Lunedì 19 Aprile 2004 20:54
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Archivio/2004-2010

Approvazione del progetto esecutivo di opera pubblica

Consiglio di Stato, sezione IV n. 2932 del 19/04/2004

Approvazione del progetto esecutivo- opera pubblica - Formalità previste dagli artt.9 e 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865- mancato ossequio- mancata fissazione dei termini per l'inizio e il compimento dei lavori e delle espropriazioni.

Il tracciato viario in esame interessava più comuni e non poteva pertanto considerarsi opera di interesse comunale ai fini dell'applicabilità della procedura semplificata prevista dall'articolo 15 della legge regionale Emilia Romagna nimero 47/78 per l'approvazione della variante- mancata dimostrazione dell'interesse pubblico del tracciato viario in questione e della sua collocazione.

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R E P U B B L I C A I T A L I A N AIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguenteD E C I S I O N Esul ricorso in appello iscritto al NRG 7955 dell'anno 1994 proposto dalla PROVINCIA DI MODENA, in persona del Presidente della giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati A. Carullo, Mario Marchio e Angelo Clarizia, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;controS.N.C. AZIENDA AGRICOLA CAVEZZO di Giuseppe Cuoghi e C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati R. Pini e G.F. Romanelli, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5;e nei confrontidel COMUNE DI MODENA, in persona del sindaco in carica, raprresentato e difeso dagli avv. M. Palmieri, V. Villani e A. Giuffrè, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Collina n. 36;per l'annullamentodella sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione I, n. 377/93;Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modena e della S.n.c. Azienda Agricola Cavezzo, che ha spiegato appello incidentale;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;Visti gli atti tutti della causa;Relatore alla pubblica udienza del 22 gennaio 2002 il consigliere Carlo Saltelli;Uditi l'avvocato Belli, su delega dell'avvocato Carullo, per la Provincia di Modena, l'avvocato Pini per la s.n.c. Azienda Agricola Cavezzo e l'avvocato Giuffrè per il Comune di Modena; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F A T T OCon ricorso notificato al Comune di Modena il 21 dicembre 1984 (RG. 6/85) l'Azienda Agricola Cavezzo chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna l'annullamento della delibera consiliare del Comune di Modena n. 570 del 13 luglio 1984, recante l'approvazione del progetto esecutivo del nuovo collegamento viario tra Modena e Sassuolo, tronco di collegamento tra la SS n. 9, n. 12 e n. 482, nonché gli atto presupposti tra cui la delibera consiliare n. 568 del 13 luglio 1984, di approvazione in linea tecnica del progetto generale del predetto collegamento, e la coeva delinea consiliare n. 569, di adozione di apposita variante al piano regolatore generale per la collocazione del tracciato viario.Attraverso sei articolati motivi la ricorrente azienda agricola lamentava innanzitutto che l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica in questione non era stata preceduta dalle formalità previste dagli articoli 9 e 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e che nella delibera impugnata non erano stati fissati i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni; evidenziava, poi, l'illegittimità dell'approvazione di un progetto di opera pubblica, comportante variante allo strumento urbanistico allo stato solo adottata; dopo aver poi sottolineato l'assoluta carenza di copertura finanziaria per la realizzazione di un'opera che prevedeva un massiccio esborso di danaro pubblico, aggiungeva che il tracciato viario in esame interessava più comune e non poteva pertanto considerarsi opera di interesse comunale ai fini dell'applicabilità della procedura semplificata prevista dagli articoli 15 lett. a) e 21 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 21 del 1978, ai fini dell'approvazione della variante urbanistica.Deduceva, infine, la mancata partecipazione in ordine al procedimento di scelta dell'area su cui localizzare il tracciato viario, così che non si era tenuto in alcun conto l'interesse dell'azienda e gli ingentissimi danni ad essa arrecati. II. Con altro ricorso notificato solo al Comune di Modena il 25 luglio 1985 (RG 1213/85) la predetta Azienda Agricola Cavezzo chiedeva allo