Martedì 05 Aprile 2011 09:19
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Normativa/Nazionale

Perequazione infrastrutturale

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 26/11/2010

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 novembre 2010

Disposizioni in materia di perequazione  infrastrutturale,  ai  sensi
dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11A04054) 

in G.U.R.I. dell'1 aprile 2011, n. 75

 

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                            d'intesa con 
 
              IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI 
                   E PER LA COESIONE TERRITORIALE 
 
            IL MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO 
 
            IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
  Visto l'art. 119, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 22 della legge n. 42/2009, recante delega  al  Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119  della
Costituzione, che prevede  la  predisposizione  di  una  ricognizione
degli  interventi  infrastrutturali  ai   fini   della   perequazione
infrastrutturale; 
  Visto  l'art.  13  della  legge  n.   196/2009,   con   particolare
riferimento alla  banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  ivi
prevista  in  ordine  all'efficace  controllo  e  monitoraggio  degli
andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli  elementi
informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale; 
  Visto l'art. 30 comma 9, della legge n.  196/2009  con  particolare
riguardo alla  valutazione  ex  ante  ed  ex  post  degli  interventi
infrastrutturali, nonche' alle procedure di monitoraggio,  anche  con
strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad  un
sistema di  verifica  per  l'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi
previsti; 
  Visto  l'art.  1  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  ed  in
particolare il comma 1 che  prevede  l'istituzione,  da  parte  delle
amministrazioni centrali e regionali, di propri nuclei di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici, che garantiscono il  supporto
tecnico nelle  fasi  di  programmazione,  valutazione,  attuazione  e
verifica di piani, programmi e politiche  di  intervento  promossi  e
attuati da ogni singola amministrazione; 
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra
l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai  fini  del  suddetto
monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso
di attuazione, sia  dotato  del  Codice  Unico  di  Progetto  -  CUP,
istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto l'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio  2010,  n.  85,  concernente
l'attribuzione a Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni  di
un proprio patrimonio, in  attuazione  dell'art.  19  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Tenuto conto che gli interventi di cui  al  comma  2  dell'art.  22
della legge n. 42/2009, che dovranno individuarsi  sulla  base  della
ricognizione sopra menzionata, sono  individuati,  qualora  siano  da
effettuare nelle aree  sottoutilizzate,  nel  programma  da  inserire
nella Decisione di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, commi  1  e
1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
  Tenuto  conto  che  per  il  raggiungimento  dell'obiettivo   della
perequazione   infrastrutturale   e'   necessario   individuare   una
percentuale di fabbisogno a carico pubblico differenziata  secondo  i
divari di sviluppo che caratterizzano le diverse realta' territoriali
del Paese; 
  Tenuto conto della specificita' dell'insularita'  quale  condizione
aggravante il divario di sviluppo economico; 
  Considerato che le caratteristiche fisiografiche del Paese incidono
sui costi e  sui  tempi  della  realizzazione  delle  infrastrutture,
nonche' sui relativi impatti ambientali; 
  Preso atto che l'Allegato Infrastrutture alla Decisione di  Finanza
Pubblica relativa agli anni 2011 - 2013 di cui all'art.  10  comma  9
della Legge  196/2009,  identifica  interventi  che  si  candidano  a
soddisfare il fabbisogno di opere con rilevanza prioritaria nazionale
e regionale, articolate in due fasi temporali di breve periodo  e  di
medio periodo. 
  Considerato che la mancata  correlazione  tra  domanda  ed  offerta
aggrava la sperequazione territoriale accentuando i  danni  provocati
dalla  diversa  accessibilita'  agli  ambiti  produttivi  e,  quindi,
generando una mancata crescita ed incrementando, al tempo  stesso,  i
divari di sviluppo tra le aree del Paese. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare in sede  di  prima
applicazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n.  42
in conformita' al quinto comma dell'art. 119 della  Costituzione,  la
ricognizione degli  interventi  infrastrutturali,  propedeutica  alla
perequazione infrastrutturale, riguardanti  le  strutture  sanitarie,
assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale,  autostradale  e
ferroviaria, la  rete  fognaria,  la  rete  idrica,  elettrica  e  di
trasporto  e  distribuzione  del  gas,  le  strutture   portuali   ed
aeroportuali, nonche'  i  servizi  afferenti  al  trasporto  pubblico
locale  e  il  collegamento  con  le   isole.   La   ricognizione   e
l'individuazione degli interventi  infrastrutturali  sono  mirate  al
recupero  del  deficit  infrastrutturale   del   Paese   nella   fase
transitoria e sono attuate in coerenza  con  l'azione  strutturale  a
sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli  squilibri
economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione  di
interventi speciali regolati ai sensi  dell'art.  16  della  medesima
legge 5 maggio 2009, n. 42. 
 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                    Ricognizione infrastrutturale 
 
  1. La ricognizione infrastrutturale di cui al comma 1 dell'art.  22
della legge  n.  42/2009  e'  effettuata  confrontando,  per  ciascun
settore di intervento, i livelli di servizio offerti al  31  dicembre
2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati  alla  stessa
data. Il confronto avviene avvalendosi di appropriati indicatori  che
misurano  gli  eventuali  scostamenti  sia   dal   punto   di   vista
quantitativo che  qualitativo.  Gli  standard  sono  definiti  sia  a
livello nazionale che comunitario. 
  2. Ai fini del presente decreto, per infrastrutture si intendono  i
beni strumentali dotati della prevalente finalita'  di  fornitura  di
servizi collettivi, a domanda individuale o  aggregata  rivolti  alle
famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati  dall'art.
1, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti  titolari
dei diritti reali su tali beni. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
           Determinazione del fabbisogno infrastrutturale 
 
