| VenerdĂŹ 04 Giugno 2004 20:57 |
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Archivio/2004-2010 |
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Appalti Pubblici - SOSPENSIONE PER INDAGINI AERCHEOLOGICHE |
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| determina Autorita di Vigilanza dei Lavori Pubblici n. 9 del 04/06/2004 | |
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Determinazione n. 9/2004del 19 maggio 2004 âContenzioso in fase di appalto conseguente ad una o più sospensioni dei lavori, disposte - in esito a prescrizioni degli organi preposti alla tutela dei beni culturali - per lâesecuzione di campagne di indagini archeologiche nel sottosuolo.Valutazione della possibilità di limitare gli effetti negativi di ordine economico correlati a tale fattispecieâ. IL CONSIGLIO Premesso che:Nellâambito della propria attività, questa Autorità si è trovata con una certa frequenza ad analizzare procedure dâappalto il cui espletamento â in termini di rispetto dei tempi e dei costi di esecuzione â è stato condizionato da rinvenimenti archeologici nel sottosuolo e dalle conseguenti attività di scavo e documentazione, oltre che dalle ulteriori fasi di valutazione e di adozione degli opportuni provvedimenti di conservazione; iniziative tutte che sono nella competenza degli organi preposti alla tutela dei beni culturali. In particolare, nei suddetti casi è risultata ricorrente la sospensione dei lavori di significativa durata, correlata non solo al tempo materialmente necessario per lo svolgimento delle indagini archeologiche, ma anche a quello successivo per la redazione ed approvazione delle varianti in corso dâopera che tenessero conto del valore dei ritrovamenti e della loro possibile fruizione o, quanto meno, che ne salvaguardassero lâintegrità.Aldilà dei costi per le maggiori o diverse lavorazioni che a tal fine si rendono necessarie, le procedure dâappalto per le quali si concretizza lâevenienza in questione possono comportare impegni economici imprevisti e ben più significativi, in conseguenza delle richieste delle imprese esecutrici dei lavori, che si estrinsecano principalmente sotto forma di riserve iscritte, nei modi di legge, sugli atti contabili ed incentrate sul calcolo degli oneri derivanti dalla protratta gestione delle attività lavorative di cantiere.Lâinsorgenza di un simile contenzioso è sempre e comunque legata ad una circostanza di oggettivo gravame per lâappaltatore, cui viene precluso il dispiegamento compiuto di quella capacità organizzativa che deve contraddistinguere ogni realtà imprenditoriale e che si esprime â nellâesecuzione delle opere aggiudicate â con unâaccurata programmazione temporale delle singole fasi di lavoro e delle relative sovrapposizioni, delle forniture, dei noli e via dicendo, al fine di ottimizzare i risultati economici della gestione dellâappalto.Lâelevata probabilità che ad una sospensione dei lavori, disposta a seguito di rinvenimenti archeologici (e protratta per il tempo necessario a compiere le connesse indagini di scavo e documentazione) faccia seguito la rappresentazione formale di una doglianza dellâimpresa, induce quindi a rilevare che il verificarsi della fattispecie in questione si accompagna quasi sempre ad un significativo aumento dei costi che la stazione appaltante dovrà sopportare in dipendenza della controversia avviata, con le possibili conseguenze che ciò può comportare in termini di giudizio da parte dellâorgano di magistratura contabile.Ne deriva lâutilità di operare alcune riflessioni sul tema in questione, al fine di valutare quali possano essere - nellâevenienza di ritrovamenti archeologici a lavori iniziati e cioè âa cantiere apertoâ - le possibilità di limitare le ricadute negative di ordine economico che tale occorrenza imprevista può indurre sulla procedura dâappalto in corso.Tanto premesso, ravvisata lâesigenza e lâimportanza di conoscere lâavviso del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in ordine alle possibili iniziative da intraprendere, ne sono stati sentiti i rappresentanti nellâaudizione disposta in data 21.4.2004.In tale sede gli intervenuti