Sabato 12 Giugno 2004 11:13
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Archivio/2004-2010

Conseguenze della tardiva determinazione dei budget sanitari

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Catania n. 1554 del 12/06/2004

1) Sanità - Servizio sanitario nazionale - Determinazione budget - Tardività dell’intervento regionale - E’ illegittimità - Conseguenze. 2) Sanità - Servizio sanitario nazionale - Determinazione budget - Effetto retroattivo - Non opera - Ragioni.3) Sanità - Servizio sanitario nazionale - Determinazione budget - Provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 32, comma 8, della legge numero 499/1997 - Richiede un intervento preventivo.4) Atto amministrativo - Principi generali - Atto sfavorevole - Applicazione retroattiva - Impossibilità - In materia di determinazione budget - Fatture per prestazioni antecedenti al decreto assessoriale - Abbattimento tariffario - Applicazione - E’ illegittima.5) Sanità - Servizio sanitario nazionale - Determinazione budget - Applicazione delle regressioni tariffarie - Illegittimità derivata &#

1) La tardività dell’intervento regionale di determinazione del tetto di spesa ne comporta l’illegittimità, con la conseguenza che alle strutture sanitarie non può essere applicata la regressione tariffaria sulle prestazioni erogate in eccedenza e regolarmente fatturate (per tutte, cfr.: C.S., V, 31.1.2003, n. 499; T.a.r. Catania, II, 13.10.2000, n. 2883). 2) La fissazione retroattiva dei tetti di spesa viola le aspettative dei singoli operatori che, rimasti privi della necessaria guida programmatoria, hanno fatto affidamento sulla situazione in atto.3) Il provvedimento di determinazione del budget non può sopravvenire ad esercizio inoltrato o addirittura a conclusione dello stesso, atteso che l’articolo 32, comma 8, della L. n. 499/1997, pur attribuendo un maggior peso autoritativo alla Regione nella regolamentazione dei limiti di spesa, richiede un intervento “preventivo”.4) Gli atti amministrativi sfavorevoli non possono essere applicati retroattivamente (cfr. sentenza n. 2883/2000 di questa sezione); pertanto, l’abbattimento tariffario non può essere legittimamente applicato dall’Azienda sanitaria con riferimento a fatture relative a prestazioni erogate in periodi antecedenti all’entrata in vigore del decreto assessoriale.5) L’applicazione delle regressioni tariffarie riverbera i propri effetti anche per gli anni successivi e quindi è viziato per illegittimità derivata.

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REPUBBLICA ITALIANA N. 1554/04 Reg. Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania - Sezione Seconda - nelle persone dei magistratidott. Vincenzo Zingales - Presidentedott. Rosalia Messina - Componente, rel. est.dott. Francesco Bruno - Componenteha pronunciato la seguente S E N T E N Z Aai sensi degli artt. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000, n. 205, e dell’art. 26 della stessa legge n. 1034/1971 (nel testo modificato dalla L. n. 205/2000) N. 401/03 Reg. Gen. su:ricorso n. 401/03 R.G., e motivi ad esso aggiunti;ricorrente: Casa di cura “BASILE”, con sede in Catania, gestita dalla Tigano s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dal Prof. avv. Aldo Tigano;resistenti: - Assessorato regionale alla Sanità, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;- Azienda U.s.l. n. 3 di Catania, in persona del D.G. pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Buscemi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, Via V.E. Orlando n. 8;- oggetto del ricorso principale: impugnativa del D.A. del 7 novembre 2002, pubblicato sulla G.U.R.S. - parte I- n. 52 del 15 novembre 2002, con il quale sono state emanate direttive e criteri per la determinazione dei budget (tetti di spesa) per le prestazioni sanitarie da acquisire mediante contratti di fornitura fra i DD.GG. delle A.u.s.l. e le strutture private - Case di cura provvisoriamente accreditate o da accreditare ai sensi del decreto n. 890 del 17 giugno 2002 (con particolare riguardo agli artt. 2, 3, 4 e 6, nonché, ove occorra, dei seguenti atti:1) il D.A. n. 1561 del 12 agosto 2002; 2) lo schema di convenzione da stipulare fra la suddetta e la ricorrente (e le clausole ivi contenute in applicazione delle direttive e dei criteri come sopra impugnati); 3) tutti gli atti del procedimento di adozione e di modifica degli impugnati DD.AA.;declaratoria che, in conseguenza dell’annullamento o della disapplicazione degli atti impugnati (o di altri atti in precedenza eventualmente emanati o dall’Assessorato regionale alla Sanità o dal D.G. dell’A.u.s.l. convenuta): 1) il tetto di spesa nei confronti della ricorrente per l’anno 2002 è rappresentato dal fatturato prodotto nel 2001 comprese le prestazioni illegittimamente invalidate, o, se maggiore, il budget determinato ai sensi dell’art. 2, lett. a), del citato D.A.; 2) il tetto di spesa per il biennio 2002/2003 deve essere quello di cui al precedente punto 1), sempre che il fatturato prodotto in ciascuno di tali anni non sia maggiore di quello da determinare ai sensi del citato D.A.; 3) in ogni caso le regressioni tariffarie da applicare ai sensi dell’impugnato art. 6 debbono essere quelle più favorevoli previste per gli specialisti esterni dalla medesima norma; 4) al tetto di spesa da determinare, nei modi e termini sopra indicati., si devono aggiungere tutte le maggiorazioni conseguenti comunque all’accoglimento dei motivi di ricorso;- oggetto dei motivi aggiunti notificati in data 5 settembre 2003: impugnativa della nota del 9 giugno 2003 a firma del Dirigente del Servizio Ospedalità privata dell’A.u.s.l. n..3, con la quale, nel prendere atto delle fatture emesse dalla Casa di cura per prestazioni erogate nel periodo Gennaio-Dicembre 2002, il predetto Servizio ha indebitamente ridotto la somma da pagare a fronte delle predette fatture, negando, quindi, il diritto della Casa di cura al pagamento delle somme assoggettate agli illegittimi abbattimenti operati in applicazione del D.A. 7/11/2002; accertamento che nessuna riduzione possono subire le fatture presentate dalla ricorrente per le prestazioni eseguite dalla stessa, nonché ingiunzione in via cautelare alla A.u.s.l. intimata a provvedere al pagamento della somma fatturata senza riduzioni;- oggetto dei motivi aggiunti notificati in data 10 ottobre 2003: impugnativa della deliberazione D.G. A.u.s.l. n. 3 di Catania 27/06/03 n. 1459 (precisazione dei criteri per la determinazione del tetto di spesa per l’anno 2003) e la nota dirigenziale di pari data di concreta determinazione del budget spettante alla Casa di cura ricorrente; accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione per l’anno 2003 di un budget pari al fatturato prodotto nel 2002 senza le regressioni tariffarie di cui all’impugnato D.A. 7/11/02;Visto il ricorso con i relativi allegati, ed i duplici atti di motivi ad esso aggiunti;Visti gli atti tutti della causa;Relatore la dott. Rosalia Messina;Uditi, alla camera di consiglio del 10 marzo 2004, ai sensi degli artt. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000, n. 205, e dell’art. 26 della stessa legge n. 1034/1971 (nel testo modificato dalla L. n. 205/2000), i difensori delle parti, come da verbale;Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:FATTO E DIRITTOLa Casa di cura “Basile”, con ricorso notificato in data 13.1.2003, ha impugnato il D.A. 7 novembre 2002 con il quale è stato determinato il tetto di spesa per l’anno 2002, denunciando, fra l’altro, la tardività con la quale era stato determinato il predetto budget, nonché, conseguentemente, la illegittimità del sistema di regressioni tariffarie di cui all’art. 6 del richiamato Decreto.Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 5 settembre 2003, la predetta Casa di cura ha altresì impugnato la nota dell’A.u.s.l. n. 3 di Catania del 9 giugno 2003 applicativa della norma, come sopra impugnata (art. 6 del D.A. 7.11.2002), che prevede l’abbattimento tariffario a carico delle fatture emesse per le prestazioni erogate extra budget nell’anno 2002.Con un ulteriore atto di motivi aggiunti, notificato in data 10 ottobre 2003, parte ricorrente ha impugnato gli atti di determinazione del budget per l’anno 2003.Parte ricorrente ha espressamente chiesto che il collegio si pronunciasse con sentenza in forma semplificata, a norma del combinato disposto degli artt. 21, comma 10, e 26 della L. 1034/71 e successive modificazioni, stante la manifesta fondatezza della domanda, l’esistenza di precisi precedenti sul punto (v. infra), l’integrità del contraddittorio e dell’istruttoria.A quest’ultimo proposito, deve richiamarsi l’ordinanza collegiale istruttoria n. 673/2003, con la quale la sezione ha acquisito documentazione e chiarimenti sulla controversia. Dall’esito dell’istruttoria non sono emerse circostanze ostative all’accoglimento del gravame in epigrafe, alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati, sicché, sussistendo i presupposti di cui alle richiamate disposizioni della legge T.a.r. e successive modificazioni, il collegio ritiene di poter emettere una decisione in forma semplificata.Con l’ultima memoria depositata la stessa parte ricorrente sottolinea che il punto di diritto sul quale si incentra la controversia è costituito dalla censurata “tardività” della disciplina emanata dalla Regione Siciliana (nella specie, D. Ass. Reg. Sanità 7 novembre 2002) di determinazione del tetto di spesa per l’anno 2002, con particolare riguardo alla norma (art. 6) che prescrive l’abbattimento tariffario da applicarsi sulle prestazioni erogate (e fatturate) dalle strutture sanitarie in eccedenza rispetto al budget tardivamente determinato.Orbene, in ordine a tale nodale questione, assorbente di ulteriori profili di doglianza, la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata (per tutte, cfr.: C.S., V, 31.1.2003, n. 499; T.a.r. Catania, II, 13.10.2000, n. 2883) ha chiarito che la tardività dell’intervento regionale di determinazione del tetto di spesa ne comporta l’illegittimità, con la conseguenza che alle strutture sanitarie non può essere applicata la regressione tariffaria sulle prestazioni erogate in eccedenza e regolarmente fatturate. In particolare, la citata pronuncia del Consiglio di Stato ha sottolineato come la fissazione retroattiva dei tetti di spesa violi le aspettative dei singoli operatori che, rimasti privi della necessaria guida programmatoria, abbiano fatto affidamento sulla situazione in atto.Con le ordinanze nn. 1404, 1405 e 1403 del 13.8.2003, emesse rispettivamente nei ricorsi R.G. nn. 404, 406 e 407 del 2003, questa sezione si è orientata nel senso che “secondo consolidati arresti giurisprudenziali, il provvedimento di determinazione del budget non può sopravvenire ad esercizio inoltrato (o, come nel caso di specie, addirittura a conclusione dello stesso)”; ed ha altresì statuito che l’art. 32, comma 8, della L. n. 499/1997, pur attribuendo un maggior peso autoritativo alla Regione nella regolamentazione dei limiti di spesa, richiede un intervento “preventivo”.Alla luce della giurisprudenza, anche di questo T.a.r., sopra richiamata, l’assorbente censura di illegittimità del D.A. impugnato perché reca una prescrizione (art. 8) dalla quale si desume che i budget, benché attribuiti alle singole Case di Cura alla fine dell’anno 2002, dovrebbero valere per l’intero anno 2002 (motivo enunciato nel punto 2) dell’esposizione in diritto del ricorso) merita adesione.Parimenti meritano adesione i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente Casa di cura avverso gli atti - meglio precisati in epigrafe - con i quali l’A.u.s.l. n. 3 ha applicato alla detta Casa di cura la disciplina prevista dal D.A. 7.11.2002. In