| Lunedì 19 Aprile 2004 19:37 |
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Archivio/2004-2010 |
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Appalto servizio di pulizia autostrade |
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| T.A.R. Catania sezione II n. 300 del 19/04/2004 | |
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N° 300/02 Reg. Ord.N° 3105 Reg. Ric. ANNO 2001REPUBBLICA ITALIANAIl Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sez. SECONDA, adunato in camera di consiglio con l'intervento dei Signori:Dott. Vincenzo Zingales PresidenteDott. Pancrazio Savasta Primo Referendario - relatore Dott. Salvatore Schillaci Consigliere Ha pronunciato la seguenteORDINANZASulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato in via giurisdizionale col ricorso n° 3105/01 Proposto da Manutencoop Service Arl in persona del legale rapp. pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonina Ventra, selettivamente domiciliata in Catania Via Umberto n° 311, presso lo studio dell'Avv. Natale Napoli ControIl Consorzio per le Autostrade Siciliane Messina, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francantonio Genovese, elettivamente domiciliato in Catania Via M. R. Imbriani 60, presso lo studio dell'Avv. P. la Carrubba E nei confrontiDella Oscar Brill soc. coop. Arl , in persona del legale rapp. pro-tempore, rapp. e dif. dall'Avv. Lino Barreca presso il cui studio in Catania, Via V. Giuffrida 37, è elettivamente domiciliata Per l'annullamentoDella delibera n° 83/comm. Del 25.6.2001, che indicava quale aggiudicataria della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia degli uffici della sede di Messina di Gazzi zona B e Milazzo zona C, piazzali di stazione, fabbricati, cabine di esazine, piste di transito e cunicoli delle tsazioni autostradali, parcheggi e piazzali di sosta autostradali la società controinteressataE nei confronti- IGS (Impresa General Service) in persona del legale rapp. p.t. non costituita in giudizio; - La Splendente, in persona del legale rapp. p.t. non costituita in giudizio; - Varrone Sofia non costituita in giudiziovisto il ricorso introduttivo del giudizio vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato; visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avv. F. Genovese per il Consorzio resistente e dell'Avv. L. Barreca per la controinteressata "OSCAR BRILL"udito il relatore Consigliere Pancrazio Savasta e uditi altresì l'Avv. A. Ventra per la parte ricorrente, M.M. Giarrusso delegato dall'Avv. F. Genovese per il Consorzio resistente e L. Barreca per la controinteressata Oscar Brill, vista la documentazione tutta in atti, visto l'art. 21 della legge 5 dicembre 1971 n° 1034Ritenuto che è indubbio che i provvedimenti di regolamentazione della gara stabiliscono, tra gli impegni contrattuali, anche le attività di smaltimento.Considerato che la natura stessa dei rifiuti relativi alla tipologia dell'appalto in esame, induce a richiedere come necessaria l'iscrizione all'albo degli smaltitori, da ritenere richiamata nel bando e, comunque, ivi introdotta ex lege per effetto dell'art. 1339 c.c.Ritenuto che sussiste - il danno grave ed irreparabile - che sussistono i presupposti per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopradescritta, P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo regionale della sicilia - sezione staccata di catania sezione seconda, ACCOGLIE la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.Catania 24.1.2002 fto Il PresidenteFto il Consigliere relatoreFto il segretarioDepositata in segreteria il 31.1.2002Fto il segretarioPur astenendomi dal commentare tale ordinanza (stante l'imminente proposizione dell'appello nell'interesse della mia assistita Oscar Brill, e non intendendo utilizzare le pagine della rivista per coonestare le ragioni dell'impugnazione, non ritenendolo corretto), ho ravvisato la necessità di dare immediata notizia ai lettori della rivista di tale ordinanza poiché la stessa, qualora fosse confermata dal CGA per le medesime regioni sostanziali affermate dal Tribunale Amministrativo, provocherebbe certamente un capovolgimento nell'intero settore degli appalti pubblici dei servizi di pulizia. Ed invero, la ritenuta necessità dell'iscrizione all'albo regionale degli smaltitori rifiuti ai sensi del D. Lgs. 22/97, stante la rilevanza data dal TAR all'inevitabile attività accessoria di smaltimento rifiuti (più o meno rinvenibile in quasi tutti gli appalti di pulizia), anche nelle ipotesi in cui tale "smaltimento" si limiti alla raccolta e conferimento della spazzatura al servizio pubblico di nettezza urbana, comporterà la necessità di rivedere quasi l'intera tipologia dei bandi di gara, con i relativi requisiti di partecipazione, unitamente alla necessità, in capo alle imprese di pulizia, di premunirsi a scanso di equivoci dell'iscrizione all'albo regionale degli smaltitori rifiuti, pena l'esclusione dalle gare pubbliche. Come dicevo, pur potendo approfondire in senso critico tale aspetto, ritengo più opportuno e più corretto rinviare un commento alla tesi oggi espressa dal Tribunale Amministrativo, all'esito del giudizio d'appello, congiuntamente all'ordinanza che verrà emanata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa. Avv. Lino Barreca
















