| Giovedì 03 Giugno 2004 14:06 |
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Archivio/2004-2010 |
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Modifiche del thema decidendum nel giudizio elettorale |
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| TAR n. 158 del 03/06/2004 | |
Elezioni - elettorato attivo - volontà elettorale - thema decidendum - atto introduttivo - elementi ulteriori - inamissibili
Secondo i principi sanciti dalla giurisprudenza, il thema decidendumdel giudizio elettorale non può essere esteso oltre le doglianze ed i vizi poste a fondamento dello stesse dedotte originariamente nell’atto introduttivo, con esclusione di argomenti e considerazioni emersi a seguito dell’istruttoria; non è, cioè, possibile dare valenza ad elementi ulteriori emersi in sede istruttoria siccome, altrimenti ragionando, si avrebbe un impropria funzione di revisione oggettiva e totale delle operazioni elettorali, non consentita dall’attuale normativa.
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REPUBBLICA ITALIANA N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent.IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA N. Sede di Bari – Sezione Prima Reg. Ric.ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n. 1039 del 2003, proposto daZaccaria Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Guaccero, domiciliatario nel suo studio in Bari alla Via Sparano n. 56;controil Comune di Monopoli in persona del Sindaco pro tempore, non costituto; e nei confrontidi Pierro Anna e Corallo Leonardo, quali consiglieri comunali eletti nelle liste dell’Unione Democratici di Centro, non costituiti in giudizio;per l'impugnazione e la correzionedelle cifre elettorali della lista n. 5 avente il contrassegno Alleanza Nazionale così come riportate e prese in considerazione nel verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale di attribuzione seggi e proclamazione degli eletti del 17 giugno 2003 relativo ai turni elettorali per l’elezione dell’amministrazione Comunale svoltisi nel Comune di Monopoli (Ba) nei giorni 25 – 26 maggio 2003 (primo turno) e nei giorni 8-9 2003 (turno di ballottaggio); Visto il ricorso con i relativi allegati;Vista la sentenza interlocutoria n. 3738/2003 e le risultanze della eseguita verificazione;Visti tutti gli atti della causa;Alla pubblica udienza del 8 gennaio 2004, relatore il Cons. Vito Mangialardi, udito l’avv. Guaccero;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTOCon ricorso depositato il 16 luglio 2003 il ricorrente, candidato nella lista n. 5 avente il contrassegno Alleanza Nazionale per l’elezione del Consiglio Comunale di Monopoli ha svolto l’impugnazione di cui in epigrafe. Ha premesso che la lista di cui è esponente ha ottenuto il totale di 2998 voti e che la lista n. 11 avente il contrassegno n. 11 dell U.D.C. ha ottenuto 3008 voti e che per il criterio di ripartizione dei seggi attribuiti tra i quozienti più alti nel numero dei 12 seggi da assegnare alla coalizione di cui entrambe le liste facevano parte, è risultato che ad Alleanza Nazionale spettavano due seggi ed all’U.D.C. tre seggi. Ha dedotto che dall’assistenza alle operazioni di scrutinio relative al primo turno di votazioni da parte di rappresentanti di lista e dal successivo esame dei verbali di operazioni dell’Ufficio Elettorale di alcune Sezioni, risulterebbe che parecchie schede sono state ingiustamente ed inesattamente annullate e che molti voti di lista non sono stati attribuiti al partito della Alleanza Nazionale per cui, stante la minima differenza tra di voti di lista tra Alleanza Nazionale ed UDC, è molto probabile se non sicuro che ad Alleanza Nazionale andrebbe attribuito un terzo seggio in danno dell’UDC e che tale seggio in virtù del disposto dell’art. 7 co. VII legge n. 81/93 andrebbe attribuito al candidato sindaco della coalizione di centro destra Sig. Adriano Rivoli, in quota ad A.N.In particolare ha dedotto irregolarità verificatesi nelle seguenti sezioni e per i motivi affianco alle stesse precisati:Sezione n. 11: il rappresentante di A.N. durante le operazioni di spoglio riportava 8 preferenze per il candidato della stessa lista Giovanni Giannuzzi, cui però risultano attribuiti n. 0 voti; detta circostanza si appalesa inverosimile atteso che il citato Giannuzzi è cittadino iscritto nelle liste elettorali di tale sezione ed è paradossale che nemmeno se stesso si sia attribuito un voto.Sezione n. 18: Sono stati annullati 4 voti ad A.N. in quanto il presidente di seggio ha ritenuto di annullare le relative schede in quanto l’elettore sul rigo posto nello stesso quadrante del contrassegno A.N. aveva riportato il cognome di