto di localita' e la tariffa di riferimento
definiti  dall'Autorita',  mettendo   a   disposizione   su   formato
elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per
il calcolo delle tariffe (schede localita'), in  particolare  i  dati
dei costi di capitale e  ammortamenti  segmentati  per  tipologia  di
cespite e localita' e  ripartiti  per  soggetto  proprietario  e  con
indicazione se i dati sono  approvati  dall'Autorita'  o  meno,  e  i
contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi
ai cespiti di localita'; 
    g. le informazioni sul personale  addetto  alla  gestione  locale
dell'impianto, in forma anonima,  con  riferimento,  in  particolare,
all'anzianita'  di  servizio,  al  livello  di  inquadramento,   alla
qualifica, allo retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato,
oltre alla data in cui l'addetto e'  stato  assegnato  alla  gestione
locale dell'impianto di distribuzione;  analoghe  informazioni  sulla
quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di
assunzione da  parte  del  gestore  subentrante,  sono  fornite  alla
stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il  numero
dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito  oggetto  di
gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla  medesima
impresa a livello nazionale e il numero totale di  propri  dipendenti
che svolgono funzioni centrali. 
  2.  I  gestori  degli  impianti  con  scadenza  ope   legis   della
concessione successiva alla gara, oltre alle informazioni di  cui  al
comma 1, sono tenuti a presentare il piano di sviluppo degli impianti
gestiti, relativamente  all'attuazione  degli  obblighi  previsti  in
concessione, per l'intero  periodo  residuo  di  concessione.  Per  i
medesimi  impianti,  il  gestore  e'  tenuto  a  fornire  annualmente
all'Ente locale concedente  lo  stato  di  attuazione  del  piano  di
sviluppo degli impianti con giustificazione degli scostamenti  e  con
l'aggiornamento  del  medesimo  piano  per  il  periodo  residuo   di
concessione. 
  3. I dati di cui al comma 1 sono forniti entro  un  termine  di  60
giorni  dalla  richiesta   dell'Ente   locale   concedente,   termine
prorogabile di altri 30 giorni dall'Ente locale medesimo in  casi  di
particolare complessita'. 
  4. L'Ente locale concedente, entro 60 giorni dal ricevimento  dello
stato di  consistenza,  anche  previo  accesso  all'impianto,  o  dal
ricevimento di altre  informazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  puo'
comunicare al concessionario le eventuali osservazioni e proposte  di
rettifica a cui il gestore e' tenuto a rispondere entro 30 giorni. 
  5. In caso di mancata fornitura dello stato di consistenza entro  i
termini di cui al comma 3 si applica l'art.10 del DPR 4 ottobre 1986,
n. 902. 
  6. Ferma restando la disciplina in tema di risarcimento  del  danno
ingiusto, il rifiuto del gestore uscente a fornire i  dati  necessari
per l'effettuazione della gara, di cui al comma 1, o il loro  ritardo
nel fornirli, trascorso il termine perentorio  indicato  tramite  una
procedura di messa in mora, puo' costituire motivo per  la  richiesta
di risarcimento danni  conseguenti  al  ritardo  nella  effettuazione
della gara d'ambito. 
  7. I dati sullo stato  di  consistenza  sono  forniti  in  supporto
informatico secondo un formato  stabilito  dall'Autorita'  entro  180
giorni dall'entrata in vigore del presente  regolamento.  L'Autorita'
nel proprio provvedimento stabilisce  la  data  entro  cui  entra  in
vigore l'obbligo di utilizzare il formato individuato. Fino alla data
di  utilizzo  obbligatorio  del  formato  unico  il  gestore  uscente
fornisce lo stato di consistenza in formato cartaceo,  unitamente  ad
un foglio elettronico contenente i dati piu' significativi della rete
e degli impianti necessari alla determinazione del valore di rimborso
e alla compilazione delle informazioni dell'Allegato B  al  bando  di
gara tipo di cui all'Allegato 2 del presente decreto, secondo  schede
tecniche redatte dall'Autorita',  entro  90  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  8. Il gestore uscente  ha  l'obbligo  di  permettere  l'accesso  al
proprio impianto ai rappresentanti dell'Ente locale concedente, o  di
un suo delegato, e ai concorrenti partecipanti alla  gara  di  ambito
per la verifica dello stato di conservazione dell'impianto medesimo. 
  9. Il gestore  uscente  ha  l'obbligo  di  rendere  disponibile  al
gestore subentrante la banca dati dei punti di riconsegna,  le  fonti
contabili obbligatorie e i  dati  relativi  alla  gestione  in  corso
d'anno necessari per gli adempimenti  previsti  dalla  regolazione  a
carico del gestore subentrante, quali la rendicontazione annuale  dei
dati delle qualita' e della sicurezza. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
            Rimborso al gestore uscente nel primo periodo 
 
