Lunedì 21 Giugno 2004 23:03
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Archivio/2004-2010

CONSEGUENZE PROCESSUALI DELLA RISOLUZIONE TRANSATTIVA DELLA CONTROVERSIA

TAR LIGURIA, GENOVA, SEZIONE SECONDA n. 974 del 21/06/2004

1. Giudizio amministrativo – Procedura – Transazione intervenuta nelle more del processo – Cessazione della materia del contendere – Va dichiarata2. Giudizio amministrativo – Procedura – Transazione intervenuta nelle more del processo – Spese di giudizio – Criterio della soccombenza virtuale – Non si applica

1. Qualora con atto di transazione stipulato nelle more del giudizio, le parti hanno definitivamente risolto, appunto in via transattiva, ogni aspetto inerente al contenzioso già oggetto del ricorso introduttivo del giudizio, sul contenzioso medesimo deve essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere.2. Il criterio della cd. soccombenza virtuale è inapplicabile nel caso di transazione intervenuta nelle more del giudizio, in quanto la transazione non comporta implicito riconoscimento della validità di una o di entrambe le contrapposte tesi delle parti e non consente, quindi, di individuare quale delle due sarebbe risultata, al termine del giudizio soccombente.

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REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale della LiguriaSezione Secondanelle persone dei Signori:Mario AROSIO -PresidenteRaffaele PROSPERI - ConsigliereFloriana RIZZETTO - Relatore, estensoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi riuniti nn. 1045-1052-1053-1054-1055-1057-1058-1059-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072/1999, proposti rispettivamente da per il n.1045/99: GUASTINI ANNA MARIA, MARZELLA ENRICO FRANZINI ELENO, BORROMETI GIOVANNA, FERRARI EMILIO, CECERE DONATELLA, RICCO ROBERTO, BIANCHINI NADIA, MONTEFIORI GINO, TONELLI VANDA, CONFETTI IOLANDA, MAGGI MARIO, CAROZZO UMBERTO, NARDINI FRANCA, CECCHI MARISA, ORLANDI MARIA LINA, SERRA SANDRA;per il n.1052/99: ROSSI MARCELLA MARIA, TOME' ROBERTO, TORNABONI MARISA, BOTTI GIOVANNI, LA PERA ANNA, BRUCCINI ROBERTO, DI LEVA LUCIANA, GROSSI TINA, GHIRARDI GABRIELLA, VARESE ROSSANA, BENEDETTI GIORGIO, FRUMENTO FLORIDA, DONATINI LUISA, PESCI SILVANO, STRETTI SERGIO, CALANCHI LUCIANO, FRANCINI ENZO;per il n. 1053/99: VESIGNA ROSANNA., COLOMBO FRANCO, LOMBARDI LUCIANA MARIA, SAMPIERO VERA, RAGGI LIDIA, SANTUCCI CORRADO, SEBASTIANO CLAUDIA, SOMMOVIGO CESARINA, BALDINI TINO, RICCIARDI ADRIANO, RICCIARDI GIOVANNI, PERIOLI LUCIANA, RAGGI EDDA, CROCETTI PIERINA, ANTOLA RITA, CORSI ANNA, COSTA CARLA;per il n. 1054/99: LA PERA RITA, MANCINI DANILO, MARZOTTO ANTONIA, COCCIA SALVATORE, BONI IVANO, VENTIMIGLIA UMBERTO, MALCOTTI PAOLA, CIDALE GERARDA, PAOLINI GIOVANNA, BENACCI ERNESTA, ROSSI ILIANA, ESPOSITO ANNA MARIA, BIANCHINI ENZO, CUNEO GIOVANNA, OMEI PAOLO, CATONI GIORGIO, FREGOSI RINETTA INES;per il n. 1055/99: ANREANI ROBERTO, GABRIELLI REMO, DITRIA GIOVANNI, QUATTROCCHI FULVIO, BARBIERI IDA, CHILOSI EVELINA, PANELLO LUCIANA, VIGNALI AURELIA, BARBERA GIOCONDA, CARABELLI PAOLA, BOTTO ROSANNA, AMADEI PAOLA, TARANA AUGUSTA, VITI MIRELLA, MAGLIO SERGIO, MICHELI CAMILLA, CANESE LUCIANO;per il n. 1057/99: DI DOMENICO FERNANDO, LODOVICI ENRICA, ZOMPARELLI MARIA, ROSSI MARIA LUISA, AGOSTINI PIERA, BATTAGLIA LEONILDO, DASCANIO BRUNA, BERTANO DANIELA, MAGGIANI ADRIANA, TORRACCA AURA, PAGLIUZZA ROSANNA, BELLONI CAROLINA, MICHELETTI MARIA