hanno dettagliatamente rappresentato che le problematiche evidenziate investono aspetti da tempo allâattenzione del Ministero, il quale ha ben presente la necessità di mettere a punto regole capaci di consentire con pari efficacia lâazione di tutela e la realizzazione degli appalti âcon il minor sacrificio degli operatoriâ. Ritenuto in dirittoUna considerazione preliminare riguarda la natura dellâarea sulla quale è prevista la realizzazione dellâopera pubblica, intendendo con ciò se la stessa sia sottoposta o meno ad uno specifico vincolo archeologico.In caso affermativo, la normativa vigente prevede che lâorgano preposto alla tutela esprima il proprio parere â di norma in sede di conferenza di servizi â al fine di chiarire alla stazione appaltante se e a quali condizioni lâopera a farsi sia compatibile con i principi sui quali si basa la conservazione del patrimonio culturale e, nel contesto particolare, se lâesecuzione delle specifiche categorie di lavoro previste dal progetto possa interferire con la salvaguardia dei resti archeologici presumibilmente esistenti nel sottosuolo.Questa ipotesi, sufficientemente disciplinata nei suoi aspetti procedurali, dovrebbe portare ad una conoscenza preventiva degli elementi ostativi alla proficua esecuzione dei lavori, escludendo perciò (o, quanto meno, riducendo significativamente) la possibilità che in corso dâopera si verifichino circostanze impeditive connesse ai ritrovamenti archeologici, con gli effetti negativi indicati in precedenza.Appare evidente che il passaggio procedurale appena descritto, benché articolato in forma semplice e âlineareâ, non può garantire alcun effetto realmente positivo se il rapporto fra la stazione appaltante e lâorgano preposto alla tutela non risulta improntato alla massima collaborazione, diligenza e chiarezza.Per fare un esempio concreto, se lâamministrazione che ha indetto la conferenza di servizi presenta in quella sede un progetto privo degli opportuni approfondimenti di dettaglio in ordine alla tipologia ed alle caratteristiche geometriche delle strutture di fondazione, non consentirà lâespressione di un parere compiuto da parte del rappresentante della competente soprintendenza archeologica, oppure ne potrà ottenere un assenso condizionato alla esecuzione â in corso dâopera - dei necessari saggi e della correlata valutazione dei risultati, senza perciò conseguire alcun risultato utile ad evitare interferenze tra svolgimento della fase esecutiva dellâappalto ed azione di tutela dei beni archeologici eventualmente presenti.La Soprintendenza Archeologica competente per territorio, per contro, non può esimersi dal rappresentare in maniera esaustiva le esigenze derivanti dalle proprie attribuzioni, senza però dimenticare che il proprio parere interviene nellâambito di una procedura dâappalto, la cui finalità è la costruzione di unâopera pubblica da realizzarsi attraverso unâattività uniformata ai criteri di cui allâart.1 della legge n.109/94.Questo non può â ovviamente â significare che gli organi preposti alla tutela debbano improntare la loro azione riferendosi unicamente al rispetto dei principi di efficienza, efficacia, tempestività ed economicità dellâazione amministrativa in materia di appalti. Difatti, la tutela dei beni archeologici e, più in generale, di quelli culturali, ha il fine di garantire la fruizione, anche per le generazioni future, di un patrimonio universale ed inestimabile, la cui conservazione assume un valore che prescinde da qualsiasi monetizzazione e si pone â oggettivamente - come principio superiore a quelli indicati dallâart.1 della legge n.109/94 e perciò prevalente su di essi.Risulta tuttavia più facile il tentativo di coniugare lâesercizio di ogni necessaria azione di tutela nellâeventualità di ritrovamenti archeologici ed il rispetto di tempestività ed economicità nella procedura dâappalto allorquando - in unâottica di comprensione dei rispettivi limiti di competenza e margini di operatività, anche finanziaria - viene assicurata la conoscenza reciproca e preventiva di tutti gli elementi utili alla valutazione delle problematiche da affrontare, nonché