| Lunedì 19 Aprile 2004 20:09 |
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Archivio/2004-2010 |
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Arbitrato irrituale |
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| Roma del 19/04/2004 | |
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LODO ARBITRALE IRRITUALEIl Collegio arbitrale composto dai sigg.1) Avvocato Pier Francesco Frascella ? Presidente,2) Dott. Paolo Monaco ? Arbitro,3) Avvocato Carmelo Barreca ? Arbitro,riunito in conferenza personale di tutti gli arbitri, presso la sede della Federazione Italiana Nuoto - Stadio Olimpico, ha pronunziato, all'unanimità il seguente L O D Onella vertenza riguardante la controversia insorta tra:- Puglisi Renzo nato a Siracusa il 29.7.1978, elettivamente domiciliato in Sezze (LT) via Fanfara n° 42, presso lo studio del difensore Dott. Giovanni Fontana, che lo rappresenta e difende per procura in atti;e- La società NUOTO CATANIA, in persona del suo Presidente e legale rapp. pro-tempore Dott. Salvatore Arnaud, con sede in Catania Viale V. Veneto 187, ed elettivamente domiciliato in Catania in Via V. Giuffrida 37, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Sciangula, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.Viste le nomine dei due arbitri espresse dalle parti e la nomina del Presidente del Collegio arbitrale effettuata dalla FIN, a seguito del mancato accordo tra i due arbitri; Vista la clausola arbitrale contenuta nel contratto d'ingaggio col riferimento all'impegno a rispettare le regole fissate dalla FIN, e quindi in relazione alla normativa federale ed al vincolo di giustizia sportiva previsto dalla Federazione Italiana Nuoto all'art. 1 e segg. del regolamento federale (pag.227 e segg.).Vista l'istanza per l'attivazione della procedura arbitrale, pervenuta su istanza del Puglisi alla segreteria della FIN in data 2.12.1999.Premessa la costituzione del Collegio arbitrale del 20 giugno 2000.Esaminata la documentazione prodotta dalle parti, unitamente alle rispettive difese.Il Collegio, come sopra composto ha osservato:Svolgimento dei fatti di causaIl Puglisi, assumendo di esser stato tesserato dalla Nuoto Catania per la stagione 98/99 ha attivato il procedimento arbitrale, evidenziando, in buona sostanza:A) di aver subito indebitamente un procedimento antidoping, a seguito degli esami "a sorteggio" effettuati il 20.3.1999, in cui era stato riscontrato positivo in relazione all'utilizzo della sostanza "Salbutamolo", addebitando la positività ed il procedimento subito alla responsabilità della società, per omissione della preventiva notifica alle autorità sportive del fatto che egli, a causa delle patologie di cui era affetto, prendeva regolarmente tale farmaco Aggiungeva quindi di essere stato interamente assolto dalla superiore imputazione, a seguito della conclusione del procedimento federale, ma di aver comunque subito notevoli danni all'immagine, di cui chiedeva il risarcimento; B) di aver subito in data 23.4.1999, durante un allenamento, un grave infortunio alla spalla sx, che necessitava di un intervento chirurgico specialistico le cui spese sono ammontate a oltre L. 16.000.000, nonché che a causa di tale intervento la società sportiva Nuoto Catania lo aveva licenziato, negandogli il restante corrispettivo pattuito (L. 4.500.000) e negandogli sia le cure necessarie sia il rimborso delle spese mediche;Sulla scorta di tali premesse, chiedeva per i capi di domanda sub (A) la condanna della società al pagamento in suo favore di L. 1.070.000 per spese legali + L. 10.000.000 a titolo di risarcimento per il danno all'immagine, mentre per il capo sub (B) chiedeva la condanna al pagamento del rimanente corrispettivo annuale, pari a L. 4.500.000, oltre al risarcimento delle spese mediche sostenute per l'intervento, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese e compensi del