| Lunedì 14 Giugno 2004 19:56 |
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Archivio/2004-2010 |
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L'ACCERTAMENTO DELL'INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO |
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| TAR Palermo n. 948 del 14/06/2004 | |
1. Pubblico Impiego - Infermità - Causa di servizio - Accertamento - Giudizio - insindacabilità - Limiti2. Atto amministrativo - Discrezionalità tecnica - Sindacato del giudice su valutazioni tecniche - Limiti e ratio3. Pubblico Impiego - Infermità - Causa di servizio - Accertamento - Pareri resi da organi tecnici - Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie - Natura e funzioni - Verbale Commissione Medico-Ospedaliera - Vincolatività - Va esclusa
1. Il giudizio medico legale reso nel corso del procedimento rivolto all'accertamento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio si basa su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata, che, per il loro carattere squisitamente tecnico, non hanno bisogno di essere dimostrati; pertanto, il detto giudizio si sottrae al sindacato di legittimità, a meno che non risulti palesemente irrazionale o frutto di un manifesto travisamento dei fatti.Da tale orientamento discende quale corollario l'esclusione del ricorso alla consulenza tecnica qual mezzo di verifica dei fatti nella disponibilità del Tribunale, se non appunto nelle ipotesi di manifesta irrazionalità del giudizio reso dall’amministrazione procedente: chè altrimenti si verificherebbe un’indebita sostituzione del giudice nei compiti di amministrazione attiva, attraverso quello che la dottrina stigmatizza quale "sistematico controllo forte sulla discrezionalità amministrativa attraverso la surrettizia sostituzione ad opera di organismi tecnici scelti dal giudice degli organi amministrativi preposti dalla legge alla cura di quel dato interesse pubblico.2. Per ciò che concerne la natura del sindacato del giudice in materia di valutazioni tecniche rese in subiecta materia si condivide il principio secondo il quale non è l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici della p.a. che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma unicamente la loro attendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo.Peraltro non è sottratta all’amministrazione procedente – né al Giudice eventualmente chiamato a sindacarne l’operato - una verifica dell’operato dell’organo tecnico, che può divenire vieppiù penetrante laddove sussista una eventuale discrasia tra una pluralità di pareri tecnici resi da organismi diversi. 3.In punto di rapporti tra i pareri resi dagli organi tecnici in tema di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata in capo ad un pubblico dipendente, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie può negare il riconoscimento dell'equo indennizzo, senza il previo annullamento del verbale della Commissione medico-ospedaliera contenente difforme giudizio non essendo tale verbale idoneo a vincolare definitivamente l'amministrazione ai fini della concessione dell'equo indennizzo.Ciò perché nella determinazione del nesso causale tra infermità contratta e servizio di lavoro prestato, l'attività consultiva del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie costituisce il momento conclusivo ed unificante delle precedenti attività valutative ed in particolare di quelle della commissione medica ospedaliera, per cui il giudizio espresso da quest'ultima sul punto può essere riesaminato e diversamente valutato dal c.p.p.o.Il c.p.p.o, è quindi, organo tecnico cui è affidato il momento conclusivo ed unificante delle precedenti attività di valutazione, e pertanto, legittimamente può l’amministrazione richiamarsi a tale ultimo parere, purchè esso a sua volta non sia affetto da insanabili vizi di irragionevolezza.
