• Personale


    Riassunzione in servizio

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    N. 2792/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 8383 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 8383 del 2010, proposto da E. B., rappresentato e difeso dall'avv. Angiolino Albanese e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via Cremera 11;
    contro
    il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
    per l'annullamento
    del provvedimento dell'11 maggio 2010, ricevuto dall'interessato il successivo 7 giugno 2010, prot. n. 14433, con il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, ha comunicato al ricorrente di non poter accogliere l'istanza di ricostituzione del rapporto di lavoro presentata dal medesimo in data 13.1.2010.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
    Viste le memorie difensive;
    Visti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2011 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;
    Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;
    Visto l'atto impugnato, il quale ha respinto l'istanza di ricostituzione del rapporto di lavoro (presentata dal ricorrente il 13.1.2010 e successiva a dimissioni per gravi motivi familiari accolte con decreto del 21 ottobre 2009) in base alle seguenti considerazioni:
    1. L'Amministrazione ha ampia discrezionalità in materia di riammissioni in servizio;
    2. Qualsiasi assunzione di personale deve essere autorizzata dal Dipartimento della funzione pubblica e alla data dell'atto impugnato l'autorizzazione già rilasciata era stata interamente utilizzata; mentre per quanto riguardava le future assunzioni la prossima autorizzazione della Funzione pubblica era attesa per il corrente anno ed era relativa a 95 vigili del fuoco, ed avrebbe imposto all'Amministrazione di attingere solo dalla graduatoria degli idonei della procedura selettiva per la stabilizzazione del personale volontario;
    Considerato che nessuna delle censure del ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:
    - la censura la quale lamenta che la risposta alla istanza di riammissione è stata fornita oltre il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 135 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e che dunque si è formato il silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, va respinta perché quel termine, in mancanza di espressa comminatoria di legge, è ordinatorio (v. art. 152, c.p.c.), e l'articolo 20 della legge n. 241/1990 si riferisce al "rilascio di provvedimenti amministrativi", nel cui novero non può ricomprendersi un provvedimento su istanza di riammissione in servizio;
    - la censura la quale lamenta una violazione dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto va respinta ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, perché dalla motivazione dell'atto impugnato e dai dati rilevabili dal riscontro dell'Amministrazione al provvedimento istruttorio del T.a.r. risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
    - la censura la quale lamenta che ai sensi del citato articolo 135, d.lgs. n. 217/2005 - e diversamente da quanto previsto dall'art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - non sussiste ampia discrezionalità nel decidere sulla riammissione in servizio ma basta la sussistenza dei tre presupposti indicati nella disposizione (art. 135 citato, comma 3: disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente; positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute) va respinta perché ai sensi della invocata disposizione la sussistenza di quei presupposti è condizione necessaria, ma non sufficiente per la riammissione, essendo quest'ultima subordinata anche alla concreta situazione dell'Amministrazione riammittente (come esposto nell'atto impugnato) e alla sua valutazione, che risulta assai discrezionale anche nella previsione dell'art. 135 del decreto legislativo n. 217/2005;
    - la censura la quale lamenta contraddittorietà nella motivazione del diniego va respinta perché le ragioni del diniego (sopra riportate) non risultano contraddittorie e la relativa motivazione indica chiaramente il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione nel formulare l'atto impugnato;
    Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;
    Ritenuto peraltro che la lesività dell'atto impugnato concreti giusti motivi perché, ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile, le spese di giudizio siano compensate tra le parti.
    P. Q. M.
    Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
    Compensa tra le parti le spese di giudizio.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 febbraio 2011.
     
    IL PRESIDENTE
    Silvio Ignazio Silvestri
    L'ESTENSORE
    Giancarlo Luttazi
    IL CONSIGLIERE
    Franco Angelo Maria De Bernardi
     
    Depositata in Segreteria il 30 marzo 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Assunzioni a tempo determinato del personale medico del comparto Università