un candidato. Aggiunge parte ricorrente che i cognomi erroneamente indicati non appartengono a candidati di nessuna lista.Sezione n. 21: Il rappresentante di lista riportava tre voti di preferenza per il ricorrente cui invece risulta attribuito solo un voto.Sezione n. 26: il presidente di seggio ha annullato n. 13 voti alla lista di A.N. in quanto l’elettore, dopo aver contrassegnato la lista di A.N. ha scritto il nome del candidato sindaco della medesima coalizione e comunque all’interno del quadrante.Sezione n. 35: risultano annullate 4 schede contenenti voti di lista per A.N.; in particolare due voti perché sul rigo posto in prossimità del simbolo quale preferenza si indicava quella di Andrea Romano anziché Emilio Romani e due schede perché l’elettore dopo aver contrassegnato la lista A.N. indicava sul simbolo di altro partito della medesima coalizione la preferenza per il candidato Munno, appartenente alla lista di A.N. Si deduce da parte ricorrente che tale espressione di voto va considerata valida ex art. 72 co. III terzo e quarto periodo d.lgs. n. 267/00 ed art. 57, II co. T.U. n. 570/60.Sezione n. 38: sono state annullate n. 2 schede contenenti voti di lista per Alleanza Nazionale in quanto l’elettore dopo aver contrassegnato il simbolo A.N. esprimeva sul rigo posto in prossimità del simbolo UDC (facente parte della medesima coalizione) la preferenza per il candidato Zaccaria Domenico ed il candidato Leggero, entrambi appartenenti alla lista di A.N.Sezione n. 39: sono state annullate 5 schede contenenti voti di lista per A.N.; due perché l’elettore dopo aver contrassegnato il simbolo indicante A.N., tracciava due croci sul cognome del candidato sindaco della medesima coalizione; due perché l’elettore dopo aver contrassegnato il simbolo A.N. ha scritto il nome del candidato sindaco della medesima coalizione e comunque all’interno del quadrante. Si afferma da parte ricorrente che tali espressioni di voto sono invece rafforzative della scelta. Inoltre un’ultima scheda risulta annullata in quanto l’elettore dopo aver contrassegnato il simbolo A.N. ed espresso preferenza per il candidato appartenente alla medesima lista contrassegnava altresì il simbolo del partito Fiamma Tricolore (in tal caso il voto, si deduce dalla parte, dovrebbe ritenersi valido ex art. 57 penultimo comma T.U. n. 570/60).Sezione n. 40: c’è una diversità tra il dato dell’Ufficio elettorale della sezione che reca 67 voti di lista a favore di A.N. e quello dell’Ufficio Centrale che ne individua 66. Il rappresentante di lista ne individuava n. 71 preferenze. Sono poi state annullate 7 schede contenenti voti a favore della lista A.N.e per cui il rappresentante di lista chiedeva l’inserimento a verbale delle proprie contestazioni, senza positivo riscontro da parte del presidente del seggio. Con sentenza interlocutoria n. 3738 del 6 ott. 2003 questa Sezione ha ordinato una verificazione al fine di accertare la fondatezza delle censure dedotte; detta verificazione è stata eseguita dalla Prefettura di Bari.All’udienza pubblica il ricorso è passato in decisione. DIRITTOCol ricorso all’esame il sig. Zaccaria Domenico, elettore nel Comune di Monopoli nonché candidato alle elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Monopoli ha impugnato e chiesto la correzione della cifre elettorali della lista n. 5 avente il contrassegno Alleanza Nazionale, come riportate e prese in considerazione nel verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale del 17 giugno 2003, relativo ai turni elettorali per l’elezione della amministrazione Comunale svoltesi nel comune di Monopoli il 25 e 26 maggio 2003 –primo turno-e l’8 e 9 giugno 2003 –turno di ballottagio.Ha premesso che la lista di cui il ricorrente è esponente risulta aver ottenuto il totale di 2.998 voti, nel mentre la lista n. 11 avente il contrassegno U.D.C. ha ottenuto il totale di 3.008 voti. In base a detti voti di lista, per il criterio della ripartizione dei seggi, attribuiti ai quozienti più alti nel numero di 12 seggi da assegnare alla coalizione di cui entrambe le liste facevano parte, è risultato che ad Allenza Nazionale spettavano n. 2 seggi ed all’U.D.C. 3 seggi. Ha rappresentato di essere il primo candidato non eletto nella sua lista, e di avere in ragione della sua posizione in graduatoria un interesse particolare nel caso di attribuzione di un terzo seggio ad Alleanza Nazionale in danno dell’U.D.C. che spetterebbe al candidato sindaco della coalizione di centro destra ma che in caso di dimissioni dal Consiglio Comunale di quest’ultimo, lo inserirebbe in seno al consesso comunale. Ha dedotto quindi irregolarità verificatesi in alcune sezioni