Home ARCHIVIO 2004-2010 DECRETO 3 giugno 2004 - Nuova tabella dei danni alla persona di lieve entita' (L.57/2001)
  • Venerdì 18 Giugno 2004 23:14
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    DECRETO 3 giugno 2004 - Nuova tabella dei danni alla persona di lieve entita' (L.57/2001)

    Decreto ministeriale del 18/06/2004

    E' disponibile, come allegato a questa pagina, un programma realizzato dall'Avv. Perry Mollica che consente di calcolare rapidamente il danno alla persona secondo la tabella del Tribunale di Milano e quella della L.57/2001.

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    IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVEVista la legge 5 marzo 2001, n. 57;Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;Visto in particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001,n. 57, modificato dall'art. 21, comma 5 della predetta legge12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi previstinel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni allapersona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti allacircolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornatiannualmente con decreto del Ministro delle attivita' produttive, inmisura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale deiprezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertatodall'ISTAT;Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie dioperai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2004, pubblicatinella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del17 maggio 2004;Visto il proprio decreto 22 luglio 2003, con il quale i predettiimporti sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mesedi aprile 2003;Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decretoministeriale 22 luglio 2003, applicando la maggiorazione del 2,0%pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dalmese di aprile 2004;Decreta:Art. 1.A decorrere dal mese di aprile 2004, gli importi indicati nel comma2 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e determinati daultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, sono aggiornatinelle misure seguenti:seicentosessantatre euro e cinquanta centesimi per quantoriguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',di cui alla lettera a);trentotto euro e settantuno centesimi per quanto riguardal'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui allalettera b).Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.Roma, 3 giugno 2004Il Ministro: Marzano
     
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