| Lunedì 19 Aprile 2004 19:05 |
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Archivio/2004-2010 |
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Integrazione disciplina dei pubblici servizi |
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| T.A.R. Marche n. 985 del 19/04/2004 | |
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REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHEha pronunciato la seguenteSENTENZAai sensi dell'art.3, co.1°, della L. 21 luglio 2000 n.205;sul ricorso n.337 del 2002 proposto dalla DIZETA INGEGNERIA, Studio Associato, con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dalla BP ARCHITETTI ASSOCIATI, con sede legale in Arese, in persona del Presidente pro-tempore, dal prof. MIGLIARESE CAPUTI Piero Giuseppe, dalla ing. UGUCCIONI & ASSOCIATI E.H.E. s.r.l., con sede legale in Pesaro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in nome proprio e nella qualità di partecipanti al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo-mandataria AI ENGENEERING s.r.l. di Torino, in rappresentanza della società semplice costituita tra loro, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Goffredo Grassani e Andrea Galvani, presso il secondo elettivamente domiciliati in Ancona, Corso Mazzini n.156;control'INTERPORTO MARCHE s.p.a., con sede in Jesi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mastri, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Garibaldi n.124;e nei confronti- dello STUDIO BARTOLINI & MOROSETTI, in persona del legale rappresentante pro-tempore;- di BARTOLINI Clito;- di MOROSETTI Paolo;- della SOCIETA' BONIFICA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con il CENTRO STUDI sui SISTEMI di TRASPORTO ? C.S.S.T. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Srubek Tomassy e Domenico D'A-lessio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Ancona, Via Giannelli n.36; - del CENTRO STUDI sui SISTEMI di TRASPORTO ? C.S.S.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Torino;- dello STUDIO QUATTRO ASSOCIATI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano;- di ANNONI Corrado;- di PARODI Stefano;- di REGIBALDI Michele;- di SAVIOLA Daniela;- della SINTAGMA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore;- della POLITECNICA - INGEGNERIA e ARCHITETTURA Soc. Cooperativa a r.l. ? s.c. a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Barbieri e Costanzo Frattin, presso il primo elettivamente domiciliata in Ancona, Piazza del Plebiscito n.55;per l'annullamento,previa sospensione dell'esecuzione,- del provvedimento della Commissione di gara n.3 in data 18 febbraio 2002, nella parte in cui procede all'attribuzione dei punteggi definitivi e stila la graduatoria finale della gara per licitazione privata;- del provvedimento della stazione appaltante n.106 del 21.2.2002 nella parte in cui approva la graduatoria finale e decide l'affidamento dell'incarico al raggruppamento Bonifica s.p.a. CSST s.p.a.;- di ogni altro verbale della commissione giudicatrice e atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso al procedimento di cui al bando di gara, in particolare del verbale di gara n.2, assunto dalla Commissione giudicatrice in data 16.2.2002;- della declaratoria del diritto delle ricorrenti e del raggruppamento che essi si sono impegnate a costituire ad essere collocate al primo posto nella graduatoria definitiva stilata nella gara di licitazione de qua, impegnando la stazione appaltante ad assumere i provvedimenti conseguenti;- per l'accertamento e la conseguente declaratoria del diritto delle ricorrenti e del raggruppamento che esse si sono obbligate a costituire;- per l'accertamento dell'obbligo e la condanna della stazione appaltante all'affidamento della progettazione preliminare di cui alla licita-zione de qua alle ricorrenti.Visto il ricorso con i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio della soc. Interporto Marche s.p.a., della soc. la s.p.a. Bonifica e della s.p.a. Politecnica;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Relatore, alla camera di consiglio del 24 luglio 2002, il Consigliere Giancarlo Giambartolomei;Uditi, altresì, gli avv.ti A.Galvani e G.Grassani per la ricorrente, l'avv. A.Mastri per la soc. Interporto Marche s.p.a., l'avv. D'Alessio per la s.p.a. Bonifica e l'avv. C.Frattin per la soc. Politecnica;Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria; Ritenuto che sussistono i presupposti per decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, in conformità di quanto previsto dall'art.3, co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205;Sentite sul punto le parti costituite;Visto il dispositivo n.40, pubblicato in data 27 luglio 2002, ai sensi dell'art.23/bis, VI comma, della L. 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto con l'art.4 della L. 21 luglio 2000, n.205;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:FATTO E DIRITTO1.