stesso Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna anche l'annullamento della delibera consiliare n. 577 del 27 marzo 1985, recante controdeduzioni alle osservazioni proposte avverso l'adozione della variante al piano regolatore generale per la collocazione del tracciato viario Modena - Sassuolo e la sua approvazione, nonché l'annullamento della delibera n. 569 del 13 luglio 1984 di adozione della variante (già impugnata con il primo ricorso).Attraverso tre motivi la ricorrente lamentava nuovamente che il collegamento viario in argomento era stato illegittimamente dichiarato di interesse comunale, benchè fosse evidente la sua natura di opera intercomunale, al solo fine di applicare la procedura semplificata per approvare la variante al piano regolatore generale; inoltre sottolineava che era stata fornita alcuna dimostrazione dell'interesse pubblico del tracciato viario in questione e della sua collocazione, rilevando l'incomprensibilità non solo delle scelte urbanistiche operate con la variante, ma anche di quelle che avevano determinato la inattualità dello strumento urbanistico precedentemente in vigore; infine, dopo aver dedotto che le osservazioni alla variante erano state respinte senza alcuna giustificazione, contestava le modalità di votazione della delibera di approvazione della variante avvenuta con voto segreto, senza che ne ricorressero i presupposti di legge e senza fornire alcuna giustificazione, nonostante il fatto che l'approvazione della deliberazione di adozione era avvenuta con voto palese. III. Con ricorso notificato il 13 maggio 1987 (RG 817/87) la Azienda Agricola Cavezzo chiedeva sempre al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna nei confronti sia del Comune di Modena che della Provincia di Modena l'annullamento: 1) della delibera del Consiglio comunale di Modena n. 712 del 17 marzo 1987 che autorizzava la Provincia di Modena ad occupare in via d'urgenza le aree necessarie per il primo lotto del progetto esecutivo del collegamento tra Modena e Sassuolo; 2) dell'atto di avviso delle operazioni di occupazione; 3) della delibera del Consiglio provinciale di Modena 1/64 del 27 marzo 1985 avente ad oggetto: "Costruzione strada Modena - Sassuolo costituente infrastruttura urbana al servizio del bacino nazionale delle ceramica, approvazione progetti e convenzioni con i Comuni"; 4) della delibera del Consiglio provinciale di Modena 2/342 del 20 dicembre 1985 relativa all'affidamento dei lavori di costruzione del 1° lotto del progetto esecutivo del collegamento viario in questione; 5) della delibera del Consiglio provinciale di Modena n. 1/471 del 19 febbraio 1987 concernente l'occupazione d'urgenza e l'espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione del predetto collegamento viario. Dopo aver premesso che soltanto dalla lettura della delibera del Consiglio comunale di Modena n. 712 del 17 marzo 1987 era emerso che per la realizzazione del collegamento viario tra Modena e Sassuolo i comuni di Modena, Sassuolo, Formigine e Fiorano si erano avvalsi dell'articolo 11 della legge 26 aprile 1983 n. 183, affidandone la progettazione e l'esecuzione alla Provincia di Modena, la società agricola ricorrente lamentava innanzitutto che le impugnate delibere del Consiglio provinciale di Modena erano viziate a causa per non aver consentito la propria partecipazione al procedimento in quanto non erano state esperite le formalità garantistiche previste dagli articoli 10 e 11 della legge 22 ottobre 1971 n. 865; deduceva quindi che la strada da realizzare non aveva carattere intercomunale e che in ogni caso l'Amministrazione provinciale, in violazione del ricordato articolo 11 della legge 26 aprile 1983 n. 183 non aveva realizzato neppure la progettazione dell'opera, essendosi limitata ad approvare il progetto predisposto dal Comune di Modena, dando soltanto la mera copertura finanziaria dell'opera; infine, in particolare in relazione alla delibera n. 712 del 17 marzo 1987 del Comune di Modena eccepiva che non ricorrevano i presupposti di legge per ricorrere, come avvenuto, alla votazione segreta e, quanto alla delibera del Consiglio provinciale di Modena n. 1/64 del 27 marzo 1985 rilevava che non erano stati fissati i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni. IV. Con ulteriore ricorso (RG. 2002/92) la più volte citata Azienda Agricola Cavezzo di Cuoghi Giuseppe e Stradi Ermanno s.n.c. chiedeva nei confronti del Comune e dell'Amministrazione provinciale di Modena al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna l'annullamento: 1) della