particolare, deve accogliersi la censura, espressa al punto 1) della parte in diritto del ricorso, secondo cui tali atti si pongono in palese contrasto con l’irretroattività di detto Decreto. E’ ovvio che gli atti amministrativi sfavorevoli non possono essere applicati retroattivamente (cfr. la già citata sentenza n. 2883/2000 di questa sezione); pertanto, l’abbattimento tariffario è stato illegittimamente applicato dall’Azienda resistente con riferimento a fatture relative a prestazioni erogate in periodi antecedenti all’entrata in vigore del citato D.A.. La fondatezza delle assorbenti censure esaminate comporta accoglimento del ricorso e dei motivi ad esso aggiunti. Si precisa che, con riguardo al secondo atto di motivi aggiunti, con cui si impugna la determinazione del budget per l’anno 2003, deve accogliersi - assorbite le ulteriori doglianze - la censura di illegittimità derivata, in quanto l’applicazione delle regressioni tariffarie riverbera i propri effetti anche per gli anni successivi al 2002 (la somma presa a base per l’attribuzione del budget per il 2003, applicando le regressioni tariffarie, è ovviamente minore della somma del fatturato lasciato indenne, per il periodo anteriore alla vigenza del D.A. 7/11/02, dalle regressioni stesse).Da quanto sopra esposto consegue l’annullamento, per quanto di ragione, degli atti impugnati (D.A. del 7 novembre 2002 ed atti applicativi di esso lesivi per la ricorrente, come meglio specificato in epigrafe e nelle premesse di fatto), e conseguente declaratoria del diritto della ricorrente di percepire senza regressioni tariffarie quanto le spetta per prestazioni extrabudget erogate in data anteriore all’entrata in vigore del D.A. 7.11.2002, - con quanto da ciò deriva in relazione al calcolo del budget per l’anno 2003 - oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto all’effettiva corresponsione, per un ammontare complessivo che gli stessi uffici competenti dell’Azienda calcoleranno detraendo quanto eventualmente già in acconto corrisposto alla ricorrente Casa di cura, nonché condanna della predetta Azienda a corrispondere tali somme alla ricorrente Casa di cura.A tale ultimo proposito si precisa che, nonostante nel ricorso originario non vi sia domanda di pronuncia condannatoria dell’A.u.s.l. n. 3 di Catania alla corresponsione delle somme dovute, tale domanda è contenuta nel primo atto di motivi aggiunti, in cui, oltre a chiedere “l’ingiunzione in via cautelare al pagamento della somma fatturata senza riduzioni” (così in epigrafe, ed ancora al paragrafo 4) dei detti motivi aggiunti, in cui si chiede l’adozione di tutte le misure cautelari idonee ad assicurare interinalmente la soddisfazione del credito vantato), nel paragrafo 3) sostanzialmente si chiede al giudice - chiedendo di trarre dall’accertamento del diritto della ricorrente al pagamento integrale del fatturato relativo all’anno 2002 la conseguenza del “diritto ad ottenere” tale pagamento, previa ingiunzione - anche una pronuncia di condanna. Sussistono motivi di compensazione delle spese e degli onorari di giudizio fra le parti costituite.P.Q.M.il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. II) - accoglie, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione, il ricorso in epigrafe, ed i motivi ad esso aggiunti, per l’effetto annullando il D.A. 7 novembre 2002 e gli atti applicativi di esso nei confronti della ricorrente, e gli atti determinativi del budget per il 2003, con declaratoria del diritto della ricorrente stessa a percepire quanto le spetta senza regressioni tariffarie, come meglio precisato in parte motiva, e condanna dell’A.u.s.l. n. 3 di Catania alla corresponsione di dette somme.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.Così deciso in Catania, in camera di consiglio, in data 10 marzo 2003.Vincenzo Zingales PresidenteRosalia Messina, rel. EstensoreDepositata in Segreteria il 1° giugno 2004