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    N. 1234/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 2852 Reg. Ric.
    ANNO 1998
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2852 del 1998, proposto da C. C., A. B. e C. M., rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Briguglio, con domicilio ex lege presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, in Catania, via Milano 42/A;
    contro
    l'Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149, e l'Azienda Policlinico Universitario di Messina;
    per l'annullamento
    previa sospensione dell'efficacia,
    - delle delibere del DG dell'Azienda Policlinico di Messina n. 67 del 14 gennaio 1998 e n. 470 del 16 febbraio 1998;
    - di tutti gli atti connessi, presupposti e/o comunque consequenziali.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Messina;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    I ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe esponendo:
    - di aver prestato la propria opera medico professionale presso le cliniche del Policlinico universitario di Messina, avendo stipulato con tale amministrazione diversi contratti d'opera;
    - di avere chiesto, in base all'art. 19, comma 9 bis, del CCNL del comparto Università del 21 maggio 1996, all'Amministrazione l'immediata conversione dei rapporti di lavoro in essere con conseguente assunzione con contratto a tempo determinato per una durata di 3 anni;
    - che l'Amministrazione, con le delibere impugnate, avrebbe assunto una posizione meramente interlocutoria.
    Il ricorso è affidato al seguente motivo.
    Violazione e mancata applicazione dell'articolo 19 comma 9-bis del CCNL Comparto Università del 21 maggio 1996 modificato il 17 luglio 1997. Violazione dell'articolo 97 della carta costituzionale. Eccesso di potere sotto il profilo della assoluta carenza di istruttoria. Disparità di trattamento. I ricorrenti, ancorchè in "pausa tecnica" alla data del 1 gennaio 1997, devono essere considerati in servizio a tale data, in quanto i rapporti di lavoro devono essere considerati momentaneamente sospesi e non interrotti. Sussisterebbero poi la necessità di fronteggiare gravi esigenze assistenziali, richiesta dal citato comma 9-bis. Da tali argomentazioni discenderebbe il diritto dei ricorrenti alla conversione dei rapporti di lavoro.
    Questa Sezione, con ordinanza 18 luglio 1998, n. 1792, ha accolto la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, ritenendo che «...la mancata conclusione del procedimento finalizzato alla determinazione delle esigenze assistenziali di assoluta necessità non può protrarsi indefinitamente con palese danno delle ragioni dei ricorrenti e vulnus delle funzionalità delle strutture pubbliche...».
    Con successiva ordinanza 9 novembre 1998, n. 2681, ha ordinato istruttoria.
    Alla camera di consiglio del 9 marzo 1999 risulta essere stata rinunciata la domanda cautelare.
    Con istanza depositata il 18 febbraio 2011 ricorrenti hanno chiesto di rinviare il presente ricorso ad altra udienza, così da poterlo trattare congiuntamente al ricorso registrato al n. 2060/1998, con cui avrebbero impugnato provvedimenti di diniego della trasformazione del proprio rapporto di lavoro diversi da quelli impugnati in questa sede.
    All'udienza pubblica del 23 marzo 2011 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione.
    DIRITTO
    Il Collegio non ritiene necessario rinviare la trattazione del presente ricorso per una trattazione congiunta con quello registrato al n. 2060/1998, essendo il presente giudizio maturo per la decisione ed essendo il rapporto di pregiudizialità fra i due giudizi, su cui si basa l'istanza di rinvio, soltanto labialmente affermato.
    Il ricorso è infondato.