delibera della Giunta municipale di Modena n. 2404 del 20 agosto 1982, con cui era stata disposta l'espropriazione dell'area di sua proprietà per la realizzazione del collegamento viario tra Sassuolo e Modena; 2) delle deliberazioni del Consiglio provinciale di Modena n. 2/342 del 20 dicembre 1985, n. 471 del 19 febbraio 1987, n. 1/287 del 22 dicembre 1987, n. 531 del 13 luglio 1988 e n. 175 del 12 ottobre 1988 nonché 3) delle delibere della Giunta provinciale di Modena n. 361 del 20 marzo 1991 e n. 227 del 25 febbraio 1992.Avverso tale deliberazioni, tutte relative alla realizzazione dell'opera in argomento, veniva articolato un solo motivo di censura, con il quale si lamentava la violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 13 della legge n. 2359 del 1865, in quanto era stata più volte illegittimamente disposta la proroga dei termini per la realizzazione dell'opera senza fornire al riguardo alcuna giustificazione e ciò senza contare che la proroga dei predetti termini è ammissibile per una sola volta.V. L'adito Tribunale, nella resistenza del Comune di Modena e dell'Amministrazione provinciale di Modena, con la sentenza n. 377 del 13 luglio 1993, riuniti i ricorsi, riteneva innanzitutto fondato il motivo con il quale era stata dedotta nei confronti della delibera del consiglio comunale di Modena di approvazione del progetto esecutivo del collegamento viario tra Modena e Sassuolo la mancata fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni, trattandosi dell'atto dichiarativo della pubblica utilità e non essendo ammissibile un'integrazione successiva (e non potendo a tal fine utilizzarsi la deliberazione n. 2/342 della giunta provinciale di Modena; riteneva fondato anche il motivo con cui era stata dedotta la violazione dell'articolo 15 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 47 del 1978 nei confronti della delibera del consiglio comunale di Modena di approvazione della variante al piano regolatore generale, previo rigetto delle osservazione presentate dagli interessati, in quanto la procedura semplificata ivi prevista era limitata alle sole opere di interesse comunale, tra le quali non poteva essere ricompreso il collegamento viario tra Modena e Sassuolo; di conseguenza venivano annullati gli atti impugnati con i primi due ricorsi RG 6/1985 e 1213/1985, nonché quelli impugnati con i successivi ricorsi RG 817/1992 e 2002/92, questi ultimi in quanto affetti da invalidità derivata.VI. Avverso tale statuizione ha interposto appello la Provincia di Modena con atto notificato il 14 settembre 1994, deducendo: a) l'inammissibilità dei primi tre ricorsi (RG. 6/85, 1213/85 e 817/87), in quanto proposti da un soggetto, l'Azienda Agricola Cavezzo, inesistente, come risultava dalla certificazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, che dava atto dell'esistenza della sola S.n.c. Azienda Agricola Cavezzo di Cuoghi Giuseppe; 2) la tardività dei ricorsi RG 817/87 e 2002/92 rivolti avverso atti della procedura espropriativa relativi alla realizzazione del collegamento viario tra Modena e Sassuolo emanati dalla Provincia di Modena, atteso che la parte ricorrente era stata posta a conoscenza dei lavori con apposita raccomandata in data 9 febbraio 1987; c) l'erroneità della declaratoria di illegittimità della delibera del consiglio comunale di Modena n. 570 del 13 luglio 1994 con cui era stata approvato il progetto esecutivo del collegamento viario tra Modena e Sassuolo, comportante dichiarazione di pubblica utilità, per violazione dell'articolo 13 della legge n. 2359 del 1865, atteso che, trattandosi della realizzazione di una strada provinciale, spettava alla Provincia di approvarne il progetto e di fissare i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni e ciò era effettivamente avvenuto con i provvedimenti peraltro impugnati e che sotto questo aspetto, invece, erano pienamente legittimi; peraltro erroneamente i primi giudici avevano ritenuto illegittimo l'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 47 del 1978 per l'approvazione della variante al piano regolatore generale disposta dal Comune di Modena, in quanto per opere di interesse comunale non potevano intendersi quelle che rientravano interamente nell'ambito territoriale di un comune, ma anche quelle che, almeno per una parte interessavano il territorio comunale, anche se erano ascrivibili ad un livello sovracomunale.Si costituiva in giudizio la S.n.c. Azienda Agricola Cavezzo di Giuseppe olti Cuoghi e C. che ha dedotto l'inammissibilità dell'appello