| Lunedì 19 Aprile 2004 18:44 |
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Archivio/2004-2010 |
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Cottimo fiduciario |
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| T.A.R. Catania sezione I n. 5 del 19/04/2004 | |
I) Appalto di lavori ? Lavori in economia ? Cottimo fiduciario - Legge regionale Siciliana numero 7/2002 ? Norma di rango primario - Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 25 novembre 1993 - Norma di rango secondario ? Abrogazione implicita.II) Appalto di lavori ? Lavori in economia ? Cottimo fiduciario ? Articolo 20 della legge regionale Siciliana numero 7/2002 - Affidamento nell'anno solare per un importo non superiore ai 150.000,00 euro ? Individuazione del momento ? Aggiudicazione provvisoria ? Ratio.
I) L'articolo 20 della legge regionale Siciliana numero 7/2002 prevede espressamente che "...gli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1...", ossia per un importo totale non superiore a 150.000,00 euro. Tale disposizione, costituendo norma di rango primario, ha ormai abrogato quella contenuta in una fonte di rango secondario, quale è il decreto del Presidente della Regione Sicilia del 25 novembre 1993 rubricato "regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario. L'articolo 8 quinto comma del decreto citato prevedeva che l'invito "...non può essere rivolto, nel corso dell'anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte dell'ente, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno...". Sicché, come è stato autorevolmente sostenuto "...non può invece ritenersi vigente la disposizione regolamentare che preclude l'invito di imprese che hanno conseguito cottimi anche di importo inferiore, fino a che altre imprese in possesso de requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno; la preclusione all'affidamento di più cottimi nell'anno solare alla stessa impresa è, infatti, ormai collegata all'importo dei lavori affidati...".II) Al fine di accertare se nello stesso anno solare ad una determinata ditta siano stati affidati lavori con la procedura di cottimo fiduciario per un importo superiore ai 150.000,00 euro, il legislatore ha inteso far riferimento con il termine di "affidamento" di un cottimo fiduciario alla data dell'aggiudicazione provvisoria. Ed invero, a mente dell'articolo 21 della legge numero 109/1994, vigente anche nel territorio della regione siciliana, il verbale di aggiudicazione (provvisoria) diviene definitivo, per assenza di rilievi o di contestazioni, o, infine, per l'inutile decorso del termine di dieci giorni dalla proposizione dei rilievi e delle contestazioni.
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N. 5/04 Reg. Sent.N. 3943/03 Reg. Ric. REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Prima, composto dai Signori Magistrati:Dott. Filippo DELFA PresidenteDott. Biagio CAMPANELLA Consigliere rel. est.Dott. Vincenzo SALAMONE Consigliereha pronunciato la seguenteS E N T E N Z Asul ricorso n. 3943/2003 RG., proposto dall?impresa edile stradale ing. CAMPOCCIA Ignazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall?avv. Pietro De Luca, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Catania, via Ruggero di Lauria, n. 29;controil Comune di SAN MICHELE DI GANZARIA, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall?avv. Antonino Mirone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via Vecchia Ognuna n. 142/b; e nei confrontidell?impresa ALESSANDRO Angelo, controinteressata e ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Catania, via Vincenzo Giuffrida, n. 37; per l?annullamento:-delle operazioni di cui al verbale di cottimo-appalto del 24.9.2003;-del provvedimento recante l?aggiudicazione definitiva alla ditta Alessandro Angelo dell?appalto dei lavori per la realizzazione di tre schiere di colombari e la sistemazione a verde della nuova area del cimitero;-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Visto il ricorso con i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e dell?impresa intimati;Visti gli atti tutti della causa;Designato relatore per la Camera di consiglio del 26 novembre 2003 il Consigliere Dott. Biagio Campanella; uditi gli avvocati delle parti, come da relativo verbale, anche ai sensi dell?art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 per la definizione del giudizio nel merito a norma del successivo art. 9 della legge innanzi citata.Accertata la completezza del contraddittorio e dell?istruttoria.Ritenuto in fatto quanto rappresentato nell?atto introduttivo del giudizio. Considerato che il ricorso appare infondato in quanto:a)Va disatteso il primo motivo di censura, con il quale la ditta ricorrente sostiene che il Comune di S. Michele di Ganzaria non avrebbe potuto invitare alla gara in questione