    I ricorrenti affermano che le delibere impugnate con l'odierno ricorso procrastinerebbero nei loro confronti l'applicazione dell'art. 19 del CCNL Comparto Università, che attribuirebbe loro un diritto soggettivo ad ottenere la conversione dei rapporti di opera medico - professionale, intercorsi con l'amministrazione nel corso del tempo, in rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato.
    L'articolo 19 comma 9-bis del CCNL Comparto Università del 21 maggio 1996 come introdotto con la contrattazione integrativa del 17 luglio 1997 prevede, per quanto di interesse per il presente giudizio, che «Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 possono essere effettuate anche in relazione a personale laureato medico ed odontoiatra e delle altre professionalità sanitarie (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), per far fronte ad esigenze assistenziali di assoluta necessità, dalle sole amministrazioni ove già sussistano alla data del 1 gennaio 1997 rapporti di lavoro a termine con tali figure professionali. Tali assunzioni devono essere effettuate dando luogo alla trasformazione dei rapporti in essere alla data predetta e hanno durata massima di tre anni, non prorogabile...».
    Da una lettura piana di tale comma si evince che le assunzioni devono essere effettuate trasformando i rapporti in essere alla data del 1 gennaio 1997; tale interpretazione appare confermata dalla sentenza del CGARS 23 luglio 2007, n. 668: «In realtà la norma dell'articolo 19 comma 9 bis si esprime in termini di possibilità, ma non al fine di individuare una situazione discrezionale, bensì con lo scopo di facultizzare le aziende sanitarie alla assunzione di personale nell'ambito delle ben note restrizioni stabilite dalle norme finanziarie e speciali. Il termine "possono" indica che esse sono autorizzate ad assumere. Quanto alla qualificazione della posizione giuridica soggettiva così determinata, invece, occorre avere riferimento al periodo finale del detto comma, dove si dispone che: "Tali assunzioni devono essere effettuate dando luogo alla trasformazione dei rapporti in essere alla data predetta ...". Dall'insieme delle disposizioni si evince che il CCNL ha inteso dare forma giuridica definitiva a situazioni di fatto che vedevano il servizio sanitario espletato da personale non legato da un rapporto di lavoro pubblico, ma da rapporti professionali. L'intera norma rinvia, ad una situazione in essere al 1 gennaio 1997, prendendo tale data come momento discriminante per la ricognizione dei rapporti esistenti, ma anche come momento in cui le condizioni di assoluta necessità erano esistenti. In altri termini, le parti, nella sottoscrizione del contratto, hanno con chiarezza fatto riferimento a situazioni precarie esistenti ad una certa data e chiara è la loro volontà di appianarle con riferimento a quello stesso momento».
    I ricorrenti, alla data del 1 gennaio 1997, secondo quanto dedotto in ricorso, non erano titolari di un contratto di lavoro; assumono tuttavia di avere diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 19 citato, in quanto i diversi contratti stipulati con l'amministrazione configurerebbero un rapporto di lavoro sostanzialmente unitario; ne conseguirebbe che essi si sarebbero trovati, alla data del 1 gennaio 1997, in costanza di rapporto di lavoro, in quanto in "pausa tecnica" fra due periodi contrattuali (ricorso, pag. 5).
    L'assunto non è condivisibile.
    Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, secondo cui la semplice reiterazione dei contratti stipulati con l'amministrazione configuri, ex se, un rapporto di lavoro unitario, nel caso di ripetute assunzioni a termine, l'unicità del rapporto di lavoro deve essere accertata dal giudice, in esito ad apposita domanda giudiziale (TAR Abruzzo - Pescara, 1 aprile 1996, n. 278); la stessa giurisprudenza citata dai ricorrenti si riferisce ad ipotesi in cui l'unicità del rapporto di lavoro costituiva oggetto del giudizio: «...è inoltre evidente, nel caso di ripetute assunzione a termine, per le quali sia stata affermata la unicità del rapporto per effetto della mancata apposizione per iscritto del termine, che gli intervalli non lavorati debbono intendersi come sospensione consensuale del rapporto...» (Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 settembre 1995, n. 9278).