della Provincia di Modena per carenza di legittimazione, trattandosi di parte non soccombente nel giudizio di primo grado, nonché l'infondatezza delle eccezioni circa la tardività dei ricorsi introduttivi di primo grado e circa il merito delle censure proposte, spiegando a sua volta appello incidentale, con il quale sono stati sostanzialmente riproposti tutti i motivi svolti in primo grado e non esaminati dai primi giudici.Si costituiva in giudizio anche il Comune di Modena che aderiva alle tesi dell'appellante principale.Dopo aver illustrato con apposite memorie le rispettive tesi difensive, all'udienza di discussione è stata depositata ulteriore documentazione a conforto dell'eccezione di inammissibilità dei ricorsi di primo grado, in quanto proposti da soggetto non legittimato.D I R I T T OVII. E' oggetto di controversia la legittimità delle deliberazioni, così come individuate nei ricorsi introduttivi di giudizio dall'Azienda Agricola Cavezzo, con le quali il Comune di Modena e la Provincia di Modena hanno approvato il progetto esecutivo del collegamento tra Modena e Sassuolo: il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna (sez. 1^) con la sentenza segnata in epigrafe ha in particolare ritenuto viziata per la mancata indicazione del termine per l'inizio ed il completamento dei lavori e dell'espropriazione (di cui all'articolo 13 della legge n. 2359 del 1865) la delibera consiliare n. 570 del 13 luglio 1984 del Comune di Modena che aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori, nonché la delibera consiliare n. 577 del 27 marzo 1985, con la quale lo stesso Comune di Modena aveva approvato, previo rigetto delle osservazioni presentate dagli interessati, la variante al piano regolatore generale per la localizzazione del tracciato del predetto collegamento viario (variante adottata con delibera consiliare n. 569 del 13 luglio 1984), in quanto, poiché l'opera in argomento non poteva essere considerata di mero interesse comunale, non poteva applicarsi la procedura semplificata prevista dall'articolo15 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 47 del 1978 per l'approvazione della variante stessa.Propone appello la Provincia di Modena sostenendo l'inammissibilità dei primi tre ricorsi di primo proposti da un soggetto giuridicamente inesistente l'Azienda Agricola Cavezzo, atteso che dalla certificazione della Camera di commercio, industria e artigianato di Modena risulta esistente solo la S.n.c. l'Azienda Agricola Cavezzo, nonché l'infondatezza delle censure accolte dai primi giudici, i quali - a suo avviso - non avrebbero tenuto conto che, poiché il collegamento viario Modena Sassuolo era un'arteria provinciale, solo all'Amministrazione provinciale spettava di realizzarla, così che gli unici atti rilevanti a tal fine erano solo quelli posti in essere dall'amministrazione provinciale di Modena, che non erano affetti dai vizi rilevati, e non quelli posti in essere dal Comune di Modena.Quest'ultimo si è costituito in giudizio, aderendo alle tesi dell'appellante principale;L'Azienda Agricola Cavezzo S.n.c. resiste all'appello, chiedendone il rigetto e spiegando a sua volta appello incidentale, con il quale sono stati riproposti i motivi di censura svolti in primo grado e non esaminati dai primi giudici in quanto assorbiti.VIII. Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.VIII.1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla appellata S.n. Azienda Agricola Cavezzo sul rilievo che, essendo stati annullati dalla sentenza impugnati solo gli atti posti in essere dal Comune di Modena, la Provincia di Modena non sarebbe legittimata ad appellare difettando della qualità di soccombente.L'assunto non è fondato.Con la sentenza in esame, oltre all'annullamento degli atti del Comune di Modena impugnati con i primi due ricorsi (RG 6/85 e 1213/85), fondato sulla violazione dell'articolo 13 della legge n. 2359 del 1865 e dell'articolo 15 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 47 del 1978, è stato espressamente disposto l'annullamento anche degli atti emanati dall'Amministrazione Provinciale sempre per la realizzazione del collegamento viario tra Modena e Sassuolo ed impugnati con i ricorsi RG 817/1992 e 2002/92, questi ultimi per illegittimità derivata.Sussisteva quindi in capo alla Provincia di Modena la qualità di parte soccombente che la legittimava a proporre impugnazione, essendo irrilevante la circostanza che l'annullamento dei suoi atti fosse dipesa solo da illegittimità derivata.VIII.2. Passando all'esame dei