| Mercoledì 09 Giugno 2004 19:16 |
|
Archivio/2004-2010 |
|
|
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA E OBBLIGO DI CONGRUA MOTIVAZIONE |
|
| Tribunale Amministrativo Regionale per la sicilia n. 981 del 09/06/2004 | |
1. Atto amministrativo - Motivazione - Situazione creatasi medio tempore- Obbligo- Sussiste. 2. Edilizia - Concessione- Annullamento- Valutazioni sulle quali si è espressa la commissione- Preventivo parere della Commissione stessa- Necessità.
1. L’esercizio dell’autotutela, da parte della pubblica amministrazione, ove determini una lesione dell’interesse privato, giuridicamente protetto,deve essere congruamente motivato sulle ragioni di pubblico interesse (attuale, autonomo e concreto), che si intendono perseguire. La motivazione deve dare contezza in ordine all’avvenuta ponderazione degli interessi su cui la decisione amministrativa va ad incidere, presenti, che giustificano il sacrificio dell’interesse del privato a mantenere la situazione di fatto creatasi medio tempore, specie quando è trascorso un lungo laso di tempo tra il rilascio di una concessione e/o autorizzazione edilizia e l’annullamento di essa ed il privato abbia completato la prevista attività edilizia. 2. Nel caso in cui l’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia sia conseguente al riscontro di illegittimità connesse con valutazioni sulle quali si era già pronunciata la Commissione edilizia nel corso del procedimento di rilascio della concessione stessa, deve essere acquisito il preventivo parere della detta Commissione.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
