delle difficoltà connesse.Ad avviso del competente Ministero - che considera parimenti essenziale lâazione preventiva â unâopzione praticabile potrebbe essere quella di âistituzionalizzareâ la presenza dei tecnici della Soprintendenza sin dalle prime fasi della progettazione, con il risultato di garantire lâapproccio metodologico più idoneo e lâadozione delle proprie determinazioni su basi conoscitive certe, evitando di restringere lâespressione del parere di competenza allâunica sede della conferenza di servizi, in esito alla quale scaturisce â quasi inevitabilmente - unâautorizzazione subordinata allâesecuzione di successivi accertamenti.In sostanza, lâAmministrazione dei BB. e delle AA.CC. delinea ed auspica lâaffermazione di un ruolo differente per le Soprintendenze, superando quello âautorizzatorioâ o âcensorioâ, per rivestire quello di piena collaborazione e di corresponsabilità; in tal senso, la recente attuazione di alcune iniziative âpilotaâ di collaborazione con altri Enti avrebbe già consentito di sperimentare una gestione dellâappalto più attenta alle reciproche esigenze.Comunque, pur nellâipotesi di una collaborazione anticipata alla fase della progettazione preliminare, non è infrequente che sopravvenga la necessità dellâesecuzione di indagini o campagne di scavo preventive, cui consegue lâesigenza del reperimento delle risorse economiche per dare seguito alle stesse. In proposito è noto come le Soprintendenze lamentino la persistente insufficienza dei fondi per procedere direttamente ed autonomamente allâespletamento di indagini archeologiche: in questâottica si inquadra la richiesta che debbano essere le stesse amministrazioni appaltanti a dotarsi dei finanziamenti sufficienti a garantire lâesecuzione delle opportune indagini archeologiche, da condurre sotto la direzione tecnico-scientifica della competente Soprintendenza archeologica, così da consentire ad essa la completa conoscenza dellâarea e quindi lâespressione di pareri basati su elementi scientifici concreti. In sede di audizione il Ministero ha tenuto ulteriormente a precisare che tale assunto â già richiamato in alcune disposizioni normative per particolari opere â ha trovato esplicita conferma nel Nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs.n.41 del 22.1.04), in vigore dallâ1.5.2004, costituendo conseguenzialmente un obbligo di legge âgeneralizzatoâ.Sullâargomento è stato anche aggiunto che le risorse necessarie devono consentire â in prima analisi â la sola esecuzione di saggi preliminari condotti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza competente, fermo restando che eventuali ritrovamenti di significativa rilevanza comportano â nel naturale ordine delle cose â lâobbligatoria richiesta di uno scavo âa tappetoâ, con le relative conseguenze in termini di disponibilità dei fondi.Per contenere gli effetti di questa possibile incertezza finanziaria, il Ministero ha formulato lâipotesi concreta di anticipare le indagini archeologiche già alla fase del progetto preliminare, contenendone lâentità economica, con la finalità di valutare lâopportunità di proseguire nella progettazione definitiva e, nel caso, con quali vincoli, nonché con lâobiettivo di valutare lâesigenza di un successivo scavo âintegraleâ.Ciò anticiperebbe la cognizione di due aspetti fondamentali:1) verifica della fattibilità dellâopera programmata;2) necessità di reperire ulteriori ed adeguate risorse, anche attingendo a differenti fonti di finanziamento, per assicurare tanto lâesecuzione dello scavo âintegraleâ, quanto la conservazione e la fruizione di reperti archeologici di eccezionale importanza.Risulta infatti evidente come sia difficile che una stazione appaltante possa essere in grado di disporre di risorse economiche tali da indagare completamente ed esaustivamente (nellâaccezione intesa dalle Soprintendenze archeologiche) le aree interessate dai vari appalti di opere pubbliche contemplati nel programma triennale, tanto più che indagini siffatte finirebbero per costituire dei veri e propri interventi autonomi, il cui svolgimento â in termini di tempi, costi, valutazione degli esiti e finanche