  1.  Il  valore  di  rimborso  ai  titolari  degli   affidamenti   e
concessioni cessanti, per i quali e' previsto un termine di  scadenza
naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista
nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato  in  base  a
quanto stabilito dalle convenzioni  o  dai  contratti  alla  scadenza
naturale dell'affidamento. 
  2.  Il  valore  di  rimborso  ai  titolari  degli   affidamenti   e
concessioni cessanti, per i quali  non  e'  previsto  un  termine  di
scadenza o e' previsto un termine di scadenza naturale che supera  la
data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del  nuovo
affidamento,  viene  calcolato  in  base  a  quanto  stabilito  nelle
convenzioni  o  nei  contratti,  conformemente  a   quanto   previsto
nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo  23  maggio  2000,
n.164 e sue modificazioni, in particolare per i  casi  di  cessazione
anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale. 
  3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso
ai titolari di cui al  comma  2  non  sia  desumibile  dai  documenti
contrattuali, incluso il caso in cui sia genericamente  indicato  che
il valore di rimborso debba essere a prezzi di mercato, si  applicano
i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24, comma 4,  del
regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, con le  modalita'  specificate
nei commi da 5 a 13,  limitatamente  alla  porzione  di  impianto  di
proprieta' del gestore, che, alla scadenza naturale dell'affidamento,
non sia prevista essere trasferita in devoluzione  gratuita  all'Ente
locale concedente. 
  4. Nel caso in cui le  convenzioni  o  i  contratti  contengano  la
metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o piu' dettagli
applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5
a 13 per  la  determinazione  degli  elementi  applicativi  mancanti,
mentre per gli altri parametri si considerano i dati e  le  modalita'
desumibili dai documenti contrattuali. Cio' vale anche  nel  caso  di
cui al comma 1,  qualora  la  modalita'  di  rimborso  alla  scadenza
naturale dell'affidamento prevista nella convenzione o nel  contratto
faccia riferimento all'articolo 24, comma  4  del  regio  decreto  15
ottobre 1925 n. 2578. 
  5. Il valore industriale della parte di impianto di proprieta'  del
gestore uscente di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 4, del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e' pari al costo che  dovrebbe
essere sostenuto per la sua  ricostruzione  a  nuovo,  decurtato  del
valore del degrado fisico di cui al comma  10,  includendo  anche  le
immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili. 
  6. Il costo per la ricostruzione a nuovo  di  cui  al  comma  5  e'
calcolato  partendo  dallo  stato   di   consistenza   dell'impianto,
applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora
esplicitamente   previsto,   unitamente   ad   un    meccanismo    di
indicizzazione,  per  la  valorizzazione  dell'impianto  in  caso  di
cessazione  anticipata  del  contratto,  ed  aggiungendo  gli   oneri
generali di cui al comma 9, qualora  non  siano  gia'  contenuti  nel
prezzario utilizzato.  Per  gli  impianti  oggetto  di  finanziamenti
pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a
nuovo e' calcolato sulla base  dei  costi  effettivamente  sostenuti,
aggiornati con il deflatore degli investimenti  fissi  lordi,  se  le
condizioni di posa e di accessibilita' non si sono modificate. 
  7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario  di
cui al comma 6, si utilizzano i  prezzari  per  lavori  edili  e  per
installazione di impianti  tecnologici  della  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito,  o,
in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il  valore
di acquisto dei componenti specifici della  distribuzione  gas,  come
impianti principali e secondari di regolazione e  misura,  gruppi  di
misura gas, impianti di protezione catodica, qualora  non  desumibili
dai   prezzari   indicati,   si   utilizza   il   prezzario   emanato
dall'Autorita' per  la  valutazione  degli  investimenti  e,  in  sua
mancanza, i valori di  mercato  come  risultano  dalle  offerte  piu'
recenti. 
  8. Nell'applicazione del prezzario di  cui  ai  commi  6  e  7,  in
particolare per la rete, si considerano: 
    a. eventuali pezzi speciali o opere particolari,  quali  sovra  e
sottopassi   in   corrispondenza   delle   interferenze   con   altri
sottoservizi; 
    b. le modalita' di posa che tengano conto della  tipologia  delle
condizioni  morfologiche  del  suolo   e   sottosuolo,   della   loro
accessibilita' e di eventuali particolari prescrizioni realizzative; 
    c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate  dalla
posa, sempre considerando l'accessibilita' dei luoghi di posa. 
  9. Per tener conto degli oneri amministrativi  per  autorizzazioni,
per la progettazione, per la direzione lavori  e  per  i  collaudi  e
delle spese generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto
nei commi 6 e 7, di un fattore pari  a  13%,  valore  minimo  di  cui
all'articolo 34, comma  2.c,  del  DPR  21  dicembre  1999,  n.  554,
Regolamento di attuazione della legge quadro  in  materia  di  lavori
pubblici, purche' i costi effettivamente  sostenuti  o  il  prezzario
utilizzato non tengano gia' conto di tali oneri. 
  10. Il valore del degrado fisico e' determinato considerando durate
utili degli impianti come specificate nei documenti  contrattuali  o,
in assenza di indicazioni, considerando fino  al  30  settembre  2004
durate utili come riportate nella tabella 1 di  cui  all'allegato  A,
facente parte integrante del presente regolamento, e dal  1°  ottobre
2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della
regolazione tariffaria allegato  alla  deliberazione  ARG/Gas  159/08
dell'Autorita',  e  tenendo  conto  dell'anno  di  installazione  dei
componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta
dallo stato di consistenza.  Qualora  lo  stato  di  consistenza  non
riporti la data di realizzazione dei componenti o  delle  condotte  e
questa  non  sia  desumibile  da  documenti  amministrativi  o  altri
riferimenti, la data  da  assumere  per  le  valutazioni  del  valore
residuo deve essere coerente con i dati presentati  all'Autorita'  ai
fini della determinazione delle tariffe,  o,  in  loro  mancanza,  e'
calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e  valore
del cespite riportato  in  bilancio,  opportunamente  rettificato  da
eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata  utile
del cespite. 
  11. Il valore di rimborso al gestore uscente e' ottenuto  deducendo
dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni  e  sussidi
concessi dai Comuni e da altri finanziatori  pubblici  e  aggiungendo
eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati  con  le
modalita' di cui ai commi 12 e 13. 
  12. I valori da detrarre per le anticipazioni  e  sussidi  concessi
dai Comuni e  da  altri  finanziatori  pubblici  sono,  al  netto  di
eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni
e sussidi  e  quindi  escludendo  l'IRES,  rivalutati  applicando  il
deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione
tariffaria. I valori si calcolano applicando le formule dell'articolo
16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del Testo Unico della regolazione  delle
tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il  periodo
di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione  ARG/Gas  159/08,
limitatamente alla parte relativa ai contributi pubblici ed assumendo
le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.
Tutti i contributi in detrazione, a prescindere dall'anno in cui sono
stati ricevuti, non sono comunque  degradati  dopo  l'anno  2008,  in
coerenza col trattamento nella regolazione tariffaria. 
  13. Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell'entrata in
vigore del decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.164,  un  premio
all'Ente locale concedente per l'affidamento, la  prosecuzione  o  il
rinnovo della gestione con una scadenza naturale che supera  la  data
di effettiva cessazione del servizio, il valore di  rimborso  include
anche le quote residue del premio versato,  calcolate  rivalutando  i
premi con l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi
utilizzato nella regolazione tariffaria e  degradandoli  considerando
una durata utile  pari  alla  differenza  fra  la  data  di  scadenza
naturale della concessione e l'anno di versamento del premio. 
  14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale,  la
devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di  una  porzione  di
impianto e la data di scadenza naturale superi la data  di  effettiva
cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente  di
tale porzione di impianto e' valutato: 
    a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in  caso
di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel  caso  di
riferimento al regio decreto 15 ottobre  1925,  n.  2578,  valgono  i
commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli  elementi  applicativi
mancanti; resta sempre esclusa la valutazione  del  mancato  profitto
derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione; 
    b. nel caso in cui le modalita' per la cessazione anticipata  del
contratto non siano desumibili nelle  convenzioni  o  nei  contratti,
valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per  il  calcolo
del valore del degrado fisico, una durata  utile  convenzionale  pari
alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione  e
la data di realizzazione dell'investimento, qualora  tale  differenza
sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia  di  cespite
di cui al comma 10. 
  Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la
concessione non prevede la  devoluzione  gratuita  viene  determinato
seguendo i commi pertinenti da 1 a 13. Qualora il valore di  rimborso
al  gestore  uscente  supera  di  oltre  il  25%  il   valore   delle
immobilizzazioni nette di localita', al netto dei contributi pubblici
in conto capitale e dei contributi privati  relativi  ai  cespiti  di
localita', riconosciuto dalla regolazione tariffaria,  l'Ente  locale
concedente   trasmette   le   relative   valutazioni   di   dettaglio
all'Autorita'.      Eventuali       osservazioni       dell'Autorita'
sull'applicazione delle previsioni contenute nel presente regolamento
al valore di rimborso sono rese pubbliche. 
  15.   Il   gestore   subentrante   acquisisce   la   disponibilita'
dell'impianto dalla data in  cui  esegue  il  pagamento,  al  gestore
uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e  subentra  in
eventuali obbligazioni finanziarie, o  ne  paga  il  relativo  valore
residuo, in conformita' con  l'articolo  14,  comma  9,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, e, se applicabile, in  cui  l'Ente
locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente  del  valore
di rimborso per la porzione di impianto a cui e' applicabile il comma
14. 
  16. Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere
il bando di gara d'ambito, si  manifesti  un  disaccordo  tra  l'Ente
locale  concedente  e  il  gestore  uscente  con   riferimento   alla
determinazione del valore di rimborso del gestore uscente,  il  bando
di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e  soggetto  a
passaggio di proprieta' al  gestore  subentrante,  oltre  alla  stima
dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore
di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in  particolare  per
la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle
offerte, determinato come il piu' grande fra i seguenti valori: 
    a. la stima dell'Ente locale concedente; 
    b. il valore delle immobilizzazioni nette di localita', al  netto
dei contributi pubblici in conto capitale e  dei  contributi  privati
relativi  ai  cespiti  di   localita',   riconosciuto   dal   sistema
tariffario. 
  Il gestore subentrante  versa  al  gestore  uscente  il  valore  di
riferimento, previsto nel bando di gara  all'atto  del  passaggio  di
proprieta'  dell'impianto.  L'eventuale  differenza  tra  il   valore
accertato in esito alla  definitiva  risoluzione  del  contenzioso  e
quello di riferimento versato dal gestore subentrante e' regolata fra
il gestore entrante e il gestore uscente. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                Rimborso al gestore uscente a regime 
 