giudizio arbitrale. La Nuoto Catania, sia in sede di immediata risposta all'attivazione del giudizio arbitrale che in proseguo, contestava qualsiasi responsabilità nella vicenda "antidoping", evidenziando che la stessa era stata comunque chiarita e che nessun danno aveva subito il Puglisi, mentre negava decisamente che si fosse mai verificato in data 23.4.1999 il grave infortunio dedotto da controparte quale causa del trauma e della conseguente operazione chirurgica effettuata dal Dott. Walch. La Nuoto Catania ribadiva le proprie difese con memoria di costituzione depositata nel corso della prima udienza innanzi al Collegio Arbirtrale, tenutasi il 20.6.2000, affermando che la lesione del Puglisi derivava non dal sinistro del 23.4.1999 (mai verificatosi), ma bensì in relazione ad un pregresso infortunio occorso nella stagiobe precedente, qualdo il Puglisi militava nell'Ortigia. Sulla vicenda antidoping, precisava che l'atleta era in possesso di un regolare certificato medico, attestante l'uso della sostanza, certificato che tuttavia non era stato esibito per colpa dell'atleta che aveva omesso di portarlo con sé, e che comunque nell'ultimo periodo l'atleta non aveva più comunicato al medico sociale di continuare ad utilizzare tale farmaco, e per tale ragione la comunicazione non era stata effettuata. Sicchè, sarebbe bastata la produzione del predetto certificato medico, come da prassi in uso presso gli organi federali, per evitare la vicenda antidoping.Successivamente, entro i termini assegnati dal Collegio arbitrale, le parti depositavano e si scambiavano memorie difensive. In quella sede, la difesa del Puglisi ribadiva l'effettivo accadimento del sinistro, specificando che l'attore, "durante l'allenamento del 23.4.1999, ???..in seguito ad uno scontro fortuito di gioco, riportava un forte trauma distorsivo alla spalla sinistra ??.." ribadendo l'esistenza del grave infortunio, affermando invece di aver subito un infortunio di lieve entità e di poco conto, durante il campionato precedente, quando militava con l'Ortigia,Nel corpo di tale memoria, sottoscritta solo dal difensore del Puglisi (così come tutti gli atti difensivi successivi), si argomentava infine, evidenziando che a voler ritenere l'inesistenza del sinistro, la Nuoto Catania aveva l'obbligo di fornire all'atleta tutta l'assistenza medica e sanitaria.In tale memoria comunque, la difesa del Puglisi affermava altresì che, se vi era stato un errore diagnostico sulle sue condizioni, a maggior ragione egli aveva diritto al completo ristoro delle spese, affermando che tali spese e sofferenze (e quindi presumibilmente l'intervento stesso) potevano esser evitate, se i medici della Nuoto Catania gli avessero diagnosticato i suoi guai fisici, negandogli l'idoneità agonistica. In buona sostanza quindi, la difesa del Puglisi riteneva che l'utilizzo dell'atleta da parte della Nuoto Catania fosse stato determinante per l'insorgere della necessità di effettuare l'operazione, e quindi anche per tale ragione insisteva comunque nel rimborso delle spese dell'intervento. In ordine alla vicenda "antidoping", insisteva sulla responsabilità della società, e sul suo diritto al risarcimento dei danni per la sospensione cautelare subita. Affermava infine, che anche il risarcimento di L. 5.000.000 ottenuto dalla Società Reale Mutua Assicurazioni (oltre all'indennizzo percepito dalla Levante Assicurazioni), riguardava il sinistro del 23.4.1999. La Nuoto Catania, con successiva memoria di replica del 5.7.2000, ribadiva l'inesistenza dell'infortunio del 23.4.99, chiedendo prova testimoniale tesa a dimostrare, in buona sostanza, l'inesistenza dell'infortunio del 23.4.99, nonché il fatto che i problemi alla spalla del Puglisi derivavano dal pregresso infortunio subito quando militava con l'Ortigia. Ribadiva peraltro, che non vi era stato alcun licenziamento, ma che fu il Puglisi a chiedere, di