di esecuzione dellâopera originariamente prevista - sarebbe per di più sottratto alla potestà discrezionale ed alla connessa responsabilità, poste in capo alle singole amministrazioni.Questâultima considerazione, tra lâaltro, incide anche sul ruolo del responsabile del procedimento, svuotando parzialmente di significato il possibile richiamo alle disposizioni regolamentari (artt.18, 19 e 36 del D.P.R. n.554/99), le quali pongono a carico della stazione appaltante tutti quegli adempimenti correlati alla progettazione che possano ridurre gli imprevisti in corso dâopera, e che trovano un loro limite proprio nella fattispecie trattata, imperniata sulla tutela dei beni archeologici.Infatti, lâunico organo preposto alla individuazione, con metodo scientifico, dei beni da tutelare nonché alla determinazione delle relative modalità - intese sia con riferimento alle tecniche di rilevamento che a quelle di conservazione - resta, in via esclusiva, la Soprintendenza Archeologica competente per territorio.Ciò significa che lâesecuzione preventiva di indagini archeologiche, qualora venisse disposta unicamente su iniziativa dal Responsabile del procedimento nominato dalla stazione appaltante, risulterebbe condotta da un soggetto privo della necessaria legittimazione in ordine alla conoscenza ed allâutilizzo delle corrette metodiche di scavo, rilievo e catalogazione, nonché â soprattutto - in ordine alla valutazione dellâimportanza che i ritrovamenti rivestono per la collettività ed alla più opportuna tipologia dâintervento per assicurarne la fruizione o, quanto meno, per documentarne lâesistenza.Paradossalmente, unâattività siffatta - benché ispirata dalla volontà di ridurre gli imprevisti in corso dâopera ed i conseguenti prevedibili oneri - potrebbe configurare essa stessa un maggior costo, concretizzandosi in unâattività i cui frutti risultano incerti e quindi privi di una concreta utilità, sia ai fini della tempestiva conduzione dellâappalto, sia ai fini della tutela del patrimonio archeologico.Lâanticipazione delle prospezioni archeologiche a cura della competente Soprintendenza risulta perciò auspicabile, ma deve altresì sottolinearsi come in molti casi le relative indagini vengano disposte perché non può escludersi - a priori - la presenza di resti antichi nella zona interessata dal nuovo intervento e che spesso le strutture riportate alla luce non rivestono unâimportanza tale da imporre un ripensamento dellâintero progetto; anzi â una volta eseguiti i rilievi grafici e fotografici, documentando lâattività svolta ed i risultati conseguiti â lâiter può anche concludersi disponendo la ricopertura di quanto scavato (in particolare quando la conservazione risulti problematica), al fine di evitarne il degrado.Se quindi continua ad avere un valore lâaffermazione secondo cui âil miglior museo è la terraâ, come può desumersi dalle Carte del restauro e dalle Convenzioni internazionali (quali la Carta di Atene, che sintetizza lâesito dei lavori della Conferenza Internazionale del 1931), nulla vieta che lâorgano preposto alla tutela â preso atto della onerosità (e quindi dellâestrema difficoltà di realizzazione, se non addirittura dellâimpossibilità economica) di compiere unâindagine archeologica âa tappetoâ estesa allâintera area di sedime della nuova costruzione e delle sue pertinenze â esprima un parere favorevole, per quanto di competenza, subordinando lâesecuzione dei lavori alla previsione di soluzioni tecniche progettuali non interferenti con il sottosuolo archeologico (intendendo con tale termine lo strato di terreno, situato ad una determinata profondità, che può racchiudere in sé i segni dellâattività umana antica), così da non precludere future eventuali azioni di scavo e documentazione.Volendo trarre delle prime conclusioni da quanto sin qui riportato, deve perciò evidenziarsi che quando lâappalto a farsi insiste su di unâarea sottoposta a vincolo archeologico, la successiva sospensione dei lavori - disposta in esito a rinvenimenti di significativo interesse â si ricollega ad una circostanza indubbiamente imprevista, ma che non può definirsi â con altrettanta