    I ricorrenti censurano quindi presunti profili di disparità di trattamento e di illegittimità della disposizione contrattuale di cui si tratta, in quanto essa «...realizzerebbe una assoluta disparità di trattamento tra "contrattisti", discriminandoli senza alcuna ragione valida sol perché non favoriti aleatoriamente dalla turnazione contrattuale...» (ricorso, pag. 6).
    Sul punto, il Collegio preliminarmente rileva che è consentito al giudice amministrativo, investito dell'impugnazione di un atto amministrativo recettivo di disposizioni contenute in un contratto collettivo nazionale di lavoro, valutare incidenter tantum la validità di quest'ultimo, atteso che i principi di imparzialità e buon andamento, atteggiandosi a veri e propri principi di ordine pubblico, costituiscono canone per la verifica della validità dei contratti collettivi, comunque assoggettati al limite del rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume, secondo quanto dispone l'articolo 1418 cod. civ. (TAR Toscana, Sez. I, 2 febbraio 2009, n. 183; TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 25 febbraio 2011, n. 428).
    Nel merito tuttavia, il Collegio non ritiene sussistere le dedotte situazioni di discriminazione e di eccesso di potere; la norma contrattuale stabilisce infatti che le «...assunzioni devono essere effettuate dando luogo alla trasformazione dei rapporti in essere alla data predetta...», con ciò differenziando le situazioni sulla base della sussistenza in essere di un contratto alla data del 1 gennaio 1997; e che la data del 1 gennaio 1997 non sia casuale risulta dalla condivisibile interpretazione del citato comma 9-bis data dal CGARS: «...Dall'insieme delle disposizioni si evince che il CCNL ha inteso dare forma giuridica definitiva a situazioni di fatto che vedevano il servizio sanitario espletato da personale non legato da un rapporto di lavoro pubblico, ma da rapporti professionali. L'intera norma rinvia, ad una situazione in essere al 1 gennaio 1997, prendendo tale data come momento discriminante per la ricognizione dei rapporti esistenti, ma anche come momento in cui le condizioni di assoluta necessità erano esistenti. In altri termini, le parti, nella sottoscrizione del contratto, hanno con chiarezza fatto riferimento a situazioni precarie esistenti ad una certa data e chiara è la loro volontà di appianarle con riferimento a quello stesso momento...» (decisione 668/2007, citata).
    La data del 1 gennaio 1997, non risulta quindi casualmente stabilita, essendo il momento in cui le parti hanno concordato che sussistessero le condizioni che costituiscono presupposto per la stipula del contratto, così rispondendo ad una valutazione delle parti che non appare essere manifestamente irragionevole, ricorrendo la figura della irragionevolezza quando essa sia rilevabile ictu oculi (sul punto, TAR Lazio - Roma, Sez. I, 20 settembre 2010, n. 32353); inoltre, i ricorrenti non hanno provato l'esistenza di situazioni di disparità di trattamento, essendosi limitati ad enunciarne l'astratta possibilità (sul punto, Consiglio Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79).
    Il ricorso deve dunque essere rigettato.
    Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
    Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Filippo Giamportone
    L'ESTENSORE
    Diego Spampinato
    IL CONSIGLIERE
    Francesco Brugaletta
     
