| Venerdì 04 Giugno 2004 22:02 |
|
Archivio/2004-2010 |
|
|
ANNULLAMENTO DELL'ESCLUSIONE ED OBBLIGO DI IMPUGNAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE |
|
| Tar Catania, sezione II n. 1472 del 04/06/2004 | |
Appalto pubblico (in generale) – Gara – Esclusione – Annullamento giurisdizionale – Aggiudicazione - Caducazione – E’ esclusa - Ratio
L’annullamento del provvedimento di esclusione non comporta la caducazione della successiva aggiudicazione dal momento che tra i due atti non vi è un rapporto di consequenzialità immediata e diretta; L’esclusione infatti coinvolge solo l’interesse del concorrente escluso e non ha controinteressati laddove l’aggiudicazione, invece, comporta una valutazione di dati ed interessi più ampia rispetto alla esclusione in quanto tiene conto della posizione di tutti i concorrenti e non solo di quello escluso. Ne consegue che l’omessa impugnazione dell’atto di aggiudicazione rende inammissibile per difetto d’interesse il ricorso avente ad oggetto l’atto di esclusione.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, composto dai Signori Magistrati:- Dr. Vincenzo Zingales - Presidente;- Dr. Salvatore Schillaci – Consigliere;- Dr. Michelangelo Francavilla – Referendario, relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n. 1259/04 R.G. proposto da PULISUD PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania, via XX Settembre n. 45 presso lo studio dell’avv. Francesco Marchese che la rappresenta e difende nel presente giudizioCONTROCOMUNE DI VIAGRANDE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Catania, corso Italia n. 124 presso lo studio dell’avv. Maurizio Dipietro che lo rappresenta e difende nel presente giudizioE NEI CONFRONTI DICARUTER S.A.S. COSTRUZIONI DI CARUSO GIUSEPPINA & C., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizioper l’annullamento, previa sospensione, del verbale di pubblico incanto del 22/12/03 con il quale la Commissione di Gara per l’appalto del “Servizio integrato per la raccolta dei rifiuti” del Comune di Viagrande, in sede di verifica dei chiarimenti richiesti ai sensi dell'art. 25 D. L.vo n. 157/95, ha giudicato come anomala (in quanto anormalmente bassa) l’offerta formulata dalla ricorrente Cooperativa Pulisud e, per l’effetto, ha disposto l’esclusione della predetta dalla gara e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi; Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;Designato il Referendario dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per l’udienza in Camera di Consiglio del 07/04/04 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dalla ricorrente;Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa e reputandosi integro il contraddittorio e completa l’istruttoria,Avvisate le parti presenti all’udienza in Camera di Consiglio del 07/04/04 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71,Ritenuto, in FATTO, quanto esposto nell’atto introduttivo,Considerato, in DIRITTO, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse;Considerato, infatti, che, come si evince dalle conclusioni rassegnate con l’atto introduttivo, la ricorrente ha impugnato solo il provvedimento di esclusione dalla gara ma non la successiva aggiudicazione formalizzata, anch’essa, nel verbale del 22/12/03 (antecedente alla stessa proposizione del ricorso che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ab origine e non già improcedibile);Considerato che l’omessa impugnazione dell’atto di aggiudicazione rende inammissibile per difetto d’interesse il ricorso avente ad oggetto l’atto di esclusione (C.d.S. sez. VI n. 785/02; C.d.S. sez. V n. 698/02);Rilevato, in proposito, che l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione non comporta la caducazione della successiva aggiudicazione dal momento che tra i due atti non vi è un rapporto di consequenzialità immediata e diretta;Considerato, infatti, che l’esclusione coinvolge solo l’interesse del concorrente escluso e non ha controinteressati laddove “l’aggiudicazione, invece, comporta una valutazione di dati ed interessi più ampia rispetto alla esclusione in quanto tiene conto della posizione di tutti i concorrenti e non solo di quello escluso” (C.d.S. sez. VI n. 785/02);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;Considerato, poi, che il ricorso, anche nel merito, si appalesa infondato;Rilevato, infatti, in riferimento alla prima censura, che il termine assegnato per la produzione delle giustificazione dell’offerta ex art. 25 D. L.vo n. 157/95 non può, nella fattispecie in esame, ritenersi incongruo come si evince dal fatto che la ricorrente ha redatto il relativo atto in data 20/12/03 ovvero ben due giorni prima della scadenza del termine in esame;Ritenuta, altresì, infondata la seconda censura in quanto il numero degli interventi del camion scarrabile quantificato dalla Commissione appare congruente con le previsioni contenute negli artt. 3 lettera e) e 5 del Capitolato Speciale d’Appalto;Considerato che la stessa ricorrente ha ammesso l’errore contenuto nelle giustificazioni dell’offerta in relazione al calcolo, ivi previsto, degli interventi di lavaggio dei cassonetti e di gru per lo svuotamento dei rifiuti;Rilevato, infine, che la Commissione non aveva il potere di ridurre arbitrariamente l’importo con cui la ricorrente, nella redazione dell’offerta, ha autonomamente quantificato le percentuali attribuite all’utile d’impresa, alle spese impreviste e alle spese generali;Ritenuto, alla luce delle predette considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;Ritenuti, poi, sussistenti “giusti motivi” per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite;P.Q.M.il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:1) dichiara l’inammissibilità del ricorso in epigrafe indicato;2) dispone l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 07/04/04L’estensoreF.to Michelangelo FrancavillaIl PresidenteF.to Vincenzo ZingalesDepositata in Segreteria il 26-05-04
