certezza â imprevedibile.Se quindi la stazione appaltante e lâorgano di tutela non hanno improntato la loro azione, ognuno per quanto di rispettiva competenza, a rendere esaurientemente chiare e precise le condizioni di fattibilità dellâintervento da realizzare, gli eventuali maggiori oneri connessi alle interruzioni nella fase esecutiva dei lavori potranno dar luogo a contestazioni di addebito da parte della Corte dei Conti, rivolte ai soggetti che ne sono stati responsabili.Fin qui si è trattato della fattispecie in cui la presenza di un vincolo archeologico impone un vaglio progettuale - ad opera della competente Soprintendenza â che interviene prima dellâaggiudicazione dellâappalto e, spesso, prima della redazione del progetto esecutivo, per cui è possibile operare tutte le valutazioni del caso al fine di evitare che le problematiche irrisolte si possano tradurre in impedimenti allâatto dellâesecuzione dei lavori, con le conseguenze economiche e temporali che sono state indicate.Vi sono però anche i casi in cui sullâarea di sedime dellâopera a farsi non grava uno specifico vincolo archeologico, oppure casi in cui, pur in presenza dellâanzidetto vincolo, non è possibile eseguire preventivamente tutti i saggi necessari, per la presenza di corpi di fabbrica da demolire nellâambito dellâappalto da affidare.Sono queste le fattispecie nelle quali il problema dei rinvenimenti archeologici si manifesta pienamente solo in corso dâopera ed in quella sede deve essere affrontato, imponendo quindi lâinterruzione delle attività di cantiere per consentire lâespletamento delle opportune indagini sotto la direzione scientifica della Soprintendenza archeologica.Se al verificarsi di tale ipotesi risulta ovviamente tramontata ogni possibilità di azione in termini di prevenzione, la consapevolezza del concreto rischio di una configurazione di maggiori oneri - che ogni protrazione temporale dellâappalto reca in sé - rende ancora più necessario che la stazione appaltante e lâorgano di tutela adottino comportamenti e provvedimenti idonei a limitare lâentità degli eventuali danni.Per quanto concerne lâAmministrazione appaltante, non può nemmeno escludersi â in casi particolari - il recesso dal contratto, ai sensi dellâart.122 del D.P.R.n.554/99, qualora ciò risulti opportuno in esito ad una valutazione ponderata delle circostanze di fatto.Nella generalità dei casi, invece, qualora venga disposta la sospensione dei lavori, deve innanzitutto ricordarsi lâimportanza delle disposizioni contenute nellâart.133, commi 4 e 5, del D.P.R. n.554/99, il cui rigoroso rispetto da parte del direttore dei lavori è sicuramente utile ad evitare contrastanti descrizioni in ordine alla consistenza della forza lavoro e dei mezzi dâopera esistenti in cantiere al momento della sospensione e durante lâintera protrazione della stessa, ferma restando la necessità che vengano impartite le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano dâopera allo stretto indispensabile.Inoltre, sarà opportuno che in corso di esecuzione delle indagini archeologiche, svolte sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza, il direttore dei lavori si mantenga in stretto contatto con i rappresentanti dellâorgano di tutela, per conoscere in tempo reale le valutazioni sullâimportanza dei reperti messi in luce e sulle modalità per assicurarne lâeventuale conservazione in situ, al fine di prefigurare le possibili ripercussioni sui lavori appaltati ed anticipare â per quanto possibile â lo studio delle modifiche che si dovessero rendere necessarie, riducendo i tempi di redazione di unâeventuale variante in corso dâopera.Per quanto riguarda le possibili iniziative poste in essere da parte dellâorgano preposto alla tutela dei beni culturali, è fuor di dubbio che il peculiare ambito di competenza porta a focalizzare lâattenzione soprattutto sui possibili ritrovamenti, con lâevidente finalità di assicurarne la conoscenza e â se possibile â la fruizione. Ciò tuttavia non esclude che debbano essere ben presenti anche le funzioni attribuite allâEnte appaltante, tenuto a garantire la tempestività ed economicità di ogni procedura