| Lunedì 30 Gennaio 2012 18:24 |
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Normativa/Nazionale |
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Regolamento per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale |
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| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO n. 226 del 12/11/2011 | |
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 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 novembre 2011, n. 226
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI
E LA COESIONE TERRITORIALE
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme
comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli
14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, la quale stabilisce disposizioni per il settore
energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le
attivita' di distribuzione di gas sono attribuite in concessione
secondo le disposizioni di legge;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con
modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi
urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale, ed in particolare l'articolo 46 - bis, comma 1,
che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e
qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del
gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico
e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto
dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni
economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei
consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio,
dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 e in particolare
l'articolo 17, comma 4, che prevede che, nella predisposizione del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, il Governo e' tenuto a seguire il
criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al
termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas
naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti
siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle
rispettive tariffe;
Visto il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante, fra
l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato
interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 24 che, tra
l'altro, modifica l'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164 per rendere la determinazione del valore di rimborso a regime
congruente con la valorizzazione delle reti in base alla regolazione
tariffaria, prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
riconosca in tariffa l'ammortamento della differenza fra il valore di
rimborso nel primo periodo, come determinato dal presente
regolamento, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei
contributi, determinato dalla regolazione tariffaria;
Visto il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e
la Coesione Territoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31
marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel
settore della distribuzione del gas naturale;
Considerato che, il presente provvedimento, contribuendo ad
accelerare il processo dell'ampliamento dell'area di gestione del
servizio di distribuzione del gas naturale rispetto alle attuali
concessioni, e' volto a rimuovere le barriere che ostacolano lo
sviluppo della concorrenza nel settore della vendita e a favorire lo
sviluppo efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale,
promuovendo contemporaneamente l'incremento dei livelli di sicurezza
e degli investimenti e la riduzione dei costi del servizio, a
beneficio dei clienti finali;
Considerato che, ai fini di un efficace e efficiente processo di
affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, si
ritiene indispensabile che gli Enti locali appartenenti ad un ambito
individuino un'amministrazione o un'organizzazione gia' istituita cui
delegare l'espletamento della procedura di gara e che
un'amministrazione, quale il Comune Capoluogo o la Provincia,
favorisca il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali
appartenenti all'ambito;
Ritenuto che, come richiesto in sede di Conferenza Unificata,
l'amministrazione con funzione di stazione appaltante possa essere il
Comune capoluogo di provincia, qualora presente nell'ambito; mentre
negli altri casi possa essere un Comune capofila o la Provincia o
altro soggetto, come una societa' patrimoniale delle reti costituita
ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dove presente, e che la sua scelta debba essere
effettuata dai Comuni dell'ambito;
Ritenuto che la funzione di indirizzo e di programmazione di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164 possa essere svolta dai singoli Enti locali, fornendo alla
stazione appaltante le informazioni sullo stato dell'impianto e sulle
esigenze di sviluppo della distribuzione del gas naturale nel
territorio di riferimento;
Ritenuto che, per una piu' efficace e ordinata gestione del
servizio, e' indispensabile un unico canale di comunicazione tra il
gestore dell'impianto e gli Enti locali e che quindi, la stazione
appaltante, o altro soggetto individuato dai Comuni appartenenti
all'ambito, debba gestire il rapporto con l'impresa di distribuzione
durante l'esercizio dell'impianto per delega degli Enti locali
concedenti, coadiuvata da un comitato di monitoraggio, costituito dai
rappresentanti degli altri Enti locali medesimi, coordinando cosi' la
vigilanza e il controllo dei vari Enti locali sul rispetto degli
impegni assunti dal gestore nel contratto di esercizio, nonche' le
esigenze di nuovi investimenti che possano insorgere nel tempo;
Ritenuto che sia necessario prevedere una preferenza per lo
scaglionamento delle gare, in considerazione della loro complessita';
Ritenuto che l'ordine di priorita' per le date di scadenza debba
seguire un criterio oggettivo quale la media ponderale di scadenza
"ope legis" delle concessioni in vigore per gli impianti di
distribuzione appartenenti a ciascun ambito, pesata sul numero dei
clienti; insieme ad un criterio di scaglionamento territoriale che
eviti che la maggior parte degli ambiti di una stessa Regione vada in
gara nello stesso anno;
Considerato che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si
applica automaticamente alle concessioni del servizio di
distribuzione del gas naturale solo per gli articoli 216 e 30 e per
la parte IV sul contenzioso, per cui le altre disposizioni del
medesimo decreto troveranno applicazione alla materia qui
disciplinata solo laddove espressamente richiamate dal presente
regolamento;
Considerato che l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164 prevede che per gli affidamenti e le concessioni
in essere, per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e'
previsto un termine che supera il periodo transitorio, e'
riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore, calcolato nel
rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per
quanto non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di
cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578, ma che, tuttavia, tale previsione necessita di
una metodologia applicativa dettagliata, nei casi in cui non sia gia'
prevista nelle convenzioni o nei contratti, per evitare contenziosi
sulla sua applicazione;
Ritenuto che sia indispensabile ai fini della definizione dei
criteri di gara e di valutazione dell'offerta, l'identificazione
degli elementi necessari per la determinazione del valore di rimborso
al gestore uscente sia nel primo periodo transitorio che in quelli
successivi, a regime, in conformita' rispettivamente con gli articoli
15 comma 5 e 14 comma 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, in quanto tali valori costituiscono importanti parametri da
introdurre nel bando di gara sia ai fini della concorrenza, sia ai
fini della tutela dei diritti del gestore uscente;
Considerato che l'articolo 30, comma 21, della legge 23 luglio
2009, n. 99 prevede una validita' dei bolli metrici sui misuratori di
gas con portata massima di 10 metri cubi/h pari a 15 anni, che le
tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa sono obsolete in
quanto l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nella
regolazione della qualita', prevede l' obbligo della loro
sostituzione o risanamento, che le tubazioni in acciaio senza
protezione catodica si degradano in maniera accelerata, tanto che la
medesima regolazione ha previsto un calendario con l'obbligo di messa
in protezione catodica efficace di tali tubazioni;
Considerato che le tariffe determinate dall'Autorita' per l'Energia
Elettrica e il Gas a partire dal 1° ottobre 2004 hanno riconosciuto
quote annuali di ammortamento in linea con le vite utili ai fini
regolatori;
Considerato che l'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, applicabile alle concessioni nel gas ai sensi
dell'articolo 216 del medesimo decreto legislativo, prevede che nella
concessione di servizi la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, e che un
premio debba essere corrisposto dall'ente concedente, qualora il
concessionario debba applicare tariffe piu' basse di quelle
determinate per mantenere l'equilibrio economico-finanziario della
gestione;
Ritenuto, quindi, che gli oneri dovuti dal distributore agli Enti
locali concedenti e ai soggetti da loro delegati debbano coprire i
costi effettivamente sostenuti e la remunerazione del capitale
investito, qualora la rete sia di proprieta' del Comune stesso,
mentre il concessionario debba essere valutato soprattutto sulle
condizioni economiche a favore dei clienti finali, sui livelli di
sicurezza e qualita' con cui gestisce gli impianti e sulla bonta' del
piano di sviluppo degli impianti, contenente sia gli investimenti per
espansione e potenziamento sia quelli per il mantenimento in
efficienza degli impianti;
Acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
ai sensi dell'articolo 46 - bis, comma 1, della legge 29 novembre
2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, acquisito con
deliberazione 5 agosto 2010 - PAS 17/10;
Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, nella seduta del 16 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota del 7 novembre 2011, protocollo n. 21704;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Emanano
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che
seguono:
a) "Ambito" e' l'ambito territoriale minimo ai sensi
dell'articolo 46-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n.