sua iniziativa, di essere sciolto da ogni obbligo contrattuale, come comprovato dal documento del 28.4.99 già prodotto in atti.Ed infine, tornando alla vicenda antidoping, ribadiva l'insussistenza di responsabilità alcuna da parte della società, nonché l'assoluta carenza di prova dei danni subiti in concreto. Alla successiva udienza del 18.7.2000 veniva sentito personalmente il Presidente della Nuoto Catania Sig. Arnaud Salvatore il quale confermava le richieste della società, specificando di aver appreso dall'Allenatore Scuderi del pregresso infortunio del Puglisi durante la stagione con l'Ortigia, ma che pensavano che il problema si potesse risolvere con una preparazione differenziata, cosa che fu effettivamente fatta fare al Puglisi.Nel corso della medesima udienza venne sentito il teste Dato Giuseppe, il quale confermò che nel corso dell'allenamento del 23.4.99 il Puglisi non aveva subito alcun infortunio, confermando gli altri articolati istruttori. Il Collegio arbitrale quindi rinviò il procedimento per l'assunzione degli altri testi, disponendo l'acquisizione di informazioni presso il Dott. Walch e della cartella medica del sinistro presso la reale mutua. All'udienza del 12.9.2000 l'Avv. Fontana produceva copia della quietanza della Levante Assicurazioni, da cui emergeva che, sempre per il sinistro del 23.4.99, il Puglisi aveva percepito un indennizzo di L. 10.000.000. Veniva quindi sentito il teste Scuderi Francesco, allenatore della Nuoto Catania, il quale confermava anch'egli l'inesistenza dell'infortunio ed il resto dell'articolato istruttorio. L'esistenza dell'infortunio del 23.4.1999 veniva negata anche dal teste Mangani.Il teste Saitta infine, medico legale della Nuoto Catania, specificava che aveva appreso dell'infortunio solo perché il fatto gli era stato dichiarato dallo stesso Puglisi. Egli ha quindi precisato che sapeva dei pregressi problemi del Puglisi, tanto che lo stesso seguiva una preparazione atletica differenziata. Il Collegio arbitrale a chiusura dell'udienza, confermava la precedente ordinanza con cui disponeva l'acquisizione del fascicolo della reale mutua. All'udienza del 9.10.2000 il Collegio deliberava di prorogare il deposito del lodo alla data del 30.4.2001, stante la difficoltà di reperire la documentazione. Alla successiva udienza del 23 Gennaio 2001 il Dott. Fontana produceva copia di documentazione ottenuta dalla Reale Mutua e la cartella clinica della casa di cura "Mater dei" ove fu effettuato l'intervento chirurgico. IN tale udienza la causa veniva posta in decisione, dando alle parti un primo termine per il deposito di comparse conclusionali ed un successivo termine per il deposito di repliche. La Nuoto Catania ha depositato sia la conclusionale che le repliche, mentre la difesa del Puglisi si è limitata al deposito della comparsa conclusionale.La difesa del Puglisi, con tale comparsa conclusionale, ha ribadito la richiesta di condanna a L. 16.277.000, quale risarcimento delle spese mediche per l'intervento, oltre interessi e rivalutazione, evidenziando che tale importo sarebbe comunque dovuto anche prescindendo dal reale accadimento del sinistro.Ha quindi reiterato la richiesta di pagamento del residuo "compenso" di L. 4.500.000, unitamente all'importo di L. 10.000.000, chiesto quale risarcimento dei danni subiti nella vicenda antidoping, comprensivi dell'importo di L. 1.070.000 spesi per la difesa processuale nel giudizio presso gli organi federali. Ha altresì richiesto il pagamento del corrispettivo di L. 18.000.000, previsto dal contratto nella stagione 99/00, somma che avrebbe percepito qualora il contratto non fosse stato risolto per colpa della Nuoto Catania,affermando che il contratto è stato risolto tra le parti sulla base dell'infortunio subito dal Puglisi.Infine, ha affermato che, qualora si ritenga che l'infortunio del 23.4.99 debba ritenersi mai verificato, la