Home ARCHIVIO 2004-2010 GIURISDIZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI INCARICHI DEI DIRIGENTI SANITARI DI SECONDO LIVELLO
  • Venerdì 11 Giugno 2004 21:43
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    Archivio/2004-2010

    GIURISDIZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI INCARICHI DEI DIRIGENTI SANITARI DI SECONDO LIVELLO

    Corte d'Appello di Catania del 11/06/2004

    Giurisdizione - ASL - Conferimento di incarico dirigenziale - Dirigente medico di secondo livello - Giudice ordinarioDirigente medico - Conferimento di incarico dirigenziale - Atto di nomina - Insufficiente motivazione - Illegittimità

    E’ devoluta al giudice ordinario la controversia relativa al conferimento di un incarico di dirigente medico di secondo livello, in quanto la procedura per la nomina non presenta elementi tali da essere ricondotta alla procedura concorsuale. Nella sentenza in commento, la Corte d’Appello di Catania ha affrontato la questione relativa alla natura dell’atto di nomina del dirigente medico di secondo livello di un’azienda sanitaria locale. Nella fattispecie, il Collegio ha rilevato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo nelle controversie relative ai provvedimenti di incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992, poiché si deve escludere che le procedure per il conferimento di detti incarichi abbiano la natura di concorso pubblico. A tal fine, i giudici hanno chiarito che non basta il fatto che alla procedura siano ammessi soggetti estranei al Servizio sanitario nazionale o soggetti che, sebbene facenti parte di esso, sono legati ad enti diversi da quello che ha indetto la procedura (cfr. Cass. sez. un. ord. n. 7623/2003; n. 7621/2003). In proposito, i giudici di legittimità hanno chiarito che, nella procedura prevista per il conferimento dell’incarico, non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad un concorso, ancorché atipico, atteso che la commissione giudicatrice si deve limitare - dopo le modifiche apportate all’art. 15 d.lgs. n. 502/1992 dall’art. 16 d.lgs. n. 517/1993 - alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura del posto, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei curricula, senza attribuire punteggi e senza formare una graduatoria, ma semplicemente predisponendo un elenco di candidati idonei, perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell’incarico da conferire. L’elenco dei candidati è, quindi, sottoposto al Direttore generale dell’azienda, il quale, nell’ambito dei nominativi indicati dalla commissione, deve conferire l’incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale (Cass. ord. n. 1478/2004). Nel merito, la Corte d’Appello ha affermato che la natura fiduciaria del conferimento dell’incarico non sottrae l’atto di nomina al sindacato del giudice ordinario, che ben può verificare l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esercizio della scelta del Direttore generale. Il Collegio, uniformandosi ad un orientamento già espresso dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui tali regole devono essere applicate con riguardo all’attività anche privatistica della pubblica amministrazione, alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione (cfr. Cass. Sez. un. n. 9332/2002). Pertanto, si deve ritenere illegittimo il provvedimento di nomina che non contenga una sufficiente motivazione in merito alla scelta operata, perchè tale carenza non consenta al giudice di verificare il corretto esercizio del potere attribuito all’amministrazione.

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