| Lunedì 19 Aprile 2004 18:32 |
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Archivio/2004-2010 |
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Esecuzione provvedimento cautelare |
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| T.A.R. Palermo sezione I n. 221 del 19/04/2004 | |
Giudizio amministrativo ? Ottemperanza ? Ricorso avente ad oggetto un provvedimento cautelare emesso da altro giudice ? Ammissibilità ? Non sussiste
E' fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso avente ad oggetto l'ottemperanza di un'ordinanza resa ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. per difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che "?La possibilità di poter richiedere al giudice amministrativo di disporre in ordine all'ottemperanza dell'amministrazione al giudicato formatosi su sentenze emesse da altri giudici, non può estendersi ai provvedimenti cautelari, legati a situazioni di fatto puntuali e mutevoli, che esigono l'immanente controllo dello stesso giudice che li ha emanati?" (Consiglio Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 602) e che è inderogabile l'applicazione dell'articolo 669 duodecies c.p.c. ai fini dell'attuazione della misura cautelare da parte dello stesso giudice che la ha emessa (cfr. T.A.R. Sardegna, 28.2.2003, n. 254).
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N. 221-04 Reg. Sent.N. 4896 Reg. Gen. ANNO 2003IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z Asul ricorso n. 4896/2003 proposto da MONTE Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Profita ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Palermo, alla Piazza Ungheria n. 58;sul ricorso n. 4896/2003 proposto da MONTE Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Profita ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Palermo, alla Piazza Ungheria n. 58;controil Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. A. M. Impinna ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, in Palermo;per l'ottemperanzadell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Palermo, sez. Lavoro del 15.3.2003-18.3.2003, confermata dal Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 20.5.2003-22.5.2003; Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;Visti gli atti tutti di causa;Designato relatore alla camera di consiglio del 21.11.2003 il Primo Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed uditi l'Avv. Profita per il ricorrente e l'Avv. Impinna per l'Amministrazione resistente;FATTO E DIRITTOCon ricorso depositato il 19.9.2003, il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla ordinanza resa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Palermo, sez. Lavoro del 15.3.2003-18.3.2003, confermata dal Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 20.5.2003-22.5.2003, con la quale è stato ordinato al Comune di Palermo di attribuire al ricorrente le mansioni di Capo officina presso il Cantiere comunale.Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata depositando in data 21.11.2003, ossia alla camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso in oggetto, memoria con la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito ed ha dedotto, nel merito, l'infondatezza del ricorso in esame, chiedendone il rigetto.Alla camera di consiglio del 21.11.2003, il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti che hanno insistito nelle rispettive difese.L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in oggetto per difetto di giurisdizione del giudice adito è fondata, atteso che "La possibilità di poter richiedere al giudice amministrativo di disporre in ordine all'ottemperanza dell'amministrazione al giudicato formatosi su sentenze emesse da altri giudici, non può estendersi ai provvedimenti cautelari, legati a situazioni di fatto puntuali e mutevoli, che esigono l'immanente controllo dello stesso giudice che li ha emanati" (Consiglio Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 602 ) e che è inderogabile l'applicazione dell'art. 669 duodecies c.p.c. ai fini dell'attuazione della misura cautelare da parte dello stesso giudice che la ha emessa (cfr. T.A.R. Sardegna, 28.2.2003, n. 254).Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.-------Spese compensate.------------------------------------------------Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------Così deciso in Palermo il 21.11.2003, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:--------------------- Salvatore Veneziano, Consigliere Presidente f.f.- Cosimo Di Paola, Consigliere- Maria Cristina Quiligotti, Primo Referendario estensoreAngelo Pirrone, Segretario.Depositata in Segreteria il 27/01/2004Il FunzionarioLaura MalerbaI.B.
