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REPUBBLICA ITALIANA N. 948-04 Reg. Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A N. 285 Reg. Gen. ANNO 1998sul ricorso R.G. n. 285/1998 sezione I, proposto da: VENDRA Giuseppe rap.to e difeso per mandato a margine del ricorso dall’Avv. Vincenzo Sigillò presso il cui studio in Palermo, Via Tripoli n. 3 è elettivamente domiciliatoC O N T R Ol’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, domiciliato ope-legis in Palermo, via De Gasperi n. 81, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dalla quale sono è rappresentato e difeso, costituitosi in giudizio. PER L’ANNULLAMENTO del decreto n. 2273 reso dall’ Assessorato Regionale all’Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana con il quale è stata respinta, previa revoca in autotutela di pregresso decreto favorevole,l’istanza del ricorrente con cui era stata richiesta la declaratoria di dipendenza da causa di servizio, concessione di pensione privilegiata e liquidazione dell’equo indennizzo con riferimento alla patologia “emiparesi sinistra,infarto parietale tempo-cerebrale destro” sviluppata; Visto il ricorso con i relativi allegati;Vista la memoria prodotta dall’amministrazione a sostegno delle proprie difese;Visti gli atti tutti della causa;Designato relatore alla udienza pubblica del 19 maggio 2004 il Referendario Dott. Fabio Taormina;Udito l'Avvocato M. Terzo in sostituzione dell’Avv. Vincenzo Sigillò per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Massimo Rubino per l’amministrazione intimata;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:FATTO Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente – ribadendo le doglianze mercè successiva memoria - ha chiesto l’ annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo, sotto un primo profilo la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, ed ingiustizia.Peraltro, secondo l’argomentare del ricorrente, era palese la sussistenza del vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione. L’amministrazione intimata ha depositato una memoria con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo che il parere di sintesi del CPPO costituiva momento culminante del procedimento e risultava completo, congruo, ed immune da censure. Alla pubblica udienza del 19.5.2004 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione insistendo nelle rispettive richieste e conclusioni.DIRITTOIl ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.E’ ben noto che più volte la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di soffermarsi in ordine alle disposizioni che regolamentano l’accertamento della riconducibilità a causa di servizio delle patologie accusate da pubblici dipendenti, e le condizioni legittimanti la concessione dell’equo indennizzo.Per quanto di interesse nel presente procedimento è necessario evidenziare che la maggioritaria giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre ritenuto che “Il giudizio medico legale reso nel corso del procedimento rivolto all'accertamento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio si basa su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata, che, per il loro carattere squisitamente tecnico, non hanno bisogno di essere dimostrati; pertanto, il detto giudizio si sottrae al sindacato di legittimità, a meno che non risulti palesemente irrazionale o frutto di un manifesto travisamento dei fatti”. (Cons. Stato,Sez. V, 3 giugno 1998, n. 887).Da tale orientamento, senz’altro condivisibile a parere del Collegio, si fa discendere quale corollario da parte della dottrina e della giurisprudenza la esclusione del ricorso alla consulenza tecnica qual mezzo di verifica dei fatti nella disponibilità del Tribunale, se non appunto nelle ipotesi di manifesta irrazionalità del giudizio reso dall’amministrazione procedente: chè altrimenti si verificherebbe un’indebita sostituzione del giudice nei compiti di amministrazione attiva, attraverso quello che la dottrina stigmatizza qual “sistematico controllo forte sulla discrezionalità amministrativa attraverso la surrettizia sostituzione ad opera di organismi tecnici scelti dal giudice degli organi amministrativi preposti dalla legge alla cura di quel dato interesse pubblico”.La giurisprudenza, poi, soffermandosi sulla natura del sindacato del giudice in materia di valutazioni tecniche rese in subiecta materia, ha avuto modo di affermare il condivisibile principio secondo il quale “non è l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici della p.a. che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma unicamente la loro attendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo”. (ex plurimis, si veda Tar Piemonte, sez. II 17.11.2000 n. 1173 e Consiglio di Stato sez. V 5.3.2001 n. 1257). Il Consiglio di Stato, inoltre, soffermandosi sulla natura del sindacato del giudice in tema di valutazioni tecniche rese in subiecta materia, ha avuto modo di affermare il condivisibile principio secondo il quale “non è l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici della p.a. che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma unicamente la loro attendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo”. (ex plurimis, si veda Tar Piemonte, sez. II 17.11.2000 n. 1173 e Consiglio di Stato sez. V 5.3.2001 n. 1257).Peraltro non è sottratta all’amministrazione procedente – né al Giudice eventualmente chiamato a sindacarne l’operato - una verifica dell’operato dell’organo tecnico, che può divenire vieppiù penetrante laddove sussista una eventuale discrasia tra una pluralità di pareri tecnici resi da organismi diversi.E’ questo l’insegnamento che può trarsi dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, laddove questa ha affermato che: “l'amministrazione - trovandosi di fronte a contrastanti pareri di organi tecnici - deve specificare le ragioni per le quali intenda aderire all'un parere piuttosto che all'altro, mentre la motivazione "per relationem" è consentita solo se sono specificate le ragioni per le quali occorre disattendere il parere dell'organo tecnico”. (Cons. Stato,sez. IV, 