159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222 e dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
b) "Allegato 1" e' l'allegato 1 "Data limite entro cui la
Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i
Comuni d'ambito per l'individuazione della stazione appaltante e da
cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui
all'articolo 3 del regolamento", facente parte integrante del
presente regolamento.
c) "Allegato 2" e' l'allegato 2 "Bando di gara tipo", facente
parte integrante del presente regolamento.
d) "Allegato 3" e' l'allegato 3 "Disciplinare di gara tipo",
facente parte integrante del presente regolamento.
e) "Allegato 4" e' l'allegato 4 "Dati significativi di
aggiudicazione della gara per il monitoraggio degli effetti del
decreto", facente parte integrante del presente regolamento.
f) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
g) "Impianto con scadenza ope legis della concessione successiva
alla gara" e' un impianto di distribuzione avente una scadenza ope
legis della concessione almeno un anno dopo la data di affidamento
del servizio del primo impianto dell'ambito al gestore aggiudicatario
della gara d'ambito.
h) "Primo periodo" e' la situazione transitoria, caratterizzata
dalla scadenza anticipata ope legis della concessione, a cui si
applica l'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
fino al subentro del gestore aggiudicatario della prima gara d'ambito
effettuata ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto
legislativo.
i) "Regime" e' la situazione, caratterizzata dalla scadenza
dell'affidamento come prevista negli atti concessori, comunque non
superiore a 12 anni dall'affidamento, al termine della durata delle
concessioni affidate per la prima volta ai sensi dell' articolo 14
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
j) "Scadenza naturale" e' la scadenza dell'affidamento prevista
nell'atto di concessione originario o nei successivi atti aggiuntivi,
purche' stipulati antecedentemente l'entrata in vigore del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
k) "Scadenza ope legis" e' la scadenza della concessione,
anticipata rispetto alla scadenza naturale, prevista dall'articolo 15
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato
dall'articolo 69 della legge 23 agosto 2004, n.239 e dall'articolo 23
della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del
decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273.
l) "Stato di consistenza" e' l'insieme di documenti comprendente
la cartografia, come definita nell'allegato alla deliberazione
ARG/gas 120/08 dell'Autorita', e la descrizione delle reti e degli
impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con
evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche
costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni
tratto di rete dovra' essere registrato almeno l'anno di posa, il
materiale e il diametro.
m) "Stazione appaltante" e' il soggetto che, su delega degli Enti
locali concedenti appartenenti all'ambito, ha la responsabilita' di
bandire, gestire e aggiudicare la gara di affidamento del servizio di
distribuzione in tutti i Comuni dell'ambito.
n) "Valore annuo del servizio" e' la somma dei vincoli ai ricavi
approvati dall'Autorita' attribuibili a tutti gli impianti di
distribuzione dei singoli Comuni dell'ambito, inclusi quelli con
scadenza ope legis della concessione successiva alla data di
affidamento del servizio del primo impianto.
o) Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento
si applicano le definizioni in materia di attivita' di distribuzione
di cui alle pertinenti delibere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.
Art. 2
Soggetto che gestisce la gara
1. Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito
demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione
appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio
di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la
normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la
possibilita' di demandare in alternativa tale ruolo a una societa' di
patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma
13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel
caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga
all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune
capofila, o la Provincia, o un altro soggetto gia' istituito, quale
una societa' di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di
stazione appaltante.
2. Il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente
all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data
di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli Enti
locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui
al comma 1.
3. Nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data di
cui all'allegato 1 senza che si sia proceduto all'individuazione del
soggetto di cui al secondo periodo del comma 1, il Comune con il
maggior numero di abitanti o la Provincia competente trasmette alla
Regione una relazione sulla situazione e sulle attivita' svolte, per
l'eventuale intervento di cui all'articolo 3. Negli altri casi, il
ruolo di stazione appaltante e' svolto dal Comune capoluogo di
provincia.
4. La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il
disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli
Enti locali concedenti.
5. Salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti,
di un diverso soggetto, sempre con le modalita' di cui al comma 1, la
stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in
particolare svolge la funzione di controparte del contratto di
servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti, ed e'
coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato
di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali
concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.
6. Entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, gli
Enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante medesima
la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara.
L'Ente locale concedente puo' delegare la stazione appaltante per il
reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente.
7. In caso di gravi e reiterate inadempienze al contratto di
servizio, il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che
puo' essere assunta dalla maggioranza dei Comuni appartenenti
all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite
in ciascun Comune, dispone la risoluzione del contratto di
affidamento al gestore dell'ambito. Inadempienze al contratto di
servizio nel rispetto del piano di sviluppo degli impianti o
inadempienze gestionali nel singolo Comune sono oggetto di penalita',
come previsto nell'articolo 15, comma 7.
Art. 3
Intervento della Regione
1. Nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal
termine fissato nell'allegato 1, gli Enti locali concedenti non
abbiano identificato la stazione appaltante, di cui all'articolo 2,
comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito
del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri
casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione
appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con
competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti
contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di
gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate nell'articolo
14 , comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per
l'intero ambito.
Art. 4
Obblighi informativi dei gestori
1. I gestori hanno l'obbligo di fornire all'Ente locale concedente:
a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas
naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non
protetti catodicamente e della proprieta' dei singoli tratti di rete,
ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame
che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi
Comuni;
b. il protocollo di comunicazione delle apparecchiature
installate per lo svolgimento dell'attivita' di misura;
c. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere
relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di
affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo
svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprieta'
degli impianti, quali servitu' e concessioni di attraversamento;
d. la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con
indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di
ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di
impianto e per modalita' di individuazione della fuga;
e. il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti
riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie
degli allacciamenti;
f. il costo riconosciuto di localita' e la tariffa di riferimento
definiti dall'Autorita', mettendo a disposizione su formato
elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per
il calcolo delle tariffe (schede localita'), in particolare i dati
dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di
cespite e localita' e ripartiti per soggetto proprietario e con
indicazione se i dati sono approvati dall'Autorita' o meno, e i
contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi
ai cespiti di localita';
g. le informazioni sul personale addetto alla gestione locale
dell'impianto, in forma anonima, con riferimento, in particolare,
all'anzianita' di servizio, al livello di inquadramento, alla
qualifica, allo retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato,
oltre alla data in cui l'addetto e' stato assegnato alla gestione
locale dell'impianto di distribuzione; analoghe informazioni sulla
quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di
assunzione da parte del gestore subentrante, sono fornite alla
stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il numero
dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito oggetto di
gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima
impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti
che svolgono funzioni centrali.
