| Lunedì 21 Giugno 2004 21:39 |
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Archivio/2004-2010 |
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Illegittimità Bando di Concorso per Uditore Giudiziario |
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| TAR Lazio n. 3336 del 21/06/2004 | |
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Registro Ordinanze:/ 3336/2004 Registro Generale: 5047/2004 nelle persone dei Signori:CORRADO CALABRO' Presidente ANTONINO SAVO AMODIO Cons. , relatoreDAVIDE SORICELLI Ref. ha pronunciato la seguente ORDINANZAnella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2004 Visto il ricorso 5047/2004 proposto da:FILARDO MARCELLA ED ALTRI ASCANI PAOLA GIORGIA BATTAGLIA MARIA BERTI FRANCESCA BUCCELLI PAOLA CATANZARO ANTONINO GALETTO CLARA LICITRA ELISA MAIORINO MARCELLO LONGHI NICOLA TERRAZZINO MARIA STEVANIN ELISA ROMANELLI NICOLA PERNIGOTTI MARIASSUNTA PELUSO PIERFRANCESCO PANTANELLA EMANUELA NICOLELLO ROBERTA NAVA CAMILLA MORICONI ALESSANDRO LAMBERTI LUCA CONDORELLI ROBERTO CONTI FEDERICA CRISTIANO RAFFAELE DE DOMINICIS MARIA LUDOVICA DI PIRRO MASSIMILIANO rappresentato e difeso da:MANZI AVV. LUIGI REGGIO D'ACI AVV. ANDREA CALDERARA AVV. GIANLUCA con domicilio eletto in ROMA VIA F. CONFALONIERI, 5 pressoMANZI AVV. LUIGI ControMINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CSM e nei confronti di PANZANO GIOVANNI BATTISTA e nei confronti di GUIDO ROMEO e nei confronti di PONE ALESSANDRO e nei confronti di GALANTI ALBERTO e nei confronti di GUIDI FRANCESCA ROMANA per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del bando di concorso per esami a 380 posti di uditore giudiziario di cui al D.M. del 28.2.2004 pubblicato sulla G.U. n. 17 del 02.03.2004 nella parte in cui prevede l’esonero dalla prova preselettiva con ammissione “diretta” alle prove scritte per alcune determinate categorie di candidati.Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;Visto l'atto di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata;Udito il relatore Cons. ANTONINO SAVO AMODIO e uditi altresì per le parti gli avv.ti Manzi e Reggio d’Aci e l’avv. Ferrante per l’Avvocatura dello Stato;Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;Preso atto, preliminarmente, dell’intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei sigg. Stevanin e Battaglia;Considerato che il ricorso in esame risulta fornito di sufficiente “fumus boni iuris” limitatamente alla dedotta illegittimità della clausola di bando che esonera dall’effettuazione della prova preliminare i candidati che conseguano il diploma di specializzazione per le professioni legali in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, in quanto si tratta di una previsione che si pone in contrasto con il principio generale, in materia concorsuale, che individua la data suddetta come quella limite per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione, come peraltro richiamato, in via generale, dall’art. 2, comma 2, degli stessi bandi di concorso impugnati;Considerato -in seguito ad approfondimento della questione e a modifica di quanto ritenuto in precedente occasione (cf. ordinanza di questa Sezione n. 2897/2004) - che non possa disconoscersi la sussistenza dell’ interesse dedotto dai ricorrenti a che gli specializzandi non siano esonerati dalla prova selettiva preliminare, in quanto, per un verso l’aumento del numero dei candidati che devono sostenere tale prova non comporta di per sé che i concorrenti che abbiano risposto esattamente a tutti i quiz non siano comunque ammessi alle prove concorsuali, mentre, per converso, prevalente si atteggia l’interesse a non doversi confrontare in tali prove con un cospicuo numero di candidati che, esentati dalla specifica e gravosa preparazione mnemonica richiesta per i quiz preliminari, hanno potuto dedicare interamente la propria preparazione all’approfondito e ragionato studio occorrente per le prove stesse (e in specie per quelle scritte); Considerato altresì che preminente su ogni altro -sia dal punto di vista dei ricorrenti che da quello dell’Amministrazione- appare comunque l’interesse a che la correzione degli elaborati scritti (in mancanza del sistema dei correttori) non prenda un tempo eccessivamente lungo, mal compatibile con le esigenze cui è finalizzato il concorso e con le prospettive dei ricorrenti, a causa dell’ammissione alle prove stesse di un numero di concorrenti irragionevolmente ampliato;Considerato infine che tale incremento fuori misura contraddice le ragioni per cui è stata mantenuta transitoriamente in vigore la prova selettiva preliminare e comporta un’ingiustificata disparità di trattamento, oltre a essere lesivo del sopra richiamato principio generale della data limite di ammissibilità in materia concorsuale;P.Q.M.ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare nei sensi sopra esposti e pertanto sospende la disposizione del bando nella parte in cui esonera gli specializzandi dalla prova selettiva preliminare.La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.ROMA , li 16 Giugno 2004 IL PRESIDENTE:IL RELATORE:
















