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  • Martedì 08 Giugno 2004 18:05
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    Archivio/2004-2010

    CONCORSI DI PROGETTAZIONE

    T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – SEZIONE II n. 9054 del 08/06/2004

    Giudizio amministrativo – Procedura – Dimidiazione dei termini processuali - Concorso di progettazione – Si applica – Ricorso depositato oltre 15 giorni dalla notifica – Inammissibilità

    Poichè il comma 2 dell’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 stabilisce, “nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto: a ) procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse; g) provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità …..c) provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture…….”, la riduzione a metà dei termini processuali, salvo quelli per la proposizione del ricorso, è inammissibile un ricorso in materia di mancata qualificazione ad un concorso internazionale di progettazione, depositato presso la Segreteria del Tribunale adito oltre il termine di giorni 15 dalla notifica.

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    REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- Seconda Sezione -composto dai Magistratidr. ANTONIO ONORATO Presidentedr. FRANCESCO GUERRIERO Consiglieredr. VINCENZO CERNESE Primo Referendario Estensoreha pronunciato, ai sensi degli artt. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge n. 1034/71 la seguenteSENTENZAsul ricorso n. 3034/2004 R.G. proposto da:ROSANOVA SERGIO - in proprio ed in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti, nonché di tutti gli altri componenti del raggruppamento stesso - SANNINO ANGELA, ARIANI LUIGI, ARIANI DIEGO, CICATIELLO GAETANO, CICATIELLO SERGIO, RUFFO FABRIZIO, PESSOLANO MARIA RAFFAELA, CAPOMACCIO COSMO, CANNAVIELLO MARIANO, MARTINELLI ANTONELLA, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. ti Mario Orefice e Francesco Pastore, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via Caravggio, n. 84;controla REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Monti dell’Avvocatura Regionale, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;nei confronti diDEZZI BARDESCHI MARCO, in proprio e quale capogruppo, rappresentato e difeso dagli Avv. Rosario Rusciano e Silvia Rusciano presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Riviera di Chiaia, n. 215;ZEVI LUCA, in proprio e quale capogruppo, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Mario Orefice e Francesco Pastore e F. Buonanno presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Gramsci, n. 14;e con l’intervento diZEVI LUCA, BURECA AGOSTINO, BARUCCO PATRIZIA, BRENCI FLAVIA, BULIAN FEDERICA, CASELLA VALERIA, CHEMOLLI GIULIA, DAVID PIETRO, DELLA SANTA LUCA, INCARNATI ALESSANDRA, MATTONE LORENZO, RICCIARDI MARIA RNALDO, FANCELLI PAOLO, SPESSO MARCO, NEGRI ARNOLDI FRANCESCO, GATTI VINCENZO, MICHETTI ANTONIO, PAPASERGIO ANTONIO, VESCOVO FABRIZIO, PENNINI MARINA, ALESSANDRI ANGELO, MEUCCI COSTANTINO, nella loro rispettive qualità, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Stefano Crisci, Alessandra Quattrini e Francesco Buonanno ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Maurizio D’Albora in Napoli, al V. le Gramsci, n. 14; per l’annullamento, previa sospensione- della nota prot. n° 1091 in data 19.12.2003, del responsabile del procedimento comunicante che, all’esito della “selezione delle domande di partecipazione” compiuta dall’apposita commissione di prequalificazione per la selezione delle domande di partecipazione alla seconda fase del concorso internazionale di progettazione per il restauro del “Tempio Duomo” di Pozzuoli (NA), “il gruppo di progettazione “ del ricorrente “non è risultato qualificato per la seconda fase del concorso”;- dei verbali di gara nn° 1, 2 e 3, adottati rispettivamente in data 10.11.2003, 25.11.2003 e 9.12.2003, dalla commissione di prequalificazione ai fini della selezione dei gruppi partecipanti;- del Bando di concorso, ai sensi dell’art. 59 D.P.R. n° 554/99, artt. 5, 6, 12 e 14, avente ad oggetto le prescrizioni di gara ed i criteri di selezione della prequalificazione, inerenti la licitazione privata ristretta europea per la progettazione preliminare del restauro del Tempio Cattedrale del Rione Terra di Pozzuoli (NA);- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali. VISTO il ricorso con i relativi allegati;VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;VISTI gli atti tutti della causa;UDITA alla Camera di Consiglio del 27 maggio 2004 la relazione del dr. Vincenzo Cernese;UDITI, altresì, i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;VISTI gli artt. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;SENTITI sul punto i procuratori delle parti;RITENUTO e considerato in fatto ed in diritto:- che, come è stato avvertito alle parti presenti in camera di Consiglio, il ricorso - ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - può essere definito con sentenza in forma semplificata: tanto perché risulta manifestamente inammissibile;- che il ricorso in epigrafe ha per oggetto l’annullamento di un provvedimento con cui si rappresentava la mancata qualificazione per la seconda fase del concorso internazionale di progettazione per il restauro del “Tempio Duomo” di Pozzuoli (NA) del gruppo di progettazione temporaneo di professionisti facente capo al ricorrente; - che, all’uopo, sono state dedotte le seguenti censure:1) Violazione dell’art. 7 Cost., art. 3 L. n. 241/90 per radicale carenza di motivazione illogicità ed irragionevolezza;2) Violazione dell’art. 59 D.P.R. n. 554/99 per violazione del procedimento - Eccesso di potere per manifesta illogicità;- che il Collegio deve pregiudizialmente e d’ufficio rilevare, in punto di diritto, come il comma 2 dell’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 stabilisca, “nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto: a ) procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse; g) provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità …..c) provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture…….”, la riduzione a metà dei termini processuali, salvo quelli per la proposizione del ricorso;- che rappresenta, oramai ius receptum in giurisprudenza per essersi di recente espressamente pronunciata, sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cfr. Ad. Plen. 31 maggio 2002, n. 5) che, mentre il termine per la proposizione del ricorso, sia principale che incidentale, non è un termine processuale in senso proprio (anche se è stato inteso come tale a proposito della sospensione dei termini nel periodo feriale), e, pertanto, non subisce alcuna dimidiazione, non altrettanto può dirsi per il termine per il deposito del ricorso (sia in primo grado che in appello), che, peraltro, riguarda il difensore e non la parte; - che, nella fattispecie, a fronte della notifica all’intimata Amministrazione regionale intervenuta in data 25 febbraio 2004 il ricorso risulta depositato presso la Segreteria del Tribunale adito solo in data 12 marzo 2004, ossia oltre il termine di giorni 15 che - a stregua del combinato disposto degli artt. 21, comma 2 e 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - è previsto per l’instaurazione del relativo giudizio; - che quanto su evidenziato reca l’inevitabile conseguenza dell’inammissibilità del proposto gravame;- che, comunque, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese giudiziali;P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3034/2004 R.G.) proposto da Rosanova Sergio ed altri, lo dichiara inammissibile.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2004.ANTONIO ONORATO PresidenteVINCENZO CERNESE Primo Referendario Estensore
     
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