e per i motivi affianco alle stesse precisati, come riportato nella parte in fatto della presente sentenza.Il Tribunale, come detto, ha disposto verificazione le cui risultanze sono state depositate il 4 dicembre 2004.Il ricorso va respinto.Ed infatti all’esito della verificazione, non contestata da parte ricorrente, è risultato che in base alle specifiche censure dedotte sono stati rinvenuti n. 6 voti da aggiungersi a quelli assegnati alla lista Alleanza Nazionale, a rettifica di quelli assegnati, e così in particolare: n. 2 voti nella sez. n. 39 (assegnabili ex art. 72 co.3, e 73 co.3 d.lgs. n. 267/00 ed art. 69 co.1 dPR n. 570/60); e n. 4 voti nella sezione n. 21 (4 voti in più rispetto ai n. 71 dichiarati dall’Ufficio di Sezione e contabilizzati dall’Ufficio centrale). Nell’analitico prospetto predisposto dai verificatori e depositato in atti ed in riferimento alle specifiche doglianze prospettate dal ricorrente, non si riscontrano voti attribuibili rivenienti da schede valide per le sezioni nn.11, 18, 26, 35, 38 e 40; in particolare, poi, per la sez. n. 11 i verificatori hanno accertato n. 73 e quindi un voto in meno rispetto ai 74 dichiarati dell’Ufficio di Sezione e contabilizzati dall’Ufficio Centrale e per la sezione n. 40 n. 66 pari al numero dei voti dichiarati dall’Ufficio di Sezione e contabilizzati dall’Ufficio centrale.Pon mente osservare che i verificatori hanno ritenuto di annotare per le singole sezioni voti di lista estranei alle censure dedotte ed in ipotesi attribuibili ad Alleanza Nazionale; a sua volta parte ricorrente nella sua memoria del 7 gennaio 2004 ha rappresentato che oltre ai sei voti da aggiungersi alla lista Alleanza Nazionale, ne debbono essere aggiunti altri 11, cioè quelli per cui l’Organo verificatore ha considerato di dover rimetterne alla valutazione del Collegio l’attribuibilità siccome risultati estranei alle doglianze dedotte, (Riferisce inoltre di altre ventitre schede rimesse al Collegio su richiesta di essa difesa). Orbene in ordine alla computabilità di essi ulteriori 11 voti, parte ricorrente deduce che nell’atto introduttivo aveva sottolineato seppure in maniera generica la inesattezza delle operazioni elettorali; l’attribuibilità di essi 11 voti, riscontrati dall’Organo verificatore seppure estranei alle specifiche doglianze dedotte in ricorso, dovrebbe ammettersi in quanto per i ricorsi elettorali i motivi non possono essere specificati con la medesima puntualità richiesta per i ricorsi ordinari, stante anche la non disponibilità della relativa documentazione.La particolare prospettazione va reietta.Secondo i principi sanciti dalla giurisprudenza, infatti, il thema decidendumdel giudizio elettorale non può essere esteso oltre le doglianze ed i vizi poste a fondamento dello stesse dedotte originariamente nell’atto introduttivo, con esclusione di argomenti e considerazioni emersi a seguito dell’istruttoria; non è, cioè, possibile dare valenza ad elementi ulteriori emersi in sede istruttoria siccome, altrimenti ragionando, si avrebbe un impropria funzione di revisione oggettiva e totale delle operazioni elettorali, non consentita dall’attuale normativa. (cfr. CdS V Sez. nn. 2291/2001, 1895/2001, 1520/2001, 796/2001, 216/2001, 6533/200). In conclusione alla lista Alleanza Nazionale spetterebbero 6 voti in più, voti che stante il divario (prova della resistenza) esistente tra essa lista e la lista U. D.C. ed in narrativa sottolineato, non determinerebbero l’attribuzione di ulteriore seggio alla lista cui si appartiene l’attuale ricorrente ed in danno della lista UDC. Il ricorso pertanto va respinto.Va posto a carico del ricorrente il compenso spettante al vice prefetto ed ai suoi collaboratori (vedi decreto Prefetto di Bari n. 463/4.2.14/UPE del 15 ott. 2003); detto compenso viene determinato in complessivi euro 1.200 (milleduecento/00) da ripartirsi tra i verificatori ed in maniera proporzionale ai rispettivi importi espressi nell’allegato alla nota del 5 dic. 2003 a firma del vice Prefetto, depositata il 10 dic. 2003.Quanto alle spese di giudizio, non v’è luogo a provvedere stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e dei contro interessati. P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari Sez. I, respinge il ricorso in epigrafe. Nulla per le spese di giudizio.Condanna parte ricorrente al pagamento del compenso (indicato in parte motiva) spettante al funzionario di Prefettura e suoi collaboratori che hanno eseguito la verificazione.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2004, con l'intervento dei Magistrati Gennaro Ferrari - PresidenteVito Mangialardi - Componente Est.Fabio Mattei - Componente
