Venerdì 04 Giugno 2004 22:16
Stampa
Archivio/2004-2010

GIURISDIZIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Tar Catania, sezione II n. 1474 del 04/06/2004

Contratti della P.A. – Incarichi professionali - Revoca per inadempimento – Attiene alla fase di esecuzione del rapporto – Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste

La cognizione in ordine alla revoca dell’incarico professionale, intervenuta nella fase di esecuzione del rapporto, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario; la revoca di un incarico di progettazione infatti benchè disposta con provvedimento formalmente autoritativo, costituisce in realtà un vero e proprio atto di recesso esercitato nell’ambito di un rapporto contrattuale già sorto e paritario e che, come tale, riguardando gli obblighi incombenti sulle parti in virtù del predetto rapporto incide su una situazione giuridica soggettiva del privato avente natura di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -


REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, composto dai Signori Magistrati:- Dr. Vincenzo Zingales - Presidente;- Dr. Salvatore Schillaci – Consigliere;- Dr. Michelangelo Francavilla – Referendario, relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsui seguenti giudizi riuniti:1) ricorso n. 4241/03 R.G. proposto da MAUGERI SEBASTIANO WALTER elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto n. 296 presso lo studio dell’avv. Francesco Stornello che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;CONTRO- COMUNE DI ACICATENA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 37 presso lo studio dell’avv. Salvatore Trimboli che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;- SEGRETARIO GENERALE – DIRETTORE GENERALE P.T. DEL COMUNE DI ACICATENA – non costituito in giudizio;- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE TRA LE VIE PLATANIA E VITTORIO EMANUELE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE – non costituito in giudizioper l’annullamento:1) della nota del 14/07/03 prot. n. 3344/ST con cui il Responsabile del procedimento di progettazione e realizzazione tra le vie Platania e Vittorio Emanuele di una struttura polifunzionale atta allo svago dei cittadini ed al parcheggio di autovetture e il Sindaco di Acicatena hanno rigettato l’istanza di adeguamento dell’incarico di progettazione ed hanno rifiutato di trasmettere gli elaborati necessari all’integrazione progettuale richiesta dall’amministrazione;2) delle note 29/05/03 prot. n. 20133 e 28/04/03 prot. n. 14339 a firma del Segretario Generale – Direttore Generale del Comune di Acicatena e del Responsabile del Procedimento;3) della determina n. 144 del 03/11/03 con cui il Sindaco del Comune di Acicatena ha revocato gli incarichi conferiti al ricorrente con delibera di G.M. n. 276 del 29/06/89 e con determinazione sindacale n. 140 del 29/12/00;4) della relazione del responsabile del procedimento del 29/10/03 prot. n. 39348;2) ricorso n. 420/04 R.G. proposto da MAUGERI SEBASTIANO WALTER elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto n. 296 presso lo studio dell’avv. Francesco Stornello che lo rappresenta e difende nel presente giudizioCONTRO- COMUNE DI ACICATENA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 37 presso lo studio dell’avv. Salvatore Trimboli che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;- SEGRETARIO GENERALE – DIRETTORE GENERALE P.T. DEL COMUNE DI ACICATENA – non costituito in giudizio;- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE TRA LE VIE PLATANIA E VITTORIO EMANUELE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE – non costituito in giudizioE NEI CONFRONTI DIGRECO ENRICO – non costituito in giudizio;per l’annullamento:1) della determina sindacale n. 145 del 05/11/03 con cui è stato affidato al controinteressato l’incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità ed assistenza per la realizzazione tra le vie Platania e Vittorio Emanuele di una struttura polifunzionale atta allo svago dei cittadini ed al parcheggio di autovetture;2) della relazione del responsabile del procedimento del 29/10/03 prot. n. 39348;Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;Designato il Referendario dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per l’udienza in Camera di Consiglio del 07/04/04 fissata per l’esame delle istanze cautelari formulate dal ricorrente;Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;Ritenuto di potere definire immediatamente entrambi i giudizi con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto delle cause e reputandosi integro il contraddittorio e completa l’istruttoria,Avvisate le parti presenti all’udienza in Camera di Consiglio del 07/04/04 della possibilità di definizione immediata dei giudizi ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71,Ritenuto, in FATTO, quanto esposto negli atti introduttivi dei due giudizi,Considerato, in DIRITTO, che i processi debbono essere riuniti sussistendo evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva;Rilevato, poi, che il ricorso n. 4241/03 R.G. deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;Considerato, infatti, che con il ricorso in esame Maugeri Sebastiano Walter