risoluzione del contratto d'ingaggio, essendo basata su tale presupposto, sarebbe annullabile per errore. Ha quindi affermato che l'uso fatto dell'atleta fatto dalla Nuoto Catania avrebbe aggravato i suoi problemi clinici. Chiedeva altresì la condanna ad ulteriori L. 10.000.000 per presunta responsabilità aggravata della società. La difesa della Nuoto Catania ribadiva in conclusionale che era stata raggiunta ampia prova del fatto che il sinistro del 23.4.99 non si era mai verificato, per cui qualsiasi richiesta risarcitoria formulata basandosi sull'esistenza del sinistro in questione andava decisamente rigettata.Evidenziava il fatto che il Puglisi avesse dolosamente e fraudolentemente incamerato ben due volte indennizzi risarcitori da due compagnie assicurative (Levante e Reale Mutua), per un sinistro che non si era mai verificato, chiedendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale ed alla Procura della Repubblica, per l'avvio delle eventuali azioni penali. Con successiva memoria di replica, evidenziava l'inammissibilità, per carenza del potere decisorio del Collegio Arbitrale, di risolvere e decidere questioni diverse da quelle espressamente e personalmente proposte dalla parte Puglisi Renzo con l'originario atto di accesso all'arbitrato, evidenziando che la nuova domanda del Puglisi, tesa ad affermare comunque la responsabilità della società al pagamento delle spese dell'intervento, pur prescindendo totalmente dall'esistenza del presunto infortunio del 23.4.1999, era assolutamente inammissibile, essendo stata formulata non dalla parte personalmente, ma semplicemente dal suo difensore.Tale difesa peraltro, veniva svolta in via subordinata, ritenendo la nuoto Catania che tale domanda comunque non potesse ritenersi validamente formulata con la prima memoria autorizzata, posto che la difesa del Puglisi aveva comunque e confusamente insistito nel ritenere di aver dovuto effettuare l'intervento (qualora si sia accertata l'inesistenza del sinistro del 23.4.99), sol perché l'utilizzo di esso atleta fatto dalla società aveva peggiorato il suo stato fisico, a tal punto da rendere necessario l'intervento. Riteneva infine comunque inammissibili, poiché tardive e rese il violazione del principio del contraddittorio, le domande sviluppate con la comparsa conclusionale, posto che il Collegio Arbitrale aveva espressamente autorizzato le parti a svolgere le loro domande con le memorie da depositare entro il 28.6.2000 o con le repliche da depositare entro il 5.7.2000.Nel merito, affermava che dalle norme del Regolamento FIN non potesse trarsi l'obbligo di sopportare le spese dell'intervento clinico, e ciò anche alla luce della fondamentale distinzione tra atleta "professionista" ed atleta "dilettante", evidenziando che proprio il regolamento FIN chiarisce che l'attività degli atleti è di tipo dilettantistico. Evidenziava peraltro, che l'intervento era stato comunque eseguito quando il Puglisi non era più legato alla Nuoto Catania da alcun accordo contrattuale, essendosi volontariamente sciolto dal vincolo con la società, ribadendo peraltro che non vi era mai stato alcun "licenziamento". In via meramente subordinata, ribadiva che l'atleta aveva percepito fraudolentemente, per un sinistro mai verificatosi, ben L. 15.000.000, somma che poteva essere scomputata dall'eventuale risarcimento, posto che altrimenti il Puglisi avrebbe goduto di una duplicazione del risarcimento. IN relazione alla vicenda antidoping, ribadiva che il Puglisi aveva omesso di comunicare alla società che, alla data del 20.3.99, faceva ancora uso del farmaco (affermazione che non è stata contestata dalla difesa del Puglisi) e che quindi la società non immaginava che l'atleta stesse ancora usando il farmaco. Ribadiva infine, che la questione avrebbe potuto esser risolta immediatamente, solo che il Puglisi avesse esibito e prodotto in sede di