| Martedì 15 Giugno 2004 18:25 |
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Archivio/2004-2010 |
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inammissibilita' del ricorso per mancato deposito dell'avviso postale |
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| TAR LAZIO - SEZ.II TER n. 5506 del 15/06/2004 | |
Giudizio amministrativo - Procedura - Notifica - A mezzo posta - Deposito in giudizio della cartolina di ricevimento - Omissione - Ricorso - Inammissibile.
Fermo restando quanto stabilito dalla corte costituzionale con la sentenza del 26 novembre 2002 n. 477, la circostanza che la data di efficacia della notifica, per il notificante, coincida con la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, non significa anche che l'interessato si possa ormai disinteressare dell'esito della notifica per posta, dato che il deposito della cartolina di ricevimento continua a costituire la prova dell'esistenza dell'avvenuta notifica. Si deve infatti distinguere tra perfezionamento della notifica (che si realizza per il richiedente al momento della presentazione dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario) ed esistenza della notifica (o meglio, prova della sua esistenza, che si realizza solo mediante il deposito in giudizio della cartolina di ricevimento).
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REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sede di Roma, Sez. II tercomposto dai signori magistrati:Consigliere Roberto Scognamiglio PresidenteConsigliere Paolo Restaino Correlatore Primo Ref. Silvia Martino Relatoreha pronunciato la seguente SENTENZAsul ricorso n.14551/2001 proposto da Lucarelli Domenica, rappresentata e difesa dall’avv. Claudia Ciavarella ed elettivamente domiciliata in Roma presso la Segreteria del T.a.r. CONTRO- Comune di Montorio Romano, in persona del Sindaco p.t., n.c.; e nei confronti- Carmelo Scarcella, n.c.;per l’annullamentodell’ordinanza sindacale n. 45/2001, emessa in data 23.11.2001, notificata il 1 dicembre 2001, in forza della quale si ordinava alla s.ra Lucarelli l’immediata sospensione dell’attività di panificazione dalla medesima esercitata fino all’esecuzione delle seguenti opere: isolamento termico del soffitto del locale forno, isolamento termico o spostamento all’esterno della canna fumaria.Visto il ricorso con i relativi allegati;Visti gli atti tutti di causa;Data per letta alla pubblica udienza del 22.3.2004 la relazione del dr. Silvia Martino (nessuno è comparso per la ricorrente)Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:FATTO E DIRITTO1. E’ impugnata, sotto diversi profili, l’ordinanza contingibile e urgente n. 45/2001 emessa dal Sindaco del Comune di Montorio Romano.L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.La Sezione, con ordinanza n. 7913/2001, ha accolto, a termine, la domanda incidentale di sospensione.Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 22.3.2004.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto al momento del passaggio in decisione, non vi è prova alcuna dell’effettiva ricezione del ricorso da parte del Comune di Montorio Romano e del controinteressato, nè della data in cui la notificazione (a mezzo del servizio postale) sia effettivamente avvenuta. Non risulta infatti depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno, così come prescritto dall’art. 149, comma 2, del codice di procedura civile.Per completezza, il Collegio osserva che, sul punto, è irrilevante la recente declaratoria di illegittimità costituzionale di siffatta norma, in combinato disposto con l’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, recata dalla sentenza 26 novembre 2002 n. 477. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tali disposizioni nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. In particolare, ha ritenuto palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. Detta pronuncia assume particolare rilievo nel giudizio amministrativo ai fini del rispetto del termine di decadenza previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi. Tuttavia, si è osservato in dottrina, la circostanza che la data di efficacia della notifica, per il notificante, coincida con la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, non significa anche che l'interessato si possa ormai disinteressare dell'esito della notifica per posta, dato che il deposito della cartolina di ricevimento continua a costituire la prova dell'esistenza dell'avvenuta notifica. Si deve infatti distinguere tra perfezionamento della notifica (che si realizza per il richiedente al momento della presentazione dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario) ed esistenza della notifica (o meglio, prova della sua esistenza, che si realizza solo mediante il deposito in giudizio della cartolina di ricevimento). Così, nella fattispecie, il mancato deposito degli avvisi di ricevimento del ricorso da parte dei soggetti evocati in giudizio, e la conseguente impossibilità, in mancanza di costituzione delle parti intimate, di stabilire la reale ed effettiva instaurazione del contraddittorio, conduce inevitabilmente ad una declaratoria di inammissibilità.Nulla per le spese.PQMIl Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez.II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile.Nulla per le spese.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.3.2004.Roberto Scognamiglio PresidenteSilvia Martino Estensore