motivi di censura sollevati con l'appello principale, si rileva che con il primo di essi la Provincia di Modena ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per non aver dichiarato l'inammissibilità dei primi tre ricorsi proposti dall'Azienda Agricola Cavezzo, soggetto giuridicamente inesistente, risultando dalla certificazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, solo l'esistenza della S.n.c. Azienda Agricola Cavezzo, che poi ha effettivamente proposto il quarto ricorso di primo grado.Tale doglianza è infondata.Osserva la Sezione che, come si ricava dalla lettura del certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena n. 40794/00032 del 5 luglio 1994, la Azienda Agricola Cavezzo si è trasformata in società in nome collettivo dal 1° giugno 1984, mentre precedentemente a tale data esisteva come società di fatto.La questione sollevata dall'appellante consiste allora nello stabilire la rilevanza ai fini del giudizio in esame dell'erronea indicazione del soggetto ricorrente nei primi tre ricorsi proposti in primo grado.Orbene, ad avviso della Sezione, tale errore non ha comportato innanzitutto alcun vulnus alle difese del Comune di Modena e dell'Amministrazione provinciale di Modena che proprio nei primi tre relativi giudizi hanno svolto le proprie argomentazioni difensive, dimostrando di aver ben individuato il soggetto contraddittore e che pertanto era stato in ogni caso effettivamente e correttamente instaurato il contraddittorio; l'indicazione nell'epigrafe del quarto ricorso proprio della esatta denominazione di S.n.c. Azienda Agricola Cavezzo ha poi dissipato qualsiasi dubbio (se mai ve ne fossero stati) sulla riferibilità ad essa anche degli altri ricorsi.Ciò senza contare che nessuna eccezione o deduzione difensiva sul punto era stata svolta dalle amministrazioni intimate in primo grado e che attraverso l'individuazione del nominativo del legale rappresentante, firmatario della procura difensiva, e dalla successiva semplice verifica presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, era semplice accertare che anche i prii tre ricorsi erano riferibili alla S.n.c. Azienda Agricola Cavezzo S.n.c.E' evidente dunque che l'indicazione nei primi tre ricorsi come parte ricorrente della Azienda Agricola Cavezzo invece che della S.n.c. Azienda Agricola Cavezzo è il frutto di un mero errore materiale, ininfluente ai fini del giudizio di ammissibilità dei gravami di primo grado.Dall'esame del sopra ricordato certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena emerge altresì che dal 9 novembre 1984 la originaria Azienda Agricola Cavezzo S.n.c. di Cuoghi Giuseppe e Stradi Ermanno S.n.c. variò la sua denominazione in Azienda Agricola Cavezzo S.n.c. di Cuoghi Giuseppe e C. S.n.c., per il decesso del socio Stradi Ermanno deceduto il 5 giugno 1984: fino al 12 novembre 1984 unico socio di tale compagine sociale fu il signor Cuoghi Giuseppe che, pertanto, ne era necessariamente anche il legale rappresentante.Solo successivamente, per effetto delle modifiche allo statuto della società e della variazione dei poteri rappresentativi, giusta atto notarile del 26 giugno 1989, veniva nominato amministratore con il conferimento dei relativi poteri rappresentativi, anche in giudizio, il signor Giuliano Stradi che succedeva così al dimissionario signor Giuseppe Cuoghi.Correttamente, pertanto, i primi tre ricorsi sono stati proposti dalla Azienda Agricola Cavezzo in persona del legale rappresentante Cuoghi Giuseppe.VIII.3. Non è meritevole di accoglimento la eccezione di irricevibilità del terzo e quarto ricorso di primo grado, rispettivamente NRG 817/87 e NRG 2002/92 rivolti verso delibere emanate dall'Amministrazione provinciale di Modena (specificamente individuate nell'esposizione in fatto), sul presupposto che di esse la Azienda Agricola Cavezzo avrebbe avuto conoscenza per effetto della raccomandata spedita il 9 febbraio 1987 e ricevuta il successivo 11 febbraio 1987.Rileva al riguardo la Sezione che lo stesso tenore letterale della predetta raccomandata esclude che attraverso essa la Azienda Agricola Cavezza, destinataria della stessa, potesse ricavare la necessaria conoscenza degli atti del procedimento espropriativo ai fini della loro impugnazione: ciò in quanto detta comunicazione contiene un mero invito a partecipare ad un incontro, ritenuto "opportuno" in previsione "del prossimo avvio del procedimento espropriativo" per i lavori di costruzione del collegamento viario tra Modena e Sassuolo, incontro in cui sarebbero stati fornite "informazioni" e "chiarimenti".E' evidente quindi che da essa non si ricava alcun elemento idoneo a provare la conoscenza degli atti lesivi, di cui l'amministrazione provinciale appellante ha postulato la tardiva impugnazione.VIII.4. Così risolte le questioni preliminari, si può passare all'esame delle censure di merito svolte dall'appellante Amministrazione Provinciale di Modena.Quest'ultima ha innanzitutto rilevato che erroneamente i primi giudici avevano annullato, in quanto ritenuti viziati gli atti posti in essere dal Comune di Modena ed in particolare la delibera consiliare n. 570 del 13 luglio 1984, quale atto approvativo del progetto esecutivo dell'opera e comportante la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori, laddove, trattandosi della realizzazione di una strada provinciale, per la quale tutte le amministrazioni comunali interessate (e quindi non solo il Comune di Modena) si erano avvalse dell'articolo 11 del D.L. n. 55 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 131 del 1983, ai fini della compartecipazione finanziaria, affidandone la realizzazione all'amministrazione provinciale, gli atti da prendere in considerazione ai fini della legittimità della realizzazione dell'opera (e quindi della eventuale loro lesività) erano quelli emanati dall'Amministrazione provinciale, i quali pertanto non solo non potevano essere affetti da illegittimità derivata (essendo del tutto irrilevante l'illegittimità di atti inutili, quali quelli emanati dal Comune di Modena), ma erano immuni dal vizio di violazione dell'articolo 13 della legge n. 2359 del 1865, in quanto i termini di inizio e completamento dei lavori e delle espropriazione erano effettivamente indicati nella delibera del consiglio provinciale 2/342 del 20 dicembre 1985.La tesi prospettata non può essere condivisa.Occorre rilevare che, come risulta dalla documentazione in atti, per quanto qui interesse, nella seduta del 13 luglio 1984 il Comune di Modena approvò tre deliberazioni, la prima (n. 568) relativa al progetto generale del nuovo collegamento viario Modena - Sassuolo in linea tecnica, la seconda (n. 569) concernente la variante al piano regolatore generale per la collocazione del predetto tracciato stradale e la terza (n. 570), recante il progetto esecutivo del collegamento viario in questione, in variante alla SS 12, tronco stradale dalla SS 9 alla SS 486 e alla SS 12), dando atto che l'approvazione di tale progetto equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza dei lavori.In tale ultima deliberazione (in cui, come correttamente rilevato dai primi giudici e non contestato dalla parte appellante, effettivamente non erano stati indicati i termini di cui all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359) si faceva generico riferimento a successivi provvedimenti per ottenere il finanziamento da parte delle amministrazioni statali, regionali e provinciali, senza tuttavia recare alcun accenno alla natura giuridica (comunale o provinciale) del costruendo collegamento viario e tanto meno dell'affidamento della sua realizzazione alla Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983 n. 131.Il Consiglio provinciale di Modena, poi, con delibera 1/64 del 27 marzo 1985, avente ad oggetto "Costruzione strada Modena - Sassuolo costituente infrastruttura urbana al servizio del bacino nazionale della ceramica - approvazione progetti - convenzione con i comuni interessati", recepiva ed approvava non solo il progetto generale di massima della nuova strada in questione, ma anche i progetti esecutivi dello stralcio da Modena a Carinalbo per un importo di oltre trentadue miliardi e quello del 1° lotto dello stralcio per un importo di seicentoquindici milioni di lire (che è proprio quello approvato dal Comune di Modena con la delibera consiliare n. 570 del 13 luglio 1984), riservandosi di provvedere alla progettazione definitiva del tratta Carinalbo - Sassuolo, compresi gli svincoli sulla viabilità di Sassuolo, nel rispetto delle indicazioni di piano regolatore dei comuni interessati, del piano dei trasporti modenesi e del P.R.I.T., precisando ancora che tale progettazione sarebbe stata realizzata con il contributo dei comuni interessati e degli uffici tecnici d'intesa con l'ANAS.Da tale provvedimento emergono due elementi decisivi per la risoluzione della controversia e cioè che il collegamento viario in argomento non riguarda il solo Comune di Modena, ma anche i Comuni di Fiorano, Formigine e Sassuolo e che l'Amministrazione provinciale di Modena ha recepito e