2. I gestori degli impianti con scadenza ope legis della
concessione successiva alla gara, oltre alle informazioni di cui al
comma 1, sono tenuti a presentare il piano di sviluppo degli impianti
gestiti, relativamente all'attuazione degli obblighi previsti in
concessione, per l'intero periodo residuo di concessione. Per i
medesimi impianti, il gestore e' tenuto a fornire annualmente
all'Ente locale concedente lo stato di attuazione del piano di
sviluppo degli impianti con giustificazione degli scostamenti e con
l'aggiornamento del medesimo piano per il periodo residuo di
concessione.
3. I dati di cui al comma 1 sono forniti entro un termine di 60
giorni dalla richiesta dell'Ente locale concedente, termine
prorogabile di altri 30 giorni dall'Ente locale medesimo in casi di
particolare complessita'.
4. L'Ente locale concedente, entro 60 giorni dal ricevimento dello
stato di consistenza, anche previo accesso all'impianto, o dal
ricevimento di altre informazioni di cui ai commi 1 e 2 puo'
comunicare al concessionario le eventuali osservazioni e proposte di
rettifica a cui il gestore e' tenuto a rispondere entro 30 giorni.
5. In caso di mancata fornitura dello stato di consistenza entro i
termini di cui al comma 3 si applica l'art.10 del DPR 4 ottobre 1986,
n. 902.
6. Ferma restando la disciplina in tema di risarcimento del danno
ingiusto, il rifiuto del gestore uscente a fornire i dati necessari
per l'effettuazione della gara, di cui al comma 1, o il loro ritardo
nel fornirli, trascorso il termine perentorio indicato tramite una
procedura di messa in mora, puo' costituire motivo per la richiesta
di risarcimento danni conseguenti al ritardo nella effettuazione
della gara d'ambito.
7. I dati sullo stato di consistenza sono forniti in supporto
informatico secondo un formato stabilito dall'Autorita' entro 180
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'Autorita'
nel proprio provvedimento stabilisce la data entro cui entra in
vigore l'obbligo di utilizzare il formato individuato. Fino alla data
di utilizzo obbligatorio del formato unico il gestore uscente
fornisce lo stato di consistenza in formato cartaceo, unitamente ad
un foglio elettronico contenente i dati piu' significativi della rete
e degli impianti necessari alla determinazione del valore di rimborso
e alla compilazione delle informazioni dell'Allegato B al bando di
gara tipo di cui all'Allegato 2 del presente decreto, secondo schede
tecniche redatte dall'Autorita', entro 90 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto.
8. Il gestore uscente ha l'obbligo di permettere l'accesso al
proprio impianto ai rappresentanti dell'Ente locale concedente, o di
un suo delegato, e ai concorrenti partecipanti alla gara di ambito
per la verifica dello stato di conservazione dell'impianto medesimo.
9. Il gestore uscente ha l'obbligo di rendere disponibile al
gestore subentrante la banca dati dei punti di riconsegna, le fonti
contabili obbligatorie e i dati relativi alla gestione in corso
d'anno necessari per gli adempimenti previsti dalla regolazione a
carico del gestore subentrante, quali la rendicontazione annuale dei
dati delle qualita' e della sicurezza.
Art. 5
Rimborso al gestore uscente nel primo periodo
1. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e
concessioni cessanti, per i quali e' previsto un termine di scadenza
naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista
nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a
quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza
naturale dell'affidamento.
2. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e
concessioni cessanti, per i quali non e' previsto un termine di
scadenza o e' previsto un termine di scadenza naturale che supera la
data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo
affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto
nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione
anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale.
3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso
ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile dai documenti
contrattuali, incluso il caso in cui sia genericamente indicato che
il valore di rimborso debba essere a prezzi di mercato, si applicano
i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24, comma 4, del
regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, con le modalita' specificate
nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di
proprieta' del gestore, che, alla scadenza naturale dell'affidamento,
non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente
locale concedente.
4. Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la
metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o piu' dettagli
applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5
a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti,
mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalita'
desumibili dai documenti contrattuali. Cio' vale anche nel caso di
cui al comma 1, qualora la modalita' di rimborso alla scadenza
naturale dell'affidamento prevista nella convenzione o nel contratto
faccia riferimento all'articolo 24, comma 4 del regio decreto 15
ottobre 1925 n. 2578.
5. Il valore industriale della parte di impianto di proprieta' del
gestore uscente di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 4, del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e' pari al costo che dovrebbe
essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del
valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le
immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili.
6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 e'
calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto,
applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora
esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di
indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di
cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri
generali di cui al comma 9, qualora non siano gia' contenuti nel
prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti
pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a
nuovo e' calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti,
aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le
condizioni di posa e di accessibilita' non si sono modificate.
7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di
cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per
installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o,
in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore
di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come
impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di
misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili
dai prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato
dall'Autorita' per la valutazione degli investimenti e, in sua
mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte piu'
recenti.
8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in
particolare per la rete, si considerano:
a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e
sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri
sottoservizi;
b. le modalita' di posa che tengano conto della tipologia delle
condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro
accessibilita' e di eventuali particolari prescrizioni realizzative;
c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla
posa, sempre considerando l'accessibilita' dei luoghi di posa.
9. Per tener conto degli oneri amministrativi per autorizzazioni,
per la progettazione, per la direzione lavori e per i collaudi e
delle spese generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto
nei commi 6 e 7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui
all'articolo 34, comma 2.c, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554,
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici, purche' i costi effettivamente sostenuti o il prezzario
utilizzato non tengano gia' conto di tali oneri.
10. Il valore del degrado fisico e' determinato considerando durate
utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o,
in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004
durate utili come riportate nella tabella 1 di cui all'allegato A,
facente parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre
2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della
regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08
dell'Autorita', e tenendo conto dell'anno di installazione dei
componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta
dallo stato di consistenza. Qualora lo stato di consistenza non
riporti la data di realizzazione dei componenti o delle condotte e
questa non sia desumibile da documenti amministrativi o altri
riferimenti, la data da assumere per le valutazioni del valore
residuo deve essere coerente con i dati presentati all'Autorita' ai
fini della determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, e'
calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e valore
del cespite riportato in bilancio, opportunamente rettificato da
eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile
del cespite.
11. Il valore di rimborso al gestore uscente e' ottenuto deducendo
dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni e sussidi
concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e aggiungendo
eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati con le
modalita' di cui ai commi 12 e 13.
12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi
dai Comuni e da altri finanziatori pubblici sono, al netto di
eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni
e sussidi e quindi escludendo l'IRES, rivalutati applicando il
deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione
tariffaria. I valori si calcolano applicando le formule dell'articolo
16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del Testo Unico della regolazione delle
tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo
di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08,
limitatamente alla parte relativa ai contributi pubblici ed assumendo
le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.