  1. Nei periodi successivi al primo, il rimborso al gestore  uscente
e' valutato come previsto nell'articolo  14,  comma  8,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Proprieta' degli impianti 
 
  1. Nel caso in cui la concessione preveda  a  fine  affidamento  la
devoluzione gratuita di  una  porzione  di  impianto,  l'Ente  locale
concedente acquisisce la proprieta' di tale porzione di impianto se: 
    a. alla data  di  cessazione  effettiva  dell'affidamento  si  e'
raggiunta la scadenza naturale del contratto; 
    b. o si e' nelle condizioni previste nell'articolo 5,  comma  14,
lettera b), previo pagamento, da parte dell'Ente locale,  del  valore
di rimborso al gestore uscente ivi determinato. 
  2. Nei casi differenti da quelli del comma 1 e di quelli in cui  la
proprieta' dell'impianto era gia' dell'Ente locale  concedente  o  di
una societa' patrimoniale delle reti,  il  gestore  uscente  cede  la
proprieta' della propria porzione di impianto al gestore subentrante,
previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso  di
cui all'articolo 5 o 6. Il gestore subentrante mantiene la proprieta'
di tale porzione per la durata dell'affidamento, con  il  vincolo  di
farla  rientrare  nella  piena  disponibilita'  funzionale  dell'Ente
locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel  rispetto
di quanto previsto  dal  presente  regolamento  e  dal  contratto  di
servizio. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai  proprietari  di
                              impianti 
 
  1. Il gestore aggiudicatario della gara corrisponde  alla  stazione
appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura  degli  oneri
della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della  commissione
di gara di cui all'articolo 11. I  criteri  per  la  definizione  del
corrispettivo  sono   definiti   dall'Autorita'   entro   90   giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
  2.  Il  gestore  corrisponde  annualmente  al   soggetto   di   cui
all'articolo 2, comma 5, un corrispettivo  pari  all'1%  della  somma
della remunerazione del capitale di localita' relativi ai servizi  di
distribuzione  e  misura  e  della  relativa  quota  di  ammortamento
annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri  sostenuti  dal
soggetto medesimo e dagli Enti locali concedenti per  lo  svolgimento
delle  attivita'  di  controllo  e  vigilanza  sulla  conduzione  del
servizio. 
  3. Il gestore corrisponde  annualmente  agli  Enti  locali  e  alle
societa' patrimoniali delle reti che risultino  proprietarie  di  una
parte  degli  impianti  dell'ambito  la  remunerazione  del  relativo
capitale investito netto che l'Autorita' riconosce ai fini  tariffari
sulla  base  dei  dati  relativi  alla  parte  di  impianto  di  loro
proprieta', che i proprietari stessi devono fornire  al  gestore,  da
inserire nella proposta tariffaria all'Autorita' e a  condizione  che
tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del  capitale
investito netto di localita' riconosciuto dall'Autorita'. 
  4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti  locali  una  quota
parte della remunerazione  del  capitale  di  localita'  relativo  ai
servizi di distribuzione e misura,  relativa  al  proprio  territorio
comunale sia nel caso in cui la  rete  sia  di  proprieta'  dell'Ente
locale sia nel caso in cui sia di  proprieta'  del  gestore,  nonche'
della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'articolo  13,
comma 1, lettera d), fino al  5%,  come  risultato  dell'esito  della
gara. 
  5. Il gestore e' tenuto al pagamento  della  tassa  e/o  canone  di
occupazione del suolo e sottosuolo della porzione di impianto di  sua
proprieta', a meno che la concessione preveda la devoluzione gratuita
all'Ente locale alla sua scadenza. 
  6. Il gestore e' tenuto ad effettuare gli interventi di  efficienza
energetica  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  lettera  e),  come
risultato dell'esito di  gara;  il  valore  dei  relativi  titoli  di
efficienza energetica e' corrisposto agli Enti locali concedenti,  in
proporzione  al  gas  distribuito   in   ciascun   Comune   nell'anno
precedente.  Ciascun  anno  il  gestore  anticipa  agli  Enti  locali
concedenti una somma pari al valore dei titoli  di  efficienza  degli
interventi su cui si e' impegnato in  sede  di  gara  per  l'anno  in
corso, valutati secondo il prezzo  unitario  previsto  dall'Autorita'
nell'anno precedente. Qualora  l'anno  successivo,  quando  i  titoli
diventano  negoziabili,  il  prezzo  unitario  del  titolo  stabilito
dall'Autorita' aumenti, il gestore  versa  il  conguaglio  agli  Enti
locali concedenti; nessun aggiustamento e' dovuto nel caso in cui  il
prezzo unitario diminuisca. A fronte di  tali  versamenti,  i  titoli
sono di proprieta' del gestore. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                Bando di gara e Disciplinare di gara 
 
