| Giovedì 24 Giugno 2004 19:40 |
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Archivio/2004-2010 |
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Gestione degli impianti sportivi e procedimenti di evidenza pubblica |
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| Tar Lazio sez. II ter del 24/06/2004 | |
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REPUBBLICA ITALIANATRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA SEZIONE SECONDA TER Registro Ordinanze:3267/2004 Registro Generale: 2786/2004 nelle persone dei Signori:ROBERTO SCOGNAMIGLIO Presidente ANTONIO AMICUZZI Cons. SILVIA MARTINO Primo Ref. , relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZAnella Camera di Consiglio del 14 Giugno 2004 Visto il ricorso 2786/2004 proposto da:ASSOCIAZIONE GINNASTICA AGORA' rappresentato e difeso da:CASO AVV. FRANCESCO CIAGLIA AVV. GIUSEPPE con domicilio eletto in ROMA VIA SAVOIA N. 72 pressoCASO AVV. FRANCESCO controCOMUNE DI COLLEFERRO rappresentato e difeso da:COLABIANCHI AVV ALBERTO con domicilio eletto in ROMA VIA OSLAVIA, 30 presso la sua sedeMINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, degli atti indicati nel ricorso in epigrafe tra i quali il bando di gara per l’affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport di viale Europa, Colleferro;Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;Visto l'atto di costituzione in giudizio di:COMUNE DI COLLEFERRO Udito il relatore Primo Ref. SILVIA MARTINO e uditi altresì i procuratori delle parti comparsi come da verbale d’udienza;Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642; Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato NON appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente;Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentae di sospensione dell’atto impugnato considerato che l’affidamento diretto della gestione degli impianti sportivi alle Associazioni dilettantistiche previsto dall’art. 90, comma 25, della L. n. 289/2002 non ha carattere assoluto e inderogabile; considerato pertanto che, in mancanza di direttive regionali circa l’elaborazione di criteri oggettivi per l’individuazione dei soggetti gestori (e delle relative modalità di affidamento) non appare irragionevole, nella fattispecie, la scelta di indire una gara secondo i procedimenti ordinari di evidenza pubblica; considerato vieppiù che il Comune intende destinare l’impianto de quo non solo all’attività sportiva bensì alla creazione di un polo logistico per le attività sociali e culturali della città e che tale scelta rappresenta una forma di discrezionalità amministrativa, non sindacabile nel merito da questo giudice.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter, RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma addì 14 giugno 2004 Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO, Presidente: Primo referendario Silvia MARTINO, estensore:
