- Dopo aver premesso d'aver partecipato alla gara (a licitazione privata) indetta dalla s.p.a. Interporto Marche per l'affidamento della redazione del progetto preliminare per la realizzazione del II e III lotto dell'Interporto di Jesi e dopo aver ricordato che all'esito di tale gara il raggruppamento BONIFICA-CSST si è classificato primo con punti 88, la Scart Politecnica, seconda, con punti 75,88, terza la s.r.l. Sintagma, con punti 55,93, quarti i ricorrenti con punti 50,05, con atto notificato il 15 aprile 2002, la Dizeta Ingegneria, studio associato, la BP Architetti Associati e la s.r.l. Uguccioni & Associati E.H.E. hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe.Affermata la legittimazione e l'interesse a ricorrere, gli istanti rilevano la mancata esclusione dalla gara del controinteressato raggruppamento BONIFICA-CSST per avere con l'offerta prodotto una cauzione provvisoria pari all'1% dell'importo posto a base di gara, anziché al 2%, come richiesto dal bando.Il raggruppamento aggiudicatario ha costituito la cauzione nella misura dell'1% dell'importo posto a base di gara ed ha prodotto copia autentica di certificazione di qualità, rilasciata sia alla società capogruppo sia all'associata, erroneamente (ad avviso della parte ricorrente) ritenendo applicabile l'art.8, comma 11/quater, della L. n.109 del 1994. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza d'elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefìci:a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento; ...").Riguardo alle offerte della Politecnica s.c. a r.l. (classificatasi seconda) e della Sintagma s.r.l. (terza classificata) i ricorrenti censurano la rinunzia al compenso ed al rimborso delle spese afferenti le prestazioni accessorie per avere dette società indicato per tali prestazioni un inammissibile ribasso pari al 100%, in violazione della prescrizione del bando che impone l'indicazione di una percentuale di ribasso e dei principi concorsuali e negoziali.Si sono costituiti l'Interporto Marche s.p.a., la soc. Bonifica s.p.a. e la soc. Politecnica soc. coop. a r.l., producendo documenti e memorie.Oltre a produrre scritti difensivi, con atto notificato il 12 luglio 2002, i ricorrenti hanno riproposto l'istanza di sospensione, già rinviata al merito, fissato e non trattato all'udienza del 10 luglio 2002.2.- Il ricorso è infondato.Ha sostegno dell'asserita illegittimità del provvedimento d'aggiu-dicazione a favore della s.p.a. Bonifica e del suo raggruppamento (poiché in una gara che ha ad oggetto la prestazione di servizi non potrebbe trovare ingresso l'art. 8, co.11-quater, della L. n.109 del 1994), i ricorrenti e la controinteressata Politecnica ? Ingegneria e Architettura soc. coop. a r.l. (seconda classificata) in memoria richiamano la sentenza 21 gennaio 2002, n.350 con la quale, con riferimento alla regolamentazione delle procedure di gara, la V Sezione del Consiglio di Stato ha asserito non "corretta un'operazione di trasposizione" di specifiche disposizioni dal settore delle gare che hanno ad oggetto i lavori pubblici da quello delle gare che hanno ad oggetto pubblici servizi e ciò, in particolare, dopo che il nostro ordinamento, adeguandosi alle direttive comunitarie, ha distinto in modo netto la procedura applicabile ad ogni singolo settore.Senonchè la precitata sentenza riconosce anche ammissibili pre-scrizioni del bando che integrino la disciplina di settore, "quando non collidano con aspetti fondamentali di quest'ultima". La massima è perfettamente in sintonia con l'allegato 4/b n.11 del decreto 17 marzo 1995, n.157 che, nel formulare il modello di bando ed avviso di gara per l'affidamento di un pubblico servizio, al fine d'aumentare la garanzia di una corretta esecuzione, rende ammissibile la richiesta del versamento di una cauzione ("11. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste."), altrimenti non previsto dal momento che i par-tecipanti alla procedura per l'aggiudicazione dell'appalto sono iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o, per quanto riguarda l'affi-damento di incarichi di progettazione, agli albi professionali.Nello specifico caso il bando ha introdotto l'obbligo della prestazione di una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo posto a base di gara.La clausola ha un suo diretto, anche se non espresso, riferimento nell'art.30 della L. 11 febbraio 1994, n.109 (legge quadro sui lavori pubblici), disposizione il cui contenuto trova un suo completamento ed una sua integrazione nell'art.8, co.11-quater, in forza del quale, per le imprese "certificate" la cauzione di cui al precitato art.30 è ridotta del 50%.Data l'inscindibile unitarietà della prescrizione volontariamente introdotta, secondo la corretta interpretazione logico-sistematica data dalla stazione appaltante al proprio atto regolamentare (bando), la previsione del versamento di una cauzione provvisoria, tratta dalla disciplina generale di un diverso settore, comprende implicitamente anche le sue deroghe e specificazioni (art.8, co.11-quater, lett. a, L. n.109 del 1994), pur esse (discrezionalmente) fatte proprie.Diversamente, per le gare d'affidamento di pubblici servizi, per le quali non è contemplata in via ordinaria la prestazione di una cauzione provvisoria, varrebbe una disciplina dal contenuto più rigido di quello vigente nel diverso settore dei lavori pubblici, limitatamente alle cui gare il Legislatore ha introdotto l'istituto.L'infondatezza dell'impugnazione avverso la mancata esclusione della prima classificata assorbe (per mancanza d'interesse) le questioni attinenti all'ammissione alla gara della seconda e della terza classificata ed il ricorso deve essere respinto.Si ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricor-so in epigrafe indicato.Compensa le spese.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità ammini-strativa.Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24 luglio 2002, con l'intervento dei Magistrati:Dott. Giancarlo Giambartolomei - Presidente f.f., est.Dott. Galileo Omero Manzi - ConsigliereAvv. Liana Tacchi - ConsiglierePubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno -2 SET. 2002Ancona, -2 SET. 2002IL SEGRETARIO GENERALE
