ENRICA, DI MARTINO GIUSEPPA, LEONARDI MAURIZIA, BROZZO ANGELA, PERI FRANCESCO;per il n. 1058/99: COSTA LOREDANA, FIORINI MARIA PIA, BELLUCCI MARIA LUIGIA, NARDI BIANCA, CICONETTI IOLANDA, BEZZI MARCELLA, FERRARI IVANA, ZUCCONI EDA, ROMANO GIANNA, PEZZANI IVONNE, VALLERI DORETTA, CASSIGOLI MARIA PAOLA, MALATESTA ALFREDO, CARRODANO GIOVANNA, BIAGI CELSA, TARTARINI GIUSEPPINA, BERNARDINI STEFANIA;per il n. 1059/99: DEL BENE MARIA LUISA, LERICI ANNA MARIA, MICHI RENATA, LUBRANO CLARA, COZZANI BIANCA, BERTOLOTTI MARINA, PIETRINI ADELE, TRIPODI MARIA, LIZZA LETIZIA, NEVANO MARZIA, MARIOTTI G. PAOLO, MARRA MIRELLA, MOTTO ERMANNO, VILLANI GEMMA, FIGOLI CLAUDIO, RUSCELLI RENATA, ERRILI ANNA MARIA;per il n. 1065/99: BARBIERI VANDA, BACCINI ALMA, BAIATA VANDA, BETTELLI RINO, FALCHETTO GIANCARLO, PEGORARO ANNA MARIA, ROMANELLI ADOLFO, SPADONI ROSANNA, LERTORA VILMA, GIORGI MARIA ROSA, SCOTELLARO GIUSEPPE, D'ALESSIO GIUSEPPE, VERGASSOLA LICIA, GIORGIONI LUCIANA, MUTTI MARIA, CHELLA IVANA, PAVONE BRUNA;per il n. 1066/99: BARILARI ANGELA MARIA, ROSSI PAOLA, FERDEGHINI GIOVANNA, LEANDRI CHIARA, EVANGELISTA PIETRO, GASPARINI GIOVANNA, TONELLI ELDA, CORSINI BRUNO, MISELLI ONORIO, TARABELLA FRANCO, INNOCENTI FRANCO, MAZZI MARIANGELA, CIUFFARDI BRUNA, ALBANI NIVES, OLIVIERI ANNA MARIA, CAPPELLINI ROSANNA, MONTALDO ILVO; per il n. 1067/99: DE MEOLA GUIDO, MONDINI GIOVANNI, GARGIULO TERESA, GABRIELLI GRAZIELLA, BASSO MARIA COLOMBA, FERRARI EMILIA, PINTUS LORENZO, LISI ROSANNA, POZIELLO MARIA TERESA, VESIGNA ENZO, SIDDI GIANNA, CENDERELLO MARIA ROSA, MENINI FRANCO, POMI NANDO, GODANI DANIELE, MAGGI MARIA LUISA, BUSONERO MIRELLA;per il n. 1068/99: ACCIALINI LIANA, GIANNARELLI LAURO, CANESE ALBERTO, PAGANINI ELENA, DE VINCENZI TERESA, TERRAVEGLIA MARIA, SACCOMANI LETIZIA, GODANI GABRIELLA, MENINI GIOVANNA, TARABELLI LUCIANA, MORI MIRIA, CARABELLI RITA, CURRARINO ALBERTINA, DI CAPUA LUCIANA, BRIZZI MARA, BIAGINI GIOVANNA, CANTARELLI MARIA LUISA;per il n. 1069/99: DI CAPUA PATRIZIA, SCHIAVO FRANCO, BORDONE ORIETTA, NATALE EZIO, BONGIORNI GIANCARLA, VISDOMINI MAURO, PINARELLO VITTORIA, ANSELMO ANTONIO, FERRARI IOLANDA, GHELARDI ELSA, CASANOVA ANNA, EREDI DI ARNAVAS LUCIO: BOSIO ESPERIA - ARNAVAS ENZO - ARNAVAS ILVO - ARNAVAS STEFANO - ARNAVAS CLAUDIO, MATATIA ALESSANDRO;per il n. 1070/99: LERICI TERESITA, TAMAGNINI ANTONIO, BOSI GIUSEPPINA, ZANGARI GIULIANO, VALENTI MARIA ROSA, ERCOLI LILIANA, TONI LUCIANA, LUPI BRUNA, GRITTI OMBRETTA, SEMERARO FRANCESCA, UCCELLETTI DANIELE, LODOLA ANNA, BORIASSI MARIA, COSCIA SANDRO, PIETRINI ROSA, SAPONARA M. ROSARIA, TESTA M. GABRIELLA;per il n. 1071/99: GERVASI NILA, BACCINI MIRIA, BRUSCHI FERNANDA, FANTINI ULDERICA, SEGRETTI GIUSEPPINA, MARESCA LAURA, GASPARRO VITTORIO, LUSARDI PAOLA, COLOMBO MARIELLA, VERGASSOLA PIERA, GALLI NATALINA, BERTAGNA ROBERTO, TOME' ROBERTO, TAGLIOLI ERALDO, PODENZANA RENATO, GIUMELLI ENZO, GRANELLI LIDIA;per il n. 1072/99: CURRARINO ADRIANO, NICORA NILLA, TESTA ANNA MARIA, STIGLIANO PAOLINA, VITI MAURIZIO, BERTELA' GUGLIELMO, BARONCELLI FRANCO, CALIFANO CATERINA, BARILARI GIULIANA, TEMPORINI AUGUSTA, SCANDELLA FRANCA, VESIGNA ANNA, SILVA LIDIA, SCHITO FRANCESCO, FAMBRINI ROBERTO, GIBERTO TINO, DIRINDELLI DINA; tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Nadia Stanziola, presso il suo studio in Genova, Via XXV Aprile 4/9, elettivamente domiciliati;CONTROl’Azienda USL n. 5 “Spezzino” in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;per l’accertamentodel diritto dei ricorrenti a percepire “frazione di stipendio” e corresponsione delle differenze a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria;Visti i ricorsi con i relativi allegati;Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva per l’Amministrazione intimata;Visti gli atti tutti della causa;Relatore il Referendario Floriana Rizzetto.Nessuno presente per le parti alla pubblica udienza del 18 dicembre 2003.Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:ESPOSIZIONE DEL FATTOCon i ricorsi indicati i epigrafe i ricorrenti agiscono in giudizio per l’accertamento del diritto dei medesimi a percepire dall’USL intimata le somme dovute a titolo di differenze retributive con le maggiorazioni di legge.Nelle more del giudizio, tuttavia, le parti sono tra loro addivenute ad un accordo transattivo sicchè la patrona dei ricorrenti, depositata la relativa documentazione, con nota depositata il 17.9.2003, rappresentando che tutti i ricorrenti hanno percepito quanto concordato, ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere “con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, attesa la soccombenza virtuale”.Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione, ritualmente intimata.All’udienza pubblica odierna la causa è trattenuta in decisione.MOTIVI DELLA DECISIONEVa preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, attesa l’identità della questione sottoposta all’esame del Collegio.In primis va dichiarata l’estinzione del giudizio a causa dell’intervenuta transazione.Il Collegio, ritiene che, visto che con l’atto di transazione stipulato tra le parti queste hanno definitivamente risolto, appunto in via transattiva, ogni aspetto inerente al contenzioso già oggetto del ricorso introduttivo del giudizio, sul contenzioso medesimo deve essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. III, n. 7057 del 21.12.82; II n. 1899 del 19.3.86).Per quanto attiene alla richiesta di condanna dell’Amministrazione avanzata dalla patrona dei ricorrenti, in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale, tale domanda deve essere respinta in quanto il criterio soprarichiamato è inapplicabile nel caso in esame, atteso che la transazione non comporta implicito riconoscimento della validità di una o di entrambe le contrapposte tesi delle parti e non consente, quindi, di individuare quale delle due sarebbe risultata, al termine del giudizio soccombente.Nel merito peraltro il Collegio rileva che la somma corrisposta dall’amministrazione alla ricorrente, ammontante a Euro 1936, 88 (oltre ad IVA e CPA) non può assolutamente essere considerata, come avanza l’avvocato dei ricorrenti, un “importo palesemente irrisorio”. Detto importo infatti risulta ben superiore a quanto questo Tribunale riconosce, in media, alla parte vittoriosa in caso di condanna alla spese della parte soccombente – condanna che nel processo amministrativo rappresenta una conclusione notoriamente recessiva rispetto alla compensazione delle spese di giudizio – e può essere ritenuto congruo ove si consideri l’identità delle questioni trattate nei vari ricorsi, tra di loro diversificati solo per il nominativo dei ricorrenti.Si dispone pertanto la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2003.Mario AROSIO PresidenteFloriana RIZZETTO Referendario, estensore Depositato in Segreteria il 18 GIU. 2004 Il Direttore di Segreteria (Dott.ssa C. Savino)