Venerdì 11 Giugno 2004 21:50
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Archivio/2004-2010

IL BUDGET SANITARIO NON PUO' ESSERE RIDOTTO NELLE MORE DELLA CONTRATTAZIONE

T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE II n. 941 del 11/06/2004

E' fondata l'eccezione con cui l'istituto di riabilitazione ricorrente chiede il riconoscimento del diritto ad usufruire di un tetto massimo di spesa (budget), per l'anno 2004, non inferiore al limite stabilito per l'anno 2003, in applicazione dei criteri di cui al D.A. 7.11.2002, in ragione dell'affidamento ingeneratosi e delle conseguenti scelte di politica aziendale adottate. Sussiste altresì il danno grave ed irreparabile rappresentato, da una parte, dalla consistente riduzione del budget della struttura ricorrente; e, dall'altra parte, della conseguente contrazione dell'offerta di servizi sanitari nel territorio di riferimento, a tutto svantaggio dell'interesse pubblico degli utenti/pazienti.

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