Giovedì 01 Luglio 2004 13:40
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Archivio/2004-2010

Normativa applicabile e principio di specialita' in materia di Stazioni radio-base

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 3492 del 01/07/2004

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REPUBBLICA ITALIANATRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA SEZIONE SECONDA BIS Registro Ordinanze:3492/2004 Registro Generale: 5575/2004 nelle persone dei Signori:PATRIZIO GIULIA Presidente FRANCESCO GIORDANO Cons. , relatoreSOLVEIG COGLIANI Primo Ref. ha pronunciato la seguente ORDINANZAnella Camera di Consiglio del 24 Giugno 2004 Visto il ricorso 5575/2004 proposto da:SOC H3G SPA rappresentato e difeso da:DE LORENZO AVV. FERRUCCIO SARTORIO AVV GIUSEPPE con domicilio eletto in ROMA VIA LUCIANI, 1 pressoDE LORENZO AVV. FERRUCCIO controCOMUNE DI FORMELLO rappresentato e difeso da:ROSCIONI AVV. REMO con domicilio eletto in ROMA L.GO DELLA GANCIA, 1 presso la sua sedeper l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota del Comune di Formello n. 3273 del 9.3.2004;Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;Udito il relatore Cons. FRANCESCO GIORDANO e uditi altresì per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;Ritenuto che ad un primo e sommario esame, il ricorso appare sorretto da un sufficiente grado di fondamento giuridico, atteso che la realizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare, per il principio di specialità, deve ritenersi disciplinata dalle norme di cui al D.Lgs. n. 259/03 e non anche da quelle di cui al D.P.R. n. 380/01, alle quali ultime il provvedimento impugnato di riferisce;Tenuto conto, altresì, del parere favorevole dell’ARPA LAZIO, trasmesso con nota prot. n. 1049 del 19-2-2004;Avuto riguardo, infine, al paventato pregiudizio, in relazione alla necessità di realizzare il completamento della rete di telefonia cellulare;P.Q.M.ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.ROMA , li 24 Giugno 2004 PresidenteConsigliere