Venerdì 25 Giugno 2004 20:14
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Archivio/2004-2010

APPALTI PUBBLICI - PRESENTAZIONE OFFERTE SOLO PER POSTA - ILLEGITTIMITA' -

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I n. 9673 del 25/06/2004

Appalto pubblico - Offerte - Modalità di presentazione - Clausola del bando che impone la loro presentazione solo a mezzo del servizio postale - E' illegittima

E'illegittima, in quanto irragionevolmente onerosa, la clausola del bando che imponga la consegna dell’offerta solo a mezzo del servizio postale, per di più addossando al concorrente il rischio di eventuali ritardi addebitabili all’ufficio postale.

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REPUBBLICA ITALIANATRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI PRIMA SEZIONE Registro Sentenze: 9673/2004 Registro Generale: 6668/2004 nelle persone dei Signori:GIANCARLO CORAGGIO Presidente ARCANGELO MONACILIUNI Cons. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref. , relatore ha pronunciato la seguente SENTENZAEx art. 26 l. n. 1034/1971nella Camera di Consiglio del 09 Giugno 2004 Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;Visto il ricorso 6668/2004 proposto da:MEDICAL SERVICE S.R.L. BIOCHEMICAL S.R.L. LABORAT. DI ANALISI CLINICHE GENTILE S.A.S. DI GENTILE & C. rappresentato e difeso da:PERNA SABATO NAPPI NICOLA con domicilio eletto in NAPOLI VIA A.D'ISERNIA, 38 pressoPERNA SABATO controCOMUNE DI ACERRA e nei confronti di FINBEDA S.R.L.per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara relativa all’appalto del servizio di consulenza e prestazione specialistiche , nomina del medico competente per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 626/94 e dlgs 242/96, indetta dal Comune di Acerra in data 13.l2.2003;Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 comma 4 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;RILEVATO che la ricorrente premetteva di aver partecipato alla gara indetta dal comune di Acerra in data 13/02/04 ed avente ad oggetto il servizio triennale di consulenza e prestazione specialistiche nomina del medico competente per la sicurezza del lavoratori ex D.L.vo n. 626/94, per un importo a base d’asta di € 163.357,35 compresa IVA, e di essere stata esclusa perché il proprio plico sarebbe pervenuto all’Amministrazione in data 6/4/04, cioè tardivamente, benché spedito in data 2/4/04; che, pertanto, chiedeva l’annullamento degli atti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) il bando è illegittimo nella parte in cui impone la presentazione dell’offerta esclusivamente a mezzo del servizio postale; 2) l’aver partecipato alla gara avvalendosi del detto servizio postale non costituisce acquiescenza alla clausola; 3) la clausola è illegittima in quanto irragionevolmente onerosa, senza che sussistano valide ragioni per addossare al concorrente il rischio del mancato recapito del plico, né sussistevano valide ragioni per prevedere il ricorso al servizio postale quale unico strumento di presentazione delle offerte; 4) eccesso di potere, atteso che l’esclusione non era prevista quale conseguenza dell’inosservanza del termine; 5) violazione di legge, atteso che ai sensi degli artt. 36 e 37 DPR n. 655/82 la corrispondenza raccomandata inviata agli enti pubblici si considera inoltrata non con la consegna ma con il deposito del plico presso l’Ufficio postale di destinazione;CHE il ricorso appare fondato, atteso che è certamente illegittima, in quanto irragionevolmente onerosa, la clausola del bando che imponga la consegna dell’offerta solo a mezzo del servizio postale, per di più addossando al concorrente il rischio di eventuali ritardi addebitabili all’ufficio postale (in tal senso, TAR Campania sez. I n. 2383/2004; TAR Veneto sez. I n. 778/04; Consiglio di Stato IV n. 4934/2000, TAR Campania Napoli sez. I n. 1686/03); che gli altri motivi di ricorso possono ritenersi assorbiti;CHE la domanda risarcitoria non può essere accolta, atteso che non è stato provato alcun danno effettivo;CHE, pertanto, il ricorso sia fondato;CHE sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio;P.Q.M.Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Prima Sezione, visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe.Rigetta la domanda risarcitoria.Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio ..NAPOLI , li 09 Giugno 2004 IL PRESIDENTEIL REFERENDARIO EST.IL SEGRETARIO