| Giovedì 01 Luglio 2004 10:25 |
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Archivio/2004-2010 |
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Rinviata al 31.12.2004 la scadenza per l'adozione del documento programmatico sulla sicurezza |
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| Decreto Legge n. 158 del 01/07/2004 | |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che, nelle more dell'emanazione del regolamentoprevisto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' necessario garantire lapermanenza in carica degli attuali consigli provinciali, regionali enazionali degli ordini professionali, la cui scadenza e' fissata al30 giugno 2004; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare ilpredetto termine, al fine di procedere all'indizione delle nuoveelezioni secondo le nuove procedure elettorali e in conformita' alnuovo sistema di funzionamento degli ordini e dei collegiprofessionali di cui al citato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 328 del 2001; Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesadi ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato diadottabilita' e per la revisione del procedimento per l'adozione deiprovvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, aipredetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioniprocessuali vigenti; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare lepredette disposizioni transitorie per una tutela effettiva deidiritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione deiprocedimenti in corso; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza diprorogare i termini stabiliti dagli articoli 180 e 181 del codice inmateria di protezione dei dati personali, di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di consentire ai titolaridel trattamento dei predetti dati di conformarsi alle nuove ecomplesse disposizioni sulle misure minime di sicurezza nonche' allepubbliche amministrazioni di adottare i necessari regolamentiidentificativi delle tipologie dei dati sensibili; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 22 giugno 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e delMinistro della giustizia, di concerto con il Ministrodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministroper la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti:«31 dicembre 2004». Art. 2. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno2005. Art. 3. 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente ilcodice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate leseguenti modifiche: a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sonosostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»; b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un annodall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti:«entro il 31 marzo 2005»; c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005». Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversionein legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 24 giugno 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Mazzella, Ministro per la funzione pubblicaVisto, il Guardasigilli: Castelli
















