Home ARCHIVIO 2004-2010 CHIAMATA ALLE ARMI DEI SOGGETTI IDONEI
  • Lunedì 05 Luglio 2004 15:03
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    Archivio/2004-2010

    CHIAMATA ALLE ARMI DEI SOGGETTI IDONEI

    T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II n. 9740 del 05/07/2004

    Militare di leva - Chiamata - Soggetti idonei ma in possesso di un non perfetto profilo sanitario - E' possibile soltanto in caso di esaurimento degli appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 - Deve essere inoltre giustificata da esigenze operative e/o logistiche

    Ai sensi degli artt.1 e segg. D.M. 14 30 settembre 2002 ed in adempimento del generale obbligo di motivazione imposto dall’art.3 L. 7 agosto 1990 n. 241, l’Amministrazione militare è tenuta a <giustificare> la chiamata alle armi dei soggetti che, pur essendo stati giudicati idonei, sono stati riconosciuti in possesso di un non perfetto profilo sanitario. In particolare, secondo le previsioni dell’art.2 del D.M., l’Amministrazione in tali casi deve innanzitutto attestare l’avvenuto esaurimento degli appartenenti alle categorie in possesso dei profili <1 , 2 e 3> e, in secondo luogo, deve indicare le esigenze operative e/o logistiche che impongono l’utilizzazione del personale affetto da patologie e perciò classificato col profilo <4>.

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    REPUBBLICA ITALIANA N. 9740 Reg. Sent.IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA ANNO 2004SECONDA SEZIONE composto dai magistrati:Presidente dott. Antonio OnoratoConsigliere dott. Francesco GuerrieroConsigliere dott. Vincenzoi Cerneseha pronunciato la seguenteSENTENZA(ai sensi degli artt. 21 e 26 L. 6 dicembre 1971 n. 1034)sul ricorso n. 7726 del 2004 proposto dal sig. Romolo Fontanella rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Paolino e Leopoldo Fiorentino e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, viale Caracciolo n. 15 presso l’avv. Laudario,controil Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Napoli, via A. Diaz n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato la quale lo rappresenta e difende ex lege, perl'annullamento, della cartolina precetto n. 08/04-04/TAR dell’11 maggio 2004,Visto il ricorso con i relativi allegati, Visto l' atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata,Visti gli atti tutti della causa, Relatore alla camera di consiglio del 24 giugno 2004 il presidente Antonio Onorato,Uditi i difensori presenti come da verbale,Ritenuto e considerato quanto segue;FATTO e DIRITTO1-Come è stato rappresentato ai difensori delle parti, ai sensi degli artt. 21 e 26 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso, essendo manifestamente fondato, può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata adottata in camera di consiglio.2-E’ stata impugnata la cartolina precetto indicata in epigrafe, con la quale è stata disposta la nuova incorporazione dell’interessato nonostante che lo stesso fosse incluso nella quinta categoria a causa del suo non perfetto profilo sanitario (coefficiente quattro alla voce <funzione visiva>).Risulta, pertanto, necessario ribadire che, ai sensi degli artt.1 e segg. D.M. 14 30 settembre 2002 ed in adempimento del generale obbligo di motivazione imposto dall’art.3 L. 7 agosto 1990 n. 241, l’Amministrazione militare è tenuta a <giustificare> la chiamata alle armi dei soggetti che, pur essendo stati giudicati idonei, sono stati riconosciuti in possesso di un non perfetto profilo sanitario.In particolare, secondo le previsioni dell’art.2 del D.M., l’Amministrazione in tali casi deve innanzitutto attestare l’avvenuto esaurimento degli appartenenti alle categorie in possesso dei profili <1 , 2 e 3> e, in secondo luogo, deve indicare le esigenze operative e/o logistiche che impongono l’utilizzazione del personale affetto da patologie e perciò classificato col profilo <4>.Il provvedimento impugnato non contiene una motivazione del genere indicato.3-Tanto basta per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso con assorbimento di ogni altra censura ivi inclusa quella concernente il superamento del periodo massimo di disponibilità, in relazione alla quale, tuttavia, l’Amministrazione, in caso di rinnovazione del provvedimento impugnato, non potrà ignorare quanto recentemente statuito in casi identici dalla IV Sezione del Consiglio di Stato (cfr. ex multis nn. 4335 e 4337 del 2003),Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, spese ed onorari sono liquidate in complessivi € 500,00 (cinquecento).Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 24 giugno 2004. IL PRESIDENTE EST.(dott. Antonio Onorato)
     
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