Tutti i contributi in detrazione, a prescindere dall'anno in cui sono
stati ricevuti, non sono comunque degradati dopo l'anno 2008, in
coerenza col trattamento nella regolazione tariffaria.
13. Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, un premio
all'Ente locale concedente per l'affidamento, la prosecuzione o il
rinnovo della gestione con una scadenza naturale che supera la data
di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso include
anche le quote residue del premio versato, calcolate rivalutando i
premi con l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi
utilizzato nella regolazione tariffaria e degradandoli considerando
una durata utile pari alla differenza fra la data di scadenza
naturale della concessione e l'anno di versamento del premio.
14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la
devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di una porzione di
impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva
cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di
tale porzione di impianto e' valutato:
a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso
di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel caso di
riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, valgono i
commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi
mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto
derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
b. nel caso in cui le modalita' per la cessazione anticipata del
contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti,
valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per il calcolo
del valore del degrado fisico, una durata utile convenzionale pari
alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e
la data di realizzazione dell'investimento, qualora tale differenza
sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespite
di cui al comma 10.
Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la
concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato
seguendo i commi pertinenti da 1 a 13. Qualora il valore di rimborso
al gestore uscente supera di oltre il 25% il valore delle
immobilizzazioni nette di localita', al netto dei contributi pubblici
in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita', riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente locale
concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio
all'Autorita'. Eventuali osservazioni dell'Autorita'
sull'applicazione delle previsioni contenute nel presente regolamento
al valore di rimborso sono rese pubbliche.
15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita'
dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore
uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e subentra in
eventuali obbligazioni finanziarie, o ne paga il relativo valore
residuo, in conformita' con l'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, e, se applicabile, in cui l'Ente
locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore
di rimborso per la porzione di impianto a cui e' applicabile il comma
14.
16. Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere
il bando di gara d'ambito, si manifesti un disaccordo tra l'Ente
locale concedente e il gestore uscente con riferimento alla
determinazione del valore di rimborso del gestore uscente, il bando
di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a
passaggio di proprieta' al gestore subentrante, oltre alla stima
dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore
di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per
la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle
offerte, determinato come il piu' grande fra i seguenti valori:
a. la stima dell'Ente locale concedente;
b. il valore delle immobilizzazioni nette di localita', al netto
dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati
relativi ai cespiti di localita', riconosciuto dal sistema
tariffario.
Il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di
riferimento, previsto nel bando di gara all'atto del passaggio di
proprieta' dell'impianto. L'eventuale differenza tra il valore
accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e
quello di riferimento versato dal gestore subentrante e' regolata fra
il gestore entrante e il gestore uscente.
Art. 6
Rimborso al gestore uscente a regime
1. Nei periodi successivi al primo, il rimborso al gestore uscente
e' valutato come previsto nell'articolo 14, comma 8, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni.
Art. 7
Proprieta' degli impianti
1. Nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la
devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l'Ente locale
concedente acquisisce la proprieta' di tale porzione di impianto se:
a. alla data di cessazione effettiva dell'affidamento si e'
raggiunta la scadenza naturale del contratto;
b. o si e' nelle condizioni previste nell'articolo 5, comma 14,
lettera b), previo pagamento, da parte dell'Ente locale, del valore
di rimborso al gestore uscente ivi determinato.
2. Nei casi differenti da quelli del comma 1 e di quelli in cui la
proprieta' dell'impianto era gia' dell'Ente locale concedente o di
una societa' patrimoniale delle reti, il gestore uscente cede la
proprieta' della propria porzione di impianto al gestore subentrante,
previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di
cui all'articolo 5 o 6. Il gestore subentrante mantiene la proprieta'
di tale porzione per la durata dell'affidamento, con il vincolo di
farla rientrare nella piena disponibilita' funzionale dell'Ente
locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel rispetto
di quanto previsto dal presente regolamento e dal contratto di
servizio.
Art. 8
Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di
impianti
1. Il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla stazione
appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri
della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione
di gara di cui all'articolo 11. I criteri per la definizione del
corrispettivo sono definiti dall'Autorita' entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il gestore corrisponde annualmente al soggetto di cui
all'articolo 2, comma 5, un corrispettivo pari all'1% della somma
della remunerazione del capitale di localita' relativi ai servizi di
distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento
annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal
soggetto medesimo e dagli Enti locali concedenti per lo svolgimento
delle attivita' di controllo e vigilanza sulla conduzione del
servizio.
3. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle
societa' patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una
parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo
capitale investito netto che l'Autorita' riconosce ai fini tariffari
sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro
proprieta', che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da
inserire nella proposta tariffaria all'Autorita' e a condizione che
tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale
investito netto di localita' riconosciuto dall'Autorita'.
4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali una quota
parte della remunerazione del capitale di localita' relativo ai
servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio
comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprieta' dell'Ente
locale sia nel caso in cui sia di proprieta' del gestore, nonche'
della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera d), fino al 5%, come risultato dell'esito della
gara.
5. Il gestore e' tenuto al pagamento della tassa e/o canone di
occupazione del suolo e sottosuolo della porzione di impianto di sua
proprieta', a meno che la concessione preveda la devoluzione gratuita
all'Ente locale alla sua scadenza.
6. Il gestore e' tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza
energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come
risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di
efficienza energetica e' corrisposto agli Enti locali concedenti, in
proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno
precedente. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali
concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli
interventi su cui si e' impegnato in sede di gara per l'anno in
corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorita'
nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli
diventano negoziabili, il prezzo unitario del titolo stabilito
dall'Autorita' aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti
locali concedenti; nessun aggiustamento e' dovuto nel caso in cui il
prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli
sono di proprieta' del gestore.
Art. 9
Bando di gara e Disciplinare di gara
1. La stazione appaltante predispone e pubblica il bando di gara e
il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni
del bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo di cui,
rispettivamente, agli allegati 2 e 3. Eventuali scostamenti dal bando
di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonche' la scelta dei
punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, devono
essere giustificati in una apposita nota.
2. La stazione appaltante invia il bando di gara e il disciplinare
di gara all'Autorita', insieme alla nota giustificativa di cui al
comma 1. L'Autorita' puo' inviare entro 30 giorni proprie
osservazioni alla stazione appaltante.
3. Al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per
gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da
allegare al bando di gara, la stazione appaltante prepara le linee
guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo,
differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione
raggiunto nel Comune, alla vetusta' dell'impianto, all'espansione
territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla
prevalenza orografica e alla densita' abitativa. Le condizioni minime
di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida
programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio
economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da
un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da
sostenere. Le condizioni minime di sviluppo possono comprendere:
a. la densita' minima di nuovi punti di riconsegna per chilometro
di rete, in nuove aree, che rendono obbligatorio lo sviluppo
dell'impianto di distribuzione (estensione di rete e eventualmente
potenziamento della rete esistente);
b. il volume di gas distribuito per chilometro di rete, che, in
seguito a incrementi sulle reti esistenti, rende obbligatorio il
potenziamento dell'impianto di distribuzione;
c. gli interventi per la sicurezza e per l'ammodernamento degli
impianti come previsti dalla regolazione, quale la sostituzione o
risanamento delle tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa,
la messa in protezione catodica efficace delle condotte in acciaio,
la introduzione dei misuratori elettronici;
d. la vita residua media ponderata dell'impianto, al di sotto
della quale, qualora si superi anche un valore limite del tasso di
dispersione per km di rete, e' obbligatoria la sostituzione di alcuni
tratti di rete e/o impianti.
4. Ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi
programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di
durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di
distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione
con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto,
possa, in conformita' con le linee guida programmatiche d'ambito,
preparare il documento guida per gli interventi di estensione,
manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i
concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui
all'articolo 15. In particolare il documento guida contiene:
a. gli interventi di massima di estensione della rete ritenuti
compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il periodo
di affidamento;
b. le zone con eventuali problematiche di fornitura che
necessitano di interventi di potenziamento della rete, anche in
funzione della potenziale acquisizione di nuove utenze in base al
grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici comunali;
c. la relazione sullo stato dell'impianto, con indicazione delle
zone con maggiore carenza strutturale, supportata dai dati di ricerca
fughe degli ultimi tre anni per tipologia di impianti e per modalita'
di individuazione della fuga, necessari ad identificare eventuali
priorita' negli interventi di sostituzione.
5. Il bando di gara e' unico per ciascun ambito ed e' costituito
dalla parte generale, con le informazioni dettagliate per la
partecipazione alla gara e informazioni di massima per la sua
gestione, nonche' gli oneri da riconoscere una tantum ed annualmente
alla stazione appaltante, la cauzione provvisoria per i partecipanti
alla gara e la cauzione definitiva da produrre in caso di
aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto di servizio, e
da una serie di allegati contenente le informazioni specifiche per
ogni Comune appartenente all'ambito.
6. Le informazioni specifiche per ogni Comune, contenute negli
allegati di cui al comma 5, sono le seguenti:
a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un
sommario dei dati piu' significativi della rete e degli impianti, e
dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei
punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro
ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi
distribuiti;
b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il
metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del
vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati
per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e le
corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi
pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti
di localita'. In particolare devono essere disponibili su formato
elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle
tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre i dati
sugli investimenti realizzati successivamente;
c. il documento guida per gli interventi di estensione,
manutenzione e potenziamento di cui al comma 4;
d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore
uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli
investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i
contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo
svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la
proprieta' degli impianti, quali servitu' e concessioni di
attraversamento;
e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di
societa' patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui
all'articolo 8, comma 3;
f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4 comma 1,
lettera g);
g. per gli impianti con scadenza ope legis della concessione
successiva alla gara:
i. la data di subentro;
ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo
degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in
concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;
iii. oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al
momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni
prevedibili al momento di trasferimento di gestione;
h. il regolamento comunale e provinciale per l'esecuzione dei
lavori stradali;
i. L'entita' della tassa o canone di occupazione del suolo e
sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonche' i relativi
regolamenti.
7. Il bando di gara esplicita l'obbligo per il gestore di
provvedere alla costruzione della rete nei Comuni dell'ambito non
ancora metanizzati, qualora durante il periodo di affidamento si
rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di
almeno il 50% del valore complessivo dell'opera e gli interventi
siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza
dell'affidamento, anche se l'intervento non e' previsto nel piano di
sviluppo iniziale. Eventuali interventi in condizioni differenti
possono essere oggetto di negoziazione tra le parti.
8. Il bando di gara riporta in allegato la bozza di contratto di
servizio, preparato dalla stazione appaltante sulla base del
contratto di servizio tipo, predisposto dall'Autorita' ed approvato
dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma
1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164. Il contratto di
servizio e' finalizzato, successivamente alla aggiudicazione della
gara, con il piano di sviluppo degli impianti di cui all'articolo 15
e gli altri impegni assunti dall'impresa aggiudicataria in sede di
offerta. ll contratto di servizio deve prevedere il diritto da parte
del gestore di alienare eventuali beni di proprieta' degli Enti
locali concedenti o della societa' patrimoniale delle reti qualora il
piano di sviluppo degli impianti preveda la loro sostituzione.
9. Il disciplinare di gara e' unico per ambito e riporta i criteri
di valutazione della gara e le informazioni dettagliate per la
presentazione delle offerte.
10. Tutti i documenti presentati dalle imprese concorrenti per la
gara sono trasmessi con dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante di ciascun concorrente o partecipante ai
raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, come precisato negli
allegati 2 e 3.
Art. 10
Requisiti per la partecipazione alla gara
1. I soggetti partecipanti alla gara devono soddisfare le
disposizioni dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n.164. Per la prima gara, indetta dopo il periodo
transitorio di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n.164 e sue modificazioni, si applicano le
disposizioni dell'articolo 15, comma 10, del sopracitato decreto
legislativo e dell'articolo 46-bis, comma 4-bis, della legge 29
novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che sono
incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato
dall'art.4, comma 2, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70. Non rientra nelle cause di esclusione automatica la applicazione
di sanzioni da parte dell'Autorita' dell'energia elettrica e il gas.
3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. E' fatto anche divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino
in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
4. I partecipanti alla gara devono essere in regola con
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che disciplinano
il diritto al lavoro di disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, devono dichiarare che non si sono avvalsi dei piani individuali
di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 18 ottobre 2001,
n. 383 e al decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 210 o che,
qualora se ne siano avvalsi, i piani si sono conclusi, e dimostrare
il possesso da almeno un anno di un adeguato codice etico.
5. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti
requisiti di capacita' economica e finanziaria:
a. un fatturato medio annuo nel triennio precedente all'indizione
della gara, almeno pari al 50% del valore annuo del servizio oggetto
di gara, da dimostrare con i dati di bilancio della societa'
partecipante alla gara o con i dati del bilancio consolidato della
sua controllante, relativi agli ultimi tre anni;
b. in alternativa, possedere garanzie finanziarie da due primari
istituti di credito attestanti che l'impresa negli ultimi tre anni ha
fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilita' di accedere
al credito per un valore pari o superiore alla somma del 50% del
valore annuo del servizio oggetto di gara e del valore di rimborso ai
gestori uscenti nell'ambito di gara, inclusi quelli relativi agli
impianti con scadenza ope legis successiva alla gara.
6. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti
requisiti di capacita' tecnica:
a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura con capacita' di
operare nell'ambito dei servizi di distribuzione gas; oppure, per i
soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso
dall'Italia, analoga iscrizione in registri professionali di
organismi equivalenti;
b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a:
b1. titolarita' di concessioni di impianti di distribuzione del
gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al 50%
del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto della gara, da
possedere al momento della partecipazione alla gara o
precedentemente, purche' in data non anteriore a 18 mesi dalla
scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla
gara. Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione
di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono titolari di concessioni che servono il 50% del
numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il
presente requisito;
b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e tre i
seguenti requisiti:
b.2.1. titolarita' di concessioni di impianti di
distribuzione di gas naturale, da possedere non anteriormente a 36
mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione alla gara, o, da almeno 18 mesi dalla scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione alla gara, titolarita'
di concessioni di impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela
aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di reti urbane di
teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di
distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono titolari di concessioni di gas naturale
soddisfano il presente requisito;
b.2.2. dimostrazione di avere, dal momento dell'affidamento
del primo impianto, la capacita' di gestire gli impianti di
distribuzione gas dell'ambito oggetto di gara, fornendo in
particolare la dimostrazione di:
b.2.2.1. disponibilita' di strutture, mezzi e personale a
livello manageriale per la gestione delle situazioni di emergenze gas
(pronto intervento e incidenti gas);
b.2.2.2. disponibilita' di personale a livello manageriale
e di funzione centrale, di strutture, quali sale controllo, di mezzi
tecnici e di sistemi informativi adeguati a garantire il
monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete gas dell'ambito
di gara e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di
distribuzione gas approvato dall'Autorita', quali l'allacciamento e
l'attivazione di nuove utenze, il cambio di fornitore, gli altri
servizi richiesti dall'utenza, l'allocazione del gas alle societa' di
vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti pari a quello
dell'ambito oggetto di gara;
b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas e
nella funzione specifica per i responsabili delle funzioni di
ingegneria, vettoriamento, qualita' del servizio e gestione operativa
dell'impresa, risultante dai curriculum vitae allegati all'offerta;
c. Possesso di certificazione di qualita' aziendale UNI ISO 9001
conseguita nella gestione di infrastrutture a rete energetiche o
idriche;
d. Esperienza di operare in conformita' con la regolazione di
sicurezza, da dimostrare mediante predisposizione di procedure di
gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme
tecniche vigenti, come previste nell'articolo 32, comma 32.2, della
Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del
gas allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e
s.m.i.
7. Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi
ordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I singoli partecipanti al
raggruppamento devono possedere individualmente i requisiti di cui ai
commi 1, 2, 3, 4, alle lettere a), c) e d) del comma 6. I requisiti
di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 devono essere
posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti al
raggruppamento temporaneo o al consorzio, con l'obbligo per l'impresa
mandataria di possedere tali requisiti in misura minima del 40%. Nel
caso di partecipazione di una nuova societa' di capitali costituita
dalla partecipazione di differenti imprese, questa puo' far valere i
requisiti di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 posseduti
cumulativamente dalle imprese partecipanti alla medesima societa'.
8. I rappresentanti legali di un raggruppamento temporaneo di
imprese o di un consorzio ordinario si devono impegnare, in caso di
aggiudicazione della gara, a costituire, entro un mese
dall'aggiudicazione medesima, un soggetto giuridico unitario avente
la forma di societa' di capitali e ad adempiere solidalmente a tutti
gli obblighi assunti dal nuovo soggetto. Il nuovo soggetto
sottoscrive il contratto di servizio. La capogruppo deve anche
impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata
dell'affidamento del servizio e le mandanti per almeno 5 anni dal
primo affidamento. Qualora una impresa mandante ceda la propria
partecipazione nel soggetto giuridico unitario, l'acquirente della
partecipazione deve sottoporre preventivamente, al soggetto di cui
all'articolo 2, comma 5, la documentazione attestante il possesso di
requisiti di capacita' economica e finanziaria e di capacita' tecnica
in misura non inferiore a quella detenuta dall'impresa cedente la
partecipazione, che e' stata utilizzata ai fini del rispetto dei
requisiti di partecipazione alla gara del raggruppamento di imprese,
di cui al comma 7. Il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5, puo'
fare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della
documentazione relativa.
9. La stazione appaltante ha la facolta' di verificare il possesso
dei requisiti in accordo a quanto previsto all'articolo 48 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il gestore subentrante e' tenuto al rispetto degli obblighi
sulla tutela all'occupazione del personale dei gestori uscenti di cui
al decreto di cui all'articolo 28, comma 6, decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
Art. 11
Commissione di gara
1. La commissione di gara e' composta da cinque esperti di
comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas o dei servizi
pubblici locali.
2. I commissari, incluso il presidente, sono nominati dalla
stazione appaltante.
3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione dell'offerta.
4. I commissari di cui al comma 2, oltre a soddisfare i requisiti
di cui ai commi 6, 7 e 8, nei cinque anni precedenti la scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non
devono essere stati pubblici amministratori o dipendenti degli Enti
locali appartenenti all'ambito di gara ne' della relativa Provincia o
Regione; inoltre, in tale periodo, non devono aver avuto alcun
rapporto di collaborazione con le suddette istituzioni, ad eccezione
di eventuali partecipazioni a commissioni di gara.
5. I commissari sono scelti tra professionisti iscritti da almeno
dieci anni negli albi professionali o laureati con almeno dieci anni
di esperienza nel settore gas presso imprese e/o istituzioni o
professori universitari di ruolo.
6. I commissari non devono essere in potenziale conflitto di
interesse, e in particolare, oltre a soddisfare i requisiti di cui al
comma 4, non devono aver svolto nel biennio precedente ne' possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente allo specifico contratto di affidamento.
7. Sono esclusi dalla nomina a commissario coloro che, in qualita'
di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo
o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
8. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste
dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
Art. 12
Criteri di aggiudicazione delle offerte
1. L'aggiudicazione e' effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
a. condizioni economiche di cui all'articolo 13;
b. criteri di sicurezza e di qualita' di cui all'articolo 14;
c. piani di sviluppo degli impianti di cui all'articolo 15.
2. Il disciplinare di gara specifica dettagliatamente per ciascun
criterio di valutazione i sub-criteri e i relativi punteggi, che
possono essere modificati in base alle specificita' della rete e alle
esigenze locali, purche' giustificati nella nota di cui all'articolo
9, comma 1. Il disciplinare di gara tipo in allegato 3 fornisce
indicazioni piu' dettagliate sui sub-criteri.
Art. 13
Condizioni economiche
1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono:
a. Entita' dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste
dall'Autorita', espressa come percentuale del valore massimo dello
sconto. Il valore massimo dello sconto e' pari in ciascun anno alla
somma di:
i. la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in
tariffa, della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai
gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di localita'
appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici
capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita', da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed
includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope
legis successiva alla gara;
ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'articolo 2
comma 5, previsti nell'articolo 8 comma 2, nella misura riconosciuta
in tariffa;
b. sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto a
corrispettivi di riferimento;
c. metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a
realizzare, in Comuni gia' metanizzati, estensioni successive non
previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente
differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni
comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in
conformita' con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano
la necessita';
d. percentuale della remunerazione del capitale di localita'
relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota
di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, con
un tetto del 5%;
e. investimenti di efficienza energetica da effettuare
nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli obiettivi annuali del
distributore previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto
ministeriale 21 dicembre 2007 e sue successive modificazioni e
integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza
energetica il cui valore e' riconosciuto agli Enti locali concedenti
con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6. Gli interventi di
efficienza energetica addizionali sono quelli sugli usi finali di gas
naturale ammissibili ai sensi del citato decreto e del decreto
ministeriale 20 luglio 2004 per il settore gas. Le relative modalita'
operative sono stabilite dall'Autorita' entro 120 giorni dall'entrata
in vigore del presente regolamento.