  1. La stazione appaltante predispone e pubblica il bando di gara  e
il disciplinare di gara attenendosi agli schemi  e  alle  indicazioni
del bando di gara tipo  e  il  disciplinare  di  gara  tipo  di  cui,
rispettivamente, agli allegati 2 e 3. Eventuali scostamenti dal bando
di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonche' la  scelta  dei
punteggi utilizzati nei criteri di  valutazione  della  gara,  devono
essere giustificati in una apposita nota. 
  2. La stazione appaltante invia il bando di gara e il  disciplinare
di gara all'Autorita', insieme alla nota  giustificativa  di  cui  al
comma  1.  L'Autorita'  puo'  inviare   entro   30   giorni   proprie
osservazioni alla stazione appaltante. 
  3. Al fine di uniformare la preparazione dei  documenti  guida  per
gli  interventi  di  estensione,  manutenzione  e  potenziamento   da
allegare al bando di gara, la stazione appaltante  prepara  le  linee
guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime  di  sviluppo,
differenziate, se necessario, rispetto  al  grado  di  metanizzazione
raggiunto nel Comune,  alla  vetusta'  dell'impianto,  all'espansione
territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla
prevalenza orografica e alla densita' abitativa. Le condizioni minime
di  sviluppo  e  gli   interventi   contenuti   nelle   linee   guida
programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio
economico e finanziario del gestore e devono essere  giustificati  da
un'analisi dei benefici  per  i  consumatori  rispetto  ai  costi  da
sostenere. Le condizioni minime di sviluppo possono comprendere: 
    a. la densita' minima di nuovi punti di riconsegna per chilometro
di  rete,  in  nuove  aree,  che  rendono  obbligatorio  lo  sviluppo
dell'impianto di distribuzione (estensione di  rete  e  eventualmente
potenziamento della rete esistente); 
    b. il volume di gas distribuito per chilometro di rete,  che,  in
seguito a incrementi sulle  reti  esistenti,  rende  obbligatorio  il
potenziamento dell'impianto di distribuzione; 
    c. gli interventi per la sicurezza e per  l'ammodernamento  degli
impianti come previsti dalla regolazione,  quale  la  sostituzione  o
risanamento delle tubazioni in ghisa con giunti in piombo  e  canapa,
la messa in protezione catodica efficace delle condotte  in  acciaio,
la introduzione dei misuratori elettronici; 
    d. la vita residua media ponderata  dell'impianto,  al  di  sotto
della quale, qualora si superi anche un valore limite  del  tasso  di
dispersione per km di rete, e' obbligatoria la sostituzione di alcuni
tratti di rete e/o impianti. 
  4.  Ciascun  Ente   locale   concedente   fornisce   gli   elementi
programmatici di sviluppo  del  proprio  territorio  nel  periodo  di
durata  dell'affidamento  e  lo  stato  del   proprio   impianto   di
distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in  collaborazione
con gli Enti locali concedenti  interessati  dal  medesimo  impianto,
possa, in conformita' con le  linee  guida  programmatiche  d'ambito,
preparare il  documento  guida  per  gli  interventi  di  estensione,
manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni,  in  base  a  cui  i
concorrenti redigono  il  piano  di  sviluppo  dell'impianto  di  cui
all'articolo 15. In particolare il documento guida contiene: 
    a. gli interventi di massima di estensione  della  rete  ritenuti
compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il  periodo
di affidamento; 
    b.  le  zone  con  eventuali  problematiche  di   fornitura   che
necessitano di interventi  di  potenziamento  della  rete,  anche  in
funzione della potenziale acquisizione di nuove  utenze  in  base  al
grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici comunali; 
    c. la relazione sullo stato dell'impianto, con indicazione  delle
zone con maggiore carenza strutturale, supportata dai dati di ricerca
fughe degli ultimi tre anni per tipologia di impianti e per modalita'
di individuazione della fuga,  necessari  ad  identificare  eventuali
priorita' negli interventi di sostituzione. 
  5. Il bando di gara e' unico per ciascun ambito  ed  e'  costituito
dalla  parte  generale,  con  le  informazioni  dettagliate  per   la
partecipazione alla  gara  e  informazioni  di  massima  per  la  sua
gestione, nonche' gli oneri da riconoscere una tantum ed  annualmente
alla stazione appaltante, la cauzione provvisoria per i  partecipanti
alla  gara  e  la  cauzione  definitiva  da  produrre  in   caso   di
aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto di  servizio,  e
da una serie di allegati contenente le  informazioni  specifiche  per
ogni Comune appartenente all'ambito. 
  6. Le informazioni specifiche  per  ogni  Comune,  contenute  negli
allegati di cui al comma 5, sono le seguenti: 
    a. i  dati  dell'impianto  di  distribuzione,  costituiti  da  un
sommario dei dati piu' significativi della rete e degli  impianti,  e
dallo stato di consistenza diviso per proprietario,  dal  numero  dei
punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una  loro
ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai  volumi
distribuiti; 
    b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il
metodo del costo storico rivalutato  e  utilizzati  nel  calcolo  del
vincolo dei ricavi in base alla  regolazione  tariffaria,  articolati
per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e  le
corrispondenti vite utili  ai  fini  tariffari,  oltre  i  contributi
pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti
di localita'. In particolare devono  essere  disponibili  su  formato
elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle
tariffe con riferimento all'ultimo  anno  tariffario,  oltre  i  dati
sugli investimenti realizzati successivamente; 
    c.  il  documento  guida  per  gli  interventi   di   estensione,
manutenzione e potenziamento di cui al comma 4; 
    d. l'eventuale valore  di  rimborso  da  riconoscere  al  gestore
uscente,  le  obbligazioni  finanziarie  in  essere   relative   agli
investimenti realizzati nel precedente periodo  di  affidamento  e  i
contratti pubblici e  privati  dei  gestori  uscenti,  relativi  allo
svolgimento  del  servizio  di  distribuzione  e  connessi   con   la
proprieta'  degli  impianti,  quali   servitu'   e   concessioni   di
attraversamento; 
    e. in  presenza  di  Enti  locali  concedenti  proprietari  o  di
societa'  patrimoniali  delle  reti,  gli  oneri   annuali   di   cui
all'articolo 8, comma 3; 
    f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4  comma  1,
lettera g); 
    g. per gli impianti con  scadenza  ope  legis  della  concessione
successiva alla gara: 
      i. la data di subentro; 
      ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di  sviluppo
degli impianti  gestiti,  relativamente  agli  obblighi  previsti  in
concessione, per l'intero periodo residuo di concessione; 
      iii. oltre alle informazioni di  cui  ai  punti  precedenti  al
momento  della  pubblicazione  del  bando,  anche   le   informazioni
prevedibili al momento di trasferimento di gestione; 
    h. il regolamento comunale e  provinciale  per  l'esecuzione  dei
lavori stradali; 
    i. L'entita' della tassa o canone  di  occupazione  del  suolo  e
sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonche' i relativi
regolamenti. 
  7.  Il  bando  di  gara  esplicita  l'obbligo  per  il  gestore  di
provvedere alla costruzione della rete  nei  Comuni  dell'ambito  non
ancora metanizzati, qualora durante  il  periodo  di  affidamento  si
rendano disponibili  finanziamenti  pubblici  in  conto  capitale  di
almeno il 50% del valore  complessivo  dell'opera  e  gli  interventi
siano  programmabili  tre  anni  prima  del   termine   di   scadenza
dell'affidamento, anche se l'intervento non e' previsto nel piano  di
sviluppo iniziale.  Eventuali  interventi  in  condizioni  differenti
possono essere oggetto di negoziazione tra le parti. 
  8. Il bando di gara riporta in allegato la bozza  di  contratto  di
servizio,  preparato  dalla  stazione  appaltante  sulla   base   del
contratto di servizio tipo, predisposto dall'Autorita'  ed  approvato
dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14,  comma
1, del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.164.  Il  contratto  di
servizio e' finalizzato, successivamente  alla  aggiudicazione  della
gara, con il piano di sviluppo degli impianti di cui all'articolo  15
e gli altri impegni assunti dall'impresa aggiudicataria  in  sede  di
offerta. ll contratto di servizio deve prevedere il diritto da  parte
del gestore di alienare  eventuali  beni  di  proprieta'  degli  Enti
locali concedenti o della societa' patrimoniale delle reti qualora il
piano di sviluppo degli impianti preveda la loro sostituzione. 
  9. Il disciplinare di gara e' unico per ambito e riporta i  criteri
di valutazione della  gara  e  le  informazioni  dettagliate  per  la
presentazione delle offerte. 
  10. Tutti i documenti presentati dalle imprese concorrenti  per  la
gara  sono  trasmessi  con  dichiarazione  sottoscritta  dal   legale
rappresentante   di   ciascun   concorrente   o    partecipante    ai
raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, come precisato negli
allegati 2 e 3. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
              Requisiti per la partecipazione alla gara 
 