di esecuzione di lavori pubbliciIn concreto, la consapevolezza delle altrui responsabilità non può che tradursi in tempi di espletamento delle attività di competenza che siano sempre contenuti nella misura strettamente necessaria allâespressione delle proprie valutazioni, dovendo altresì ribadire che eventuali comportamenti caratterizzati da lungaggini o inerzie, potendo dar luogo a maggiori oneri, implicano lâimputabilità del danno erariale, ad opera della magistratura contabile, nei confronti di tutti i soggetti che â a qualsiasi titolo - ne siano ritenuti artefici.Anche sotto questo aspetto il Ministero dei BB. e delle AA.CC. ha inteso sottolineare la propria costante attenzione, dando conoscenza della recente emanazione di un provvedimento interno (Circolare DGBA n.9786 del 10.6.03), finalizzato proprio allo snellimento delle procedure amministrative ed inteso ad incrementare lâautonomia decisionale degli Uffici periferici, con lâobiettivo di ridurre quei tempi decisionali che possono comportare le note conseguenze in termini di maggiori oneri.Infine, restano da svolgere alcune ulteriori riflessioni sulle attività che, di norma, fanno seguito allâinterruzione dei lavori connessa al ritrovamento di reperti archeologici.In primo luogo, deve rilevarsi che le campagne di scavo archeologico disposte in regime di sospensione risultano frequentemente attuate con il sistema delle liste in economia ed il ricorso alla mano dâopera della stessa impresa aggiudicataria, previa verifica della disponibilità allâaffidamento diretto dei relativi lavori. Il ricorso a tale modalità di effettuazione viene giustificato con lâurgenza e lâopportunità di avvalersi di una forza lavoro già presente in cantiere, da porre agli ordini della direzione scientifica della Soprintendenza.Benché lâimporto complessivo di tali lavori in economia possa risultare scarsamente significativo se paragonato a quello contrattuale, è indubbio che al ricorrere di tale circostanza lâappaltatore ottenga un affidamento aggiuntivo â sottraendosi, per le suddette ragioni di correntezza, a qualsivoglia procedura concorsuale â e ne tragga un utile.In secondo luogo, può verificarsi con analoga ricorrenza che per effetto delle risultanze dello scavo archeologico sia necessario apportare variazioni al progetto approvato, prevedendo un incremento delle lavorazioni a farsi, concordando gli eventuali nuovi prezzi con lâaggiudicatario e perfezionando il rapporto contrattuale in essere tramite la sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione o di un atto aggiuntivo al contratto stesso.Anche in questo caso lâappaltatore trae un utile dai maggiori lavori affidati, per lâassunzione dei quali sostiene indubbiamente oneri in misura ridotta, in considerazione del fatto che â oltre a non sobbarcarsi le spese di una nuova gara â ottiene certamente il risparmio connesso allâutilizzo dellâimpianto di cantiere già esistente.È altrettanto frequente che lâimpresa iscriva riserve in conseguenza della sospensione dei lavori, lamentando il danno subito in termini di protrazione gestionale ed elencando gli oneri aggiuntivi sostenuti per spese generali, macchinari e mano dâopera, mancato utile, ecc., determinandoli - in ossequio ad una prassi invalsa - mediante calcoli aritmetici deduttivi. Ad esempio, per la stima delle spese generali infruttifere sostenute e delle quali si chiede il ristoro, viene spesso operato il confronto tra la produzione giornaliera effettiva e quella che viene definita produzione giornaliera teorica, assumendo come unico riferimento per questâultima le originarie condizioni contrattuali ed il relativo cronoprogramm, ma senza considerare le eventuali modifiche economiche o temporali che reggono lâappalto, intervenute su richiesta dellâimpresa o che si rivelano comunque migliorative per essa.Sulla base delle considerazioni che precedono, non sembra privo di utilità il richiamo alle disposizioni di cui agli artt.24 e 25 del D.M.LL.PP. n.145/2000 (Regolamento recante il capitolato generale dâappalto dei lavori pubblici), in materia di ammissibilità delle sospensioni e di modalità di calcolo del