  1. La perequazione infrastrutturale mira a ridurre  il  deficit  di
servizi resi dalle infrastrutture cosi' come individuato dall'art. 2,
comma 1. Il fabbisogno infrastrutturale necessario a perseguire  tale
perequazione e' valutato individuando le infrastrutture necessarie  a
colmare il suddetto deficit di servizi. 
  2.  Gli   interventi   necessari   ad   avviare   la   perequazione
infrastrutturale di cui all'art. 1 del presente decreto sono inseriti
nell'Allegato Infrastrutture alla Decisione di  Finanza  Pubblica  ai
sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001,  n.
443, dando comunque priorita' a quelli per i quali  piu'  elevato  e'
l'impatto atteso sui livelli di servizio. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
       Metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale 
 
  1. La determinazione dei livelli di servizio, effettivi e standard,
e' effettuata, distintamente  per  i  settori  di  servizio  pubblico
individuati dall'art. 1 e per regioni o per singole aree territoriali
del Paese, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di sviluppo
economico di  medio  e  lungo  termine  e  di  riduzione  dei  divari
territoriali, colti da appropriate  ipotesi  quantitative  sui  tassi
potenziali di crescita, sulle tendenze demografiche, sulla  mobilita'
della popolazione e sui parametri indicati  dall'art.  22,  comma  1,
della legge n. 42/2009. 
  2.  Il  calcolo  del  fabbisogno  infrastrutturale  e'   effettuato
ricorrendo a tecniche di  analisi  quantitativa  e  qualitativa  che,
sulla base di informazioni acquisite dagli Uffici di cui all'art.  5,
comma 1, dalle Amministrazioni centrali, regionali  e  locali  ovvero
raccolte  allo  scopo,  sia  in   grado   di   stabilire,   date   le
caratteristiche del territorio  e  demografiche  colte  da  opportuni
indicatori, quali infrastrutture  siano  necessarie,  territorio  per
territorio, a colmare i deficit  di  servizio  individuati  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1. A tale scopo, e' possibile avvalersi di dati in
possesso delle Autorita' portuali, di RFI s.p.a., di ANAS s.p.a.,  di
Sogesid  s.p.a.  e  di  altre  aziende   pubbliche   che   gestiscono
infrastrutture. Gli  elementi  informativi  raccolti  ai  fini  della
ricognizione   confluiscono   nella   banca   dati   unitaria   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31  dicembre
2009, n. 196, nonche' in quella di  cui  all'art.  5  della  legge  5
maggio 2009, n. 42 e sono resi disponibili  al  Dipartimento  per  lo
sviluppo e la coesione economica e alla Struttura tecnica di Missione
istituita dall'art. 163 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                  Identificazione degli interventi 
 
  1 Allo scopo di dare immediata ed organica attuazione  al  processo
di perequazione infrastrutturale, gli Uffici competenti del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, della Struttura di missione a  supporto  del  Ministro
per la semplificazione normativa e del Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica  adottano  ogni  iniziativa  utile  alla  piena
attuazione del presente decreto ed effettuano la  ricognizione  degli
interventi di cui all'art.  1  necessaria  all'avvio  della  fase  di
riduzione dei deficit infrastrutturali di cui  all'art.  3  anche  in
coerenza con le modalita' di attuazione dell'art. 16 della  legge  n.
42/2009. La ricognizione di  cui  al  presente  comma  e'  effettuata
utilizzando le risorse disponibili in base alla legislazione vigente. 
  2 Entro 90 giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro  per
le riforme per il federalismo, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  il  Ministro  per  la  semplificazione  normativa  ed  il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
nonche'  con  gli  altri  Ministri   interessati,   individuano   gli
interventi  di  cui  all'art.  1  anche  ai   fini   dell'inserimento
nell'Allegato Infrastrutture di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 alla Decisione di Finanza Pubblica, ai
sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 5 maggio  2009,  n.  42.  Al
fine di perseguire la  perequazione  infrastrutturale,  ai  territori
caratterizzati da un maggiore fabbisogno infrastrutturale deve essere
garantita una quota di risorse  pubbliche  proporzionale  all'entita'
del  fabbisogno   ed   alla   capacita'   di   detti   territori   di
razionalizzarlo, in coerenza con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli obiettivi  di
finanza pubblica. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1 Sono fatti salvi gli impegni  assunti  per  la  realizzazione  di
interventi infrastrutturali che compongono le reti TEN. 
  2 Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente in tema di
procedure di raccordo o intesa con le autonomie territoriali. 
 
    Roma, 26 novembre 2010 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze      
                               Tremonti         
 
 
              Il Ministro per i rapporti con le regioni 
                    e per la coesione territoriale      
                                Fitto                   
 
 
            Il Ministro per le riforme per il federalismo 
                                Bossi                     
 
 
            Il Ministro per la semplificazione normativa 
                              Calderoli                  
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti         
                               Matteoli            
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2011 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  2
Economia e finanze, foglio n. 327.