| Martedì 01 Giugno 2004 20:39 |
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Archivio/2004-2010 |
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Criteri e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica |
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| D.P.C.M. del 01/06/2004 | |
Con D.P.C.M. 11 Maggio 2004 sono stati fissati i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto.
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D.P.C.M. 11 maggio 2004 (1). Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione. ------------------------ (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2004, n. 115. --------------------------------------------------------------------------------IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito il «decreto-legge n. 239 del 2003»), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica e, in particolare, l'art. 1-ter, comma 1, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, si definiscano - nel rispetto dei princìpi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica - i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione;Visto l'art. 1-ter, comma 4, del decreto-legge n. 239 del 2003 il quale, in particolare, prevede che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante e, comunque, ciascuna società a controllo pubblico non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, come modificato dall'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge n. 239 del 2003 (di seguito il «decreto legislativo n. 79 del 1999»), e, in particolare, l'art. 1 il quale, tra l'altro, riserva allo Stato le attività di trasmissione e dispacciamento e le attribuisce in concessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il «Gestore»);Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, che definisce e disciplina, tra l'altro, le funzioni e le attività del Gestore e la costituzione da parte di Enel S.p.a. di una società per azioni che assume la titolarità e le funzioni di Gestore; Vista la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 79 del 1999, che disciplinano la costituzione da parte del Gestore delle società per azioni «Acquirente Unico» e «Gestore del Mercato Elettrico» e ne individuano le rispettive funzioni;Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79 del 1999 che definisce le modalità di individuazione dell'à mbito della rete di trasmissione nazionale, richiedendo ai soggetti proprietari di tale rete e a coloro che detengono la disponibilità della stessa, la costituzione di specifiche società di capitali alle quali attribuire esclusivamente i beni ed i rapporti, le attività e le passività relativi alla trasmissione di energia elettrica; Visto l'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 79 del 1999, che espressamente dispone la costituzione da parte di Enel S.p.a. di una società separata per l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica;Visto l'atto costitutivo della società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a. del 27 aprile 1999 (di seguito: «GRTN S.p.a.»), le cui azioni sono state assegnate dall'Enel S.p.a. a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 1999; Visto l'atto costitutivo della società Terna S.p.a. del 31 maggio 1999, il cui intero capitale sociale è attualmente detenuto da Enel S .p.a.; Visto l'atto di conferimento del 7 settembre 1999 del ramo d'azienda della Divisione Trasmissione da parte di Enel S.p.a. in favore di Tema S.p.a., efficace dal 1° ottobre 1999; Visti il D.M. 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 dicembre 2002, che determinano l'à mbito della rete di trasmissione nazionale;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 1999 che individua Enel S.p.a., Enel Produzione S.p.a., Terna S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a. quali società nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo da parte dello Stato, deve essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474 (di seguito: il «decreto-legge n. 332 del 1994»);Visto il D.M. 17 settembre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che individua il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali al Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, da inserire negli statuti di Enel S.p.a., Enel Produzione S.p.a., Terna S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a.;Visto lo statuto di Terna S.p.a. e, in particolare, l'art. 6 che disciplina i poteri speciali in conformità al richiamato D.M. 17 settembre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 15 aprile 2004, reso ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; Vista la segnalazione del 20 aprile 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo in merito all'applicazione dell'art. 1-ter, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290;Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità » (di seguito: il «decreto legislativo n. 387 del 2003»); Visto il D.M. 17 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che attribuisce a GRTN S.p.a. la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, ed approva la relativa convenzione;Considerato che, con analogo decreto, si provvederà ad integrare o a modificare la menzionata concessione in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del Gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al Gestore stesso; Considerato che Terna S.p.a. detiene attualmente la proprietà di circa il 90 per cento della rete di trasmissione nazionale, mentre la restante quota è detenuta da società pubbliche e private; Considerato l'intendimento di Enel S.p.a., che attualmente detiene l'intero capitale sociale di Terna S.p.a., di procedere alla quotazione delle azioni della stessa società , mediante offerta pubblica di vendita, all'esito della quale è comunque previsto che Enel S.p.a. continuerà a detenere il controllo della società ; Considerato che il capitale di Enel S.p.a. è attualmente detenuto per circa il 50,6 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, per