danno eventualmente derivante, cosicché, allâatto della valutazione di ammissibilità e fondatezza delle riserve iscritte dallâimpresa sui registri contabili, risulti ben chiara e presente lâesigenza di svolgere le seguenti verifiche:1) sussistenza dei presupposti per ottenere il riconoscimento dei danni prodotti dalla sospensione dei lavori, ai sensi dellâart.24 del D.M.LL.PP. n.145/2000;2) conformità della quantificazione del danno operata dallâappaltatore, accertata con riferimento ai criteri indicati nel successivo art.25, comma 2-lettere a), b), c), d), e comma 3;3) riconsiderazione degli importi calcolati a titolo di spese generali infruttifere, lesione dellâutile, ammortamenti e retribuzioni inutilmente corrisposte, qualora nel medesimo periodo di sospensione lâimpresa abbia ottenuto affidamenti aggiuntivi, traendone profitto.In estrema sintesi, nellâargomentare le controdeduzioni in merito alle doglianze dellâimpresa, non ci si può limitare allâanalisi dei soli elementi riportati nelle iscrizioni sugli atti contabili, dovendosi invece apprezzare nella giusta misura tutte le circostanze che si sono verificate nel corso della fase di esecuzione dellâappalto, al fine di evitare la corresponsione di somme eccedenti lâeffettivo danno patito dallâimpresa affidataria. Dalle considerazioni svolte segue che,1. al fine di assicurare sia il rispetto di tempestività ed economicità nella procedura dâappalto, sia lâesercizio di ogni necessaria azione di tutela nellâeventualità di ritrovamenti archeologici, appare utile che le stazioni appaltanti valutino lâopportunità di coinvolgere il competente organo preposto alla tutela sin dalla fase della progettazione preliminare, studiandone â dâintesa con esso - le possibili modalità di concreta attuazione.2. nel caso in cui il progetto di unâopera insistente su area soggetta a vincolo archeologico venga sottoposto allâesame della competente Soprintendenza solo allâatto della conferenza di servizi, lâamministrazione appaltante ha lâobbligo di rendere chiaro in ogni dettaglio il progetto presentato, così da consentire allâorgano di tutela lâespressione di un parere compiuto, sia esso pienamente favorevole oppure condizionato allo svolgimento di ulteriori indagini preventive. Il medesimo organo di tutela, per suo conto, dovrà in quella sede indicare con altrettanta chiarezza (anche e soprattutto al fine di determinare tempi e costi presuntivi) quali siano le condizioni da rispettare per poter dar corso allâopera programmata, tanto nellâipotesi in cui vi siano sufficienti risorse per effettuare campagne di scavo sotto la direzione scientifica della medesima Soprintendenza, che nellâopposta circostanza in cui possa realisticamente ipotizzarsi unicamente lâadozione di soluzioni progettuali non interferenti con il sottosuolo archeologico.3. nel caso di sospensione dei lavori connessa a ritrovamenti archeologici in corso dâopera, il concreto rischio di una configurazione di maggiori oneri, conseguente alla protrazione temporale dellâappalto, impone la massima sinergia tra la stazione appaltante e lâorgano di tutela, al fine di adottare comportamenti e provvedimenti idonei, che tengano in giusto conto tanto la necessità di non arrecare pregiudizio ai reperti presenti nel sottosuolo, quanto lâesigenza di limitare lâentità degli eventuali danni che lâaffidatario potrà subire.4. qualora alla sospensione dei lavori abbia fatto seguito lâinsorgenza di un contenzioso con lâimpresa esecutrice, oltre a rimarcare lâimportanza della corretta applicazione delle disposizioni contenute nellâart.133, commi 4 e 5, del D.P.R. n.554/99, e negli artt. 24 e 25 del D.M.LL.PP. n.145/2000, deve precisarsi che la disamina delle doglianze annotate sul registro di contabilità e la conseguente valutazione non potrà prescindere dalla conoscenza di tutte le circostanze di fatto intervenute durante lâespletamento dellâappalto, comprese quelle â non citate tra le riserve â che sono oggettivamente suscettibili di implicare una riduzione del danno lamentato. Il Relatore Il Presidente Depositato preso la segreteria del consiglio in data Il Segretario
