15 maggio 2000, n. 2765).E’ stato peraltro costantemente ritenuto in dottrina che il parere apprestato dal CPPO sia momento di sintesi e valutazione sovraordinato ad ogni altro che venga reso nel corso del procedimento ed integri il dato principale cui occorre fare riferimento nella delibazione della riconducibilità a causa di servizio della patologia del dipendente. Infatti, in punto di rapporti tra i pareri resi dagli organi tecnici in tema di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata in capo ad un pubblico dipendente, è costante l’orientamento giurisprudenziale – cui più volte ha aderito questa Sezione – secondo il quale “Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie può negare il riconoscimento dell'equo indennizzo, senza il previo annullamento del verbale della Commissione medico-ospedaliera contenente difforme giudizio non essendo tale verbale idoneo a vincolare definitivamente l'amministrazione ai fini della concessione dell'equo indennizzo”. (Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 1999, n. 655).Ciò perché “Nella determinazione del nesso causale tra infermità contratta e servizio di lavoro prestato, l'attività consultiva del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie costituisce il momento conclusivo ed unificante delle precedenti attività valutative ed in particolare di quelle della commissione medica ospedaliera, per cui il giudizio espresso da quest'ultima sul punto può essere riesaminato e diversamente valutato dal c.p.p.o.“ (ex plurimis, si veda T.A.R. Trentino-A. Adige, 1 dicembre 1998, n. 493).Il c.p.p.o, è quindi, organo tecnico cui è affidato il momento conclusivo ed unificante delle precedenti attività di valutazione, e pertanto, legittimamente può – come è avvenuto nel caso di specie- l’amministrazione richiamarsi a tale ultimo parere, purchè esso a sua volta non sia affetto da insanabili vizi di irragionevolezza.E’ questo l’insegnamento che può trarsi dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, laddove – traendosi le logiche conseguenze dalla “preminenza” nell’ambito del procedimento, della valutazione di sintesi operata dal c.p.p.o. – questa ha affermato che: “Stante la diversità e l'autonomia del procedimento da cui discende la declaratoria della dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti rispetto a quello preordinato alla concessione dell'equo indennizzo, la commissione medica ospedaliera è l'organo che l'amministrazione deve interpellare per acclarare il nesso di dipendenza ed è anche l'unico organo tecnico legittimato ad intervenire in tale procedimento, ma non in quello successivo, nel quale l'amministrazione, di fronte all'istanza del proprio dipendente rivolta ad ottenere la prestazione patrimoniale, ha l'obbligo di acquisire il parere di un solo organo consultivo che rimane il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e, ove permangano margini di dubbio, ha la facoltà d'interpellare il collegio medico legale; pertanto, in presenza di pareri discordi sulla dipendenza da causa di servizio, l'amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata a quello reso dal predetto comitato, atteso che l'ordinamento non mette a disposizione dell'amministrazione una serie di pareri preordinati e resi da organi consultivi di diversa origine e competenza sui quali orientarsi, ma affida, a seconda del procedimento, ad un solo organo la competenza ad esprimere la sua valutazione; pertanto, per ciò che attiene al riconoscimento dell'equo indennizzo, è il C.p.p.o. l'unico organo competente ad esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti, e il suo avviso si impone all'amministrazione, che deve solo verificare se esso, nell'esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi, con la conseguenza che un onere di motivazione a carico dell'amministrazione è concepibile solo se essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati acquisiti dal comitato, ritenga di poter esprimere un diverso avviso”. (Cons. Stato (Sez. IV), 19 aprile 1999, n. 655.)Nel caso di specie la valutazione del sovraordinato organo tecnico chiamato a pronunciarsi non può certamente essere tacciata di irragionevolezza, laddove appunto la CPPO, ritenendo che le argomentazioni deduttive avanzate dal ricorrente nella propria richiesta contrastassero con il dato storico, ha ribaltato il giudizio tecnico di prima istanza. Infatti, a fronte di un primo giudizio favorevole all’istanza del ricorrente – all’esito del quale l’amministrazione, conformandosi al parere dell’organo tecnico di prima istanza rese il relativo provvedimento accoglitivo- la CPPO ha ritenuto che lo sforzo effettuato dal ricorrente per sollevare la saracinesca dell’ufficio non poteva essere causa, ma semplice occasione per il manifestarsi delle patologie che lo colpirono: tale organo, peraltro non ha ristretto la propria valutazione alla verifica del rispetto di limiti formali ma, al contrario, ha rivalutato l’intera vicenda e non emergono elementi contrari all’ attendibilità delle complessive operazioni di verifica tecnica effettuate dall’ amministrazione.L’esito della indagine del CPPO – completa, dettagliata, ed immune da contraddizioni logiche – fatta propria dall’amministrazione non appare (anche laddove esso ha sostanzialmente ribaltato la valutazione precedentemente operata dall’amministrazione) illogica né manifestamente affetta da vizio alcuno. Alla stregua delle superiori argomentazioni, ed in assenza di alcun elemento di natura logica o fattuale che possa condurre ad un giudizio di inattendibilità della suindicata verifica tecnica, il ricorso deve essere respinto.Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.-----------------------Spese compensate.------------------------------------------------Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2004, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:---------------- Giorgio Giallombardo - Presidente - Salvatore Veneziano - Consigliere- Fabio Taormina - Referendario EstensoreAngelo Pirrone, Segretario.Depositata in Segreteria il 4/06/2004 Il Funzionario Laura MalerbaI.B.
















