| Venerdì 04 Giugno 2004 18:06 |
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Archivio/2004-2010 |
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Effetti dell'inadempimento perdurante nel corso del giudizio di risoluzione |
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| Corte di Cassazione n. 9200 del 04/06/2004 | |
Domanda di risoluzione - Perdurare dell'inadempimento nel corso del giudizio di risoluzione - Effetti
Nei contratti a prestazioni corrispettive le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 di cui all'art. 1453 c.c. sono simmetriche, giacchè, come non è consentito all'attore che abbia proposto domanda di risoluzione pretendere la prestazione avendo dimostrato di non avere più interesse al relativo adempimento anche per la parte di prestazione non ancora scaduta, così è vietato al convenuto di eseguire la prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e fino alla pronuncia giudiziale. Ne consegue che il perdurare dell'inadempimento nel corso del giudizio non può riflettersi negativamente sulla valutazione della gravità del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento inizialmente "non grave" in un inadempimento "grave" e, perciò, tale da legittimare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
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