2. Il punteggio massimo per lo sconto tariffario di cui alla
lettera a del comma 1 e' 13 punti, per l'insieme delle condizioni
economiche di cui alle lettere b e c del comma 1 e' 5 punti, per la
condizione di cui alla lettera d del comma 1 e' di 5 punti e per gli
investimenti di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma
1 e' di 5 punti.
3. La ripartizione dei punteggi fra le due condizioni di cui alle
lettere b e c del comma 1 dipende dal livello di metanizzazione
dell'ambito e dalla stima del valore economico, in corrispondenza del
massimo punteggio, per ciascuna condizione. Negli ambiti in cui si e'
gia' raggiunto un elevato livello di metanizzazione, la stazione
appaltante attribuisce un basso valore al punteggio massimo per la
condizione di cui al comma 1, lettera c.
4. Qualora, per la condizione di cui alla lettera b del comma 1, lo
sconto totale sui corrispettivi di prestazione dei servizi o, per la
condizione di cui alla lettera c del comma 1, una lunghezza eccessiva
dell'estensione di rete comporti un importo troppo grande da incidere
significativamente sulla redditivita' economica finanziaria
dell'impresa, a potenziale discapito della qualita' del servizio e
della sicurezza, o sia ritenuto tale da dar luogo a richieste di
prestazioni inutili da parte dei clienti, la stazione appaltante
stabilisce una soglia allo sconto o alla lunghezza dell'estensione di
rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta.
5. Nel caso di non raggiungimento del numero di titoli di
efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1, il gestore
versa comunque agli Enti locali concedenti un ammontare pari al
valore dei titoli di efficienza energetica per cui si e' impegnato in
sede di gara, valutati secondo il prezzo unitario previsto
dall'Autorita' e con le modalita' indicate all'articolo 8 comma 6,
oltre ad una penale, per mancato rispetto del parametro di gara
offerto, da prevedere nel contratto di servizio. E' previsto un anno
di tolleranza entro cui il gestore, senza oneri addizionali, puo'
completare gli investimenti previsti nell'anno precedente.
Art. 14
Criteri di sicurezza e qualita' del servizio
1. I criteri relativi alla sicurezza da considerare nella
valutazione della gara sono i livelli incrementali, rispetto agli
obblighi o al livello generale, per il tempo di pronto intervento,
fissati dall'Autorita', che l'impresa concorrente si impegna a
rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di
affidamento per i seguenti parametri di sicurezza:
i. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta
ad ispezione, di cui all'articolo 4 della Regolazione della qualita'
dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla
deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.;
ii. percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad
ispezione, di cui all'articolo 5 della Regolazione della qualita' dei
servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla
deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.;
iii. percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di
arrivo entro 60 minuti, di cui all'articolo 10 della Regolazione
della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas,
allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.;
iv. numero annuo convenzionale di misure del grado di
odorizzazione di gas per migliaio di clienti finali effettuate nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 32, comma
32.2, lettera a) della Regolazione della qualita' dei servizi di
distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione
dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.
2. Il criterio relativo alla qualita' del servizio e' il livello
incrementale, rispetto all'obbligo fissato dall'Autorita', che
l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di
gara per un parametro della qualita' del servizio, scelto dalla
stazione appaltante, tra quelli fissati nel Testo integrato della
regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del
gas emanato dall'Autorita', vigente al momento dell'emissione del
bando di gara. Per un ambito con un basso livello di metanizzazione
puo' essere scelto il tempo di attivazione della fornitura, mentre
per ambiti in cui e' stato raggiunto un buon livello di maturita'
della metanizzazione puo' essere scelta la fascia di puntualita' per
gli appuntamenti o il tempo di risposta ai reclami od altri parametri
piu' attinenti alle caratteristiche dell'ambito.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai criteri di sicurezza e' di
22 punti e quello al criterio della qualita' del servizio di 5 punti.
4. Il disciplinare di gara tipo di cui all'Allegato 3 riporta in
dettaglio gli indicatori da considerare per ciascun parametro al fine
dell'attribuzione del punteggio e della verifica annuale, anche in
funzione di eventuali variazioni che l'Autorita' abbia deliberato,
prima della lettera di invito a presentare l'offerta di gara, di
apportare ai livelli obbligatori nei successivi periodi di
regolazione, e la specificazione del livello utile per il massimo
punteggio. Ad offerte di livelli di sicurezza o di qualita' al di
sopra del livello utile per il massimo punteggio non viene attribuito
alcun punteggio addizionale. Il livello utile per il massimo
punteggio puo' essere modificato dall'Autorita' in concomitanza di
variazioni dei livelli obbligatori all'inizio dei successivi periodi
regolatori, con impatto solo sulle gare successive alla modifica.
5. L'offerta deve essere corredata da una nota sull'organizzazione
prevista dall'impresa che giustifichi il valore incrementale offerto
per il parametro relativo al pronto intervento di cui al comma 1,
punto iv e al parametro di qualita' di cui al comma 2.
6. Il contratto di servizio prevede le modalita' per la verifica
annuale degli impegni rispetto ai livelli di sicurezza e qualita'
offerti, le penali a favore degli Enti locali in caso di non rispetto
annuale di tali livelli, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di
2,5 milioni di euro, e la previsione di decadenza del contratto in
caso di mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di sotto
di un valore soglia, valutato con le modalita' di cui al comma 7.
7. Al fine della previsione di decadenza viene considerato, come
indicatore complessivo di sicurezza e qualita', la somma dei punteggi
corrispondenti ai livelli effettivi per i parametri di sicurezza e
qualita' raggiunti nell'anno, calcolati con le formule utilizzate nel
disciplinare di gara, e come valore soglia, da inserire nel contratto
di servizio, il valore piu' alto fra:
a. il punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualita' in
base ai livelli offerti dall'impresa aggiudicataria in sede di gara
meno la differenza tra il punteggio complessivo di gara della
medesima impresa e quello della seconda classificata;
b. il 90% del punteggio relativo ai criteri di sicurezza e
qualita' in base ai livelli offerti dall' impresa aggiudicataria in
sede di gara.
Art. 15
Piano di sviluppo degli impianti
1. Ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti,
partendo dai documenti guida sugli interventi di estensione e
potenziamento della rete ed impianti, di cui all'articolo 9, comma 4,
e dallo stato di consistenza di ciascun impianto.
2. Il piano e' costituito da una relazione tecnica, che contiene il
programma dei lavori e illustra gli interventi, e da elaborati
progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative
degli interventi. Il concorrente ottimizza quanto previsto nel
documento guida e puo' prevedere anche interventi integrativi e
scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei
corrispondenti costi.
