Home ARCHIVIO 2004-2010 Giurisdizione relativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione vincoli
  • Mercoledì 21 Aprile 2004 10:45
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    Giurisdizione relativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione vincoli

    Cassazione sezioni unite n. 2058 del 21/04/2004

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    Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 11 febbraio 2003, n. 2058 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg. MagistratiDott. Vincenzo CARBONE - Presidente -" Raffaele CORONA - Presidente di sezione -" Giovanni PRESTIPINO - consigliere -" Erminio RAVAGNANI "" Antonino ELEFANTE "" Alessandro CRISCUOLO "" Maria Gabriella LUCCIOLI "" Giulio GRAZIADEI "" Giuseppe SALMÈ rel. "ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso propostodaCECCHINI ROBERTO, FIORELLI ALBERTO, GIACHETTI ROMANA, SODINI SILVANA,FIORELLI FILIPPO, quali eredi di FIORELLI DUCCIO, elettivamentedomiciliati in Roma, via Carducci 4, presso lo studio dell'avv.Alberto Bruni che li rappresenta e difende, in unione con l'avv.Paola Rossi, per procura speciale a margine del ricorso,ricorrentecontroCOMUNE di SESTO FIORENTINO, in persona del sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio 46, presso ildott. Gian Marco Grez, rappresentato e difeso dall'avv. PaoloPecchioli, per procura speciale in calce al ricorso notificatocontroricorrenteeREGIONE TOSCANA, in persona del presidente pro tempore elettivamentedomiciliato in Roma, via del Viminale 43 presso lo studio dell'avv.Fabio Lorenzoni che la rappresenta e difende in unione con l'avv.Lucia Bora per procura speciale in calce al ricorso notificato,controricorrenteavente ad oggetto regolamento di giurisdizione.Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmènella camera di consiglio del 4 luglio 2002;sentito l'avv. Loria per delega;lette le richieste scritte del P.M. in persona del sost. proc. gen.dott. Domenico Iannelli che ha concluso per la dichiarazione dellagiurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.FattoDirittorilevato che con atto di citazione del 30 maggio 2000 Roberto Cecchini e gli altri soggetti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Firenze il comune di Sesto Fiorentino e la regione Toscana chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, ai sensi della sentenza di queste sezioni unite n. 500 del 1999, nella misura di L. 4.950.000.000, o al pagamento della stessa somma a titolo di indennizzo (ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999) in conseguenza del vincolo d'indisponibilità su un appezzamento di terreno di loro proprietà, di circa undicimila metri quadri posto nel centro urbano del predetto comune, derivante dalla destinazione a verde pubblico, illecitamente imposto (in quanto non seguito da alcuna progettazione nè tanto meno dall'esecuzione dell'opera pubblica nè dall'offerta di un indennizzo) con il piano regolatore generale approvato dalla giunta regionale il 14 novembre 1972 e successivamente reiterato con l'approvazione della variante generale al suddetto p.r.g. deliberata il 23 dicembre 1987 e con l'ulteriore variante "revisione 1995", deliberata il 29 gennaio 1996 (che ha previsto la destinazione a "verde attrezzato"); rilevato che nel costituirsi in giudizio le amministrazioni convenute hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto la controversia avrebbe ad oggetto atti di natura pianificatoria attinenti all'uso del territorio (art. 34, 1° e 2° comma del d. lg.vo n. 80 del 1998, anche in relazione all'art. 35 dello stesso testo legislativo); letto il ricorso per regolamento di giurisdizione con il quale si contesta la tesi delle amministrazioni, sostenendosi che la controversia riguarda la determinazione delle indennità in conseguenza di comportamenti o dell'adozione di atti sostanzialmente di natura espropriativa o ablativa che reiterando per quasi trenta anni, e quindi per un tempo che supera la normale tollerabilità, un vincolo d'inedificabilità assoluta hanno sostanzialmente svuotato il diritto dominicale degli attori, e che, pertanto, la cognizione spetta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 34, comma 3°, lettera b del d. Ig.vo 80-1998; lette le richieste del P.g., che concorda con la tesi dei ricorrenti; ritenuto che il regolamento di giurisdizione proposto nei confronti del Comune di Sesto Fiorentino è ammissibile in quanto, anche se è stato notificato presso la sede dell'ente territoriale invece che presso il procuratore costituito, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., la costituzione del comune ha sanato ogni vizio di notifica per raggiungimento dello scopo (Cass., sez. un., 15 luglio 1999, n. 391);. ritenuto che non sussiste l'inammissibilità del ricorso, eccepita dal comune e dalla regione Toscana, sotto il profilo che sarebbe stato chiesto il regolamento di giurisdizione solo in ordine alla domanda di indennizzo e non anche rispetto a quella risarcitoria, perché i ricorrenti, dopo aver richiamato il contenuto delle domande proposte davanti al tribunale di Firenze, hanno chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla "controversia" così come individuata; ritenuto, peraltro, che dalle argomentazioni avanzate dai ricorrenti, basate esclusivamente sul disposto dell'art. 34, 3° comma lettera b del d. Ig.vo n. 80 del 1998 e sul rilievo che l'indennizzo prescinde dalla questione della legittimità della reiterazione del vincolo, emerge che la pretesa dei ricorrenti è sostanzialmente tesa a ottenere l'indennizzo per l'arbitraria compressione del diritto di proprietà e non il risarcimento per lesione degli interessi legittimi connessi con lo svolgimento dei procedimenti urbanistici e, in tal senso, deve ritenersi precisato e limitato l'oggetto della controversia; ritenuto che le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla Corte costituzionale n. 179 del 1999, rientrano nell'ampia previsione di salvezza della giurisdizione del giudice ordinario di cui all'art. 34, 3° comma lettera b) del d. lg.vo n. 80 del 1998 sulle domande aventi ad oggetto "indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa", ben potendo anche la cosiddetta espropriazione 'Al valore" essere ricompresa nella nozione di "atto ablativo"; ritenuto che l'interpretazione accolta trova conferma nel disposto dell'art. 39 del d.p.r. n. 327 del 2001, ancora non entrato in vigore, che attribuisce alla cognizione della corte d'appello la controversia sulla determinazione dell'indennità per reiterazione del vincolo sostanzialmente espropriativo; ritenuto che la novità della questione giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio; P.Q.M. la Corte dichiara la giurisdizione dell'a.g.o. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 4 luglio 2002 nella camera di consiglio delle sezioni unite civili.
     
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