impugna una pluralità di atti emessi nella fase esecutiva del rapporto contrattuale sorto con il conferimento, da parte del Comune di Acicatena, di un incarico professionale in favore del ricorrente;Rilevato, in particolare, che tra gli atti impugnati vi è il provvedimento n. 144 del 03/11/03 con cui il Sindaco del Comune di Acicatena ha revocato gli incarichi di progettazione e direzioni lavori, già conferiti al ricorrente, per asserito inadempimento del predetto;Considerato che la revoca in esame, benchè disposta con provvedimento formalmente autoritativo, costituisce in realtà un vero e proprio atto di recesso esercitato nell’ambito di un rapporto contrattuale già sorto e paritario e che, come tale, incide su una situazione giuridica soggettiva del privato avente natura di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo;Rilevato, poi, che, a fondamento della giurisdizione amministrativa, non è possibile richiamare l'art. 33 comma 1 D. L.vo n. 80/98 come modificato dall’art. 7 L. n. 205/00 posto che la nozione di pubblico servizio, quale attività indirizzata al diretto soddisfacimento di esigenze della collettività, non ricomprende la fattispecie in questione nella quale l'incarico non determina, per l'oggetto della prestazione dovuta ed in relazione al beneficiario della stessa, il conferimento di utilità nel senso ora precisato;Considerato, altresì, che, nel caso in esame il conferimento dell’incarico al professionista è avvenuto in assenza di procedura concorsuale e sulla base di una scelta effettuata “intuitu personae” per cui non possono ritenersi applicabili nè l’art. 33 lettera d) D. L.vo n. 80/98 nè l’art. 6 L. n. 205/00 che presuppongono un vero e proprio “affidamento” in virtù di una procedura selettiva costituente espressione di potestà amministrativa funzionalizzata alla costituzione di un rapporto;Rilevato, poi, che la giurisdizione amministrativa non si giustifica nemmeno in virtù dell’art. 4 legge n. 205 del 2000, che ha inserito un rito speciale per determinate materie e che, in quanto norma di procedura, presuppone l'intervenuta soluzione del problema della giurisdizione (in questo senso T.A.R. Sicilia – Sezione Catania n. 1987/03),Considerato, quindi, che, alla luce delle predette considerazioni, la natura dell’atto impugnato e delle posizioni giuridiche soggettive dei privati coinvolte inducono il Collegio a ritenere che la cognizione in ordine alla revoca dell’incarico professionale, intervenuta nella fase di esecuzione del rapporto, sia devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario (in questo senso Cass. SS. UU. n. 10370/98; T.A.R. Sicilia – Catania ord. n. 557/04; T.A.R. Lombardia – Milano n. 1158/02; T.A.R. Campania - Napoli n. 1072/02; T.A.R. Sicilia – Palermo n. 493/02; T.A.R. Lombardia – Brescia n- 142/01);Considerato che le medesime considerazioni valgono per gli altri atti (tra cui la nota prot. n. 3344/ST del 14/07/03 con cui il Comune ha diffidato il ricorrente alla consegna del progetto definitivo rifiutando la consegna degli elaborati dal predetto richiesti) impugnati con il ricorso n. 4241/03 R.G. i quali si collocano nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale e riguardano dedotti obblighi incombenti sulle parti in virtù del predetto rapporto (è stata prospettata, tra l’altro, la violazione delle prescrizioni del disciplinare di affidamento dell’incarico e degli artt. 1175 e 1375 c.c.) a fronte dei quali sono configurabili veri e propri diritti soggettivi;Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso n. 4241/03 R.G. per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo;Considerato, poi, che il ricorso n. 420/04 R.G., con il quale viene impugnata la determina sindacale n. 145 del 05/11/03 di affidamento al controinteressato dell’incarico di progettazione e direzione lavori già revocato al Maugeri, deve ritenersi, allo stato, inammissibile per carenza di posizione legittimante e d’interesse;Rilevato, infatti, che l’attuale vigenza del provvedimento di revoca dell’incarico all’epoca conferito al Maugeri, impugnato con il ricorso 4241/03 R.G. (per il quale viene dichiarata l’inammissibilità per difetto di giurisdizione), preclude al ricorrente di conseguire il bene della vita (ovvero l’incarico professionale) cui è finalizzato l’annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso n. 420/04 R.G.;Ritenuto, pertanto, che, in relazione al ricorso n. 420/04 R.G., il Maugeri è titolare di un interesse di mero fatto come tale non tutelabile in sede giurisdizionale;Ritenuto, quindi, che anche il ricorso n. 420/04 R.G. deve essere dichiarato inammissibile;Considerato che la peculiarità delle questioni giuridiche oggetto di causa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite;P.Q.M.il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, definendo i giudizi con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:1) dispone la riunione dei ricorsi n. 4241/03 R.G. e n. 420/04 R.G.;2) dichiara l’inammissibilità dei ricorsi n. 4241/03 R.G. e 420/04 R.G.;3) dispone l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 07/04/04L’estensoreF.to Michelangelo FrancavillaIl PresidenteF.to Vincenzo ZingalesDepositata in Segreteria il 26-05-04