l?impresa Alessandro poiché questa era risultata aggiudicataria, nel corso del 2003, di un altro cottimo-appalto, per un importo di euro 9.937,19, dato che il 5° comma dell?art. 8 del decreto del Presidente della Regione Sicilia del 25 novembre 1993 dispone che l?invito ??non può essere rivolto, nel corso dell?anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte dell?ente, fino che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno??.Osserva il Collegio che l?art. 20 della legge regionale n. 7/2002 prevede espressamente che ??gli enti ed organismi di cui all?art. 2, comma 2, lettera a) non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per un importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1??, ossia per un importo totale non superiore ai 150.000 euro.Tale disposizione, costituendo norma di rango primario, ha ormai abrogato quella contenuta in una fonte di rango secondario, quale è il ?regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario?, di cui al menzionato decreto presidenziale del 25 novembre 1993.Sicchè è stato sostenuto che "?non può invece ritenersi vigente la disposizione regolamentare che preclude l?invito di imprese che hanno conseguito cottimi anche di importo inferiore, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno; la preclusione all?affidamento di più cottimi nell?anno solare alla stessa impresa è, infatti, ormai collegata all?importo dei lavori affidati?.2) Tuttavia l?impresa ricorrente, con il secondo motivo di gravame, sostiene che, nel corso dell?anno 2003, il Comune resistente avrebbe affidato, con cottimo-appalto, all?impresa Alessandro, lavori per un importo complessivo superiore ai 150.000 euro fissati dalla legge.Secondo la ricorrente medesima, andrebbero computati, come lavori affidati nel 2003, anche quelli di segnaletica stradale (di euro 9.937,19), atteso che proprio nel corso di tale anno sarebbe sopraggiunta la definitività dell?aggiudicazione, con il provvedimento dirigenziale n. 10 del 19.2.2003.Occorre chiarire quale sia il momento a cui il legislatore ha inteso fare riferimento con il termine ?affidamento?, al fine di accertare se la sommatoria dei precedenti affidamenti nello stesso anno solare ad una determinata ditta comporti o meno la possibilità per quest?ultima, per l?avvenuto superamento dell?importo massimo di 150.000 euro, di ricevere ulteriore incarichi.Orbene, il Collegio ritiene che, al fine sopraindicato, deve farsi riferimento alla data dell'aggiudicazione provvisoria.Ed invero, a mente dell?art. 21 della legge n. 109/1994, vigente anche nel territorio della Regione siciliana, il verbale di aggiudicazione (provvisoria) diviene definitivo, per assenza di rilievi o di contestazioni, nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, o a seguito della decisione dell?Ente appaltante nel caso in cui vengano proposti rilievi e contestazioni, o, infine, per l?inutile decorso del termine di dieci giorni dalla proposizione dei rilievi e delle contestazioni.Come giustamente sottolinea il Comune resistente, la mancanza di un momento temporale certo comporterebbe che alle Amministrazioni sarebbe precluso il ricorso al cottimo-appalto in prossimità della fine dell?anno, o di affidare più cottimi nel medesimo giorno, per l?impossibilità di accertare se l?impresa aggiudicataria superi o meno l?importo di 150.000 euro nell?anno solare.In ogni caso, si aprirebbe la strada ad una serie interminabile di abusi mirati, con le conseguenze che è facile immaginare.Nel caso di specie, l?aggiudicazione dei lavori di ?segnaletica stradale? in questione reca la data del 19.11.2002; anzi, tale aggiudicazione è divenuta definitiva sette giorni dopo (ossia il 26.11.2002) per mancata presentazione di reclami tempestivi (l?unico reclamo è stato presentato fuori termini).La determinazione dirigenziale n. 10 del 19.2.2003, sostanzialmente, si identifica in una mera presa d?atto della intervenuta definitività dell?aggiudicazione che, nella parte in cui ha preteso di effettuare un?approvazione definitiva, è ?atto inefficace e comunque insuscettibile di produrre effetti sostanziali e/o integrativi? (cfr., 2^ Sezione di questo T.A.R. , n. 2571 del 21 dicembre 2001).In base a quanto esposto e come già anticipato, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.Appare superfluo, a questo punto, l?esame del ricorso incidentale. Infine, per quanto concerne le spese giudiziali, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione. P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione staccata di Catania-Sez. 1^ RIGETTA il ricorso in epigrafe.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 26 novembre 2003. L?Estensore Il Presidente F.to Biagio Campanella F.to Filippo Delfa Depositata nella Segreteria del T.A.R.- Sez. di Catania oggi 12-01-2004
