3. I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano
i seguenti aspetti:
a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e
della relativa documentazione;
b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento in
termini di:
i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle
scelte anche con analisi di costi-benefici quantitative e, dove non
e' possibile, qualitative;
ii. miglioramento della continuita' di servizio in caso di
disfunzione, tramite la realizzazione di magliature della rete;
iii. quantita' di rete complessivamente offerti per estensione
e potenziamento, purche' giustificata da analisi di costi-benefici,
mettendo in evidenza gli investimenti in zone disagiate come nei
comuni montani. Investimenti non adeguatamente giustificati non
verranno considerati agli effetti del punteggio;
c. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza
della rete e degli impianti in termini di:
i. attendibilita' delle proposte di sostituzione per rinnovo
della rete e degli allacciamenti, in base alla vita utile e allo
stato di conservazione;
ii. quantita' di rete complessivamente offerta per rinnovo
delle condotte e degli allacciamenti, purche' giustificata da analisi
di costi benefici. Investimenti non adeguatamente giustificati non
verranno considerati agli effetti del punteggio.
d. Innovazione tecnologica, attuata in maniera accelerata o
addizionale a quanto previsto dalla regolazione, subordinata alla
dimostrazione di credibilita' dell'offerta in impianti di
distribuzione gia' gestiti dal distributore, in particolare sara'
valutata l'offerta del numero dei seguenti componenti:
i. impianti telecontrollati;
ii. sistemi di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante o
equivalenti;
iii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica;
iv. percentuale di tubazioni in acciaio messe in protezione
catodica efficace in maniera anticipata rispetto al programma
previsto dall'Autorita' nella regolazione della qualita' del
servizio;
v. contatori elettronici con un programma di messa in servizio
accelerato rispetto a quello previsto dall'Autorita'.
4. Il punteggio massimo attribuibile e' di 45 punti. Negli ambiti
in cui la metanizzazione e' in via di sviluppo, il punteggio maggiore
e' attribuito alla valutazione delle estensioni e dei potenziamenti,
mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione gia' maturo alla
valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti.
5. I criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti
sono prevalentemente qualitativi. Il disciplinare di gara tipo in
allegato 3 riporta la griglia dettagliata dei sub-criteri con il
corrispondente punteggio indicativo. In base alle specificita' degli
ambiti, la stazione appaltante puo' modificare i punteggi,
giustificando la modifica nella nota di cui all'articolo 9, comma 1.
6. Le voci relative all'innovazione tecnologica possono cambiare
con il tempo per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e della
standardizzazione di alcune soluzioni che, alla data di emanazione
del presente regolamento, sono ritenute innovative o su cui non vige
un obbligo di realizzazione.
7. Il contratto di servizio riporta il piano dello sviluppo degli
impianti, con le previsioni sia delle penalita' economiche sia delle
ipotesi di decadenza per i casi in cui il concessionario, per cause
da lui dipendenti, non lo rispetti o lo realizzi con eccessivo
ritardo. Le penalita', con un minimo di 2500 euro ed un massimo di
2,5 milioni di euro, e le ipotesi di decadenza sono riportate anche
nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara.
8. L'offerta, al solo fine della giustificazione delle condizioni
offerte e della verifica della sostenibilita' economica degli
investimenti proposti e delle condizioni offerte di cui ai commi 13 e
14 e, quindi, dell'identificazione di offerte anomali, e' corredata
dal piano industriale previsionale per gli anni di durata
dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare
di gara tipo e da una nota illustrativa che riporta tra l'altro:
a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi;
b. la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e
dei costi indiretti/generali allocati sulla concessione. In
particolare e' richiesta una descrizione dettagliata degli organici
tecnici del distributore ed i servizi esterni di cui si avvarra',
nonche' l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento di cui
disporra' per l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi
unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalita' di
calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualita' offerti, di cui
all'articolo 14;
c. la composizione e la giustificazione degli eventuali altri
oneri derivanti dall'affidamento, quali gli oneri a favore dei
proprietari degli impianti, se diversi dal gestore;
d. gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario
allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'articolo 9,
comma 8, ed il loro piano di ammortamento. Nel caso in cui vengano
utilizzati valori diversi, devono essere giustificati;
e. la composizione e la giustificazione degli investimenti
immateriali, incluse le spese di gara e la differenza fra il valore
di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni nette valutate
ai fini regolatori;
f. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento;
g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate.
Art. 16
Offerte anomale
1. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando la
somma dei punti relativi alle condizioni economiche e quelli del
piano di investimento e' pari o superiore ai quattro quinti del
corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara.
2. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando la
somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza e di qualita' e'
pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio
massimo previsto nel bando di gara.
3. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando il
tasso interno di redditivita' degli investimenti nel piano
industriale di cui all'articolo 15, comma 8, risulta inferiore al 5%
in termini reali, al netto delle imposte.
4. La Commissione verifica sistematicamente che il piano
industriale sia in accordo con le istruzioni contenute nel bando di
gara e i valori utilizzati siano consistenti con la prassi del
settore e della regolazione in vigore.
5. Qualora nel piano industriale i costi operativi, i ricavi o la
valutazione degli investimenti siano differenti da quelli utilizzati
dagli altri concorrenti, o comunque le istruzioni appaiono essere
state disattese, e le motivazioni nella nota giustificativa non
sembrano chiare o plausibili, la Commissione richiede informazioni
aggiuntive applicando il procedimento di verifica delle offerte
anomale di cui al comma 7 e, se i valori utilizzati continuano a non
essere giustificati, procede all'esclusione dell'offerta.
6. La Commissione ha la facolta' di verificare la congruita'
dell'offerta quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente
elevato rispetto alle altre offerte.
7. Il procedimento di verifica delle offerte anomale e della loro
eventuale esclusione dalla gara avviene secondo le disposizioni degli
articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
8. La Commissione procede ad una verifica rigorosa delle
giustificazioni dell'impresa che ha presentato l'offerta anomala,
esprimendo un proprio giudizio sulla validita' di tali
giustificazioni.
Art. 17
Monitoraggio degli effetti del decreto e supporto agli Enti locali
1. Ai fini del monitoraggio degli effetti del presente regolamento,
tutti i soggetti che agiscono da stazione appaltante, di cui
all'articolo 2, comma 1, sono tenuti, entro 60 giorni
dall'aggiudicazione della gara, a trasmettere al Ministero dello
sviluppo economico - Dipartimento dell'energia i dati significativi
con cui si sono aggiudicate le gare, come riportati nello schema in
allegato 4. Su richiesta, la stazione appaltante invia il verbale
della gara al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i
rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale stipulano,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un
apposito protocollo d'intesa con ANCI e l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas per porre in essere, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali a legislazione vigente, specifiche
iniziative di sensibilizzazione, informazione ed assistenza agli Enti
locali, nonche' per istituire un comitato, che puo' essere allargato
anche ad altri soggetti istituzionali, per monitorare lo svolgimento
e gli esiti delle gare ed esaminare l'opportunita' di eventuali
chiarimenti e proposte di modifiche al presente regolamento.
Art. 18
Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti internet dei Ministeri
dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni e per la
Coesione Territoriale, ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 12 novembre 2011
Il Ministro dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale
Fitto
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n.
301
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. (12G0010), in G.U.R.I. del 27 gennaio 2012, n. 22  - Supplemento Ordinario n. 20