  1.  I  soggetti  partecipanti  alla  gara  devono   soddisfare   le
disposizioni dell'articolo 14, comma 5, del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n.164. Per  la  prima  gara,  indetta  dopo  il  periodo
transitorio di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto  legislativo
23  maggio  2000,  n.164  e  sue  modificazioni,  si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 15,  comma  10,  del  sopracitato  decreto
legislativo e dell'articolo  46-bis,  comma  4-bis,  della  legge  29
novembre 2007, n. 222,  concernente  la  conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. 
  2. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che  sono
incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'articolo  38  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato
dall'art.4, comma 2, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.
70. Non rientra nelle cause di esclusione automatica la  applicazione
di sanzioni da parte dell'Autorita' dell'energia elettrica e il gas. 
  3. Non possono partecipare alla medesima gara  concorrenti  che  si
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo  2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le  offerte  sono
imputabili ad un unico centro decisionale. E' fatto anche divieto  ai
concorrenti di partecipare alla gara in  piu'  di  un  raggruppamento
temporaneo  o  consorzio  ordinario   di   concorrenti,   ovvero   di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora  partecipino
in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 
  4.  I  partecipanti  alla  gara  devono  essere   in   regola   con
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme  che  disciplinano
il diritto al lavoro di disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,  n.
68, devono dichiarare che non si sono avvalsi dei  piani  individuali
di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 18  ottobre  2001,
n. 383 e al decreto legislativo 25 settembre  2002,  n.  210  o  che,
qualora se ne siano avvalsi, i piani si sono conclusi,  e  dimostrare
il possesso da almeno un anno di un adeguato codice etico. 
  5. I soggetti partecipanti alla gara devono  possedere  i  seguenti
requisiti di capacita' economica e finanziaria: 
    a. un fatturato medio annuo nel triennio precedente all'indizione
della gara, almeno pari al 50% del valore annuo del servizio  oggetto
di gara,  da  dimostrare  con  i  dati  di  bilancio  della  societa'
partecipante alla gara o con i dati del  bilancio  consolidato  della
sua controllante, relativi agli ultimi tre anni; 
    b. in alternativa, possedere garanzie finanziarie da due  primari
istituti di credito attestanti che l'impresa negli ultimi tre anni ha
fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilita'  di  accedere
al credito per un valore pari o superiore  alla  somma  del  50%  del
valore annuo del servizio oggetto di gara e del valore di rimborso ai
gestori uscenti nell'ambito di gara,  inclusi  quelli  relativi  agli
impianti con scadenza ope legis successiva alla gara. 
  6. I soggetti partecipanti alla gara devono  possedere  i  seguenti
requisiti di capacita' tecnica: 
    a.  Iscrizione  al  registro  delle  imprese  della   Camera   di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  con  capacita'  di
operare nell'ambito dei servizi di distribuzione gas; oppure,  per  i
soggetti  aventi  sede  in  uno  Stato  dell'Unione  Europea  diverso
dall'Italia,  analoga  iscrizione  in   registri   professionali   di
organismi equivalenti; 
    b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a: 
      b1. titolarita' di concessioni di impianti di distribuzione del
gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al  50%
del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto  della  gara,  da
possedere   al   momento   della   partecipazione   alla    gara    o
precedentemente, purche' in  data  non  anteriore  a  18  mesi  dalla
scadenza della presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla
gara. Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di  distribuzione
di gas naturale che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento sono titolari di  concessioni  che  servono  il  50%  del
numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il
presente requisito; 
      b2. in alternativa al punto b1.  rispetto  di  tutti  e  tre  i
seguenti requisiti: 
        b.2.1.   titolarita'   di   concessioni   di   impianti    di
distribuzione di gas naturale, da possedere non  anteriormente  a  36
mesi  dalla   scadenza   della   presentazione   della   domanda   di
partecipazione alla gara, o, da almeno 18 mesi dalla  scadenza  della
presentazione della domanda di partecipazione alla gara,  titolarita'
di concessioni di impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela
aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di  reti  urbane  di
teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun ambito  le  imprese  di
distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore  del
presente regolamento sono titolari di  concessioni  di  gas  naturale
soddisfano il presente requisito; 
        b.2.2. dimostrazione di avere, dal  momento  dell'affidamento
del  primo  impianto,  la  capacita'  di  gestire  gli  impianti   di
distribuzione  gas  dell'ambito  oggetto   di   gara,   fornendo   in
particolare la dimostrazione di: 
          b.2.2.1. disponibilita' di strutture, mezzi e  personale  a
livello manageriale per la gestione delle situazioni di emergenze gas
(pronto intervento e incidenti gas); 
          b.2.2.2. disponibilita' di personale a livello  manageriale
e di funzione centrale, di strutture, quali sale controllo, di  mezzi
tecnici  e  di  sistemi   informativi   adeguati   a   garantire   il
monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete  gas  dell'ambito
di gara e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di
distribuzione gas approvato dall'Autorita', quali  l'allacciamento  e
l'attivazione di nuove utenze, il  cambio  di  fornitore,  gli  altri
servizi richiesti dall'utenza, l'allocazione del gas alle societa' di
vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti pari a quello
dell'ambito oggetto di gara; 
        b.2.3. esperienza di almeno cinque anni  nel  settore  gas  e
nella  funzione  specifica  per  i  responsabili  delle  funzioni  di
ingegneria, vettoriamento, qualita' del servizio e gestione operativa
dell'impresa, risultante dai curriculum vitae allegati all'offerta; 
    c. Possesso di certificazione di qualita' aziendale UNI ISO  9001
conseguita nella gestione di  infrastrutture  a  rete  energetiche  o
idriche; 
    d. Esperienza di operare in conformita'  con  la  regolazione  di
sicurezza, da dimostrare mediante  predisposizione  di  procedure  di
gestione delle operazioni  di  sicurezza  nel  rispetto  delle  norme
tecniche vigenti, come previste nell'articolo 32, comma  32.2,  della
Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura  del
gas allegata  alla  deliberazione  dell'Autorita'  ARG/GAS  120/08  e
s.m.i. 
  7. Per i raggruppamenti temporanei di  impresa  e  per  i  consorzi
ordinari si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  37  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I singoli partecipanti al
raggruppamento devono possedere individualmente i requisiti di cui ai
commi 1, 2, 3, 4, alle lettere a), c) e d) del comma 6.  I  requisiti
di cui al comma 5 e  alla  lettera  b)  del  comma  6  devono  essere
posseduti   cumulativamente    dalle    imprese    partecipanti    al
raggruppamento temporaneo o al consorzio, con l'obbligo per l'impresa
mandataria di possedere tali requisiti in misura minima del 40%.  Nel
caso di partecipazione di una nuova societa' di  capitali  costituita
dalla partecipazione di differenti imprese, questa puo' far valere  i
requisiti di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma  6  posseduti
cumulativamente dalle imprese partecipanti alla medesima societa'. 
  8. I rappresentanti  legali  di  un  raggruppamento  temporaneo  di
imprese o di un consorzio ordinario si devono impegnare, in  caso  di
aggiudicazione   della   gara,   a   costituire,   entro   un    mese
dall'aggiudicazione medesima, un soggetto giuridico  unitario  avente
la forma di societa' di capitali e ad adempiere solidalmente a  tutti
gli  obblighi  assunti  dal  nuovo  soggetto.   Il   nuovo   soggetto
sottoscrive il  contratto  di  servizio.  La  capogruppo  deve  anche
impegnarsi a far  parte  del  nuovo  soggetto  per  tutta  la  durata
dell'affidamento del servizio e le mandanti per  almeno  5  anni  dal
primo affidamento. Qualora  una  impresa  mandante  ceda  la  propria
partecipazione nel soggetto giuridico  unitario,  l'acquirente  della
partecipazione deve sottoporre preventivamente, al  soggetto  di  cui
all'articolo 2, comma 5, la documentazione attestante il possesso  di
requisiti di capacita' economica e finanziaria e di capacita' tecnica
in misura non inferiore a quella  detenuta  dall'impresa  cedente  la
partecipazione, che e' stata utilizzata  ai  fini  del  rispetto  dei
requisiti di partecipazione alla gara del raggruppamento di  imprese,
di cui al comma 7. Il soggetto di cui all'articolo 2, comma  5,  puo'
fare   osservazioni   entro   30   giorni   dalla   ricezione   della
documentazione relativa. 
  9. La stazione appaltante ha la facolta' di verificare il  possesso
dei requisiti in  accordo  a  quanto  previsto  all'articolo  48  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  10. Il gestore subentrante e' tenuto  al  rispetto  degli  obblighi
sulla tutela all'occupazione del personale dei gestori uscenti di cui
al decreto di cui all'articolo 28, comma 6,  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                         Commissione di gara 
 