controllo antidoping, il precedente certificato medico che attestava l'uso del farmaco in questione. Evidenziava altresì, che l'atleta si era reso inadempiente al rispetto dell'art. 13 del "regolamento del controllo sanitario scientifico antidoping", che gli imponeva di dichiarare e riportare nel modulo l'assunzione del farmaco, omissione che aveva fatto scattare il procedimento. Ribadiva peraltro, che l'eventuale danno all'immagine, mai provato, sarebbe scaturito dalla mancata diffusione da parte degli organi di stampa con le medesime modalità dell'intervenuta assoluzione con formula piena, danno che comunque era stato evitato, avendo il quotidiano "la Sicilia" dato ampio risalto alla notizia dell'assoluzione (come da articolo prodotto in atti). MOTIVI DELLA DECISIONEPreliminarmente il Collegio, anche alla luce dell'eccezione d'inammissibilità della risoluzione di alcune domande "nuove" proposte dal difensore del Puglisi, ritiene opportuno definire l'ambito e la portata della potestas decidendi attribuita agli arbitri dalle parti. Nel compiere tale valutazione, si deve certamente aderire alle tesi esposta dalla difesa della Nuoto Catania, in ordine alla natura "irrituale" e quindi di fonte "negoziale" degli arbitrati sportivi contenuti nelle norme regolamentari della Federazioni Nazionali sportive aderenti e al CONI e da questi riconosciute. La questione, è assolutamente pacifica in dottrina ed in giurisprudenza (cfr. per tutte Cass. SS.UU. 17.11.1984 n° 5838 e Cass. Sez. I 17.11.1999 n° 12728). . Altrettanto pacifica ed incontroversa, è la fonte esclusivamente negoziale della potestas decidendi attribuita agli arbitri "irrituali", che com'è noto è regolata dai normali istituti contrattuali di diritto privato, e segnatamente dalle regole sul mandato. L'arbitrato irrituale infatti, tra origine da una clausola compromissoria con cui le parti, anche per relationem (come avviene nel caso del rinvio ai regolamenti federali) danno mandato agli arbitri di risolvere sul piano negoziale l'eventuale controversia che dovesse insorgere, obbligandosi a rispettare l'operato degli arbitri, come se fosse espressione della loro stessa volontà. Gli arbitri irrituali pertanto, operano nella sfera del diritto privato, traendo il loro potere "compositivo" dallo specifico mandato negoziale ricevuto. Sicchè, la potestas decidendi degli arbitri irrituali, è in stretta dipendenza e correlazione al mandato ricevuto.Ogni qualvolta sorga la necessità di delimitare l'ambito oggettivo delle questioni su cui gli arbitri possono validamente pronunciare, si deve fare necessariamente esclusivo riferimento all'ambito oggettivo del mandato negoziale ricevuto dalle parti (ovvero dai loro "procuratori speciali"). Tale ultima figura, ossia quella del "procuratore speciale", va peraltro intesa con esclusivo riferimento al rapporto di procura del diritto sostanziale, e non certo al mero jus postulandi del difensore, munito di un semplice mandato ad litem. Si è ritenuto peraltro, che nel giudizio arbitrale "irrituale" la posizione del difensore munito di procura non sia nemmeno quella del mero "rappresentante processuale" della parte, non essendo configurabile in tale giudizio uno jus postulandi in forma tecnica-processuale, sicchè il difensore assume il ruolo di un mero consigliere legale della parte . Ritiene pertanto il Collegio, aderendo alla prevalente giurisprudenza (Cass. Sez. I 30 gennaio 1985 n° 574 e Trib. Catania Sez IV n° 3665/99 del 13.10.99) che le domande su cui potrà pronunciarsi sono solo quelle scaturenti dal contratto di mandato negoziale sottoscritto personalmente dal Puglisi (o eventualmente da suoi procuratori speciali), dovendosi ritenere inammissibile, essendo il Collegio Arbitrale privo di potestas decidendi, tutte le domande "nuove" proposte dal difensore del Puglisi, tramite atti non sottoscritti dal Puglisi medesimo, non avendo il