circa il 10,4 per cento dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e, per il restante 39,0 per cento circa, è diffuso sul mercato;Ritenuto che l'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione, prevista dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 239 del 2003, risulta funzionale all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza e affidabilità del sistema elettrico nazionale e che, a tal fine, solo alcune attività attualmente svolte da GRTN S.p.a. dovranno confluire in tale soggetto; Ritenuto che la gestione del soggetto derivante dalla unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione deve essere ispirata a princìpi di neutralità e imparzialità e deve assicurare l'assenza di ogni discriminazione di utenti o categorie di utenti;Ritenuto che l'unificazione in capo ad un unico soggetto della proprietà dell'intera rete elettrica nazionale di trasmissione favorisca lo sviluppo della capacità di trasporto della rete stessa, nonché migliori la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale; Ritenuto che, nella scelta delle modalità con le quali operare la privatizzazione del soggetto risultante dalla unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, debbano essere assicurati gli obiettivi dell'azionariato diffuso, della stabilità dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità delle attività svolte da tale soggetto; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, Decreta: 1. Unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione. 1. Entro il 31 ottobre 2005 sono trasferiti a Terna S.p.a., eventualmente anche attraverso conferimento, le attività , le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi - ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79 del 1999 - facenti capo a GRTN S.p.a. ad eccezione di:a) beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79 del 1999, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387 del 2003; b) le partecipazioni detenute nelle società Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. ed Acquirente Unico S.p.a.; c) gli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere - fino alla data di efficacia del trasferimento di cui al presente comma - dallo stesso GRTN S.p.a. In ogni caso GRTN S.p.a. tiene indenne Terna S.p.a. da eventuali oneri - di natura risarcitoria e sanzionatoria che potranno derivare alla stessa Terna S.p.a. per le attività poste in essere da GRTN S.p.a. fino alla data di efficacia del trasferimento di cui al presente comma, fermo restando l'impegno di Terna S.p.a. di fare tutto quanto in suo potere affinché l'ammontare di tali oneri risulti minimizzato.2. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene a titolo oneroso. A tal fine, GRTN S.p.a. e Terna S.p.a. concordano la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, le unità di personale da trasferire, nonché il relativo valore. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo entro il 30 aprile 2005, qualora il trasferimento avvenga mediante contratto di compravendita, la determinazione del prezzo, individuato tenendo conto dei valori di mercato, è rimessa ad un collegio di tre valutatori indipendenti - operanti sulla base di sperimentate metodologie di valutazione - di cui due indicati, rispettivamente, da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo, indicato dal presidente del tribunale territorialmente competente in base alle sedi legali delle società , i cui oneri sono ripartiti pariteticamente fra le parti.3. Alla data di efficacia del trasferimento di cui al comma 1, Terna S.p.a. assume la titolarità e le funzioni di Gestore di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999. Con effetto dalla medesima data, GRTN S.p.a. e Terna S.p.a. provvedono a modificare le rispettive ragioni sociali.4. Entro il 31 dicembre 2004, GRTN S.p.a. predispone un documento integrato, denominato «codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete» (il «Codice»), contenente le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999, per l'accesso e l'uso della rete elettrica nazionale di trasmissione e delle apparecchiature direttamente connesse, per l'interoperabilità delle reti e per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale di trasmissione e per gli interventi di manutenzione della stessa rete. Il Codice prevede l'istituzione, prima del trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, di un organo tecnico di consultazione degli utenti della rete elettrica nazionale di trasmissione (il «Comitato di consultazione»), composto da un numero massimo di sette membri e con competenze in merito all'aggiornamento delle regole in esso contenute, nonché con funzioni di agevolazione della risoluzione di eventuali controversie derivanti dalla applicazione delle regole stesse.Il Comitato di consultazione propone modifiche ed integrazioni al Codice, può esprimere pareri non vincolanti, anche su richiesta del Gestore, sulle proposte di modifica ed aggiornamento del Codice stesso e sulla rispondenza delle regole in esso contenute alle finalità di servizio di pubblica utilità ed alle esigenze di non discriminazione, trasparenza e neutralità delle informazioni e delle procedure. Può esprimere pareri non vincolanti, anche su richiesta del Gestore, sui criteri generali per lo sviluppo della rete, lo sviluppo e la gestione delle interconnessioni, la difesa della sicurezza della rete, nonché sui criteri generali di classificazione delle informazioni sensibili e dell'accesso alle stesse.Le modalità di nomina e di funzionamento del Comitato di consultazione sono previste nel Codice. I costi di funzionamento sono a carico dei soggetti ivi rappresentati. Il Ministero delle attività produttive e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas verificano, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto-legge n. 239 del 2003, la conformità del Codice e delle modalità di funzionamento del Comitato di consultazione alle condizioni e alle direttive da essi emanate e si pronunciano, sentito il Gestore, entro novanta giorni dalla data di ricezione. Qualora la pronuncia non avvenga entro tale termine, il Codice si intende approvato. 