  1. La  commissione  di  gara  e'  composta  da  cinque  esperti  di
comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas o dei servizi
pubblici locali. 
  2.  I  commissari,  incluso  il  presidente,  sono  nominati  dalla
stazione appaltante. 
  3. La nomina dei commissari e  la  costituzione  della  commissione
devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per   la
presentazione dell'offerta. 
  4. I commissari di cui al comma 2, oltre a soddisfare  i  requisiti
di cui ai commi 6, 7 e 8, nei  cinque  anni  precedenti  la  scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione  alla  gara,  non
devono essere stati pubblici amministratori o dipendenti  degli  Enti
locali appartenenti all'ambito di gara ne' della relativa Provincia o
Regione; inoltre, in  tale  periodo,  non  devono  aver  avuto  alcun
rapporto di collaborazione con le suddette istituzioni, ad  eccezione
di eventuali partecipazioni a commissioni di gara. 
  5. I commissari sono scelti tra professionisti iscritti  da  almeno
dieci anni negli albi professionali o laureati con almeno dieci  anni
di esperienza nel  settore  gas  presso  imprese  e/o  istituzioni  o
professori universitari di ruolo. 
  6. I commissari  non  devono  essere  in  potenziale  conflitto  di
interesse, e in particolare, oltre a soddisfare i requisiti di cui al
comma 4, non devono aver svolto nel biennio  precedente  ne'  possono
svolgere alcun'altra funzione o  incarico  tecnico  o  amministrativo
relativamente allo specifico contratto di affidamento. 
  7. Sono esclusi dalla nomina a commissario coloro che, in  qualita'
di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con  dolo
o colpa grave, accertati in sede  giurisdizionale  con  sentenza  non
sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
  8. Si applicano ai  commissari  le  cause  di  astensione  previste
dall'articolo 51 del codice di procedura civile. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
               Criteri di aggiudicazione delle offerte 
 
  1. L'aggiudicazione e'  effettuata  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 
    a. condizioni economiche di cui all'articolo 13; 
    b. criteri di sicurezza e di qualita' di cui all'articolo 14; 
    c. piani di sviluppo degli impianti di cui all'articolo 15. 
  2. Il disciplinare di gara specifica dettagliatamente  per  ciascun
criterio di valutazione i sub-criteri  e  i  relativi  punteggi,  che
possono essere modificati in base alle specificita' della rete e alle
esigenze locali, purche' giustificati nella nota di cui  all'articolo
9, comma 1. Il disciplinare di  gara  tipo  in  allegato  3  fornisce
indicazioni piu' dettagliate sui sub-criteri. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                        Condizioni economiche 
 
  1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono: 
    a. Entita' dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste
dall'Autorita', espressa come percentuale del  valore  massimo  dello
sconto. Il valore massimo dello sconto e' pari in ciascun  anno  alla
somma di: 
      i. la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in
tariffa, della differenza fra il valore complessivo  di  rimborso  ai
gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di  localita'
appartenenti   all'ambito,   al   netto   dei   contributi   pubblici
capitalizzati  e  dei  contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di
localita', da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento  ed
includendo in entrambi i parametri  gli  impianti  con  scadenza  ope
legis successiva alla gara; 
      ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'articolo 2
comma 5, previsti nell'articolo 8 comma 2, nella misura  riconosciuta
in tariffa; 
    b. sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto  a
corrispettivi di riferimento; 
    c. metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a
realizzare, in Comuni gia'  metanizzati,  estensioni  successive  non
previste nel piano di sviluppo degli  impianti,  anche  eventualmente
differenziati per i Comuni in condizioni  di  disagio,  quali  alcuni
comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante,  in
conformita' con le linee guida programmatiche d'ambito, ne  ravvisano
la necessita'; 
    d. percentuale della  remunerazione  del  capitale  di  localita'
relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa  quota
di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali  concedenti,  con
un tetto del 5%; 
    e.  investimenti   di   efficienza   energetica   da   effettuare
nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli obiettivi annuali  del
distributore  previsti  dall'articolo  5,  comma   1,   del   decreto
ministeriale 21  dicembre  2007  e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli  di  efficienza
energetica il cui valore e' riconosciuto agli Enti locali  concedenti
con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6.  Gli  interventi  di
efficienza energetica addizionali sono quelli sugli usi finali di gas
naturale ammissibili ai  sensi  del  citato  decreto  e  del  decreto
ministeriale 20 luglio 2004 per il settore gas. Le relative modalita'
operative sono stabilite dall'Autorita' entro 120 giorni dall'entrata
in vigore del presente regolamento. 
  2. Il punteggio massimo  per  lo  sconto  tariffario  di  cui  alla
lettera a del comma 1 e' 13 punti,  per  l'insieme  delle  condizioni
economiche di cui alle lettere b e c del comma 1 e' 5 punti,  per  la
condizione di cui alla lettera d del comma 1 e' di 5 punti e per  gli
investimenti di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma
1 e' di 5 punti. 
  3. La ripartizione dei punteggi fra le due condizioni di  cui  alle
lettere b e c del comma  1  dipende  dal  livello  di  metanizzazione
dell'ambito e dalla stima del valore economico, in corrispondenza del
massimo punteggio, per ciascuna condizione. Negli ambiti in cui si e'
gia' raggiunto un elevato  livello  di  metanizzazione,  la  stazione
appaltante attribuisce un basso valore al punteggio  massimo  per  la
condizione di cui al comma 1, lettera c. 
  4. Qualora, per la condizione di cui alla lettera b del comma 1, lo
sconto totale sui corrispettivi di prestazione dei servizi o, per  la
condizione di cui alla lettera c del comma 1, una lunghezza eccessiva
dell'estensione di rete comporti un importo troppo grande da incidere
significativamente   sulla   redditivita'    economica    finanziaria
dell'impresa, a potenziale discapito della qualita'  del  servizio  e
della sicurezza, o sia ritenuto tale da  dar  luogo  a  richieste  di
prestazioni inutili da parte  dei  clienti,  la  stazione  appaltante
stabilisce una soglia allo sconto o alla lunghezza dell'estensione di
rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta. 
  5.  Nel  caso  di  non  raggiungimento  del  numero  di  titoli  di
efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1,  il  gestore
versa comunque agli Enti  locali  concedenti  un  ammontare  pari  al
valore dei titoli di efficienza energetica per cui si e' impegnato in
sede  di  gara,  valutati  secondo  il   prezzo   unitario   previsto
dall'Autorita' e con le modalita' indicate all'articolo  8  comma  6,
oltre ad una penale, per  mancato  rispetto  del  parametro  di  gara
offerto, da prevedere nel contratto di servizio. E' previsto un  anno
di tolleranza entro cui il gestore,  senza  oneri  addizionali,  puo'
completare gli investimenti previsti nell'anno precedente. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
            Criteri di sicurezza e qualita' del servizio 
 
  1.  I  criteri  relativi  alla  sicurezza  da   considerare   nella
valutazione della gara sono i  livelli  incrementali,  rispetto  agli
obblighi o al livello generale, per il tempo  di  pronto  intervento,
fissati  dall'Autorita',  che  l'impresa  concorrente  si  impegna  a
rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di
affidamento per i seguenti parametri di sicurezza: 
    i. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta
ad ispezione, di cui all'articolo 4 della Regolazione della  qualita'
dei  servizi  di  distribuzione  e  misura  del  gas,  allegata  alla
deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.; 
    ii. percentuale annua di rete di bassa  pressione  sottoposta  ad
ispezione, di cui all'articolo 5 della Regolazione della qualita' dei
servizi  di  distribuzione  e   misura   del   gas,   allegata   alla
deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.; 
    iii. percentuale di chiamate di pronto intervento  con  tempo  di
arrivo entro 60 minuti, di  cui  all'articolo  10  della  Regolazione
della qualita'  dei  servizi  di  distribuzione  e  misura  del  gas,
allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.; 
    iv.  numero  annuo  convenzionale  di   misure   del   grado   di
odorizzazione di gas per migliaio di clienti  finali  effettuate  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 32, comma
32.2, lettera a) della Regolazione  della  qualita'  dei  servizi  di
distribuzione  e  misura  del  gas,   allegata   alla   deliberazione
dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i. 
  2. Il criterio relativo alla qualita' del servizio  e'  il  livello
incrementale,  rispetto  all'obbligo  fissato   dall'Autorita',   che
l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto  di
gara per un parametro  della  qualita'  del  servizio,  scelto  dalla
stazione appaltante, tra quelli fissati  nel  Testo  integrato  della
regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura  del
gas emanato dall'Autorita', vigente  al  momento  dell'emissione  del
bando di gara. Per un ambito con un basso livello  di  metanizzazione
puo' essere scelto il tempo di attivazione  della  fornitura,  mentre
per ambiti in cui e' stato raggiunto un  buon  livello  di  maturita'
della metanizzazione puo' essere scelta la fascia di puntualita'  per
gli appuntamenti o il tempo di risposta ai reclami od altri parametri
piu' attinenti alle caratteristiche dell'ambito. 
  3. Il punteggio massimo attribuibile ai criteri di sicurezza e'  di
22 punti e quello al criterio della qualita' del servizio di 5 punti. 
  4. Il disciplinare di gara tipo di cui all'Allegato  3  riporta  in
dettaglio gli indicatori da considerare per ciascun parametro al fine
dell'attribuzione del punteggio e della verifica  annuale,  anche  in
funzione di eventuali variazioni che  l'Autorita'  abbia  deliberato,
prima della lettera di invito a  presentare  l'offerta  di  gara,  di
apportare  ai  livelli  obbligatori   nei   successivi   periodi   di
regolazione, e la specificazione del livello  utile  per  il  massimo
punteggio. Ad offerte di livelli di sicurezza o  di  qualita'  al  di
sopra del livello utile per il massimo punteggio non viene attribuito
alcun  punteggio  addizionale.  Il  livello  utile  per  il   massimo
punteggio puo' essere modificato dall'Autorita'  in  concomitanza  di
variazioni dei livelli obbligatori all'inizio dei successivi  periodi
regolatori, con impatto solo sulle gare successive alla modifica. 
  5. L'offerta deve essere corredata da una nota  sull'organizzazione
prevista dall'impresa che giustifichi il valore incrementale  offerto
per il parametro relativo al pronto intervento di  cui  al  comma  1,
punto iv e al parametro di qualita' di cui al comma 2. 
  6. Il contratto di servizio prevede le modalita'  per  la  verifica
annuale degli impegni rispetto ai livelli  di  sicurezza  e  qualita'
offerti, le penali a favore degli Enti locali in caso di non rispetto
annuale di tali livelli, con un minimo di 2500 euro ed un massimo  di
2,5 milioni di euro, e la previsione di decadenza  del  contratto  in
caso di mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di sotto
di un valore soglia, valutato con le modalita' di cui al comma 7. 
  7. Al fine della previsione di decadenza  viene  considerato,  come
indicatore complessivo di sicurezza e qualita', la somma dei punteggi
corrispondenti ai livelli effettivi per i parametri  di  sicurezza  e
qualita' raggiunti nell'anno, calcolati con le formule utilizzate nel
disciplinare di gara, e come valore soglia, da inserire nel contratto
di servizio, il valore piu' alto fra: 
    a. il punteggio relativo ai criteri di sicurezza  e  qualita'  in
base ai livelli offerti dall'impresa aggiudicataria in sede  di  gara
meno la  differenza  tra  il  punteggio  complessivo  di  gara  della
medesima impresa e quello della seconda classificata; 
    b. il 90% del  punteggio  relativo  ai  criteri  di  sicurezza  e
qualita' in base ai livelli offerti dall' impresa  aggiudicataria  in
sede di gara. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                  Piano di sviluppo degli impianti 
 
