| Mercoledì 21 Aprile 2004 18:20 |
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Archivio/2004-2010 |
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grandi strutture di vendita |
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| ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA n. 2 del 21/04/2004 | |
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CIRCOLARE 4 marzo 2004, n. 2.Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, articolo 9, grandi strutture di vendita.AI COMUNI DELL'ISOLAe, p.c. alle province regionali ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATOL'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 detta disposizioni in materia di apertura, trasferimento di sede ed ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita.La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi, che, ferma restando la verifica del contenuto dello studio di impatto, autorizza l'apertura di nuove strutture di vendita in funzione del contingente determinato ai sensi delle disposizioni impartite con decreto 12 dicembre 2002, recante "Fissazione dei limiti e delle condizioni per il rilascio delle auto rizzazioni di cui all'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28".Il contingente è determinato in funzione della superficie di vendita già autorizzata alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28/99 ed i relativi procedimenti di calcolo sono diversi in base al settore merceologico considerato.Pertanto, in virtù di quanto suesposto e al fine di predisporre uno strumento di lavoro idoneo per una corretta e immediata verifica di alcuni dati dello studio di impatto, si invitano le amministrazioni comunali a fornire con la massima sollecitudine i sottoelencati dati aggiornati alla data del 23 dicembre 1999:- numero e relativa superficie di vendita degli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 400 mq. specializzati a base alimentare (supermercati e ipermercati);- numero dei punti vendita del settore non ali mentare. L'Assessore: CIMINO (2004.11.789)
