fatto proprio il progetto esecutivo già approvato dal Comune di Modena con la ricordata deliberazione n. 570 del 13 luglio 1984.Trova quindi innanzitutto conferma la tesi dei primi giudici che avevano ritenuto il collegamento viario tra Modena e Sassuolo un'opera non qualificabile di (mero) interesse comunale ai fini dell'applicazione della procedura semplificata per l'approvazione della variante al piano regolatore generale, prevista dall'articolo 15 della legge regionale n. 47 del 1978, trattandosi di un'opera che non si esauriva nell'ambito del solo territorio comunale, così che la valutazione della modificazione dello strumento urbanistico non poteva essere rimesso solo al comune interessato; così come appare altrettanto corretta la decisione dei primi giudici di annullare la delibera consiliare n. 570 del 13 luglio 1984 del Comune di Modena, nella quale era stata omessa l'indicazione dei termini di cui all'articolo 13 della legge n. 2359 del 1865, in quanto il relativo progetto esecutivo ivi approvato è stato semplicemente recepito e fatto proprio, senza alcuna aggiunta e senza alcun effetto novatorio, da parte dell'amministrazione provinciale.I vizi che inficiavano la ricordata delibera n. 570 del 13 luglio 1984, pertanto, non potevano non avere effetti caducanti su tutta la successiva attività provvedimentale posta in essere per la realizzazione del collegamento viario Modena - Sassuolo, fondata esclusivamente sulla predetta deliberazione.Ma anche a voler ammettere che la delibera del consiglio provinciale di Modena n. 1/64 del 27 marzo 1985 abbia avviato ex novo il procedimento espropriativo per la realizzazione del collegamento viario più volte citato, esso non sfugge alla censura, espressamente formulata nel ricorso di primo grado, di violazione dell'articolo 13 della legge n. 2359 del 1865, per la mancata indicazione dei termini iniziali e finali per il compimento dei lavori e delle espropriazioni.Infatti, poiché - come ricordato - la predetta delibera si limitava a recepire e fare proprio, approvadolo, il progetto esecutivo dell'opera (già approvato con la delibera consiliare n. 570 del 13 luglio 1984 del Comune di Modena, con effetto di dichiarazione di pubblica utilità) essa produceva in ogni caso ex lege, ai sensi della legge 3 gennaio 1978 n. 1, dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza dei lavori, implicando automaticamente l'obbligatoria indicazione dei termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni.Proprio tale indicazione risulta omessa, essendo stata fornita solo con la successiva deliberazione n. 342 del 20 dicembre 1985, invocando l'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, a tenore del quale l'approvazione dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici degli enti locali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza "ove tali effetti non siano già previsti dalla vigente legislazione statale", effetti, quindi, che nel caso di specie si ricollegano direttamente dalla legge n. 1 del 1978, posta a fondamento della delibera n. 570 del 13 luglio 1984 del Consigli comunale di Modena.Pertanto, sotto tale profilo, anche la delibera n. 1/64 del 27 marzo 1985 è affetta da illegittimità per omessa indicazione dei termini di cui all'articolo 13 della legge n. 2359 del 1865, quale primo atto del procedimento espropriativo (C.d.S., sez. IV, 9 marzo 2000 n. 1235; 15 settembre 1998 n. 1143; 27 settembre 1997 n. 1326), omissione non suscettibile di successiva integrazione (C.d.S., sez. V, 30 settembre 1998 n. 360; CGA, 22 luglio 1998 n. 445).VIII.5. L'infondatezza dell'appello principale esime la Sezione dall'esame dell'appello incidentale proposto dalla S.n.c. Azienda Agricola Cavezzo, con il quale peraltro erano stati sostanzialmente riproposti i motivi di censura svolti in primo grado e assorbiti dalla pronucnia dei primi giudici.IX. In conclusione l'appello deve essere respinto.Le spese del presente grado possono seguire, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.P.T.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) rigetta l'appello.Condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in euro 3.500 (tremilacinquecento) in favore della S.n.c. Azienda Agricola Cavezzo.Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2002, con l'intervento dei signori:PALEOLOGO GIOVANNI - PresidenteLA MEDICA DOMENICO - ConsigliereBORIONI MARCELLO - ConsigliereANASTASI ANTONINO - ConsigliereSALTELLI CARLO - Consigliere est.L'ESTENSORE IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO