| Martedì 07 Giugno 2011 11:52 |
|
Normativa/Nazionale |
|
|
Modifica al regolamento degli Uffici della Giustizia amministrativa |
|
| DECRETO DEL CONSIGLIO DI STATO del 23/05/2011 | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 CONSIGLIO DI STATO
DECRETO 23 maggio 2011
Modifica del decreto 15 febbraio 2005 recante regolamento di
organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia
amministrativa. (11A07052)
in G.U.R.I. del 6 giugno 2011, n. 129
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2005, recante
Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della
Giustizia amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12
aprile 2005, n. 84;
Viste le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia
amministrativa in data 11 marzo 2010 e 11 marzo 2011
E m a n a
Le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del
Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005:
Art. 1
Istituzione dell'Ufficio studi, massimario e formazione
1. L'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15
febbraio 2005 - Regolamento di organizzazione degli uffici
amministrativi della giustizia amministrativa - e' sostituito dal
seguente:
«Art. 13. (Ufficio studi, massimario e formazione)» - 1. E'
istituito, quale organismo della giustizia amministrativa, l'Ufficio
studi, massimario e formazione, di seguito denominato Ufficio, che
cura, in posizione di autonomia, l'attivita' scientifica e di
aggiornamento professionale a supporto dei magistrati amministrativi
ai quali assicura il diritto alla formazione continua.
2. L'Ufficio elabora autonomamente l'attivita' scientifica
afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine:
a) cura lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle
questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per
la Giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del
Consiglio di Stato, dei Presidenti titolari delle Sezioni del
Consiglio di Stato, dei Presidenti dei Tribunali amministrativi
regionali;
b) esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte
costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le
questioni di maggiore interesse per la giustizia amministrativa e
diffondendone i risultati;
c) segnala le ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia
dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle questioni di
maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;
d) massima le pronunce ed i pareri del Consiglio di Stato nonche'
le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali, se di rilevante
importanza per la Giustizia amministrativa, anche su segnalazione dei
presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati
amministrativi;
e) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei contributi
scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori,
relatori o docenti;
f) promuove la divulgazione della propria attivita' scientifica
anche mediante pubblicazioni.
3. In base alle linee guida elaborate annualmente dal Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio:
a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di
Presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa;
b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante
proposte e pareri:
1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di
comunicazione;
2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai
fini della formazione professionale del personale amministrativo in
base all'art. 16, comma 1, del presente regolamento, indicando le
specifiche tecnico - giuridiche ed il glossario che devono essere
utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle
segreterie;
c) cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione
europea e gli Stati stranieri, quale autorita' referente della
giustizia amministrativa;
d) segue, presso le competenti sedi parlamentari e governative,
l'attivita' di elaborazione normativa di interesse per la giustizia
amministrativa;
e) redige una relazione sull'andamento dell'attivita' svolta
indirizzata al Consiglio di presidenza.
4. In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto
delle direttive deliberate annualmente dal Consiglio di Presidenza,
l'Ufficio:
a) sottopone al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione, il
progetto del programma annuale della formazione;
b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a):
1) organizza, assicurando un razionale decentramento, gli incontri
di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa
formativa e culturale da svolgersi prioritariamente a livello
centrale;
2) individua le modalita' ed elabora i contenuti della formazione,
anche socio economica, adeguandoli costantemente alle esigenze emerse
in sede di attuazione;
3) coordina le autonome iniziative culturali proposte dai
presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e, verificata la
coerenza dell'iniziativa con la programmazione di cui alla precedente
lettera a), la sottopone al Consiglio di presidenza per le
determinazioni di sua competenza.
5. L'Ufficio e' diretto dal presidente aggiunto del Consiglio di
Stato che puo' nominare annualmente un Coordinatore organizzativo
scelto fra i magistrati addetti che fruisce di una riduzione del
carico di lavoro pari alla meta'.
6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di dodici magistrati
amministrativi, scelti in modo da assicurare il tendenziale
equilibrio fra le diverse componenti, di cui non oltre la meta' a
tempo pieno e la restante parte a tempo parziale. I magistrati
addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4,
attivita' di studio, ricerca e docenza. Sono nominati magistrati a
tempo pieno quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al
regime dell'autorizzazione ad eccezione di quelli di ricerca
scientifica e docenza, purche' compatibili con l'impegno richiesto;
per tutta la durata dell'incarico i magistrati addetti a tempo pieno
non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime
dell'autorizzazione.
7. I magistrati addetti all'Ufficio:
a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta
del Consiglio di presidenza che delibera previo interpello;
b) se a tempo pieno, rimangono in carica per la durata di tre anni
e sono confermati per una sola volta e salvo demerito;
c) se a tempo parziale, rimangono in carica per un anno e possono
essere confermati, non oltre l'arco del successivo quinquennio e
salvo demerito, nei limiti delle valutazioni di bilancio operate
annualmente dal Consiglio di Presidenza.
8. Il Consiglio di presidenza e l'Ufficio si avvalgono di un
comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, di seguito
denominato comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio, e
composto da:
a) tre componenti del Consiglio di presidenza;
b) un magistrato nominato dal direttore fra gli addetti
all'Ufficio;
c) due professori universitari ordinari, nelle materie giuridiche,
della scienza dell'organizzazione o della formazione.
9. I componenti del comitato di cui al precedente comma 8, lettere
a) e c):
a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta
del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che
delibera previo interpello;
b) rimangono in carica per la durata di tre anni, salvo conferma; i
componenti del Consiglio di presidenza cessano in ogni caso
dall'incarico a conclusione della consiliatura.
10. Il comitato:
a) propone annualmente al Consiglio di presidenza le linee guida e
le direttive di cui ai commi 3 e 4;
b) delibera in ordine:
1) agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti in
ogni caso ad assicurare una presenza settimanale minima pari, di
norma, a due giorni se a tempo pieno e di un giorno, se a tempo
parziale;
2) alle modalita' organizzative e di funzionamento
dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r.
un referente per la formazione, nonche' della struttura di supporto,
fissando annualmente gli indirizzi e gli obbiettivi operativi di
quest'ultima;
c) nell'ambito delle disponibilita' dell'apposito stanziamento di
bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti, agli esperti
ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli addetti, per le
attivita' prestate ai sensi dei precedenti commi 2, lettera e) e 4,
lettera b), numero 1);
d) puo' promuovere la stipulazione di convenzioni senza oneri a
carico dell'amministrazione della giustizia amministrativa:
1) con le universita', per lo svolgimento presso l'Ufficio delle
attivita' di studio e di ricerca scientifica da parte di docenti,
ricercatori e dottorandi di ricerca;
2) con le scuole, gli organismi di formazione delle altre
magistrature ed istituzioni pubbliche, per lo svolgimento presso
l'Ufficio del tirocinio dei magistrati e degli altri soggetti
ammessi;
e) puo' promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico,
dei risultati dell'attivita' di elaborazione scientifica, editoriale
e formativa dell'Ufficio.
11. Ai componenti del comitato di cui al precedente comma 8,
lettera c), ai magistrati addetti a tempo pieno ed ai magistrati
addetti a tempo parziale, e' corrisposto un compenso annuale lordo
come disciplinato dal Regolamento di Autonomia Finanziaria della G.A.
L'importo dei compensi e' rivalutato ogni tre anni in base al tasso
di inflazione registrato dall'Istat. Ai componenti dell'Ufficio e del
comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento
di missione.
12. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto cui
e' preposto un dirigente di seconda fascia; la struttura e' composta
da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per le biblioteche;
alla struttura e' assegnato un adeguato contingente di funzionari
dell'area C e di personale di altre qualifiche.
L'ufficio amministrativo per le biblioteche:
a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti;
b) gestisce la biblioteca centrale;
c) fornisce collaborazione alle biblioteche dei Tribunali
amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia
amministrativa;
d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura, in
funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con le biblioteche
delle altre magistrature ed istituzioni.
13. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione
a svolgere incarichi extra istituzionali, puo' dichiarare la propria
disponibilita' alla collaborazione scientifica eventualmente
richiesta dall'Ufficio studi in relazione all'oggetto dell'incarico».
Art. 2
Disposizioni finali e di coordinamento
1. Sono abrogati:
a) i commi 1, lettera c), 2 e 4, dell'art. 14 del decreto del
Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005;
b) l'art. 37 del decreto del Presidente del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Amministrativa 6 febbraio 2004;
c) l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1973, n. 214.
2. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio
di Stato 15 febbraio 2005 e' sostituito dal seguente: «3. Agli uffici
di cui al comma 1, lettere a) e b) sono preposti dirigenti di seconda
fascia».
3. All'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004, dopo il
numero 3) e' inserito il seguente numero: «4) esercita, in relazione
all'Ufficio studi, massimario e formazione, le competenze previste
dall'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15
febbraio 2005».
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 23 maggio 2011
Il Presidente: de Lise