Dott. Fontana affermato la sua qualità di "procuratore speciale" sul piano sostanziale del Puglisi (circostanza comunque non provata). Tale considerazione pregiudiziale peraltro, consente di ritenere "assorbita" e comunque non rilevante, la questione sulla tardività delle domande nuove svolte dalla difesa del Puglisi con la comparsa conclusionale, in cui erano state ulteriormente argomentate domande che il Puglisi riteneva già proposte con le memorie autorizzate e che la difesa della Nuoto Catania intendeva invece proposte per la prima volta con la comparsa conclusionale. Va altresì ritenuta assorbita, la questione relativa alla debenza del rimborso, anche se l'intervento fu effettuato comunque successivamente allo scioglimento consensuale del vincolo con l'atleta, come documentato agli atti di causa. Analogamente, va dichiarata inammissibile la domanda nuova, posta in via subordinata, tesa alla risoluzione per errore sui motivi dello scioglimento del vincolo, qualora si accerti che il sinistro del 23.4.99 non si era mai verificato, e ciò a prescindere dall'evidente tardività di tale domanda (formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale), censura questa che deve ritenersi anch'essa assorbita dalla pregiudiziale dichiarazione d'inammissibilità della domanda. Tornando adesso ad esaminare le domande che risultano ritualmente proposte dal Puglisi con l'atto di accesso all'arbitrato personalmente sottoscritto, va senz'altro rigettata la domanda risarcitoria fondata, quale fatto costitutivo della responsabilità della società, sul "grave infortunio" che sarebbe accaduto nel corso dell'allenamento del 23.4.99. Tale fatto, alla luce della documentazione prodotta e delle testimonianze escusse, non pare infatti essersi mai verificato (ved. deposizione testi Dato, Scuderi e Mangani). Le stesse oscillazioni difensive della difesa del Puglisi, che ha man mano abbandonato e sminuito l'importanza dell'accadimento, resosi evidentemente conto delle chiarissime risultanze istruttorie di segno contrario, indubbiamente valutabili dal Collegio Arbitrale, così come sono indubbiamente valutabili le attività poste in essere dal Puglisi (anche se non strettamente rilevanti in questa sede), finalizzate all'indebito percepimento da parte di ben due compagnie assicurative di un indennizzo risarcitorio fondato su un sinistro (ossia quello del 23.4.1999) che non si è mai verificato, secondo quanto emerso nel presente giudizio.Sicchè, non essendo stata fornita la prova del fatto costitutivo dell'azione risarcitoria, ed avendo anzi le risultanze istruttorie fornito risultati di segno diametralmente opposto, l'azione tesa al rimborso delle spese mediche per un intervento conseguente ad un sinistro che ??non si è mai verificato in data 23.4.1999, non può trovare accoglimento. Né, risulta provato in alcun modo il fatto che l'utilizzo sporadico dell'atleta da parte della società abbia reso necessario l'intervento, essendosi invece accertato, anche alla luce delle testimonianze del medico della società Dott. Saitta, che in realtà l'atleta doveva necessariamente sottoporsi a quell'intervento per continuare a giocare, e che la patologia derivava da un vecchio sinistro subito in epoca precedente, sicchè gli sforzi della Nuoto Catania, nel sottoporre l'atleta ad una preparazione speciale e differenziata, se non sortirono l'effetto di guarire o migliorare le condizioni dell'atleta, non vi è alcuna prova che abbiano contribuito ad aggravarle. La domanda peraltro, andrebbe comunque rigettata, in relazione alla natura meramente "dilettantistica" dell'attività sportiva svolta nell'ambito della Federazione Italiana Nuoto, che consente di escludere l'esistenza di una responsabilità contrattuale della società per eventuali infortuni che possano accadere durante il gioco.L'art. 1 della legge 23 marzo 1981 n° 91 infatti, intitolata "norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", prevede che l'attività sportiva possa essere svolta sia in forma professionistica, che dilettantistica. L'art. 11.2 del regolamento Organico della FIN, prevede che tutti gli atleti tesserati alla FIN devono essere dilettanti, sicchè la pallanuoto e le società sportive che perseguono tale finalità, svolgono attività meramente dilettantistica. Sicchè, il rapporto che lega un'atleta dilettante alla società, è ben diverso dal rapporto di lavoro subordinato contrattuale che lega l'atleta professionista alla società (inquadrabile nell'art. 4 legge n° 91/81). Prova ne è (e la questione è rilevante anche per l'esame dell'altra domanda del Puglisi), che nel contratto sottoscritto tra l'attore e la società si fa riferimento solo ad una mera previsione di rimborso spese, se ed in quanto l'atleta fornisca le sue prestazioni sportive in favore della società. Tale soluzione, spiega i suoi effetti anche nell'ambito della tutela sanitaria, ove va nettamente distinto l'obbligo contrattuale di assicurare la tutela sanitaria in favore dell'atleta "professionista", rispetto al semplice dilettante, posto che quest'ultimo non può invocare la responsabilità dell'associazione sportiva per ottenerne la tutela sanitaria. Nel caso in esame peraltro, come è emerso agli atti del giudizio, la società aveva comunque diligentemente provveduto a stipulare una polizza assicurativa in favore dell'Atleta con la compagnia Levante, che ha poi erogato al Puglisi l'importo di L.10.000.000, mentre il Puglisi ha percepito comunque, a titolo risarcitorio, altri L.5.000.000. La rilevata natura dilettantistica del rapporto pertanto, esclude, anche sotto tale profilo, che possa trovare accoglimento la domanda risarcitoria. Va peraltro rilevato che il Puglisi, in definitiva, ha comunque percepito da due distinte compagnie assicurative ben L. 15.000.000.Per quanto concerne la domanda relativa al pagamento dell'ingaggio residuo, quantificata in L. 4.500.000, la stessa va disattesa per una molteplicità di ragioni. Sotto un primo ed assorbente profilo infatti, la struttura del contratto "dilettantistico" è tale, che l'atleta non abbia diritto ad un corrispettivo (che trasformerebbe inammissibilmente in "professionistica" l'attività svolta), ma ad un semplice rimborso spese, collegato all'effettività delle prestazioni volontariamente fornite, e certamente non indennizzabile quale "mancata percezione di un compenso contrattuale", come richiesto dal Puglisi. Sotto altro profilo, non vi è alcuna prova che la società abbia voluto "licenziare" l'atleta, facendo cessare il vincolo sportivo, essendo invece documentalmente provato agli atti di causa, che fu proprio il Puglisi a chiedere di essere sciolto dal vincolo e dal tesseramento con la società. Per le medesime ragioni, nonché per l'assoluta carenza di prova al riguardo, va rigettata la domanda tesa al pagamento dell'ingaggio per il successivo anno 99/00, e ciò sia per la dedotta inesistenza di uno specifico obbligo contrattuale al pagamento di un ingaggio, e sia per la mancanza di prova dell'imputabilità alla società dello scioglimento del vincolo, come documentalmente accertato. Passando adesso all'esame della vicenda antidoping, il Collegio Arbitrale ritiene che agli atti di causa sia emersa la sussistenza di una sorta di leggerezza addebitabile ad entrambe le parti. La Società da parte sua, ha evidenziato che il Puglisi non confermò che stava continuando ad assumere il farmaco, e tale circostanza non è stata smentita. Il medico sociale tuttavia, non comunicò l'assunzione del farmaco agli organi federali e non era presente durante il controllo antidoping. L'atleta tuttavia, nel corso del predetto controllo, ha omesso di segnalare l'utilizzo del farmaco, contravvenendo espressamente a quanto previsto all'art. 13 del regolamento, né tantomeno aveva con sé il certificato medico