2. Aggregazione in un unico soggetto della proprietà della rete elettrica nazionale di trasmissione. 1. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza del funzionamento della rete elettrica nazionale di trasmissione, entro novanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas valuta e, se del caso, dispone l'adozione di meccanismi - anche di natura tariffaria - volti a promuovere la completa unificazione della rete elettrica nazionale di trasmissione, anche differenziandoli qualora l'unificazione comporti la partecipazione al capitale di Terna S.p.a. da parte dei soggetti attualmente proprietari delle altre porzioni della rete elettrica nazionale di trasmissione, favorendo in tal modo la composizione pluralistica del capitale della società .2. I meccanismi di cui al comma precedente sono applicabili ove l'aggregazione in capo a Terna S.p.a. delle rimanenti porzioni della rete elettrica nazionale di trasmissione venga perfezionata entro la data del 30 aprile 2006 e riguardi attività ricomprese nell'à mbito della rete elettrica nazionale di trasmissione, come determinato dal D.M. 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal decreto del Ministro delle attività produttive del 23 dicembre 2002. 3. Criteri, modalità e condizioni per la gestione del soggetto risultante dall'unificazione. 1. Il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione è gestito secondo princìpi di neutralità ed imparzialità , senza discriminazione di utenti o di categorie di utenti. 2. Lo statuto di Terna S.p.a. è modificato prevedendo clausole conformi ai seguenti requisiti: a) coerenza dell'oggetto sociale anche con la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Gestore di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999;b) modalità di nomina del consiglio d'amministrazione, basate sul meccanismo del voto di lista, tali da garantire che la rete elettrica nazionale di trasmissione sia gestita secondo i princìpi di cui al comma 1. A tal fine, lo statuto prevede che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità , professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'art. 2387 del codice civile e dell'art. 10 della direttiva 2003/54/CE e che nessun operatore del settore della produzione, importazione, distribuzione, vendita e trasmissione dell'energia elettrica - anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante - possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori di Terna S.p.a. per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale di Terna S.p.a. Entro sessanta giorni dalla data di efficacia del trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, l'assemblea ordinaria di Terna S.p.a. provvede al rinnovo del consiglio di amministrazione in conformità alle nuove previsioni statutarie; il consiglio di amministrazione così eletto permarrà in carica fino alla data di efficacia delle operazioni di cui al successivo art. 4, qualora tale data risulti successiva al trasferimento di cui all'art. 1, comma 1; c) limite di possesso azionario pari al 5 per cento, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 332 del 1994. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 332 del 1994 decorre dalla data di efficacia del trasferimento di cui all'art. 1, comma 1. 3. Le clausole di cui al comma 2 sono introdotte nello statuto di Terna S.p.a. prima di ogni atto che determini la perdita di controllo di Terna S.p.a. da parte di Enel S.p.a., ovvero, se antecedente, prima del trasferimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, ed hanno efficacia dalla data di trasferimento di tali attività .4. Prima della data di efficacia del trasferimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, il Ministro delle attività produttive, nell'esercizio delle facoltà attribuite dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79 del 1999 integra e modifica il D.M. 17 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente la concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, rilasciata a favore di GRTN S.p.a., allo scopo di assicurare la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività trasferite a Terna S.p.a4. Privatizzazione del soggetto risultante dall'unificazione. 1. La privatizzazione del soggetto risultante dall'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione è finalizzata anche alla costituzione di un nucleo stabile formato da uno o più azionisti nel capitale di tale soggetto, tale da garantire la tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità delle attività svolte dallo stesso.2. A tal fine, entro la data del 1° luglio 2007, Enel S.p.a. riduce la propria partecipazione nel capitale di Terna S.p.a. - o del soggetto risultante dall'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione - ad una quota non eccedente il limite del 20 per cento di cui all'art. 1-ter, comma 4 del decreto-legge n. 239 del 2003 attraverso l'assegnazione a favore dei propri azionisti, mediante scissione o distribuzione di dividendi in natura, di azioni di Terna S.p.a. o di tale soggetto e/o mediante trattativa diretta con potenziali acquirenti, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza ed economicità del sistema elettrico nazionale. 3. Ad esito delle operazioni di cui al comma precedente, Enel S.p.a. potrà cedere l'eventuale quota residua nel capitale di Terna S.p.a. - o del soggetto risultante dall'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione - mediante procedure trasparenti e non discriminatorie, finalizzate alla ulteriore diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e/o degli investitori istituzionali. 4. Le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate fermi restando il limite del 5 per cento di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 3 ed i criteri di gestione di cui al comma 1 dell'art. 3.
