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    Normativa/Nazionale

    Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale

    DECRETO-LEGGE n. 2 del 25/01/2012

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    DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012 , n. 2

    Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0008), in G.U.R.I. del 25 gennaio 2012, n. 20 
    

     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
      Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
    disposizioni per  fronteggiare  e  superare  in  modo  risolutivo  le
    criticita' del sistema di recupero e smaltimento finale  dei  rifiuti
    prodotti  negli  impianti  di   trattamento,   trito   vagliatura   e
    imballaggio  (STIR)  della  regione  Campania  e  di  assicurare  nel
    frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti
    STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione  anaerobica
    della  frazione  organica  derivante  dai  rifiuti  nelle   aree   di
    pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza  di  comprovati
    motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti; 
      Considerata la necessita' ed urgenza di  subordinare  l'entrata  in
    regime  del  divieto  della   commercializzazione   di   sacchi   non
    biodegradabili  per  l'asporto  delle  merci   all'adozione   ad   un
    provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche  dei  sacchi,
    preveda specifiche sanzioni amministrative  in  caso  di  violazione,
    stabilisca puntuali modalita' di  informazione  dei  consumatori,  al
    fine di superare dubbi interpretativi e difficolta' operative insorti
    e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri  fissati  dalla
    normativa comunitaria e dalle  norme  tecniche  approvate  a  livello
    comunitario; 
      Considerata altresi' la necessita' ed urgenza di  offrire  maggiori
    certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina
    contenuta  nel  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  per
    garantire omogeneita' di posizioni  in  ambito  applicativo  e  piena
    applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel
    piu' ampio concetto di terreno, suolo e  sottosuolo  deve  intendersi
    ricompresa la matrice ambientale «materiale da riporto»; 
      Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
    riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012 ; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
    concerto con i Ministri dello sviluppo economico  e  dell'economia  e
    delle finanze; 
     
                                    Emana 
     
                         il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
       Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania 
     
      1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge  23  maggio
    2008, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
    2008, n. 123, e' sostituito dal seguente: 
      «1-bis. Per garantire la complementare dotazione  impiantistica  ai
    processi di lavorazione effettuati negli impianti  di  cui  al  comma
    1, e'  autorizzata  la  realizzazione  di  impianti   di   digestione
    anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti  nelle  aree
    di  pertinenza  dei  predetti  impianti,  ovvero,  in   presenza   di
    comprovati motivi  di  natura  tecnica,  in  altre  aree  confinanti,
    acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2
    dell'articolo  1  del  decreto-legge  26  novembre  2010,   n.   196,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.». 
      2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010,  n.
    196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio  2011,  n.
    1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla
    seguente: «ventiquattro»; 
        b) al secondo periodo: 
          1)  dopo  le  parole:  «All'individuazione»  sono  inserite  le
    seguenti: «ed espropriazione»; 
          2) la parola: «delle» e' sostituita dalla seguente: «di»; 
          3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico»  sono  inserite  le
    seguenti: «, nonche' alla conseguente attivazione ed allo svolgimento
    di tutte le attivita' finalizzate a tali compiti,»; 
          4) dopo le parole:  «carriera  prefettizia»  sono  inserite  le
    seguenti:  «anche  esercitando  in  via   sostitutiva   le   funzioni
    attribuite in materia ai predetti enti ed in  deroga  agli  strumenti
    urbanistici vigenti,  nonche'  operando  con  i  poteri  e  potendosi
    avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e  18,
    del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   90,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando  le
    procedure di aggiudicazione di cui  al  primo  periodo  del  presente
    comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»; 
        c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «La  procedura
    per  il  rilascio  dell'autorizzazione   integrata   ambientale   per
    l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui  alla
    presente disposizione e' coordinata nell'ambito del  procedimento  di
    VIA e il provvedimento  finale  fa  luogo  anche  dell'autorizzazione
    integrata.»; 
        d) al settimo periodo, le parole:  «A  tale  fine,  i  commissari
    predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di  cui
    al presente comma». 
      3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30
    dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
    febbraio 2010, n. 26, e' differito al 31 dicembre 2013. 
      4. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse  del
    Fondo per lo sviluppo e  coesione  2007-2013  relative  al  Programma
    attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di  Acerra
    ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le
    risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
    Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per  asporto
                      merci nel rispetto dell'ambiente 
     
      1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge  27
    dicembre 2006,  n.  296,  come  modificato  dall'articolo  23,  comma
    21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto
    di commercializzazione di sacchi per l'asporto  merci,  e'  prorogato
    fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente
    alla  commercializzazione  dei  sacchi  per  l'asporto  delle   merci
    conformi  alla  norma  armonizzata   UNI   EN   13432:2002,   secondo
    certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e  di  quelli  di
    spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i  sacchi  per
    l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi  per
    l'asporto destinati  agli  altri  usi.  Con  decreto  di  natura  non
    regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
    territorio e del  mare  e  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
    sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato  secondo
    il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012,
    sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche  dei
    sacchi  di  cui  al   precedente   periodo   ai   fini   della   loro
    commercializzazione e, in ogni caso, le modalita' di informazione  ai
    consumatori. In conformita' al principio «chi inquina  paga»  sancito
    dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni  europee  e
    degli  altri  principi  di  cui  all'articolo   3-ter   del   decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  la
    commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui
    al primo periodo puo' essere consentita alle condizioni stabilite con
    decreto  di  natura   non   regolamentare   adottato   dal   Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro
    dello sviluppo economico, sentito il  competente  Dipartimento  della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri.  A  decorrere  dal  31  luglio
    2012, la commercializzazione dei  sacchi  non  conformi  al  presente
    comma  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
    pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al
    quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita'
    ingenti di sacchi  per  l'  asporto  oppure  un  valore  della  merce
    superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni
    sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689.  Fermo
    restando quanto previsto in ordine ai poteri  di  accertamento  degli
    ufficiali e degli agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13
    della  predetta  legge  n.  689  del  1981,  all'accertamento   delle
    violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
    amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della  medesima
    legge n. 689  del  1981  e'  presentato  alla  Camera  di  commercio,
    industria, artigianato e agricoltura della provincia nella  quale  e'
    stata accertata la violazione. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
                            Materiali di riporto 
     
      1.  Considerata   la   necessita'   di   favorire,   nel   rispetto
    dell'ambiente, la ripresa del  processo  di  infrastrutturazione  del
    Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei  suoli
    contaminati, i riferimenti al  «suolo»  contenuti  all'articolo  185,
    commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
    n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti  anche
    alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV
    del predetto decreto legislativo. 
      2. All'articolo 39, comma 4, del  decreto  legislativo  3  dicembre
    2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con  il
    medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali  le  matrici
    materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4,  del  decreto
    legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
    possono essere considerati sottoprodotti.». 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
    sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2012 
     
                                 NAPOLITANO 
     
                                  Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                  Ministri  e  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
     
                                  Clini, Ministro dell'ambiente  e  della
                                  tutela del territorio e del mare 
     
                                  Passera,   Ministro   dello    sviluppo
                                  economico 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
    
     
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