  1. Ogni concorrente redige un piano  di  sviluppo  degli  impianti,
partendo  dai  documenti  guida  sugli  interventi  di  estensione  e
potenziamento della rete ed impianti, di cui all'articolo 9, comma 4,
e dallo stato di consistenza di ciascun impianto. 
  2. Il piano e' costituito da una relazione tecnica, che contiene il
programma dei lavori  e  illustra  gli  interventi,  e  da  elaborati
progettuali, in particolare planimetrie  e  schematiche  illustrative
degli  interventi.  Il  concorrente  ottimizza  quanto  previsto  nel
documento guida e  puo'  prevedere  anche  interventi  integrativi  e
scostamenti,  giustificati  evidenziando  i  benefici  a  fronte  dei
corrispondenti costi. 
  3. I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano
i seguenti aspetti: 
    a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e
della relativa documentazione; 
    b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento  in
termini di: 
      i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle
scelte anche con analisi di costi-benefici quantitative e,  dove  non
e' possibile, qualitative; 
      ii. miglioramento della continuita'  di  servizio  in  caso  di
disfunzione, tramite la realizzazione di magliature della rete; 
      iii. quantita' di rete complessivamente offerti per  estensione
e potenziamento, purche' giustificata da analisi  di  costi-benefici,
mettendo in evidenza gli investimenti  in  zone  disagiate  come  nei
comuni  montani.  Investimenti  non  adeguatamente  giustificati  non
verranno considerati agli effetti del punteggio; 
    c. Valutazione degli interventi per  mantenimento  in  efficienza
della rete e degli impianti in termini di: 
      i. attendibilita' delle proposte di  sostituzione  per  rinnovo
della rete e degli allacciamenti, in base  alla  vita  utile  e  allo
stato di conservazione; 
      ii. quantita' di  rete  complessivamente  offerta  per  rinnovo
delle condotte e degli allacciamenti, purche' giustificata da analisi
di costi benefici. Investimenti non  adeguatamente  giustificati  non
verranno considerati agli effetti del punteggio. 
    d. Innovazione  tecnologica,  attuata  in  maniera  accelerata  o
addizionale a quanto previsto  dalla  regolazione,  subordinata  alla
dimostrazione   di   credibilita'   dell'offerta   in   impianti   di
distribuzione gia' gestiti dal  distributore,  in  particolare  sara'
valutata l'offerta del numero dei seguenti componenti: 
      i. impianti telecontrollati; 
      ii.  sistemi  di  dosaggio  ad  iniezione  dell'odorizzante   o
equivalenti; 
      iii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica; 
      iv. percentuale di tubazioni in  acciaio  messe  in  protezione
catodica  efficace  in  maniera  anticipata  rispetto  al   programma
previsto  dall'Autorita'  nella  regolazione   della   qualita'   del
servizio; 
      v. contatori elettronici con un programma di messa in  servizio
accelerato rispetto a quello previsto dall'Autorita'. 
  4. Il punteggio massimo attribuibile e' di 45 punti.  Negli  ambiti
in cui la metanizzazione e' in via di sviluppo, il punteggio maggiore
e' attribuito alla valutazione delle estensioni e dei  potenziamenti,
mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione gia'  maturo  alla
valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti. 
  5. I criteri di valutazione del piano di  sviluppo  degli  impianti
sono prevalentemente qualitativi. Il disciplinare  di  gara  tipo  in
allegato 3 riporta la griglia  dettagliata  dei  sub-criteri  con  il
corrispondente punteggio indicativo. In base alle specificita'  degli
ambiti,  la  stazione  appaltante   puo'   modificare   i   punteggi,
giustificando la modifica nella nota di cui all'articolo 9, comma 1. 
  6. Le voci relative all'innovazione  tecnologica  possono  cambiare
con il tempo per tenere conto  dell'evoluzione  tecnologica  e  della
standardizzazione di alcune soluzioni che, alla  data  di  emanazione
del presente regolamento, sono ritenute innovative o su cui non  vige
un obbligo di realizzazione. 
  7. Il contratto di servizio riporta il piano dello  sviluppo  degli
impianti, con le previsioni sia delle penalita' economiche sia  delle
ipotesi di decadenza per i casi in cui il concessionario,  per  cause
da lui dipendenti, non  lo  rispetti  o  lo  realizzi  con  eccessivo
ritardo. Le penalita', con un minimo di 2500 euro ed  un  massimo  di
2,5 milioni di euro, e le ipotesi di decadenza sono  riportate  anche
nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara. 
  8. L'offerta, al solo fine della giustificazione  delle  condizioni
offerte  e  della  verifica  della  sostenibilita'  economica   degli
investimenti proposti e delle condizioni offerte di cui ai commi 13 e
14 e, quindi, dell'identificazione di offerte anomali,  e'  corredata
dal  piano  industriale  previsionale  per   gli   anni   di   durata
dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare
di gara tipo e da una nota illustrativa che riporta tra l'altro: 
    a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi; 
    b. la composizione e la giustificazione dei costi di  gestione  e
dei  costi  indiretti/generali   allocati   sulla   concessione.   In
particolare e' richiesta una descrizione dettagliata  degli  organici
tecnici del distributore ed i servizi esterni  di  cui  si  avvarra',
nonche' l'attrezzatura,  il  materiale  e  l'equipaggiamento  di  cui
disporra' per l'esecuzione del servizio,  oltre  ai  costi  operativi
unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalita'  di
calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualita' offerti, di  cui
all'articolo 14; 
    c. la composizione e la  giustificazione  degli  eventuali  altri
oneri derivanti  dall'affidamento,  quali  gli  oneri  a  favore  dei
proprietari degli impianti, se diversi dal gestore; 
    d. gli investimenti  materiali,  valutati  secondo  il  prezzario
allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'articolo  9,
comma 8, ed il loro piano di ammortamento. Nel caso  in  cui  vengano
utilizzati valori diversi, devono essere giustificati; 
    e.  la  composizione  e  la  giustificazione  degli  investimenti
immateriali, incluse le spese di gara e la differenza fra  il  valore
di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni  nette  valutate
ai fini regolatori; 
    f. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento; 
    g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                           Offerte anomale 
 
  1. La Commissione valuta la  congruita'  delle  offerte  quando  la
somma dei punti relativi alle  condizioni  economiche  e  quelli  del
piano di investimento e' pari  o  superiore  ai  quattro  quinti  del
corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara. 
  2. La Commissione valuta la  congruita'  delle  offerte  quando  la
somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza e  di  qualita'  e'
pari o superiore  ai  quattro  quinti  del  corrispondente  punteggio
massimo previsto nel bando di gara. 
  3. La Commissione valuta la  congruita'  delle  offerte  quando  il
tasso  interno  di  redditivita'   degli   investimenti   nel   piano
industriale di cui all'articolo 15, comma 8, risulta inferiore al  5%
in termini reali, al netto delle imposte. 
  4.  La  Commissione  verifica   sistematicamente   che   il   piano
industriale sia in accordo con le istruzioni contenute nel  bando  di
gara e i valori  utilizzati  siano  consistenti  con  la  prassi  del
settore e della regolazione in vigore. 
  5. Qualora nel piano industriale i costi operativi, i ricavi  o  la
valutazione degli investimenti siano differenti da quelli  utilizzati
dagli altri concorrenti, o comunque  le  istruzioni  appaiono  essere
state disattese, e  le  motivazioni  nella  nota  giustificativa  non
sembrano chiare o plausibili, la  Commissione  richiede  informazioni
aggiuntive applicando  il  procedimento  di  verifica  delle  offerte
anomale di cui al comma 7 e, se i valori utilizzati continuano a  non
essere giustificati, procede all'esclusione dell'offerta. 
  6. La Commissione  ha  la  facolta'  di  verificare  la  congruita'
dell'offerta quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente
elevato rispetto alle altre offerte. 
  7. Il procedimento di verifica delle offerte anomale e  della  loro
eventuale esclusione dalla gara avviene secondo le disposizioni degli
articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  8.  La  Commissione  procede  ad  una   verifica   rigorosa   delle
giustificazioni dell'impresa che  ha  presentato  l'offerta  anomala,
esprimendo   un   proprio   giudizio   sulla   validita'   di    tali
giustificazioni. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
 Monitoraggio degli effetti del decreto e supporto agli Enti locali 
 
  1. Ai fini del monitoraggio degli effetti del presente regolamento,
tutti  i  soggetti  che  agiscono  da  stazione  appaltante,  di  cui
all'articolo   2,   comma   1,   sono   tenuti,   entro   60   giorni
dall'aggiudicazione della gara,  a  trasmettere  al  Ministero  dello
sviluppo economico - Dipartimento dell'energia i  dati  significativi
con cui si sono aggiudicate le gare, come riportati nello  schema  in
allegato 4. Su richiesta, la stazione  appaltante  invia  il  verbale
della gara al Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Il Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro  per  i
rapporti con le Regioni e per  la  Coesione  Territoriale  stipulano,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente  regolamento,  un
apposito protocollo d'intesa con ANCI  e  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas  per  porre  in  essere,  con  le  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali  a   legislazione   vigente,   specifiche
iniziative di sensibilizzazione, informazione ed assistenza agli Enti
locali, nonche' per istituire un comitato, che puo' essere  allargato
anche ad altri soggetti istituzionali, per monitorare lo  svolgimento
e gli esiti delle  gare  ed  esaminare  l'opportunita'  di  eventuali
chiarimenti e proposte di modifiche al presente regolamento. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
Prerogative  delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  delle  Province
                    autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Sono fatte salve  le  prerogative  statutarie  delle  Regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  Il  presente  regolamento  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti internet dei Ministeri
dello sviluppo economico e per i rapporti con le  Regioni  e  per  la
Coesione Territoriale, ed entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla data della  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica Italiana. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 12 novembre 2011 
 
                                 Il Ministro dello sviluppo economico 
                                                Romani                
 
Il Ministro per i rapporti con le regioni 
     e per la coesione territoriale       
                  Fitto                   
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n.  10,  foglio  n.
301 

        
      
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Regolamento per i criteri di gara e per la  valutazione  dell'offerta
per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas  naturale,
in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222. (12G0010), in G.U.R.I. del 27 gennaio 2012, n. 22  - Supplemento Ordinario n. 20