che, se esibito, avrebbe consentito di chiarire immediatamente ogni cosa. Va altresì rilevato, che entrambe le parti hanno fatto riferimento a questa prassi, in uso nel corso dei controlli antidoping, di supplire alle comunicazioni preventive, allegando specifico certificato medico attestante la patologia dell'atleta ed i farmaci assunti.Sicchè, al di là delle (non provate) considerazioni della difesa del Puglisi su presunte indagini penali sull'utilizzo di tale prassi, appare evidente che tale prassi dovesse essere abbastanza diffusa ed utilizzata. Vero è anche tuttavia, che se il medico sociale fosse stato presente, avrebbe potuto supplire alle carenze d'informazione dell'atleta, evitando l'avvio del procedimento. Appare al Collegio quindi che, al di là dell'inesistenza della violazione "sostanziale", com'è stato accertato, il mero fatto di esser "entrati" nel procedimento antidoping, sia attribuibile ad entrambe le parti. Non pare tuttavia, che il Puglisi abbia provato in alcun modo di aver subito concretamente un danno all'immagine, anche in tema di perdita di "chance". Non è stata minimamente provata infatti, l'esistenza di trattative d'ingaggio sfumate, né altri elementi. E peraltro, ancora una volta assorbente in ordine alle superiori questioni, è la circostanza che l'atleta "dilettante" non svolge la sua attività in termini di corrispettivo economico o di ingaggio, sicchè non può avanzare una richiesta di risarcimento economico conseguente alla mancata percezione di un "ingaggio" che, nell'ambito della pallanuoto, non è tecnicamente ipotizzabile. Per quanto concerne il danno all'immagine invece, essendo quest'ultimo afferente ai diritti personalissimi dell'individuo, lo stesso potrebbe certamente ritenersi, in astratto, risarcibile.In concreto tuttavia, il Puglisi non ha fornito alcuna prova di aver effettivamente subito un danno all'immagine, né tale danno può rinvenirsi nella mera sottoposizione ad un procedimento giudiziario, conclusosi con un assoluzione con formula piena, che ha avuto il giusto risalto anche sui mass-media locali, riabilitando completamente l'atleta. Ritiene il Collegio che, all luce della natura e complessità delle questioni trattate, sussista l'opportunità di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio arbitrale. Per quanto concerne le spese di funzionamento del Collegio e gli onorari degli arbitri, le stesse rimangono a carico di entrambe le parti, in ragione della metà cadauno, salvo il vincolo di solidarietà nei confronti del Collegio, e vengono liquidate come da dispositivoP.Q.M.Il Collegio Arbitrale, come sopra costituito, riunito in conferenza personale, decidendo all'unanimità sulla richiesta delle parti nella vertenza sopra indicata, così dispone:- dichiara inammissibili le domande proposte dal difensore del Puglisi, contenute nella I memoria autorizzate e reiterate in comparsa conclusionale; - rigetta la domanda tesa al rimborso delle spese mediche, non essendo stato provato il sinistro del 23.4.99, posto a base di tale domanda; - rigetta la domanda tesa al pagamento del residuo compenso di L. 4.500.000, per le causali indicate in motivazione; - rigetta altresì la domanda tesa a percepire per l'anno 99/00 l'ulteriore compenso di L. 18.000.000; - rigetta la domanda risarcitoria proposta in relazione alla vicenda antidoping, per le causali indicate in motivazione; - compensa interamente tra le parti le spese legali; - pone a carico di entrambe le parti, ferma restando comunque la solidarietà delle parti nei confronti del Collegio, le spese per il funzionamento del Collegio e per gli onorari dei componenti, che vengono liquidate in complessive £ 12.000.000.Così deciso in Roma il 3 Aprile 2001 all'unanimità da tutti gli arbitri riuniti in conferenza personale.Il Presidente AVV. Pier Francesco Frascella Gli Arbitri AVV. Paolo Monaco AVV. Carmelo Barreca
