    Depositata in Segreteria il 16 maggio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
     

    Polizia di Stato: incompatibilità ambientale

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    N. 4749/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 7535 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 7535 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    M. C., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ernesto Trimarco e Melinda Lazzeroni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via degli Scipioni, 252;
    contro
    Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
    per l'annullamento,
    previa sospensione dell'efficacia,
    ricorso introduttivo:
    del decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del Personale e della Formazione 0294637 del 12.7.2010, con cui è stato disposto il distacco provvisorio alla casa circondariale di Ivrea, e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato;
    motivi aggiunti:
    del decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del Personale e della Formazione GDAP 0079651 del 24.2.2011, con cui è stato disposto il trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale;
    del provvedimento prot. n. 0079651 ter del 29.3.2011, emesso dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del Personale e della Formazione, e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato.
    Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011, la dott.ssa Rita Tricarico e udito il difensore del ricorrente, assente l'Avvocatura dello Stato, come specificato nel verbale;
    Visto l'articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;
    Rilevato:
    che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
    che sono state espletate le formalità dell'art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;
    Rilevato che con il ricorso in esame, comprensivo di gravame introduttivo e dei motivi aggiunti, si impugnano, rispettivamente, il provvedimento con cui è stato disposto il distacco provvisorio del ricorrente, stante la pendenza di un procedimento penale a suo carico, e quello di trasferimento dello stesso per incompatibilità ambientale;
    Ritenuto:
    che il ricorso introduttivo sia privo di fondamento e da rigettare, per quanto si evidenzierà di seguito;
    che in sostanza le censure ivi mosse ed, in particolare, quella secondo cui mancherebbe un presupposto ex lege, rappresentato dal rinvio a giudizio del ricorrente, si attaglino ad un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale e non già ad uno di distacco provvisorio, avente natura cautelare;
    che la circostanza che l'ipotesi di reato ascrivibile al ricorrente rientri nella fattispecie penale di cui al secondo comma e non già al primo comma dell'art. 314 c.p. non comporti l'illegittimità di tale provvedimento, atteso che comunque, al di là dei casi in cui l'art. 3, comma 1, della legge 27.3.2001, n. 97, stabilisce l'automaticità del trasferimento (come quello di cui al citato art. 314, 1^ comma, c.p.), negli altri casi è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione la valutazione in ordine alla sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale;
    che, in pendenza del procedimento penale concernente fatti accaduti nella casa circondariale presso la quale il ricorrente prestava servizio, non appaia illogica la scelta dell'Amministrazione di procedere al suo distacco provvisorio e poi al trasferimento per incompatibilità ambientale;
    Considerato:
    che l'incompatibilità ambientale si caratterizza per la situazione di disagio che viene a determinarsi tra un dipendente ed un certo contesto ambientale, non potendosi limitare detto disagio all'ambiente lavorativo, ma dovendosi estendere anche alla realtà esterna, nella quale ridonda la pregressa condotta del dipendente stesso, di modo che il mantenerlo in sede potrebbe causare una grave lesione al prestigio, al decoro ed alla funzionalità dell'ufficio di appartenenza;
    che la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per ravvisarsi l'incompatibilità ambientale deve essere eseguita dall'Amministrazione, dotata al riguardo di ampia discrezionalità, ancor più se si tratta di Corpi di Polizia, come nella specie, laddove l'immagine di fronte ai cittadini assume una rilevanza ancora maggiore;
    che naturalmente, affinché detta valutazione non sfoci nell'arbitrio, è necessario che siano esaminati attentamente i fatti che hanno originato tale incompatibilità ambientale;
    che nella specie essi emergono dal procedimento penale, espressamente richiamato, per il quale, al momento dell'adozione del decreto di trasferimento, il ricorrente è stato rinviato in giudizio;
    che risulta eseguito il bilanciamento degli interessi, ancor prima che il ricorrente fosse distaccato e poi trasferito alla sede richiesta, in quanto in ogni caso si tratta di una sede non eccessivamente distante da quella in cui lo stesso risiede con la propria famiglia;
    Ritenuto che, per quanto sopra evidenziato, il distacco provvisorio sia legittimo;
    Tenuto conto inoltre che l'art. 32 del d.P.R. 31.7.1995, n. 395, il quale richiede il previo nulla osta sindacale per il trasferimento del dipendente appartenente ad una Forza di Polizia, non è applicabile al caso di trasferimento dovuto alla situazione di incompatibilità ambientale, in quanto esso presenta un carattere di specialità, estraneo al fisiologico esercizio dei poteri organizzativi della P.A. datrice di lavoro, essendo, appunto, finalizzato ad eliminare tempestivamente quelle cause che determinano un oggettivo nocumento al prestigio ed alla funzionalità della struttura amministrativa presso cui è addetto il dipendente da trasferire (cfr.: Cons. Stato- sez. V - 8.3.2001, n. 1359; T.A.R. Puglia - Lecce - sez. III - 2.9.2010, n. 1889);
    Ritenuto:
    che, pertanto, correttamente nella specie l'Amministrazione non abbia acquisito il preventivo assenso dell'organizzazione sindacale di cui il ricorrente è dirigente;
    che, per tutte le considerazioni sopra svolte, illegittimo sia anche il trasferimento de quo, salvo che in relazione all'indennità di trasferimento, come si rileverà di seguito;
    Considerato che, trattandosi di trasferimento d'ufficio o d'autorità e non già di provvedimento disciplinare, al ricorrente compete la relativa indennità prevista dall'art. 1 della legge 29.3.2001, n. 86;
    Ritenuto:
    che conseguentemente in primis il provvedimento gravato con i motivi aggiunti sia viziato nella parte in cui non riconosce alcun indennizzo ed in tale parte vada, perciò, annullato ed in secundis che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere al ricorrente l'indennità sopra individuata;
    che in conclusione il ricorso sia fondato e da accogliere limitatamente alla parte in cui si deduce la mancata previsione dell'indennità di che trattasi;
    che l'accoglimento parziale del ricorso comporti la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio, degli onorari e dei diritti;
    P. Q. M.
    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla in parte qua il decreto di trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, ed ordina all'Amministrazione resistente di assumere le conseguenti determinazioni.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011, con l'intervento dei Magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Elia Orciuolo
    L'ESTENSORE
    Rita Tricarico
    IL CONSIGLIERE
    Pierina Biancofiore
     
    Depositata in Segreteria il 26 maggio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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